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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 540/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 540/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1 MI), appresentata e difesa dall'Avv.ta Carmela Di Costa del Foro di Milano;
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente a San Parte_2 C.F._2 Donato Milanese (MI), Via Europa n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Anna G. Bernardini del Foro di Milano.
Dal matrimonio è nata l'unica figlia a Milano il 23.01.2009. Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 18/2023 emessa dal Tribunale di Lodi, pubblicata il 16.01.2023, alle seguenti condizioni:
Mantenimento della figlia:
Il padre sig. provvederà dall'01.03.2025 alla corresponsione, quale contributo al mantenimento Parte_2 della minor lla somma di euro 400,00 (=quattrocento) per 12 mensilità da versarsi alla sig.ra Per_1 tramite bonifico bancario entro il 01 di ogni mese. La somma mensile di euro 400,00 sarà Parte_1 te rivalutata in base alla svalutazione media dell'anno precedente così come rivelata dall'ISTAT a partire dal 2026.
Compensare integralmente tra le parti le spese di lite, con rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 31.03.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. Il Tribunale, ritenuto che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 18/2023 emessa dal Tribunale di Lodi, pubblicata il 16.01.2023, ferme le altre condizioni ivi indicate:
1) Omologa le condizioni concordate dalle parti;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il giorno 08.04.2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 540/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1 MI), appresentata e difesa dall'Avv.ta Carmela Di Costa del Foro di Milano;
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente a San Parte_2 C.F._2 Donato Milanese (MI), Via Europa n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Anna G. Bernardini del Foro di Milano.
Dal matrimonio è nata l'unica figlia a Milano il 23.01.2009. Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 18/2023 emessa dal Tribunale di Lodi, pubblicata il 16.01.2023, alle seguenti condizioni:
Mantenimento della figlia:
Il padre sig. provvederà dall'01.03.2025 alla corresponsione, quale contributo al mantenimento Parte_2 della minor lla somma di euro 400,00 (=quattrocento) per 12 mensilità da versarsi alla sig.ra Per_1 tramite bonifico bancario entro il 01 di ogni mese. La somma mensile di euro 400,00 sarà Parte_1 te rivalutata in base alla svalutazione media dell'anno precedente così come rivelata dall'ISTAT a partire dal 2026.
Compensare integralmente tra le parti le spese di lite, con rinuncia dei difensori al vincolo di solidarietà.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 31.03.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. Il Tribunale, ritenuto che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 18/2023 emessa dal Tribunale di Lodi, pubblicata il 16.01.2023, ferme le altre condizioni ivi indicate:
1) Omologa le condizioni concordate dalle parti;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il giorno 08.04.2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello