Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 22/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai Magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 383/2023 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 6.11.2023 e iscritto a ruolo il 14.11.2023, da
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Zona Artigianale 139/A, Brischis di
Pulfero (UD) e sede operativa in Via Salt 42, Remanzacco, con il proc. e dom. l'avv.
Carlo Monai del foro di Udine, con studio a Cividale del Friuli (UD), Via Borgo San
Pietro n. 5, giusta procura estesa all'appello apposta a margine della comparsa di risposta nella causa di primo grado 4299/21 RG Trib. Udine appellante;
- appellante - contro
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Marconi n. 54/1, rappresentata e difesa dall'Avv. Romina Pellegrini del Foro di Udine e con domicilio eletto presso il suo studio in Fagagna (UD), via A. Diaz, 24, come da procura alle liti allegata;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n.867/2023 dd.
4.10.2023, pubblicata il 5.10.2023, nella causa n. 4299/2021 R.G., notificata dall'avv.
Romina Pellegrini in data 5.10.2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante, come da note scritte depositate il 17.10.2024:
Nel merito: Voglia l'Ecc.ma Corte, respinte le avversarie eccezioni di rito e le domande di merito svolte nella comparsa del 19.4.2024, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 867/2023 del 4.10.2023 pubblicata il 5.10.2023 del Tribunale di Udine,
1
24.10.2023 al saldo.
In via estremamente residuale, riformarsi la sentenza con riduzione e corretta liquidazione del danno, con condanna al rimborso della differenza con gli interessi di mora predetti.
Statuirsi l'integrale rifusione delle spese di lite, anche riferite al primo grado.
In via subordinata istruttoria: ferma l'acquisizione dei documenti prodotti, si chiede che venga disposta la rinnovazione della CTU sull'elemento decisivo della mobilità del coperchio del sepolcro;
in subordine disporsi il richiamo del CTU geom. Per_1
a precisazione che la lastra di pietra giudicata difettosa è solo quella
[...] sommitale, che è un elemento lapideo mobile e separato dalla cornice sottostante.
In ultimo subordine, disporre il deferimento del giuramento decisorio dedotto dall'appellante in citazione d'appello.
Come in atto di appello:
Nel merito: Voglia l'Ecc.ma Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata n.
867/2023 del 4.10.2023 pubblicata il 5.10.2023 del Tribunale di Udine,
- respingere tutte le domande accolte della sig.ra e, di conseguenza, Controparte_1
- condannarla alla restituzione della somma pretesa sulla scorta della sentenza p.e. e pagata dall'appellante per € 18.381,48, con interessi di mora dal bonifico del
24.10.2023 al saldo.
In via subordinata, riformarsi la sentenza con riduzione e corretta liquidazione del danno, con condanna al rimborso della differenza con gli interessi di mora predetti.
Statuirsi l'integrale rifusione delle spese di lite, anche riferite al primo grado.
In via istruttoria: si chiede che venga disposta la rinnovazione della CTU sull'elemento decisivo della mobilità del coperchio del sepolcro;
in subordine disporsi il richiamo del CTU geom. a precisazione che la Persona_1 lastra di pietra giudicata difettosa è solo quella sommitale, che è un elemento lapideo mobile e separato dalla cornice sottostante.
In ultimo subordine, il sig. , legale rappresentante dell'appellante, fa istanza Parte_1 di deferimento del giuramento decisorio alla controparte sulla seguente formula: “Giuro
e giurando nego che la lastra sommitale della tomba in questione sia solo appoggiata alla cornice sottostante”.
Per parte appellata, come in note scritte depositate il 17.10.2024:
pag. 2/10 - NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello promosso, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta e perché contenente eccezioni nuove e perciò inammissibili. Per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 867/2023 del
04/10.2023 del Tribunale di Udine
- IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone alla produzione in giudizio dei documenti sub A
e B in quanto tardivi ex art. 345 comma 3 c.p.c. e frutto del reato ex art. 407 c.p. e se ne chiede l'espunzione dal fascicolo. Ci si oppone alla richiesta di deferimento del giuramento decisorio in quanto ininfluente ai fini della decisione. Ci si oppone alla richiesta rinnovazione della CTU in quanto ininfluente e tardiva.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
FATTI DI CAUSA
Fatti incontestati
1. Il 9 luglio 2018 la sig.ra madre dell'odierna appellata, commissionava, Parte_2 presso la società (di seguito anche Parte_1 solo , una tomba nella quale seppellire il defunto marito Parte_1 Persona_2
Si trattava, in particolare, di un monumento lapideo funebre, in granito new
[...]
Kashmins white, completo di accessori, da realizzare e consegnare, nel Comune di
Tavagnacco (UD), entro il giorno di Ognissanti del 2018.
2. Il monumento, oggetto di dettagliato preventivo, fu poi realizzato nei termini e pagato dalla committente per l'importo, pattuito, di €.2.440,00 (come da fattura n. 227/2018 della . Parte_1
Part
3. Dopo circa un anno e mezzo, la signora , erede della madre Controparte_1 morta nel frattempo, il 3.4.2020, ha denunciato a la presenza di vizi e Parte_1 difetti sulla superficie del monumento lapideo, segnalandone il deterioramento e la presenza di strappi naturali e di buchi che si riempivano d'acqua e ruggine.
4. Seguiva, il 14 gennaio 2021, una formale denuncia tramite raccomandata della signora CP_1
5. Da ultimo, il 30.6.2021, la signora ha presentato, presso il Tribunale di CP_1
Udine, ricorso ex art.696 bis cpc, per l'accertamento di vizi e difetti del predetto monumento.
All'esito di tale procedimento, al quale pur notiziata, non ha ritenuto di Parte_1 partecipare, il ctu geom. ha riscontrato la presenza di gravi vizi e Persona_1 difetti del manufatto, tali da renderlo non recuperabile o riparabile, e ha stimato i costi per una integrale ricostruzione, in misura pari a €.8.906,00.
Il procedimento di primo grado
pag. 3/10 6. Con atto di citazione ritualmente notificato, , sulla scorta degli esiti Controparte_1 del precedente ATP, ha agito in giudizio nei confronti di proponendo le Parte_1 seguenti domande:
“- accertare e dichiarare la presenza di gravi ed ineliminabili difetti dovuti a vizio di costruzione sul monumento lapideo cimiteriale della famiglia presso il CP_1 cimitero di Tavagnacco;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità ex art.1669 c.c. della Pt_1 nonché condannare il medesimo convenuto al risarcimento in favore della
[...] sig.ra di €.8.906,00, ossia nella spesa comprensiva del costo totale Controparte_1 per la ricostruzione del monumento lapidario, come da perizia tecnica allegata agli atti;
- condannare a restituire a la somma di €.2.440,00 Parte_1 Controparte_1 indebitamente versata a controparte;
- condannare alla refusione delle spese legali sostenute per la procedura Parte_1 ex art 696 bis C.P.C. che si quantificano in € 651,30 e alle spese sostenute per il pagamento del CTU corrispondenti a € 2.221,10, così come liquidate dal Per_1
Presidente del Tribunale.
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.”.
7. Con comparsa depositata il 9.3.2022 si è costituita in giudizio Parte_1 resistendo e chiedendo il rigetto delle domande avversarie per i seguenti motivi.
7.1. Ha sostenuto che il contratto relativo alla tomba in questione non fosse un contratto di appalto, ma una compravendita o, al più – come poi precisato nella prima memoria ex art.183 c.p.c. – un contratto misto con prevalenti elementi della vendita, e, che, conseguentemente, parte attrice, per il tempo trascorso al momento della denuncia dei vizi, fosse incorsa sia nella decadenza dalla garanzia, sia nella prescrizione dell'azione.
7.2. Ha negato di avere mai promesso ripristini o riparazioni, o di avere ricevuto richieste in tal senso o denunce prima della raccomandata del 29.6.2020. Ha comunque eccepito l'irrilevanza, a qualsiasi fine, di eventuali promesse verbali, in base all'art.7 del contratto.
7.3. Non ha preso posizione specifica sugli esiti dell'ATP, alla quale ha affermato di non avere partecipato, avendone ritenuta l'inutilità nel caso di specie.
8. Fallito un tentativo di conciliazione promosso su iniziativa del giudice, sono stati concessi termini per precisazione delle domande, repliche e istanze istruttorie.
Non sono state formulate domande riconvenzionali o subordinate dalle parti.
Parte attrice ha limitato i propri mezzi istruttori alla produzione documentale, e parte convenuta ha formulato anche istanze di prova orale, per interpello e testi, poi non reiterate in secondo grado.
9. La causa è stata, quindi, decisa, sulla base di un'istruttoria meramente documentale.
La sentenza di primo grado
pag. 4/10 10. Il Tribunale di Udine, con la sentenza n. 867/2023, emessa il 4-5.10.2023, ha accolto parzialmente le domande di parte attrice.
10.1. Il giudice di primo grado, anzitutto, ha qualificato la principale domanda attorea, quale domanda ex art.1669 c.c., ritenendola fondata.
Il monumento lapideo oggetto di causa è stato ritenuto qualificabile come bene immobile ai sensi degli artt. 812 co.1 e 1669 c.c., tenuto conto delle caratteristiche del bene, come da descrizione operata dal CTU nei seguenti termini: “opera di costruzione di particolare consistenza, che richiede solidità, stabilmente fissa, unita e incorporata al suolo attraverso una sottostruttura in cemento e lastre di sostegno e di tamponamento in granito”.
Il Tribunale ha quindi preso in esame la diversa tesi di parte convenuta, secondo la quale, i vizi allegati sarebbero circoscritti alla sola lastra sepolcrale, e questa, essendo meramente appoggiata al sottostante basamento, non sarebbe qualificabile in termini di bene immobile.
Per contro, secondo il Tribunale di Udine, la congiunzione stabile della lastra sepolcrale con il basamento sarebbe assicurata dalla presenza di ulteriori lastre di tamponamento, ed il bene, per sua natura, sarebbe comunque destinato a lunga durata, e quindi bene immobile ai fini di interesse in causa.
10.2. Irrilevante, poi, sarebbe la qualificazione del contratto in termini di appalto o di compravendita, poiché trattasi di azione di natura extracontrattuale, esperibile anche nei confronti del venditore - costruttore e, nel caso di specie, sarebbe pacifico che Pt_1 veva anche (o quantomeno) costruito la tomba in questione.
[...]
10.3. Parte attrice non sarebbe incorsa né in decadenza né in prescrizione dell'azione, in quanto:
- aveva avuto piena contezza dei vizi dell'opera solamente il 21.11.2020, a seguito delle valutazioni del sig. Persona_3
- aveva inviato una denuncia tramite raccomandata a/r in data 14.1.2021,
- aveva agito in giudizio con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. depositato il 30.6.2021.
10.4. Nel merito, il giudice ha condiviso le valutazioni e le conclusioni del CTU - accertative dei vizi e difetti lamentati – e ha condannato a pagare Parte_1
€.8.906,00 per la riparazione dei danni.
10.5. Infondata, invece, è stata ritenuta la seconda domanda attorea, di restituzione del compenso di € 2.440,00, non essendo stata formulata domanda risolutoria del contratto.
10.6. Da ultimo, il giudice di primo grado, ha condannato, per la soccombenza, Pt_1
a rifondere all'attrice le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento di
[...]
ATP e del compenso al CTU.
L'atto di appello di Parte_1
11. Con atto notificato il 6.11.2023, ha impugnato la sentenza di primo Parte_1 grado formulando le seguenti conclusioni:
pag. 5/10 “Nel merito: Voglia l'Ecc.ma Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata n.
867/2023 del 4.10.2023 pubblicata il 5.10.2023 del Tribunale di Udine, respingere tutte le domande accolte della sig.ra e, di conseguenza, condannarla Controparte_1 alla restituzione della somma pretesa sulla scorta della sentenza p.e. e pagata dall'appellante per € 18.381,48, con interessi di mora dal bonifico del 24.10.2023 al saldo. In via subordinata, riformarsi la sentenza con riduzione e corretta liquidazione del danno, con condanna al rimborso della differenza con gli interessi di mora predetti.
Statuirsi l'integrale rifusione delle spese di lite, anche riferite al primo grado.
In via istruttoria: si chiede che venga disposta la rinnovazione della CTU sull'elemento decisivo della mobilità del coperchio del sepolcro;
in subordine disporsi il richiamo del CTU geom. a precisazione che la lastra di pietra Persona_1 giudicata difettosa è solo quella sommitale, che è un elemento lapideo mobile e separato dalla cornice sottostante.
In ultimo subordine, il sig. legale rappresentante dell'appellante, fa Parte_1 istanza di deferimento del giuramento decisorio alla controparte sulla seguente formula: “Giuro e giurando nego che la lastra sommitale della tomba in questione sia solo appoggiata alla cornice sottostante”.
11.1. Con il primo motivo di appello, la difesa di ha lamentato, in Parte_1 sintesi, che poiché il bene viziato è un bene mobile, non sarebbe esperibile l'azione prevista dall'art.1669 c.c.
In particolare, i vizi contestati riguardavano solo il “coperchio” della tomba, e cioè la lastra, o pietra sommitale, che sarebbe meramente appoggiata alla struttura sottostante.
In altri termini, la lastra sommitale, non essendo saldamente incorporata alla cornice sottostante o al suolo, sarebbe rimuovibile con una mera azione di spinta verso l'alto e, comunque, sarebbe definibile solo in termini di bene mobile.
Il peso (600 kg) dell'elemento non sarebbe un dato rilevante, trattandosi, comunque, di cosa spostabile con adeguato strumento, e che, in concreto, era stata certamente spostata anche in occasione del funerale e della sepoltura della signora Parte_2
Il dato del mero appoggio della pietra sommitale sarebbe, poi, fatto non contestato.
Oltre a ciò, l'appellante ha prodotto fotografie di una parziale apertura della pietra sommitale in data 9.10.2023.
Per contro, l'attrice non avrebbe dimostrato lo stabile ancoraggio al suolo del coperchio della tomba, né elementi in tal senso, a ben vedere, erano stati accertati dalla perizia, che, peraltro, non poteva essere utilizzata per colmare lacune probatorie di parte.
11.2. Con secondo e subordinato motivo di appello, la difesa di ha Parte_1 contestato, per eccesso, la quantificazione dei danni (liquidati in €.8.906,00), in tesi errata e comportante una locupletazione ingiustificata della controparte.
La committente, infatti, a suo tempo, aveva pagato, per la tomba intera, l'importo di
€.2.240,00, cifra corrispondente ad un granito di qualità mediocre, e non poteva,
pag. 6/10 pertanto, a ragione, ottenere, in via risarcitoria, l'equivalente in valore di una tomba realizzata con granito di più elevata qualità.
Inoltre, il CTU aveva erroneamente compreso, nella quantificazione del danno, anche elementi non viziati: l'elemento a forma di cuore con fiore in rilievo in granito, del valore di €.500,00; l'elemento a cerchio, con ghiera porta fiamma in acciaio inox e fiamma votiva in cristallo valutato €.300,00, nonché le lettere in acciaio corsivo traforato cm 2,5 di €.700,00 e l'angioletto ed un porta-fotografia in vetro di €.100,00, per totali €.1.500,00, comunque, in tesi, non dovuti.
A tutto voler concedere, pertanto, sarebbe spettato alla controparte solamente il controvalore di una nuova lastra di granito dei medesimi tipo e qualità.
Le difese della signora in appello Controparte_1
12. Con comparsa depositata il 19.4.2024, si è costituita in giudizio la signora CP_1
, resistendo, chiedendo il rigetto dell'appello e opponendosi alle produzioni
[...] documentali e alle richieste istruttorie.
12.1. Quanto al primo motivo di appello, sostiene l'appellata che il bene oggetto di causa, monumento sepolcrale, sia qualificabile, nella sua essenza, come bene immobile.
Occorrerebbe tenere conto, a tale proposito, del consistente peso del manufatto (600 kg), spostabile solo con appositi strumenti.
Ha negato, poi, l'appellata, che fosse incontestata la qualificazione del bene quale bene mobile.
Ha poi aggiunto che, piuttosto, controparte non aveva tempestivamente contestato gli esiti della CTU, decidendo di non costituirsi nel procedimento per ATP, sicchè le contestazioni odierne, come pure la richiesta di rinnovare la CTU, dovevano ritenersi tardive.
Ha eccepito l'inutilizzabilità delle fotografie prodotte da controparte per sostenere che la pietra sommitale della tomba era spostabile, e quindi mobile, trattandosi di prove nuove, non ammissibili in appello, ma anche di documentazione frutto di attività penalmente rilevante, integrando il reato di cui all'art. 407 c.p.
12.2. Per il resto, parte appellata ha eccepito la novità delle domande e delle contestazioni sulla quantificazione del danno.
Ha evidenziato che il CTU aveva correttamente accertato che il manufatto non solo non era riparabile, ma sarebbe andato incontro, nel giro di pochi anni, per progressivo sfaldamento e deterioramento della struttura, ad una “rovina totale”.
La quantificazione del danno era stata fatta tenendo conto del costo per la costruzione di un nuovo manufatto, in granito, della stessa forma e dimensione di quello viziato.
Il CTU aveva provveduto a comparazione tra i valori del prezziario regionale LL.PP. e prezzi assunti presso ditte specializzate locali di arte funeraria del settore della lavorazione della pietra naturale e del granito in particolare. L'importo così quantificato,
pag. 7/10 inoltre, comprendeva, correttamente, i costi di rimozione e smaltimento del manufatto attuale.
Il processo di appello
13. Con ordinanza dd. 21.5.2024 la Corte ha ritenuto superflue le prove (CTU e documentali) richieste dall'appellante ed ha avviato la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito di memorie ex art. 352 c.p.c.
14. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 352 c.p.c. sostanzialmente riproponendo le istanze e le argomentazioni già svolte negli atti introduttivi del grado di appello.
15. All'udienza del 17.12.2024 le parti hanno richiamato le conclusioni formulate e il consigliere istruttore ha riservato la decisione al collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
16. L'appello è infondato e la sentenza di primo grado dev'essere confermata.
16.1. Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha contestato l'esperibilità dell'azione ex art. 1669 c.c. per il solo fatto che il bene oggetto di causa non sarebbe qualificabile in termini di bene immobile.
Si rammenta, infatti, che l'art.1669 c.c. testualmente, trova applicazione nel caso di
“edifici o altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata”.
16.2. Il motivo è infondato perché presuppone che i vizi e difetti della tomba siano circoscritti ad un solo elemento staccabile di esso (la pietra sommitale)1.
In realtà deve ritenersi, come accertato in sede di CTU e recepito dal giudice di primo grado, che il difetto riscontrato (“palese presenza di fessurazioni, lesioni, cavillature, macchie, porosità e distacchi nelle zone più cristalline”2, nonché “progressivo sfaldamento e deterioramento della propria struttura granitica”3), conseguente a fenomeni atmosferici (“gelo/disgelo” e “umidità/muffe”4), è tale da far prevedere “Nel breve periodo, di qualche anno”, una “rovina totale del monumento lapideo in esame”5.
D'altro canto l'art.1669 c.c. si applica non solo in caso di gravi difetti, ma anche di evidente pericolo di rovina.
Deve quindi ritenersi che i presupposti dell'azione sussistano non solo con riferimento a una parte staccabile e mobile della tomba, ma all'intero manufatto che, e il dato è pacifico, complessivamente considerata, come già ritenuto dal giudice di primo grado, è stabilmente ancorata al terreno tramite il basamento e le lastre laterali.
pag. 8/10 16.3. Oltre a ciò, ad abundantiam, va rammentato che, in termini più generali, pare rilevante una nozione di bene unitaria dal punto di vista funzionale, sicchè, un bene si intende mobile quando è staccabile dal suolo senza, con ciò, perdere la sua funzione essenziale. Riportando tale insegnamento giurisprudenziale al caso di specie, la pietra sommitale non potrebbe comunque essere definita, bene mobile in sé, in quanto, una relativa asportazione comprometterebbe la funzione conservativa primaria dell'intero bene al quale accede.
17. Dal rigetto del primo motivo di appello discende l'irrilevanza delle prove documentali prodotte da parte appellante – comunque inammissibili per novità-, trattandosi di prove volte a supportare la natura di bene mobile del manufatto oggetto di causa.
Parimenti inammissibile, anzitutto per irrilevanza, deve ritenersi il giuramento decisorio formulato nei seguenti termini: “Giuro e giurando nego che la lastra sommitale della tomba in questione sia solo appoggiata alla cornice sottostante”, trattandosi di dato fattuale che, quand'anche ammesso, non giustificherebbe il rigetto della domanda dell'attrice in primo grado.
Oltre a ciò, pare comunque inammissibile il giuramento decisorio che una parte deferisca a sé stessa: nel caso di specie, infatti, l'appellante ha chiesto di deferire il giuramento al legale rappresentante della Parte_1
La struttura del mezzo in esame richiede, invece, per sua natura, che il deferimento del giuramento sia rivolto alla controparte, rimettendo, poi, a quest'ultima, semmai, lo speculare riferimento del giuramento alla prima.
18. Il secondo motivo di appello è inammissibile, trattandosi di domanda nuova, formulata sulla base di allegazioni proposte per la prima volta in secondo grado.
18.1. Deve anzitutto notarsi, in proposito, che negli scritti in corso di causa ex art. 352
c.p.c., parte appellante non ha preso posizione sulla eccepita novità della domanda.
18.2. Sempre in via preliminare va anche notato che le allegazioni poste alla base della richiesta riduzione del quantum debeatur, riguardano: la qualità del marmo pattuita e utilizzata per la realizzazione della tomba, il relativo prezzo, e la recuperabilità (o il non danneggiamento) di taluni elementi della tomba. Si tratta di elementi che erano pienamente a conoscenza della fin dall'inizio e che avrebbero potuto e Parte_1 dovuto essere evidenziati già in primo grado. Un loro accertamento in questa sede comporterebbe un approfondimento nuovo nell'ambito della materia del contendere, che appare inammissibile per violazione dell'art. 345 c.p.c.
18.3. Non si tratta, infatti, di una mera difesa del convenuto, contrapponibile ad un'eccezione, ma di una vera e propria domanda subordinata formulata, come già detto, solo in questo grado di giudizio, e sopra riportata nelle conclusioni.
pag. 9/10 18.4. Anche ad ipotizzare che si possa qualificare la difesa quale mera eccezione, non potrebbe che trovare applicazione il divieto di cui all'art. 345 co.2 c.p.c., non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio.
19. Da quanto sopra discende il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, la condanna dell'appellante, per la soccombenza, alle spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo parametri medi di riferimento, tenuto conto del valore indicato (€.9.000,00), in complessivi €.4.888,00, di cui: €. 1.134,00 per studio,
€.921,00 per fase introduttiva, ed €.1.911,00 per la fase decisionale, in mancanza di fase istruttoria).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 383/2023 RG, così decide:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto:
[...]
- conferma integralmente la sentenza appellata, del Tribunale di Udine n. n.867/2023 dd. 4.10.2023, pubblicata il 5.10.2023;
2 - condanna a rifondere Parte_1 all'appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida Controparte_1 in complessivi €.4.888,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
3. Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 7.1.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 10/10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13529 del 2014 per un caso di applicazione dell'art. 1669 c.c. a tomba gentilizia, anche per mancata realizzazione di una guaina di copertura dalle infiltrazioni. 2 Relazione di ATP del geom. pag.11. Per_1 3 idem 4 idem 5 Relazione di ATP del geom. pag.12. Per_1