Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
PROC. N. 339/2018 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai Magistrati:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 339/2018 R.G., vertente tra:
(c.f. , (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(c.f. , (c.f. , tutti Pt_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi anche disgiuntamente dall'Avv. Maurizio Scicchitano (c.f.
) e dall'Avv. Cristiano Savi (c.f. , presso il cui studio C.F._5 C.F._6
sono elettivamente domiciliati, come da procura a margine dell'atto di citazione,
AppellantI
e
(già (p.iva e c.f. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosamaria Zuccaro (c.f. ), presso il cui studio C.F._7
è elettivamente domiciliata, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
Appellata
e
Pagina 1
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato come da procura a margine C.F._9
della comparsa di costituzione e risposta,
Appellato
e
(p.iva ), rappresentata e difesa congiuntamente e Controparte_4 P.IVA_2
disgiuntamente dagli Avv.ti Andrea Pellegrini (c.f. ), Simona Ferrari (c.f. C.F._10
) e IZ AN (c.f. ), presso lo studio di C.F._11 C.F._12
quest'ultimo elettivamente domiciliata come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
Appellato
e
(c.f. e p.iva ), rappresentata e difesa Parte_5 P.IVA_3
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Egidio Mammone (c.f. , C.F._13
Vincenzo Gambardella (c.f. e Giuseppe Fratto (c.f. ), C.F._14 C.F._15
come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e con domicilio eletto presso la sede legale sita in Roma, Circonvallazione Gianicolense nr. 87,
Appellato
e
(p.iva , quale successore della Controparte_5 P.IVA_4 Controparte_6
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Ganini (c.f. , presso il cui studio è C.F._16
elettivamente domiciliata, come da procura depositata in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore,
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma nr. 22918/2017 pubblicata il
06.12.2017
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Pagina 2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione la signora in proprio ed in qualità di genitore esercente la Parte_1
potestà sul figlio minore , nonché e , nella qualità di figli Parte_2 Pt_3 Parte_4
della prima, hanno convenuto in giudizio la per sentirla Controparte_7
condannare a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice a seguito delle cure ricevute presso la struttura citata, nonché del danno riflesso non patrimoniale patito dai figli ed infine la condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. per il mancato positivo riscontro alle richieste di risarcimento avanzate dall'attrice.
Al riguardo gli attori hanno dedotto:
a) che in data 26.03.2007, su consiglio del proprio medico curante, la ha effettuato RMN Pt_1
che evidenziava, tra l'altro, la “presenza di una grossolana erniazione discale associata a fenomeni spondilosici a livello C5-C6”;
b) che in data 30.04.2007 la è stata ricoverata presso il RAH dove nel medesimo giorno è Pt_1
stata sottoposta ad intervento chirurgico di microdiscectomia per via anteriore C5-C6 e artrodesi intersomatica in anestesia generale, per il quale ha sottoscritto modulo di consenso informato riportante la seguente indicazione: “intervento di fusione cervicale anteriore C5-C6”;
d) che dalla cartella clinica, “scarna, lacunosa e poco chiara” non è possibile evincere i “passaggi clinici o diagnostici intermedi dettati da linee guida oramai consolidate” che hanno portato a ritenere necessario l'intervento chirurgico prescelto;
e) che nei giorni immediatamente successivi all'intervento, la ha avvertito dolori al braccio Pt_1
destro e una sensazione di rigidità e facile stancabilità agli arti inferiori;
pertanto, le è stata somministrata una terapia antalgica. La paziente veniva dimessa in data 03.05.2007 senza lettera di dimissioni e indicazione di controllo post-operatorio;
g) che la stante il persistere della sintomatologia dolorosa, ha eseguito presso la RAH due Pt_1
RM rachide cervicale e tra il 2007 ed il 2008 si è sottoposta ad una visita neurochirurgica a cura del dott. e ad un ciclo di riabilitazione neurologica presso l'ospedale San Giovanni Persona_1
Battista;
Pagina 3 h) che in data 30.09.2009, la Commissione di Prima Istanza della ha giudicato la EG Parte_6
invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% con diagnosi di “mieloradicolopatia da spondilosi cervicale C5-C6 trattata con intervento di fusione cervicale anteriore.”;
i) che è configurabile una responsabilità a titolo contrattuale e/o extracontrattuale in capo alla Cont
per aver violato gli obblighi in materia di acquisizione preventiva di un valido consenso informato (nello specifico omettendo di comunicare l'eventuale alternativa di un trattamento conservativo dell'ernia e l'inserimento di una protesi tra le vertebre con il rischio di favorire
l'artrodesi cervicale), per aver omesso una regolare ed ordinata tenuta delle cartelle clinica ed infine per l'esecuzione dell'intervento chirurgico che “si è rilevato dannoso e del tutto privo di un
“rationale” scientifico, non essendo giustificata l'indicazione dello stesso, e per giunta gravato da atti esecutivi incongrui” oltre che dalla “imperizia, negligenza ed inadeguatezza anche organizzativa e strutturale della e di tutti coloro che al suo interno Controparte_2
(la) ebbero in cura e/o ad assistere”. La situazione clinica della non solo non è stata risolta Pt_1
ma ha avuto un progressivo peggioramento.
Cont Si è costituita in giudizio la che, eccepita la carenza di legittimazione attiva della in Pt_1
qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore , nonché di e Parte_2 Pt_3 [...]
e la carenza di legittimazione passiva del (eccezione Pt_4 Controparte_2
quest'ultima sollevata anche da altri convenuti – e ha chiesto di CP_3 Parte_5
respingere le domande ex adverso spiegate in quanto infondate e comunque non provate, ed in via subordinata di accertare la eventuale corresponsabilità del dr. nella causazione del CP_3
danno e, per l'effetto, limitare la liquidazione del risarcimento esclusivamente al danno
Cont effettivamente provato ed in nesso causale con la condotta del . La struttura ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a chiamare in causa il Prof. , nei cui confronti non Controparte_3
svolgeva domanda di manleva.
Si è costituito il quale, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ha Controparte_3
contestato ogni addebito di responsabilità, chiedendo il rigetto delle richieste risarcitorie avanzate dall'attrice. Il medico convenuto ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia assicuratrice nonché dell' Parte_7 Parte_5
della quale il sanitario dichiarava essere dipendente.
[...]
Si è costituita la la quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree, Parte_7
nonché l'inoperatività della polizza stipulata con il dr. e, comunque, l'operatività in primo CP_3
Pagina 4 rischio della polizza della struttura sanitaria con la eventuale ripartizione del rischio tra la stessa ed il sanitario.
Si è costituita l' che ha eccepito il proprio difetto di Parte_5
Cont legittimazione passiva, avendo il dr. eseguito l'intervento dell'aprile 2007 presso il , e CP_3
ha contestato la fondatezza delle domande avanzate in ogni caso dall'attrice, chiedendo e ottenendo autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice
[...]
per essere dalla medesima manlevata in caso di eventuale condanna in favore Controparte_6
di parte attrice.
Si è costituita la che ha chiesto di accertare e dichiarare inesistente Controparte_6
qualsivoglia obbligo indennitario nei confronti dell' e del Parte_5
Prof. con conseguente estromissione dal giudizio, nonché sempre di accertare e dichiarare CP_3
inesistente qualsivoglia obbligo indennitario a causa dell'esaurimento del massimale impiegato per l'adempimento contrattuale delle proprie obbligazioni di polizza n. 2106/32/1019 ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertato obbligo indennitario da parte di
[...]
per le prestazioni rese dal Prof. , accertare la ricorrenza dell'ipotesi CP_6 CP_3
disciplinata dall'art.1910 c.c. con conseguente riduzione dell'obbligo indennitario in proporzione delle indennità dovute da e dall' Controparte_6 Controparte_4
Il Tribunale, espletata la C.T.U. medico legale, ha rigettato le domande avanzate dagli attori e
per l'effetto li ha condannati, tutti in solido, al pagamento delle spese di C.T.U. e delle spese di
Cont lite in favore della e del Dott. , ognuno per complessivi euro 6.000,00 oltre iva e cpa CP_3
e spese generali, mentre ha compensato per il restante.
Il giudice di primo grado ha ritenuto condivisibili le conclusioni della C.T.U. che ha escluso la
sussistenza di condotte colpose da parte del Dott. , rilevando peraltro come l'intervento CP_3
a cui è stata sottoposta la fosse da una parte necessario, stante le gravi condizioni di Pt_1
salute della stessa, dall'altra non risolutivo, in quanto il suo scopo era quello di evitare la
progressione della malattia e non la guarigione. Il Giudice ha evidenziato altresì come l'azione dell'attrice fosse tutta improntata sul presupposto di una presunta lesione midollare comparsa in seguito – ed in conseguenza – all'intervento: presupposto sbagliato poiché fondato “sull'erronea
consulenza del CTP dott. ad avviso del quale sussisteva, ante intervento, la completa Per_2
integrità della corda midollare e delle altre strutture del rachide”, circostanza quest'ultima
Pagina 5 ampiamente confutata dall'esame RM del 26.03.2007. Inoltre, l'attrice non avrebbe assolto all'onere probatorio – che grava sul danneggiato - del nesso causale fra condotta del medico e danno ingiusto, non avendo fornito sul punto alcuna prova. In merito alle contestazioni promosse dall'attrice sulla mancanza di un valido consenso informato, il Giudice ha rilevato da una parte la presenza in atti di documenti sottoscritti dalla stessa e, dall'altra, ha evidenziato come non fosse ipotizzabile che la non avesse avuto adeguata “informazione al riguardo della sua Pt_1
condizione, della natura delle sue patologie e degli obiettivi dell'intervento”, stante il rapporto che la legava al dr. , suo medico già da alcuni anni. Il Giudice ha dunque concluso: CP_3
“l'intervento (…), da qualificarsi complesso attesa la grave condizione strutturale delle parti della
paziente interessate alla patologia e per i limiti intrinseci degli obbiettivi raggiungibili, si è rilevato
immune da errori e manchevolezze, in un contesto di radicale assenza della prova, incombente
sugli attori, del nesso causale fra le condotte del medico e la condizione post-intervento di Parte_1
debitamente informata prima dello stesso”.
[...]
La sentenza è stata impugnata da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, che Pt_4
hanno chiesto in via preliminare di dichiarare nulla e/o annullabile e/o inesistente sia la sentenza appellata sia la C.T.U. medica e di quest'ultima di disporne il rinnovo, nonché di ammettere i mezzi istruttori richiesti dalla parte attrice. Nel merito gli attori hanno chiesto di accogliere la domanda Cont proposta in primo grado e, accertata la responsabilità, condannare la al risarcimento di tutti i danni patiti, insistendo altresì nella richiesta di condanna anche per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c..
Le doglianze degli attori possono essere brevemente sintetizzate sotto tre profili principali:
1) omessa/carente pronuncia in merito alla qualificazione giuridica della responsabilità della struttura sanitaria convenuta, nonché errata, illogica ed illegittima valutazione delle risultanze istruttorie e documentali ed infine errato ragionamento nella ricostruzione del nesso causale, con inversione dell'onere probatorio, anche sul punto in cui il giudice inquadra l'intervento chirurgico come “di natura complessa” riportandolo nell'alveo dell'art. 2236 c.c..;
2) nullità e/o annullabilità e/o inesistenza/inutilità della C.T.U. medica a cura del Dott. Persona_3
con richiesta di integrale rinnovo. Sul punto l'appellante deduce preliminarmente che la
[...]
Pagina 6 consulenza è “errata, illogica, gravemente carente, omissiva e fuorviante”, rilevando inoltre il
C.T.U. incaricato è un neurologo privo di competenza ed esperienza nella materia oggetto di indagine e chiedendo al riguardo la nomina di un collegio peritale composto da un medico legale e da un neurochirurgo;
evidenza, infine, che sempre il C.T.U. non avrebbe considerato/valutato il parere del C.T.P. Prof. Per_4
3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione alla dedotta violazione degli obblighi di informazione, consenso ed autorizzazione ai trattamenti.
Si è costituita la la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di Controparte_1
legittimazione processuale di , chiedendone l'estromissione dal giudizio, Parte_2
costituendosi quest'ultimo in proprio, poiché divenuto maggiorenne al momento della proposizione dell'atto di appello, senza però produrre nuova procura sottoscritta. Ha, altresì eccepito la manifesta inammissibilità ed infondatezza dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e contestato tutto quanto dedotto, chiedendo, reiterate tutte le domande ed eccezioni già svolte nel giudizio di primo grado, nel merito di rigettare le domande ex adverso proposte e confermare la sentenza di primo grado ed in via subordinata, nell'ipotesi in cui la sentenza fosse riformata, in prima istanza di accertare e dichiarare che la convenuta non è responsabile per i danni lamentati dall'appellante, ed in seconda istanza di accertare e dichiarare la eventuale corresponsabilità del
Prof. nella causazione del danno e per l'effetto limitare la liquidazione del risarcimento CP_3
esclusivamente al danno che risulterà effettivamente provato ed in nesso causale con la condotta del e nella percentuale che dovesse essere eventualmente ascritta a Controparte_1
quest'ultima;
Si è costituito il dr. che ha chiesto, previa dichiarazione di inammissibilità, ex art. Controparte_3
342, c.p.c., dell'appello proposto, il rigetto dello stesso;
in subordine, in caso di accoglimento anche parziale dell'appello, la condanna dell e l' Controparte_4 Parte_5
al pagamento delle somme che risultassero dovute e che il dr. fosse
[...] CP_3
eventualmente tenuto a corrispondere a qualunque titolo agli appellanti.
Si è costituita l' che ha chiesto, in via preliminare di Parte_5
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della predetta azienda ed in via principale di rigettare le domande svolte da parte appellante e di accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di garanzia spiegata dal convenuto dr. ; in subordine, in caso CP_3
di accoglimento della domanda dell'appellante e della domanda di manleva del , di CP_3
Pagina 7 condannare la a tenere indenne e manlevare l' Controparte_6 [...]
delle somme che eventualmente sarà tenuta a corrispondere agli appellanti. Parte_5
Si è costituita la la quale ha chiesto il rigetto dell'appello proposto in Controparte_6
quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Si è costituita l' la quale ha chiesto il rigetto dell'appello proposto in Controparte_4
quanto infondato in fatto ed in diritto ed in subordine, in caso di accoglimento della domanda dell'appellante, di accertare e dichiarare la non operatività della polizza stipulata dal Prof. CP_3
con ; sempre in via subordinata, nel caso in cui venisse accertata la Controparte_4
responsabilità del Prof. , di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell' CP_3 [...]
datrice di lavoro ed il diritto del medico ad essere tenuto indenne Controparte_8
e manlevato dall'Ente e dalla sua compagnia assicurativa.
Parte appellante in sede di precisazioni delle conclusioni ha ridotto il quantum delle pretese risarcitorie, limitandole: per quanto riguarda per danno patrimoniale e non ad € Parte_1
190.000,00 mentre per i figli per danno riflesso non patrimoniale ad € 20.000,00 ciascuno.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 29.02.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
oOo
Si esamina il merito dell'appello, che va respinto per i motivi di seguito indicati, restando quindi assorbita ogni altra eccezione e difesa.
Sul merito della ritenuta responsabilità medica in capo alla struttura sanitaria e sull'onore probatorio: questioni sollevate in ordine alla C.T.U. a cura del Dott. Persona_3
Le censure risultano infondate ed i motivi possono essere trattati congiuntamente.
In ordine alla responsabilità medica in capo alla struttura sanitaria va precisato come la giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. Civ. Sez. 3, nr. 5490 del 22.02.2023) abbia pacificamente statuito che “la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può derivare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., tanto dall'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario
(quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato), quanto dall'inadempimento delle specifiche prestazioni proprie della casa di cura”.
Pagina 8 Stante il criterio di imputazione anzidetto, in merito all'onere della prova la giurisprudenza ha dettato principi consolidati -richiamati anche quest'ultimi nella citata sentenza nr. 5490/2023 – in forza dei quali “in tema di inadempimento di obbligazioni in materia sanitaria, il danno-evento consta della lesione, non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione
(perseguimento della leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute
(interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del debitore per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione al diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta dell'obbligato, mentre è onere di quest'ultimo provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”.
Gli appellanti lamentano che il tribunale sia incorso in una serie di errori/omissioni nella valutazione delle prove acquisite al giudizio ed impugna la C.T.U. a firma del Dott. non Per_3
solo nel merito ma anche in ordine alle modalità di esecuzione e alle capacità professionali del consulente nominato.
Preliminarmente la Corte rileva come sia priva di fondamento la contestazione mossa in ordine alle competenze del consulente nominato, il quale non avrebbe la qualifica di medico legale ma quella di neurologo: dagli atti di causa si evince come il Dott. abbia compiuto un attento Per_3
esame della documentazione ed abbia risposto con motivazione adeguata ai quesiti posti dal giudice di primo grado, valutando la diagnosi effettuata, la scelta del trattamento e l'esecuzione dello stesso;
il tutto coadiuvato dall'ausilio di un radiologo, la cui nomina era stata autorizzata dal tribunale.
In merito alla mancata nomina di un neurochirurgo e alla richiesta di rinnovazione della consulenza con nomina di un collegio peritale composto da un medico legale e da un neurochirurgo, censure sempre sollevate dagli appellanti richiamandosi sul punto alla legge Gelli –
, la Corte evidenzia come la normativa ante 2017 non richiedeva, ai fini della nomina del Per_5
consulente tecnico d'ufficio, l'individuazione di un medico specializzato in medicina legale e di uno o più specialisti nella disciplina oggetto della perizia. Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “l'art. 15 della l. n. 24 del 2017, che stabilisce l'obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, non è
Pagina 9 applicabile ai processi pendenti, trattandosi di norma processuale e non sostanziale che dispone solo per il futuro, non avendo efficacia retroattiva. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d'appello fondata su una c.t.u. espletata, prima dell'entrata in vigore della norma citata, da un medico legale senza l'ausilio di uno specialista) (Cass. Civ., sez. III, Ord. n.
13060/2024).
Infine, gli appellanti, sempre ai fini di una declaratoria di nullità della consulenza depositata, sollevano la questione della mancata valutazione da parte del Dott. della C.T.P. a firma Per_3
del Prof. consulente nominato dalla convenuta Dalla documentazione in atti si Per_4 CP_9
può ricavare che l'acquisizione della suddetta consulenza è avvenuta presumibilmente nel corso delle operazioni peritali in una modalità non chiara neppure allo stesso consulente, il quale sul punto dichiara “il sottoscritto C.T.U. nel riordinare la documentazione in atti, si è accorto che vi era il documento citato dall'Avv. Maurizio Scicchitano, ma non essendo stato depositato in atti, non è stato considerato per la stesura dell'elaborato peritale. Non ricordo chi ha presentato durante la
C.T.U. il documento in questione, ho solamente provveduto alla restituzione” (vedi comunicazione depositata in cancelleria il 25.07.2017). Il giudice di primo grado non ha accolto l'eccezione di nullità, già promossa nel corso del giudizio di primo grado, ritenendola priva di efficacia poiché tale relazione (…) non conduce affatto alle conclusioni che gli attori intravedono, al contrario non aggiungendo nulla di più a quanto gli altri atti di causa consentono di definire e di fatto traducendosi in una violazione innocua” (vedi sentenza di primo grado pag. 4 nota 3): conclusione quest'ultima che la Corte condivide.
Gli appellanti infatti muovono una serie di contestazioni alla C.T.U. che risultano non solo infondate, ma neppure supportate dalle argomentazioni e conclusioni a cui è giunto lo stesso Prof.
la cui consulenza è stata ritenuta essenziale per le ragioni degli appellanti. Quest'ultimi Per_4
nell'atto di citazione di primo grado hanno sostenuto:
- che la discopatia cervicale dopo l'intervento di microdiscectomia abbia subito un notevole peggioramento;
- che la RM preoperatoria del 26.03.2007 mostrava un'ernia discale senza alcun segno di danno midollare, insorto successivamente all'intervento, rilevando come “Nell'ambito degli altri reperti evidenziati in questo esame preoperatorio, si deve segnalare la completa integrità della corda midollare e delle altre strutture rachidee in studio, a testimonianza del
Pagina 10 completo benessere della struttura del midollo spinale” (pag. 10 atto di citazione di primo grado);
- che dalla RM del 18.05.2007 emergeva “una zona di sofferenza ischemica della corda midollare con quadro di mielopatia post-chirurgica, che non può essere riferita ad un origine pregressa in quanto assente completamente nell'indagine effettuata prima del suddetto intervento” (pag. 10 atto di citazione di primo grado);
- che l'intervento, ingiustificato ed erroneo avrebbe lasciato in situ una protusione discale
“dura” e la barra osteofitaria dx ad effetto compressivo determinando la sofferenza radicolare.
A supporto delle menzionate argomentazioni, gli attori depositavano tra l'altro - con la seconda memoria ex art. 183 nr. 6 c.p.c. - relazione radiologica del Dott. datata 29.03.2013. Per_2
La C.T.U. nel ritenere la diagnosi corretta, l'intervento adeguato, l'esecuzione dello stesso avvenuta in conformità alle metodiche chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza, l'assenza di postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili all'intervento praticato, ha parimenti evidenziato:
- come la RMN del 26.03.2007 mostrasse una marcata erniazione del disco C5 e C6 con compressione della corda midollare;
- una diagnosi pre-intervento di “mieloradicolopatia da spondilosi C5-C6” che seppur non indicata nella cartella clinica in ingresso la si evince dal documento della sala operatoria
(All. 2 fascicolo di primo grado parte attrice - copia cartella clinica RAH ricovero
30.04.2007): e dunque la presenza di una mielopatia spondilogena precedente l'intervento.
Sul punto il consulente ha poi precisato come la principale causa della mielopatia cervicale sia data “da un'affezione cronica degenerativa dei dischi intervertebrali associata a modificazioni reattive dei corpi vertebrali contigui, definita con il termine di spondilosi o spondilodiscoartrosi che si caratterizza da alterazioni delle strutture osteoligamentose che compongono il rachide cervicale che assieme a condizioni favorenti – ernia discale – esita in compressione sel midollo spinale è responsabile del danno midollare. Un quadro spondiloartrosico come quello della perizianda evidenziato dalla risonanza eseguita in data
26.03.2007” (vedi C.T.U. pag. 10).
Sui medesimi profili, la relazione del Prof. non si distanzia da quella del consulente Per_4
incaricato, rilevando:
Pagina 11 - che dall'esame RMN del 26/03/2007 era evidente “lo schiacciamento del midollo (…) e
l'interessamento delle radici nei forami (dx>sin) determinato non solo dal materiale discale ma anche da una importante quota spondiloartrosica”, diagnosticando quindi una compressione midollare pre-intervento e affermando, sul punto, di essere in contrasto con le conclusioni del Dott. (di cui dunque una relazione era già stata presentata nel Per_2
2007 durante gli accertamenti compiuti all'epoca e che sul punto non si distanzia da quella presentata nel corso del giudizio di primo grado) (vedi pag. 3 della relazione neurologica a firma del Dott. ; Per_4
- che “la compressione midollare presente nell'esame RMN preoperatorio poteva sicuramente determinare una mielopatia, che poi si è resa evidente strumentalmente ad un esame RMN eseguito dopo 18 giorni dall'intervento e che dimostrava la riespansione della corda midollare, come avviene una volta rimossa la compressione discale” (sempre pag. 3 della relazione neurologica a firma del Dott. . Per_4
È evidente, dunque come non vi sia alcun contrasto tra le posizioni assunte dal consulente nominato dal tribunale e quelle del Prof. né in ordine alla compressione midollare né Per_4
in ordine alla mielopatia.
Nel gravame proposto, gli appellanti pongono particolare attenzione alla “grave sofferenza neurologica radicolare” da cui era affetta la EG, contestando al consulente di non aver preso in considerazione la “radicolopatia cervicale”. La Corte sul punto rileva come tale affermazione sia priva di fondamento dato che nella C.T.U. si dà atto della correttezza della diagnosi pre-intervento che il consulente individua nella “mieloradicolopatia da spondilosi C5-C6”: che vi fosse una sofferenza radicolare è dato pacifico che il consulente ha analizzato nel più ampio quadro clinico dell'ernia del disco C5-C6 e della compressione midollare.
Infine, sempre con riferimento alla C.T.U., gli appellanti sostengono non solo che l'intervento fosse inutile ma che tale inutilità fosse conosciuta ex ante dalla stessa casa di cura e dal chirurgo operatore - citando sul punto la giurisprudenza della Corte Cass. Sez. III, nr. 12597/2017 – senza peraltro fornire alcuna prova, ma richiamando le conclusioni a cui sarebbe pervenuto il Prof. nella propria relazione quando afferma: “L'unico danno, quindi, è dovuto alla mancata Per_4
decompressione della protrusione osteofitosica a livello foraminale C5-C6 che ha comportato
l'inefficacia dell'intervento stesso che ha risolto solo la compressione del midollo che, peraltro, era ed è asintomatica” (vedi pag. 4 della relazione neurologica a firma del Dott. . Per_4
L'interpretazione fornita dagli appellanti non trova in realtà sostegno nella lettura complessiva
Pagina 12 della relazione neurochirurgica a firma del Prof. proprio alla luce della giurisprudenza Per_4
richiamata dagli stessi appellanti che detta il seguente principio di diritto “«in tema di responsabilità sanitaria, qualora un intervento operatorio, sebbene eseguito in modo conforme alla lex artis e non determinativo di un peggioramento della condizione patologica che doveva rimuovere, risulti, all'esito degli accertamenti tecnici effettuati, del tutto inutile, ove tale inutilità sia stata conseguente all'omissione da parte della struttura sanitaria dell'esecuzione dei trattamenti preparatori a quella dell'intervento, necessari, sempre secondo la lex artis, per assicurarne l'esito positivo, nonché dell'esecuzione o prescrizione dei necessari trattamenti sanitari successivi, si configura una condotta della struttura che risulta di inesatto adempimento dell'obbligazione. Essa, per il fatto che l'intervento si è concretato un una ingerenza inutile sulla sfera psico-fisica della persona, si connota come danno evento, cioè lesione ingiustificata di quella sfera, cui consegue un danno conseguenza alla persona di natura non patrimoniale, ravvisabile sia nella limitazione e nella sofferenza sofferta per il tempo occorso per le fasi preparatorie, di esecuzione e postoperatorie dell'intervento, sia nella sofferenza ricollegabile alla successiva percezione della inutilità dell'intervento» (Cass. Civ. Sez. III, nr. 12597/2017). L'inutilità dell'intervento deve, dunque, derivare da un duplice comportamento omissivo, riscontrabile sia nella fase preparatoria pre-intervento che nella fase successiva inerente la prescrizione della riabilitazione: inadempienze che non sono state provate dagli appellanti. La Corte rileva dunque come non vi siano elementi per poter classificare l'intervento a cui si è sottoposta la come Pt_1
“intervento inutile” secondo i parametri – condivisi – della giurisprudenza di legittimità, evidenziando peraltro che dalla documentazione in atti non sono ravvisabili attività preparatorie indispensabili per la riuscita dell'intervento - e non eseguite - né prescrizioni di attività riabilitative da considerarsi fondamentali per la buona riuscita dell'intervento stesso.
La Corte rileva infine che destituite di fondamento sono altresì le contestazioni sollevate dagli appellanti in merito alla tenuta della cartella clinica, la cui eventuale incompletezza è circostanza che può essere valutata dal giudice solo se ciò abbia di fatto reso impossibile l'accertamento del relativo nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente ed il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno (vedi
Cass. Civ., Sez. 3, Ord. nr. 16373/2024): tutte ipotesi che non ricorrono nel caso di specie.
2) Sulla violazione degli obblighi di informazione/consenso informato.
Pagina 13 Gli appellanti impugnano la sentenza sul punto relativo alla sussistenza di un valido consenso informato e contestano quanto affermato dal giudice di primo grado sul fatto che il avesse CP_3
in cura la da anni e che pertanto non fosse ipotizzabile che “in sede dei privati e reiterati Pt_1
consulti con il medico che la seguiva da anni, il prof. , non avesse avuto, da questi, Controparte_3
la più adeguata e compiuta informazione al riguardo della sua condizione, della natura delle patologie e degli obbiettivi dell'intervento concordato”. Gli appellanti evidenziano , infatti, come non corrisponda al vero che il prof. seguisse da anni la ma che, in realtà lo stesso CP_3 Pt_1
fosse il “neurochirurgo della casa di cura convenuta che ha effettuato, in palese violazione degli obblighi di informazione e consenso informato, il trattamento chirurgico (…), addirittura utilizzando ed inserendo (…) una protesi tra le vertebre della ignara paziente nonostante non fosse autorizzato”, proseguendo nell'affermare che ove correttamente informata la avrebbe Pt_1
certamente rifiutato.
Il motivo non appare fondato.
Pur vero che dagli atti di causa non è possibile evincere le ragioni per le quali il giudice di primo grado si sia convinto che la fosse paziente da anni del : dato quest'ultimo che non è Pt_1 CP_3
emerso né dalla documentazione prodotta né dalle difese spiegate dalle parti, per cui non è tale circostanza che possa essere dirimenti ai fini in esame.
Gli appellanti sostengono che, se correttamente informata, la avrebbe certamente rifiutato, Pt_1
rilevando dunque, un inadempimento, sotto il profilo della violazione del diritto all'autodeterminazione: tuttavia, per valutare la sussistenza di una pretesa risarcitoria è necessario, oltre ad una condotta lesiva e all'evento di danno anche il danno-conseguenza, essendo solo quest'ultima voce risarcibile.
La Corte infatti, dando seguito in particolare ai principi enunciati dalla Corte Suprema nella nota sentenza Cass. Civ., Sez. III, nr. 16633/2023 (cui integralmente si rinvia, quanto alla individuazione delle ipotesi rilevanti, in relazione al mancato consenso, ai fini del danno), rileva come nel caso di specie non sia configurabile alcun danno risarcibile, non sussistendo un danno iatrogeno. Difatti
l'intervento non ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti, come confermato dal consulente nella propria relazione peritale, il quale afferma “Non sono reliquati postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato” (C.T.U. pag. 13).
Pagina 14 Cont L'appello va dunque rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza con riferimento alla e al e vengono liquidate come da dispositivo secondo tariffari vigenti, e in misura inferiore ai CP_3
valori medi per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Con riferimento alle altre parti le spese di lite sono compensate, tenuto conto che esse state citate in appello solo perché litisconsorti processuali e ai fini della litis denuntiatio, ma non hanno avuto un effettivo ruolo nella contesa, non coinvolgendo la loro posizione le censure alla sentenza di primo grado sollevate da parte appellante.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza indicata in oggetto, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna , e al pagamento delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
spese del grado, che liquida in euro 7.500,00 per compenso avvocato, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, in favore della ed euro 7.500,00 per CP_9
compenso avvocato, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, in favore del . CP_3
3) Compensa le spese per tutte le altre parti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr. 115 del 30.05.2002.
Roma, 04.02.2025
La Cons. est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Marianna D'Avino
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