Art. 1594. Cessazione dal complemento 1. Il cappellano militare di complemento e' collocato nella riserva al compimento del 55° anno di eta'. I cappellani militari di complemento che, dopo aver prestato ((due)) anni di servizio continuativo, hanno inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell'articolo 1559, se non sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare, cessano definitivamente dal servizio e sono collocati in congedo assoluto.
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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23 maggio 2021
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3 ottobre 2025
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Giurisprudenza • 2
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