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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/10/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi Varrecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. n. 1068/2022 vertente
TRA
, C.F.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Belvedere Marittimo (CS), via G. Fortunato n. 86, presso lo studio dell'avv. Raffaele Maria Sparano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto.
OPPONENTE
e
C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Bari, via Garruba n. 57, presso lo studio dell'avv. Salvatore Giammaria, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul difetto di legittimazione attiva di eccepito dalla Controparte_1 parte opponente. L'eccezione di carenza di titolarità, in capo a del credito azionato Controparte_1 con l'atto di precetto oggetto d'impugnazione, sollevata dalla parte opponente nell'atto di citazione, è stata dichiarata infondata con ordinanza n. 531 del 16.6.2023, pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 669 terdecies
c.p.c. nell'ambito del giudizio iscritto a R.G. n. 384/2023.
Con tale provvedimento, il Collegio ha accolto il reclamo proposto da CP_1 avverso l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto del
[...]
14.2.2023, ritenendo “assolutamente dirimente, ai fini della dimostrazione della titolarità in capo alla società del credito azionato in via Controparte_1 esecutiva” la dichiarazione del 30.8.2022 con la quale aveva Controparte_2 confermato di aver ceduto alla società opposta, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui al contratto del 11.10.2019, anche i crediti vantati nei confronti di derivanti dal contratto di mutuo ipotecario del Parte_1
26.10.2006.
Per le motivazioni sottese alla pronuncia di rigetto dell'eccezione si rinvia all'ordinanza collegiale del 16.6.2023 (in atti).
2. Sulla declaratoria di inesistenza del diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata per inidoneità del mutuo ipotecario ad essere considerato titolo esecutivo.
La domanda è infondata e va respinta.
Con la presente azione giudiziaria l'istante ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto con il quale gli aveva intimato il pagamento dell'importo Controparte_1 di € 120.171,28, oltre interessi e spese, entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto, avvertendolo che in difetto di adempimento avrebbe proceduto ad esecuzione forzata.
Tra i motivi a sostegno dell'opposizione, la parte opponente ha altresì eccepito l'inidoneità del contratto di mutuo ipotecario – e del pedissequo atto di erogazione e quietanza – ad essere considerato titolo esecutivo, poiché privo dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.
Secondo la tesi sostenuta dalla parte opponente, in particolare, sotto il profilo della
“liquidità”, l'atto notarile di mutuo ipotecario, con pedissequo atto finale di erogazione e quietanza, non risulterebbe caratterizzato dalla c.d. “traditio rei” poiché, essendo le erogazioni delle somme a mutuo condizionate agli stati di avanzamento dei lavori sull'immobile, a fronte dell'importo € 200.000,00 complessivamente concesso a titolo di mutuo risulterebbe erogato il solo importo di € 120.00,00 in data 15.11.2006, mentre del residuo importo di € 80.000,00 non vi sarebbe prova dell'effettiva erogazione.
L'assunto di parte opponente non merita accoglimento in quanto smentito dalla documentazione probatoria versata in atti.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., l'esecuzione forzata non può aver luogo se non in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile (comma 1).
In particolare, costituiscono titoli esecutivi: le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli (comma 2, nn. 1, 2 e 3).
Nel caso di specie, risulta agli atti che con contratto di mutuo ipotecario del 26.10.2006, rep. n. 110.675, racc. n. 26.539, a rogito notaio , Persona_1 concedeva a un mutuo assistito da garanzia Controparte_3 Parte_1 ipotecaria per complessivi € 200.000,00, da corrispondersi in più erogazioni in preammortamento mediante atti di consegna e quietanza, destinati all'esecuzione di lavori edilizi sulla villetta bifamiliare di proprietà del mutuatario sita nel Comune di
Belvedere Marittimo, località Vetticello (v. art. 1 del contratto di mutuo ipotecario, allegato n. 10 al fascicolo di parte opposta). In effetti, a garanzia del mutuo, su tale immobile – e sui relativi accessioni, miglioramenti e pertinenze – risulta iscritta ipoteca per la complessiva somma di € 400.000,00 presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Cosenza, in data 28.10.2006 (v. art. 7 del contratto di mutuo ipotecario e iscrizione di ipoteca a margine del contratto). Inoltre, ai sensi dell'art. 2, il mutuo avrebbe dovuto essere erogato secondo lo stato di avanzamento dei lavori e l'erogazione sarebbe dovuta integralmente avvenire entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla data del primo atto di consegna e quietanza.
Ebbene, dalle permesse contenute nell'“atto finale di erogazione e quietanza” del
4.1.2007, a firma notar , rep. n. 111.009, racc. n. 26.769, risulta che Persona_1 il mutuatario, aveva già ricevuto dalla banca l'importo parziale di Parte_1
€ 120.000,00 con atto di erogazione e quietanza del 15.11.2006 e aveva poi chiesto all'istituto di credito di stipulare l'atto finale di erogazione e quietanza per la restante somma di € 80.000,00 a saldo del mutuo (v. premesse all'atto finale di erogazione e quietanza, allegato n. 11 al fascicolo di parte opposta).
Dunque, con l'atto finale di erogazione e quietanza del 4.1.2007, Controparte_3 ha aderito alla richiesta avanzata dalla parte mutuataria erogandole la restante
[...] somma di € 80.000,00 a saldo del mutuo (v. art. 1, ove si legge: “La eroga alla CP_3 parte mutuataria, a saldo del mutuo, che risulta così integralmente erogato per il complessivo importo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00), la somma di Euro 80.000,00 (ottantamila/00)”; si legge altresì che la parte mutuataria “dichiara di aver ricevuto tale somma […] e ne rilascia alla Banca ampia quietanza con il presente atto”).
Risulta agli atti, quindi, che la parte opponente ha ottenuto dall'istituto di credito opposto la disponibilità dell'intera somma mutuata pari ad € 200.000,00, dapprima mediante l'erogazione dell'importo di € 120.000,00 in data 15.11.2006 e poi, in data
4.1.2007, mediante l'erogazione del residuo importo di € 80.000,00.
Sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che
“ai fini del perfezionamento di un contratto di mutuo a stato di avanzamento lavori e della sua validità quale titolo esecutivo, non è necessaria la consegna materiale della somma mutuata, poiché è sufficiente la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, risultando irrilevante che l'erogazione della somma non sia immediata ove questa sia ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste, in presenza delle quali sorge l'obbligo a carico del mutuante di trasferire le somme mutuate al mutuatario. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha affermato che il titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo a stato di avanzamento dei lavori era venuto in essere con l'ultima delle erogazioni, tutte anteriori alla emissione del precetto, in attuazione di un piano rateale previsto in contratto, come attestato in atto pubblico di quietanza)”, (Cass. n. 34116/2023).
Sulla non necessarietà della consegna materiale della somma mutuata ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, si è anche espressa Cass. Sez. Un., n.
5841/2025, secondo cui “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”.
Per tutti i motivi finora esposti, può concludersi affermando che sussiste il diritto dell'istituto di credito opposto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente, rappresentando il contratto di mutuo ipotecario del 26.10.2006 valido titolo esecutivo. L'opposizione va, dunque, rigettata.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna della parte opponente alla loro rifusione in favore della parte opposta. Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento di cui decreto ministeriale del 10 marzo 2024, n. 55, così come modificato dal decreto ministeriale del 13 agosto 2022, n.147, ridotti del 50% ed esclusa la fase istruttoria, in relazione allo scaglione fino ad € 260.000,00, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, che si Controparte_1 liquidano nella complessiva somma di € 4.216,50, di cui € 4.216,50 per onorari di difesa ed € 0,00 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.A.P. e I.V.A., come per legge.
Paola, 20.10.2025
Il Giudice
dott. Luigi Varrecchione