Articolo 1594 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 1594. Cessazione dal complemento 1. Il cappellano militare di complemento e' collocato nella riserva al compimento del 55° anno di eta'. I cappellani militari di complemento che, dopo aver prestato ((due)) anni di servizio continuativo, hanno inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell'articolo 1559, se non sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare, cessano definitivamente dal servizio e sono collocati in congedo assoluto.
Entrata in vigore il 3 ottobre 2025
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