Decreto cautelare 9 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01101/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00021/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 21 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Serenella Galeno, Vincenzo Ruberto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Interno, l’U.T.G. - Prefettura di Catanzaro e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dalla Prefettura di Catanzaro U.T.G. n. -OMISSIS-, notificato in pari data, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di revoca del provvedimento prefettizio n.-OMISSIS-, in materia di ritiro cautelativo armi, revoca porto di pistola e divieto detenzione armi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della parte resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
1. Il ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento del provvedimento adottato dalla Prefettura di Catanzaro U.T.G. in data -OMISSIS-, notificato in pari data, con cui è stata rigettata la richiesta di revoca del provvedimento prefettizio del -OMISSIS-, in materia di armi e relativi ritiro e divieto di detenzione.
2. A sostegno della domanda ha dedotto che, a causa del suo deferimento nel -OMISSIS- alla Procura della Repubblica di -OMISSIS- -stante la querela sporta a suo carico- per i reati di cui all’art. 612 bis c.p. e 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, la Prefettura di Catanzaro con provvedimento del -OMISSIS- aveva confermato il ritiro cautelativo di armi e munizioni e disposto la revoca del porto di pistola per difesa personale nonché il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi; che il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di -OMISSIS-, con provvedimento del -OMISSIS-, vista la richiesta favorevole della Procura per assenza delle condizioni per procedere nei confronti di -OMISSIS- in ordine al reato di atti persecutori, aveva disposto l’archiviazione del procedimento, atteso che la persona offesa aveva rilasciato dichiarazione datata -OMISSIS-, nella quale dava atto non solo del pieno superamento della situazione di conflittualità, ma di avere maturato anche la decisione di ritirare la querela (salvo, poi, essere anticipata dalla notifica della richiesta di archiviazione della Procura); che l’Ufficio Porto Armi della Questura di Catanzaro, con nota del -OMISSIS-, aveva espresso parere favorevole alla istanza di revoca presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-,
3. Nel costituirsi la resistente Amministrazione ha chiesto rigettarsi la domanda del ricorrente.
4. Con i due motivi del ricorso (il primo, rubricato “ Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies l. 241/90 e s.m. e della normativa generale sull’autotutela amministrativa (legge n. 241/1990 e s.m.i. )” e il secondo, rubricato “ Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità, contraddittoriet à tra il provvedimento e l’istruttoria nonché carenza, insufficienza e inadeguatezza della motivazione .”), il ricorrente ha denunciato che nel provvedimento impugnato l’amministrazione non avrebbe correttamente e concretamente valutato i fatti sopravvenuti, considerata, altresì, l’assenza di precedenti penali e di polizia a proprio carico, imponendo un ulteriore requisito di natura temporale (pari a cinque anni) per esercitare il potere di revoca.
4.1. I motivi sono infondati.
Nel provvedimento impugnato del -OMISSIS- la Prefettura ha motivato il diniego ritenendo che il sopravvenuto decreto del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di -OMISSIS- del -OMISSIS- inerente l’archiviazione del reato di atti persecutori aggravati e la dichiarazione rilasciata dalla persona offesa in data -OMISSIS-, circa il superamento della situazione di conflittualità, non fossero elementi sufficienti per integrare il requisito della totale affidabilità atteso che “….le recenti disposizioni ministeriali e la consolidata giurisprudenza in materia esigono che, ai fini della revoca, ricorrano congiuntamente positive sopravvenienze che abbiano modificato il quadro indiziario posto alla base della pregressa valutazione di inaffidabilità, unitamente al decorso di un tempo ragionevole dall’adozione del provvedimento inibitorio, quantificato in cinque anni. Nel caso di specie, il mancato decorso del termine, utile per consolidare la situazione di recuperata affidabilità in capo all’interessato, non consente a questo Ufficio, che per missione istituzionale preserva il preminente bene della sicurezza e incolumità pubblica, di assumere un orientamento diverso rispetto a quello che ha motivato l’adozione del provvedimento ablatorio ”.
4.2. Al di là del profilo temporale minimo, per come individuato, di cui si tratterà di seguito, il Collegio osserva che il pericolo di abuso delle armi, in particolare, può in effetti richiedere un’adeguata valutazione non solo del singolo episodio, ma anche della personalità del soggetto sospettato, che possa giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità, come in caso di personalità violente, aggressive o prive della normale capacità di autocontrollo (cfr, tra le altre, TAR Campania, Salerno, Sez. II, 1 giugno 2017, n. 994; TAR Umbria, 23 gennaio 2017, n. 97; TAR Basilicata, 26 maggio 2015, n. 261).
4.2.1. Per quanto di interesse, il Collegio osserva dunque che l’assenza di precedenti a carico del ricorrente è un dato neutro mentre i fatti specifici come indicati dall’amministrazione valgono, secondo una valutazione non illogica, a fondare un giudizio di inaffidabilità del medesimo atteso che, la presenza di una denuncia-querela per atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p. può rilevare come elemento sintomatico di una personalità particolarmente aggressiva nei modi e nelle esternazioni anche verbali, con riferimenti espliciti anche alla possibilità di utilizzo delle armi, non assumendo rilievo pregnante la sopravvenuta remissione della querela che è atto di una parte del procedimento e non incide sulla rilevanza e pericolosità del fatto anche in termini potenziali.
5. Con riferimento poi al dato temporale, in disparte il profilo di tardività della memoria depositata dall’Amministrazione resistente, deve rilevarsi che, sulla base anche delle circolari ministeriali, l’amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, ha tratto elementi per “ autovincolarsi ”, stabilendo dunque le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, in modo non irrazionale, ossia individuando un parametro certo per ritenere consolidata la situazione di recuperata affidabilità dell’interessato (quando l'Amministrazione decide di “ autovincolarsi” , la stessa è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell’autovincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni: Consiglio di Stato, sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502; “ L’autovincolo, com’è noto, costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità, che l’amministrazione pone a se medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, e che si traduce nell’individuazione anticipata di criteri e modalità, in guisa da evitare che la complessità e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, complice l’ampia e impregiudicata discrezionalità, favorire in executivis l’utilizzo di criteri decisionali non imparziali ” : Consiglio di Stato, Sez. V, 20 aprile 2021, n. 3130).
5.1. Il termine quinquennale individuato dall’amministrazione nell’impugnato provvedimento è, quindi, espressione non irrazionale del potere discrezionale di “ autovincolo ” di cui è titolare l’amministrazione, con ciò dovendo disattendersi il censurato profilo di illegittimità.
6. Il ricorso va, quindi, nel suo complesso rigettato.
7. La complessità dei profili interpretativi sottesi alla vicenda in esame giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristiano De Giovanni | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.