Art. 1. Articolo unico.
Il secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , e' abrogato. In conseguenza e' abrogata la norma di cui alla lettera c) del terzo comma dell'articolo 114 dello stesso testo unico.
Le lettere d) ed e) di quest'ultimo articolo assumono, nell'ordine, le lettere c) e d).
Il secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , e' abrogato. In conseguenza e' abrogata la norma di cui alla lettera c) del terzo comma dell'articolo 114 dello stesso testo unico.
Le lettere d) ed e) di quest'ultimo articolo assumono, nell'ordine, le lettere c) e d).