Articolo 1594 del Codice civile
Articolo 1593Articolo 1595
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19 aprile 1942
Art. 1594.

(Sublocazione o cessione della locazione).

Il conduttore, salvo patto contrario, ha facolta' di sublocare la cosa locatagli, ma non puo' cedere il contratto senza il consenso del locatore.

Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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