Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eliana Romeo Consigliere
3 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 289/2022 R.G. e vertente tra
nata a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1
appresentata e difesa dall'avvocato Ilenia Quattrocchi – pec:
Email_1
Appellante contro
, nato a [...] il [...], CF: , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv.to IU MI pec:
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Appellato
Avv. IU MI ) CodiceFiscale_3
Appellato contumace e nei confronti di nato a [...] il [...], CF: Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'avv.to Aldo Labate , pec: C.F._4
Email_3
appellato e appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per convalida e ricorso per ingiunzione di pagamento, ritualmente notificati, Parte_1
premetteva di aver locato a un proprio immobile sito nel Comune di CP_1
Reggio Calabria, per la durata di sei anni, decorrenti dal 15.03.2014, rinnovabili tacitamente.
Nel mese di gennaio 2020 il comunicava verbalmente alla locatrice l'intenzione CP_1
di formalizzare il subentro di , già in possesso dell'immobile, nel Controparte_2
contratto di locazione;
per tale ragione, la avviava le trattative con il Pt_1 CP_2
al fine di giungere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione dell'immobile che, purtuttavia, non veniva mai perfezionato.
Nelle more, nonostante i reiterati solleciti, i canoni non venivano corrisposti nè dal nè dal;
per tale ragione, la , denunciando il mancato pagamento CP_1 CP_2 Pt_1
dei canoni da parte del e la mancata consegna delle chiavi dell'immobile da CP_1
parte del , li citava in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“Convalidare l'intimato sfratto per morosità con conseguente fissazione della data del rilascio dell'immobile condotto ordinando l'apposizione della formula esecutiva;
In subordine, qualora l'intimato compaia e si opponga, pronunciare ordinanza di rilascio ai sensi dell'art. 665 c.p.c. e disporre il mutamento del rito ai semi. dell'art.
667 c.p.c.;
In ogni caso, emettere, ai sensi degli artt. 658 e 664 c.p.c., decreto d'ingiunzione di pagamento immediatamente esecutivo a carico del sig. per CP_1
l'ammontare dei canoni scaduti pari ad € 4.550,00 (Euro quattromilacinquecentocinquanta/00) e per quelli da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, oltre interessi a decorrere dalle singole scadenze al saldo, nonché onorari di procedura c successive occorrende”.
Si costituivano in giudizio i convenuti. Il eccepiva l'inammissibilità e CP_1
l'improcedibilità dell'azione in ragione dell' insussistenza della morosità che, in ogni caso, era imputabile al;
quest'ultimo rilevava la propria carenza di CP_2
legittimazione passiva e chiedeva il rigetto delle domande attoree. Il Tribunale non convalidava lo sfratto e dichiarava il non luogo a non provvedere in ordine al rilascio dell'immobile poiché lo stesso veniva spontaneamente rilasciato dal cessionario , disponendo , quindi, il mutamento di rito. CP_2
All'esito del giudizio, il primo giudice, ritenendo applicabile alla fattispecie in esame l'art. 36 L. 392/78, ha considerato valida la comunicazione di avvenuta cessione effettuata in forma orale dal conduttore nei confronti della locatrice e, quindi, opponibile a quest'ultima la cessione stessa, con passaggio di legittimazione passiva in capo al cessionario delle obbligazioni discendenti dal contratto di locazione;
ha pertanto rigettato la domanda nei confronti del evidenziando che la richiesta CP_1
di pagamento dei canoni scaduti andava formulata nei confronti del cessionario
, essendo responsabile in via sussidiaria, solo in caso di Controparte_2 CP_1
inadempimento dello stesso cessionario.
Avverso detta pronuncia propone appello , deducendo l'erroneità della Parte_1
sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto il non tenuto al pagamento CP_1
dei canoni scaduti.
Secondo l'appellante la scrittura privata avente ad oggetto la cessione dell'azienda, non rivestendo la forma dell'atto pubblico, non è opponibile nei confronti dei terzi;
inoltre, il non ha mai sottoscritto il nuovo contratto di locazione e, quindi, il CP_2
subentro nel rapporto non si è mai perfezionato. Dunque, le obbligazioni discendenti dal contratto di locazione sono rimaste sempre in capo al CP_1
L'appellante ha, poi, impugnato la sentenza anche in punto spese ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio Calabria, contrariis reiectis ed in riforma integrale della sentenza n. 130/2022, pubblicata il
02.02.2022, comunicata alla pec in data 3 febbraio 2022, resa dal Tribunale
Ordinario di Reggio Calabria, Sezione I^ Civile, GOT, dott.ssa Francesca Versaci, nel procedimento n.978/2021 RG, considerata la restituzione delle chiavi da parte del sig. in data 27.01.2021, condannare il sig. , titolare del CP_2 CP_1
contratto di locazione del 15.02.2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
Locri il 03.03.2014, al n. 426 S. III, come integrato in data 14.11.2017 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n. 967 serie III del 24.11.2017, al pagamento della somma pari ad € 7.150,00, dovuti per canoni pregressi e non riscossi dal marzo 2020 a gennaio 2021, data di riconsegna delle chiavi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare altresì, al pagamento delle spese e competenze del primo e secondo grado di giudizio”.
Si è costituito formulando a sua volta appello incidentale Controparte_2
censurando la sentenza nella parte in cui è stata considerata valida ed opponibile la scrittura privata avente ad oggetto la cessione dell'azienda; deduceva la mancata prova della comunicazione della cessione del contratto da parte del alla CP_1 Pt_1
a mezzo raccomandata a.r., nonchè l'assenza della dichiarazione di liberazione del cedente da parte della locatrice, formulando le seguenti conclusioni: “in via principale, accogliere il presente atto di appello e ciascuno e tutti i motivi di appello proposti e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 130/2022 R.G. Sent. emessa dall'On.le Tribunale di Reggio Calabria, I Sezione Civile, in data 2 febbraio 2022 nell'ambito del proc. n. 978/2021 R.G.A.C., in persona del GOT, dottoressa
Francesca Versaci, accertare e dichiarare come alcuna domanda di pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti possa essere avanzata nei confronti del signor
per le causali esposte e per ulteriore effetto, condannare il signor Controparte_2
a quanto richiesto dall'appellante principale, signora CP_1 Pt_1
; in via subordinata, in caso di conferma delle statuizioni della sentenza n.
[...]
130/2022 R.G. Sent. emessa dall'On.le Tribunale di Reggio Calabria, I Sezione
Civile, in data 2 febbraio 2022 nell'ambito del proc. n. 978/2021 R.G.A.C., in persona del GOT, dottoressa Francesca Versaci, accertare e dichiarare come il quantum debba essere rideterminato secondo l'effettivo utilizzo dell'immobile, per le causali esposte”.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello principale e di quello CP_1
incidentale.
Non si è costituito in proprio l'avv. IU MI, citato quale distrattario delle spese liquidate in primo grado in favore di e va pertanto dichiarato contumace. CP_1
Dopo alcuni rinvii dovuti alla calendarizzazione delle cause legate all'emergenza
COVID, il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 24 novembre 2023 fissato nel predetto decreto La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 13.3.2024.
Motivi della decisione
Con unico motivo, l'appellante principale deduce che il Tribunale nell'applicare la previsione di cui all' art. 36 della L. n. 392/1978 non abbia considerato l' “assenza di qualsivoglia formalizzazione della cessione de qua, assenza di qualsivoglia atto pubblico di cessione “ .
Secondo la , la scrittura privata tra e non avrebbe mai Pt_1 CP_2 CP_1
raggiunto “la perfezione formale propria del negozio giuridico in discussione, rendendosi quindi, inidonea ad esplicare effetti nei confronti dei terzi ed anche della locatrice , determinando inoltre, la permanenza della tenutezza in capo al Pt_1
del pagamento dei canoni scaduti e richiesti con l'atto introduttivo del giudizio. CP_1
Se è pur vero che, la era stata messa a conoscenza del solo subentro nel Pt_1
contratto di locazione, è altrettanto vero che, non essendosi perfezionata la cessione sottostante, l'obbligazione locatizia è rimasta valida e operativa tra la ed il Pt_1
“. CP_1
Analoghe ragioni prospetta nella propria memoria con appello incidentale (la CP_2
scrittura di cessione non era stata autenticata da un Notaio e non era mai stata accettata e/o comunicata per iscritto dalla Smorto sicchè sarebbe vincolante solo per le parti contraenti) ; in particolare, censura “quanto statuito dall'On.le Tribunale di
Reggio Calabria in riferimento alla circostanza che la semplice comunicazione verbale effettuata dal signor nel mese di gennaio dell'anno 2020, CP_1
possa costituire elemento idoneo a rendere la cessione opponibile alla locatrice- ceduta. Né tantomeno, in ragione di ciò, si potrà parlare di responsabilità principale del signor e di responsabilità sussidiaria del signor Controparte_2 CP_1
in riferimento ai canoni dovuti e non corrisposti “.
[...]
Nelle conclusioni chiede pertanto : in via principale, “accertare e dichiarare come alcuna domanda di pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti possa essere avanzata nei confronti del signor
per le causali esposte e per ulteriore effetto, condannare il signor Controparte_2
a quanto richiesto dall'appellante principale, signora CP_1 Pt_1
;
[...] in via subordinata, in caso di conferma delle statuizioni della sentenza n. 130/2022
... accertare e dichiarare come il quantum debba essere rideterminato secondo
l'effettivo utilizzo dell'immobile, per le causali esposte “.
Entrambi i gravami sono infondati, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione della previsione di cui all' art. 36 L. 392/78, accertando il subentro di nel CP_2
contratto di locazione fin da gennaio 2020 con la cessione di azienda da parte del
. CP_1
L'art. 36 citato dispone che: “Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte”.
Si tratta di norma eccezionale che deroga alla ordinaria disciplina della cessione del contratto di locazione ex art. 1594, non richiedendo il previo consenso del locatore nel caso in cui la cessione della locazione si accompagni alla cessione della azienda o del ramo di azienda, in considerazione della peculiare esigenza di tutelare l'avviamento e di non compromettere la prosecuzione dell'attività imprenditoriale svolta dal cessionario della azienda o ramo di azienda, dovendo configurarsi il diritto a godere dell'immobile in cui è esercitata l'attività economica come uno degli elementi dell'azienda (Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4986 del 28/02/2013).
In termini, Cassazione civile sez. II, 14/10/2022, n.30296: << La cessione di azienda prevede la successione del cessionario d'azienda in tutti i contratti stipulati dal cedente per l'esercizio della stessa, con la sola espressa eccezione di quelli aventi carattere personale, di quelli aventi ad oggetto prestazioni già concluse o esaurite e di quelli rispetto ai quali le parti abbiano, con espressa pattuizione, escluso che si verifichi l'effetto successorio, e che tale effetto si produce di diritto, ipso iure, con riguardo a tutti i rapporti contrattuali inerenti l'azienda ceduta, come effetto naturale della fattispecie traslativa d'azienda. A differenza della ipotesi generale della cessione del contratto ex articolo 1406 del codice civile, la cessione d'azienda prescinde del tutto dalla volontà, espressa o tacita, delle parti stipulanti e neppure richiede, per il suo perfezionamento, il consenso del contraente ceduto. Il che evidentemente risponde all'intenzione del legislatore di realizzare, con tale meccanismo, l'interesse di carattere generale di favorire la circolazione di complessi aziendali completi ed efficienti. Interesse che rischierebbe di rimanere frustrato se si ritenesse necessaria, ai fini del prodursi del fenomeno successorio, un'accettazione espressa dei contratti e delle pattuizioni per la cui validità è richiesta la forma scritta >>.
Non ha base normativa la tesi della secondo cui la cessione di azienda si Pt_1
sarebbe dovuta stipulare dinanzi al notaio nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, poiché l'articolo 2556 c.c. prescrive la forma scritta solo ad probationem e per le sole imprese soggette a registrazione, prevedendo al comma successivo le più rigorose formalità ai soli fini dell' iscrizione dell'atto nel registro delle imprese.
In ogni caso è assorbente la rilevata specialità dell'articolo 36 della legge 392/1978, in forza del quale la cessione si perfeziona anche senza il consenso del locatore , il quale è tutelato dalla comunicazione da parte del cedente al fine di potersi opporre per gravi motivi entro un termine breve.
Ora, premesso che nel contratto di locazione ceduto non vi è alcun espresso divieto alla cessione del contratto a terzi, dalle allegazioni della stessa e dallo Pt_1
scambio epistolare versato in atti emerge (e non è in fatto contestato da alcuna delle parti) che:
è entrato in possesso dell'immobile nel mese di gennaio 2020 e che la CP_2
locatrice era stata notiziata della cessione d'azienda dal tanto che la CP_1 Pt_1
contattava il cessionario per il tramite del proprio commercialista, dott.
[...]
cui seguiva proposta del in data 14.05.2020 di modifica del Tes_1 CP_2
contratto; in data 01.06.2020 la per tramite dell'avv. Quattrocchi inviava diffida a Pt_1
mezzo PEC al cessionario così formulata: << Con riferimento alla locazione dell'immobile in Reggio Calabria Via Vittorio Veneto, 48, di proprietà della mia assistita, di cui la Ditta “HIVE BIKE COMPANY S.R.L. ha la disponibilità del locale già dal Gennaio 2020, corrispondendo i relativi oneri sino al mese di febbraio 2020, si comunica che, ad oggi, nonostante l'invio della bozza di contratto di locazione con stipula di polizza fidejussoria, malgrado i ripetuti solleciti, non è stata trasmessa la polizza fidejussoria né sottoscritto il contratto di locazione.
Pertanto, oltre a richiedere il pagamento delle mensilità relative al mese di Marzo,
Aprile e Maggio, con la presente intimo e diffido codesta società alla stipula del contratto di locazione entro il 10 Giugno c.a., con avvertenza che decorso inutilmente tale termine, oltre l'immediato sgombero dei locali, si agirà nelle sedi competenti per il recupero delle somme dovute oltre al risarcimento di tutti i maggiori danni subiti e subendi >>; dopo ulteriori trattative in data 03 Luglio 2020 per il tramite del dott. CP_2 Tes_1
a mezzo pec comunicava all'avv. Quattrocchi che “per motivi amministrativi la Hive
Bike Company srl non potrà dar seguito al contratto di locazione in oggetto. Pertanto si prega di comunicarlo alla parte Locatrice la Sig. . Inoltre si prega di Pt_1
comunicare l'importo del dovuto fino al mese di giugno….”; alla quantificazione di dette somme comunicata dalla locatrice non seguiva alcun pagamento, né la riconsegna delle chiavi dell'immobile, anzi in data 3.8.2020
a mezzo PEC del proprio difensore comunicava alla che nulla le CP_2 Pt_1
era dovuto dalla Hive Bike Company stante il mancato perfezionamento del contratto con quest'ultima e la vigenza di quello stipulato con il CP_1
Da quanto precede risulta pacifico che la locatrice sia stata avvisata tempestivamente dall'originario conduttore della cessione d'azienda e contestuale cessione della locazione, sia pure per le vie brevi, e che - lungi dall'avanzare l' opposizione prevista dall'art. 36 cit. nel termine di 30 giorni dalla conoscenza comunque acquisita, purchè dal cedente, per come si chiarità oltre - abbia invece tenuto una condotta concludente finalizzata a proseguire il rapporto locativo con il cessionario, anche formalizzando un nuovo contratto, tanto da avere domandato i canoni scaduti non al ma alla CP_1
subentrata Hive Bike Company Srl
Il fatto che non sia stato stipulato un nuovo contratto con non incide CP_2
sull'effetto traslativo del rapporto locativo già verificatosi a seguito della cessione d'azienda. Contro tale efficacia nei confronti della locatrice non giova segnalare neppure che sia mancata la comunicazione mediante raccomandata A.R. prescritta dall'art. 32 cit., venendo in rilievo il principio espresso da Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17545 del 04/07/2018 : “ Ai sensi dell'art. 36 della l. n. 392 del 1978, la cessione del contratto di locazione operata dal conduttore in occasione della cessione dell'azienda esercitata all'interno dell'immobile concesso in locazione non ha bisogno del consenso del locatore, ma deve essergli comunicata con lettera raccomandata con avviso di ritorno (o con modalità diverse, purché idonee a consentire la conoscenza della modificazione soggettiva del rapporto); tale comunicazione, se non costituisce requisito di validità della cessione nel rapporto tra conduttore cedente e terzo cessionario, condiziona tuttavia l'efficacia della cessione stessa nei confronti del contraente ceduto, nel senso che essa non gli è opponibile sino a quando la comunicazione non avvenga (e salva, comunque, la possibilità che il locatore vi si opponga per gravi motivi nel termine di trenta giorni)“(conformi, 3
Sentenza n. 741 del 23/01/2002 ;ez. 3, Sentenza n. 4067 del 20/02/2014).
Prosegue la Suprema Corte che è solo la conoscenza "aliunde" della cessione da parte del locatore a non rilevare , a meno che questi, avendola conosciuta, l'abbia accettata secondo la disciplina comune dettata dall'art. 1407 c.c. , mentre nel caso di specie è pacifico esservi stata comunicazione tra originario conduttore e locatore, anche se non in forma scritta.
Le ragioni di tale regola sono espresse con chiarezza nella motivazione di
Cassazione civile sez. III, 11/03/1998, n.2675, che sull' art. 36, comma 1, della legge del 1978 statuiva quanto segue :
[ La norma, che riprende in parte il testo dell'art. 5, comma 1, della L. 27 gennaio
1963, n. 19 e come questo deroga a quanto in tema di cessione del contratto di locazione dispone l'art. 1594, comma 1, cod. civ., vale a configurare, a proposito del contratto di locazione di immobili urbani adibiti ad attività imprenditoriali, un regime non diverso da quello che per i contratti in genere è preveduto dall'art. 1407, comma 1, cod. civ., quante volte una delle parti abbia consentito preventivamente che l'altra sostituisca a sè un terzo nei rapporti derivanti dal contratto. Dispone l'art. 1407, comma 1, cod. civ., che la sostituzione è efficace nei 'Confronti del contraente ceduto dal momento in cui gli è stata notificata o in cui esso l'ha accettata.
Dunque, la cessione del contratto di locazione convenuta in occasione della locazione o cessione dell'azienda è si valida ed efficace nei rapporti tra conduttore cedente e terzo cessionario, ma non è efficace in confronto del locatore ceduto se non dal momento in cui gli sia comunicata ovvero da quello in cui possa affermarsi che egli, sebbene la cessione non gli sia stata comunicata, avendola tuttavia conosciuta,
l'ha accettata.
La giurisprudenza della Corte è in tal senso costante ... La Corte ha da ciò tratto la conseguenza che, sino a quando la cessione non sia divenuta efficace nei confronti del locatore ceduto, l'originario conduttore conserva. la legittimazione passiva alle azioni nascenti dal rapporto e l'eccezione da egli opposta in giudizio, d'aver ceduto il contratto, non può fondare il rigetto della domanda (Cass. 26 giugno 1984 n. 3278
e 8 aprile 1988 n. 2770 (...)
la sentenza impugnata effettivamente presuppone - che la comunicazione della cessione possa solo avvenire nella forma della lettera raccomandata e che la conoscenza provocata in un modo diverso sia una conoscenza acquisita (altrimenti), come tale irrilevante sotto ogni profilo. Questa impostazione non è condivisibile.
La distinzione che va fatta è tra conoscenza della cessione provocata nel contraente ceduto da una comunicazione fattagli dalle parti del contratto di cessione e conoscenza acquisita dal contraente ceduto in diverso modo.
La comunicazione della cessione è l'atto che, proveniente dal soggetto del rapporto cui si riconosca spettare la legittimazione a farla, è compiuto allo scopo e produce
l'effetto di rendere efficace la cessione nei confronti del contraente ceduto.
Questa comunicazione, sebbene per essa la legge indichi la forma della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può essere data anche con altra idonea forma, perché, quando la legge indica per un atto giuridico una forma, essa non è necessaria se non sia prescritta a pena di nullità (artt. 1325, n. 4, e 1324 cod. civ.) - in tal senso è del resto la giurisprudenza di questa Corte in tema di interpretazione dell'art. 1407 cod. civ. (Cass. 12 luglio 1957 n. 2844), dell'art. 3 della L. 27 luglio 197 8, n. 392 (Cass. 8 agosto 1997 n. 7352; 2.8.195 n. 8443; 22 marzo 1995 n. 3265;
11 novembre 1991 n. 11982), dell'art. 8 della L. 14 agosto 1971. n, 817 (Cass. 21 marzo 1995 n. 3241; 26 gennaio 1995 n. 936; 2 agosto 1993 n. 8525; 13 giugno 1992
n. 7250). Solo apparente è il contrasto tra le sentenze richiamate ed altre pronunciate specificamente in sede di applicazione dell'art. 36 della L. 27 luglio 1978, n. 392
(così la sentenza 12.6.1990 n. 5699), perché in esse l'accento è stato posto non tanto sul modo in cui la comunicazione va data, quanto sul fatto che è il conduttore cedente
a doverla comunque dare.
Quando invece la comunicazione (in una qualunque idonea forma) manca, la conoscenza acquisita altrimenti dal contraente ceduto è per sè non rilevante perché non è risultato dell'esercizio del potere, da parte del soggetto del rapporto cui tale potere spetta, di rendere efficace la cessione anche nei confronti del contraente ceduto “. ]..
La avrebbe dovuto fare valere l'inadempimento del cessionario/conduttore Pt_1
con autonomo atto, prima di rivolgersi al cedente e di esperire l'azione giudiziale, ma alcuna domanda è stata formulata nei confronti del , neanche in sede di CP_2
giudizio; obbligata era pertanto la conclusione del primo giudice che “ in assenza di relativa domanda non formulata né in sede di citazione per convalida né in sede di memoria integrativa non può essere statuita la condanna di pagamento nei confronti del signor chiodo senza incorrere in ultra petitum “ . CP_2
Sono pertanto infondati entrambi gli appelli;
quello incidentale è perfino inammissibile, non avendo alcun interesse a impugnare una pronuncia che CP_2
non contiene alcuna statuizione di condanna a suo carico, attesa la scelta della locatrice intimante di non avanzare alcuna domanda di pagamento dei canoni scaduti nei suoi confronti;
tantomeno potrebbe rinvenirsi detto interesse in relazione a meri passaggi motivazionali dell'impugnata sentenza (quelli sull' opponibilità della cessione alla ricorrente e la “astratta” responsabilità del cessionario per il pagamento dei canoni).
Sarebbe bastato per il cessionario in questo grado aderire ai motivi d'appello della
, diretti alla condanna di al pagamento dei canoni scaduti Pt_1 CP_1
e non corrisposti. Le spese seguono la soccombenza si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (€ 7.150,00) , nei minimi stante la semplicità delle questioni;
la condanna dei soccombenti è in solido attesa la comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria (Cass. civ. n. 27476/2018).
Nulla nei confronti di MI IU (quale distrattario delle spese liquidate in primo grado) , rimasto contumace.
Ricorrono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico di entrambi gli appellanti, principale e incidentale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro e MI Parte_1 CP_1
IU e nei confronti di e avverso la sentenza n. 130/2022 Controparte_2
pubblicata il 02.02.2022, dal Tribunale di Reggio Calabria, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta l'appello principale e dichiara inammissibile quello incidentale, confermando la sentenza impugnata;
condanna e , in solido tra loro, a rimborsare a le Pt_1 CP_2 CP_1
spese di difesa del presente grado di giudizio, liquidati in € 1.983,00 oltre accessori di legge;
per e ricorrono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo Pt_1 CP_2
a titolo di contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. Massimo Gullino )