Sentenza 21 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 21/11/2022, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/11/2022
N. 01824/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00767/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 767 del 2018, proposto da
AN US NI, AN CC US, AN CI IS, AN LO, AN CC, AN ON, AN IM, AN GE, AN CH NN, AN OV, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Federica Guariglia e Mariagabriella Spata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mariagabriella Spata in Lecce, via G. Zanardelli, n. 66;
contro
Comune di Villa Castelli, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Lecce, Sezione Seconda, del 3/11/2017 n. 1148, notificata con la formula esecutiva in data 30/11/2017, passata in giudicato.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 novembre 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - I ricorrenti - comproprietari di un compendio di aree site nel Comune di Villa Castelli - con ricorso notificato il 28/06/2018 e depositato in giudizio il 04/07/2018, chiedono l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Lecce Sezione Seconda del 3/11/2017 n. 1148, recante l’ordine al Comune di Villa Castelli di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti e in favore dei predetti l’importo di euro 213.900,00, quale indennità dovute ex art. 42 bis T.U. n. 327/2001, oltre interessi legali dal 25.11.2015 al deposito, e gli interessi legali sulla somma di euro 138.000,00, quale indennità annua di occupazione temporanea per il periodo 6.6.2001 - 6.6.2006, oltre interessi legali dalla data di scadenza di ciascuna singola annualità e fino alla data di deposito, detratto quanto già eventualmente corrisposto o depositato per gli stessi titoli, nonché la condanna del Comune di Villa Castelli al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 13.057,00, di cui euro 1.057,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge, e delle spese di C.T.U..
Il 18/02/2019, (dopo plurimi rinvii della Camera di Consiglio disposti su richiesta della difesa dei ricorrenti anche per la pendenza di bonarie trattative tra le parti), i ricorrenti hanno depositato in giudizio il contratto di transazione del 27/12/2018.
Il 02/12/2020, i difensori dei ricorrenti hanno depositato in giudizio un’istanza di rinvio a lungo della Camera di Consiglio fissata per il 22/12/2020, in ragione del fatto che “ le condizioni di cui all’atto di transazione approvato con delib. C.C. n. 25/2018 non si sono ancora interamente verificate ”.
L’08/11/2021, i difensori dei ricorrenti hanno depositato in giudizio un’altra istanza di rinvio della camera di consiglio fissata per il 17/11/2021, in ragione del fatto che “ le condizioni di cui all’atto di transazione approvato con delib. C.C. n. 25/2018 non si sono ancora interamente verificate, in quanto il saldo delle somme dovrà essere corrisposto entro il 30/9/2022 ”.
Il 10/10/2022, i difensori dei ricorrenti hanno depositato in giudizio un’istanza di cessazione della materia del contendere o di sopravvenuta carenza di interesse, nella quale, rilevando che “ l’Amm.ne, come stabilito nell’atto transattivo, ha provveduto al pagamento dell’ultima rata dell’importo dovuto ai ricorrenti entro il 30/9/2022, così adempiendo al predetto atto di transazione ”, hanno chiesto “ che all’udienza dell’8/11/2022 sia dichiarata cessata la materia del contendere e/o comunque la sopravvenuta carenza di interesse; con compensazione delle spese di giudizio ”.
Il 03/11/2022, i difensori dei ricorrenti hanno depositato in giudizio una richiesta di passaggio in decisione della causa “ ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere e/o di sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di giudizio, così come richiesto con l’istanza 10/10/2022 ”.
Nella Camera di Consiglio dell’08/11/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso di ottemperanza, regolare in rito, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva, in particolare, il Collegio che i difensori dei ricorrenti, il 10/10/2022 hanno depositato in giudizio un’istanza di cessazione della materia del contendere o di sopravvenuta carenza di interesse, nella quale, rilevando che “ l’Amm.ne, come stabilito nell’atto transattivo, ha provveduto al pagamento dell’ultima rata dell’importo dovuto ai ricorrenti entro il 30/9/2022, così adempiendo al predetto atto di transazione ”, hanno chiesto “ che all’udienza dell’8/11/2022 sia dichiarata cessata la materia del contendere e/o comunque la sopravvenuta carenza di interesse; con compensazione delle spese di giudizio ”, ribadendo le suddette conclusioni nella richiesta di passaggio in decisione del 03/11/2022.
Ebbene, pur non essendo presenti nel caso di specie i presupposti necessari per la pronuncia di cessazione della materia del contendere (non risultando la piena e integrale soddisfazione della pretesa azionata con il ricorso introduttivo del presente giudizio ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a., bensì una intervenuta transazione tra le parti, a seguito del cui adempimento è stata depositata in giudizio un’istanza di c.m.c. o di sopravvenuta carenza di interesse), è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare - come avvenuto nel caso di specie - di avere perduto ogni interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
3. - Non resta, quindi, al Tribunale - alla stregua della dichiarazione di parte ricorrente e della documentazione versata agli atti - che dichiarare il ricorso introduttivo del presente giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’irripetibilità delle spese del giudizio di ottemperanza, anche in considerazione della richiesta in tal senso di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
OV Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO