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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/11/2025, n. 2690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2690 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. r.g. 4917/2021,
TRA giusta procura in atti nata il [...] a [...], C.F.( ), e Parte_1 C.F._1 residente in [...], Via Nasari Cpl Futura, elett.te dom.ta in Messina, Via Nicola
Fabrizi n.3 presso lo studio dell'avv. Amato Emanuele che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rap. pt. con sede lavorativa in Via Alcide de Controparte_1
AS – Lungomare SNC, Alì Terme, 98021- Messina
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 27/10/2021 la sig.ra adiva questo Tribunale per sentir condannare la TA al Pt_1 CP_1
pagamento delle differenze retributive pretese in forza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti. Premetteva la ricorrente di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze della Ditta nel periodo compreso tra il giorno 01.06.2020 al 30.06.2021, con la mansione di addetta alla preparazione, alla cottura e alla vendita, CCNL “Terziario e servizi-Commercio-
Confcommercio.
Nel corso di detto rapporto di lavoro deduceva di aver osservato il seguente orario: dal
Lunedi al Venerdi dalle ore 08,00 alle ore 13,00; - tutti i Sabati dalle ore 08,00 alle ore
17,00.
Tanto premesso la ricorrente lamentava la mancata percezione degli importi a titolo di retribuzione ordinaria, festività, 13/ma e 14/ma mensilità, ferie, Tfr, maturati nel periodo di lavoro, per una somma complessiva pari ad euro 17.728,89. CP_ Nella contumacia della resistente, la causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale e CTU, e successivamente andava in riserva previo scambio di note scritte.
2 ESAME DELLE DOMANDE DEL RICORRENTE
La sig.ra rivendica il pagamento delle differenze retributive maturate a vario Pt_1
titolo in forza del rapporto di lavoro intercorso con la società resistente.
Le voci retributive richieste attengono a retribuzione ordinaria e indennità di legge, lamentando la mancata retribuzione e la consegna delle buste paga.
Come noto, il regime probatorio richiesto dalla legge per dimostrare la legittimità delle pretese avanzate in giudizio varia a seconda della natura degli emolumenti richiesti.
Relativamente alle somme pretese a titolo di retribuzione ordinaria è principio consolidato in giurisprudenza che “…godono del regime probatorio più vantaggioso
(per cui il lavoratore creditore ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda) le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a ed alla 14a mensilità, al t.f.r., nonché l'indennità di mancato preavviso.” (da ultimo Trib. Cassino 664/23).
Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato l'esistenza del rapporto di lavoro ed i termini del medesimo in quanto ad orario, paga oraria e durata;
di contro parte resistente, scegliendo la contumacia non ha dimostrato l'avvenuto pagamento delle spettanze retributive.
I testi, escussi all'udienza del 02/10/2023 hanno infatti confermato, avendolo appreso direttamente in quanto colleghi della ricorrente, la consistenza delle mansioni svolte - addetta al banco ed alla preparazione delle carni - e l'orario di lavoro osservato. Sulla quantificazione delle somme dovute, è stato necessario disporre CTU all'esito della quale è risultato che sono dovuti alla ricorrente a titolo di differenze retributive: - per lavoro ordinario (al netto di quanto percepito) euro 12.073,60; - Festività: euro 586,68;
- Tredicesima mensilità: euro 1.779,78; - Quattordicesima mensilità: euro 1.780,39; - ferie non godute: euro 1.456,28, Trattamento di fine rapporto: euro 1.683,81.
Il ricorso è pertanto accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M. 55/2014 e
147/22 come da dispositivo;
applicando i minimi tariffari in ragione della semplicità del giudizio e della contumacia della controparte.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n.r.g. 4917/2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso condanna la TA , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 19.360,54 oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
2) NA la TA , in persona del legale rappresentante pro tempore al CP_1
pagamento delle spese di lite quantificate in € 2.694,00, oltre spese generali, cpa e iva come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della TA che si liquidano CP_1
in euro 580,00, oltre accessori, in favore del dott. . Persona_1
Così deciso in Messina il 26/11/2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando