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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 07/12/2024, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1297 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1297 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
. GA MO ( CodiceFiscale_2
e nata a [...] il ) con il Parte_2 C.F._3
IN MO (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 31/07/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 4.09.2011, a Santarcangelo di Romagna (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 17.12.2010 e
12.04.2014, i figli e Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 21.11.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1.Cessazione della convivenza
I coniugi sono autorizzati a vivere separati, con reciproco rispetto e senza interferenze nelle rispettive vite private, ma con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio. Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio; il medesimo assenso viene prestato dai genitori per il rilascio ed il rinnovo di detto documento per i figli minori e Per_1 Per_2
All'interno della casa coniugale continuerà a vivere la moglie SI.ra d i figli Parte_2
minori e Per_1 Per_2
Il SI. ha già lasciato la casa coniugale in accordo con la SI.ra Parte_1 Parte_2
spostando la sua residenza anche anagrafica in altro immobile di Via Auriga n.23 a Rimini (RN) e prelevando i propri effetti personali.
2. Affidamento dei figli minori e loro mantenimento
I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso l'abitazione ove vive la madre e sopra indicata al punto “1”.
–Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni di maggior importanza nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi.
-Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative ai figli minori ed a collaborare con mutuo rispetto reciproco alle esigenze degli stessi, salvaguardando il benessere psicofisico, anche per quanto riguarda quanto di seguito riportato.
-Entrambi i genitori si impegnano a partecipare insieme ad incontri e riunioni con gli insegnanti, ed il genitore a cui venga comunicato l'invito a partecipare ai predetti incontri e riunioni sarà onerato di comunicarlo all'altro.
-Il padre potrà vedere liberamente i figli senza alcuna limitazione di giorno ed orario compatibilmente con gli impegni di studio, di salute dei minori e con gli impegni della madre alla quale sarà dato un congruo preavviso.
In particolare i genitori si accordano per il seguente calendario:
- lunedì: la minore viene accompagnata dalla madre al centro estivo;
alle ore 12:30 il padre Per_2
preleva la minore dal centro estivo e pranza con la stessa. La minore trascorrerà poi il pomeriggio presso la casa del padre in compagnia della baby sitter. Alle 18:30 la minore verrà prelevata dalla madre e rimarrà con la stessa fino alle ore 19:00 del martedì.
-martedì: rimane fino alle ore 19:00 presso la casa della madre e alle ore 19:00 viene Per_2
prelevata dal padre con il quale farà la cena ed il pernottamento sempre presso la casa paterna.
- mercoledì: viene accompagnata al centro estivo dal padre, il quale preleverà la stessa alle Per_2
ore 12:30 ed insieme pranzerà. trascorrerà il pomeriggio presso la casa paterna in compagnia Per_2
della baby sitter. Alle ore 18:30 la madre ritirerà e la terrà con sè presso la propria Per_2
abitazione fino alle ore 19 del giorno successivo.
- giovedì: rimarrà presso l'abitazione della madre fino alle ore 19:00 quando sarà ritirata dal Per_2
padre con il quale effettuerà la cena ed il pernottamento.
- venerdì: viene accompagnata dal padre al centro estivo. La madre o la nonna materna Per_2
ritireranno dal centro estivo alle ore 12:30 la quale rimarrà con la madre fino al giorno Per_2
successivo.
- sabato: pranza con la madre rimanendo nell'abitazione della madre fino alle ore 15:00 Per_2
quando verrà prelevata dal padre con il quale rimarrà fino alle ore 15 del giorno successivo.
- Domenica: verrà prelevata presso l'abitazione del padre alle ore 15 e rimarrà con la madre Per_2
fino al mattino seguente, quando la stessa la riaccompagnerà presso il centro estivo.
Per quanto riguarda il figlio minore , osserverà, anche lo stesso, il predetto calendario per la Per_1
sua permanenza presso la casa materna e/o paterna, seguendo la sorella negli spostamenti, Per_2
così da risultare entrambi i figli nello stesso momento nella casa paterna o nella casa materna.
-I figli minori potranno trascorrere con ciascun genitore il giorno di Natale o di Santo Stefano, ad anni alterni, come pure il giorno di Capodanno ed il Primo dell'anno, nonché il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo seguendo il metodo dell'alternanza di anno in anno.
Le presenti modalità di frequentazione potranno essere modificate su accordo dei genitori.
-Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente date e modalità di partecipazione agli eventi di rilievo nella vita dei minori, quali compleanni, saggi, competizioni sportive e similari.
-Entrambi i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in merito allo stato di salute dei minori ed eventuali visite mediche, come anche dei colloqui scolastici, cene scolastiche o altre attività dei figli.
-Il padre e la madre potranno comunicare telefonicamente con i figli, anche quotidianamente, almeno una volta al giorno;
qualora i figli fossero ammalati il genitore presso il quale si trovano permetterà all'altro di visitarli presso la propria abitazione, previo accordo telefonico fra i genitori. I genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico. -Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione ed eventualmente nei rispettivi periodi di permanenza degli stessi al domicilio di ogni genitore.
-I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi.
- Entrambi i genitori, riconoscendo il ruolo dei nonni di ciascun ramo genitoriale come funzionale alla serena crescita dei figli minori e si impegnano a creare le condizioni affinché Per_1 Per_2
questi ultimi possano mantenere un rapporto significativo con gli ascendenti predetti.
-Il SI. verserà alla SI.ra a titolo di mantenimento per il figlio Parte_1 Parte_2
minore l'importo di € 300,00 e per la figlia minore l'importo di € 250,00 da Per_1 Per_2
versarsi tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla SI.ra d acceso presso Parte_2
l'Istituto di Credito Banca Mediolanum avente il seguente codice Iban
[...]. Il predetto versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutabile annualmente in base all'adeguamento I.S.TA.T. anche senza richiesta esplicita da parte della SI.ra . -Il SI. contribuirà altresì a Parte_2 Parte_1
tutte le spese straordinarie e a tutte le spese scolastiche, mediche e ludico-formative dei figli minori con la corresponsione del 65% di tali spese, dietro presentazione delle relative ricevute o provvedendovi direttamente. Il restante 35% delle predette spese saranno a carico della SI.ra
. Resta inteso che il genitore che farà fronte alla spesa, qualora questa non rivesta il Parte_2
carattere dell'urgenza dovrà preventivamente accordarsi con l'altro genitore.
-In ogni caso, per quanto riguarda tutte le modalità di individuazione, comunicazione, determinazione e di corresponsione delle spese ordinarie e straordinarie, nessuna esclusa, i coniugi faranno esclusivo riferimento alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense, con l'obbligo di rimborso a favore del genitore che ha anticipato la spesa entro il giorno 5 del mese successivo a quello nel quale è stata effettuata la spesa.
- L'assegno unico universale, per accordo dei genitori, sarà percepito interamente dalla SI.ra pertanto il SI. si impegna sin d'ora a sottoscrivere la Parte_2 Parte_1
documentazione necessaria ai fini della presentazione della relativa domanda.
- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. - I viaggi all'estero dei figli minori con ciascun genitore dovranno essere con congruo anticipo previamente concordati tra i genitori stessi ed in luoghi non sconsigliati per la pericolosità dalla
Farnesina.
- I SIg.ri e si obbligano a non interferire l'uno nella vita dell'altro e Parte_2 Parte_1
a tenere comportamenti reciprocamente rispettosi e tali, comunque, da non condizionare negativamente la formazione dei figli minori.
- Entrambi i genitori, nell'ambito delle eventuali nuove relazioni sentimentali, si impegnano a coinvolgere i figli e con gradualità e solo in caso di rapporti consolidati. Per_1 Per_2
3. Casa coniugale mobili e arredi
-La SI.ra continuerà a vivere nell'immobile sito a Rimini in Via Luigi Nicolò Parte_2
n.26 unitamente ai figli e mentre il SI. a già lasciato la casa Per_1 Per_2 Parte_1
coniugale e si è trasferito presso l'immobile dallo stesso acquistato di Via Auriga n. 23 a Rimini.
- Il SI. si impegna ed obbliga a cedere ed a trasferire per il corrispettivo dell'importo Parte_1
di € 70.000,00 (euro settantamila/oo) mediante idoneo atto notarile alla SI.ra che Parte_2
accetta, l'intera proprietà della casa familiare comprensiva degli arredi sita a Rimini (RN) in Via
Luigi Nicolò n. 26 e precisamente trattasi di un appartamento ad uso abitazione posto al secondo piano, composto da cinque vani ed accessori, con annessa cantina al piano terra, con la seguente identificazione catastale: Catasto dei Fabbricati del Comune di Rimini, foglio 73, particella 2104, subalterno 9, Z.C. 1, Via Luigi Nicolò n. 26, piano:T-2, Categoria A/4, classe 5, vani 7, Rendita
Catastale € 442,14.
-Poiché il predetto stipulando trasferimento immobiliare costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi richiedono fin d'ora espressamente l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 L.74/1987, nel testo attuale vigente così come integrato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 10.05.1999 n. 154, come previsto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa nella Circolare n. 18/E del
29.05.2013 e nella Circolare n. 2/5 del 21.02.2014 e pertanto tale trasferimento immobiliare dovrà ritenersi esente da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi compresa l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecarie e catastali.
-I coniugi si impegnano a dare esecuzione a tale disposizione mediante redazione di atto pubblico presso il Notaio che sarà scelto dalla SI.ra con ogni onere e spesa necessaria a Parte_2
carico di quest'ultima entro e non oltre 30 giorni decorrenti dall'omologa della separazione.
12. Le spese, ed i compensi legali del presente procedimento vengono integralmente compensati tra le parti. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono,
e pertanto nessuna altra pretesa di carattere economico avanzano l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo e/o ragione.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di lle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 39 Parte II Serie A
Anno 2011 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1297 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
. GA MO ( CodiceFiscale_2
e nata a [...] il ) con il Parte_2 C.F._3
IN MO (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 31/07/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 4.09.2011, a Santarcangelo di Romagna (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 17.12.2010 e
12.04.2014, i figli e Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 21.11.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1.Cessazione della convivenza
I coniugi sono autorizzati a vivere separati, con reciproco rispetto e senza interferenze nelle rispettive vite private, ma con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio. Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio; il medesimo assenso viene prestato dai genitori per il rilascio ed il rinnovo di detto documento per i figli minori e Per_1 Per_2
All'interno della casa coniugale continuerà a vivere la moglie SI.ra d i figli Parte_2
minori e Per_1 Per_2
Il SI. ha già lasciato la casa coniugale in accordo con la SI.ra Parte_1 Parte_2
spostando la sua residenza anche anagrafica in altro immobile di Via Auriga n.23 a Rimini (RN) e prelevando i propri effetti personali.
2. Affidamento dei figli minori e loro mantenimento
I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso l'abitazione ove vive la madre e sopra indicata al punto “1”.
–Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni di maggior importanza nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi.
-Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative ai figli minori ed a collaborare con mutuo rispetto reciproco alle esigenze degli stessi, salvaguardando il benessere psicofisico, anche per quanto riguarda quanto di seguito riportato.
-Entrambi i genitori si impegnano a partecipare insieme ad incontri e riunioni con gli insegnanti, ed il genitore a cui venga comunicato l'invito a partecipare ai predetti incontri e riunioni sarà onerato di comunicarlo all'altro.
-Il padre potrà vedere liberamente i figli senza alcuna limitazione di giorno ed orario compatibilmente con gli impegni di studio, di salute dei minori e con gli impegni della madre alla quale sarà dato un congruo preavviso.
In particolare i genitori si accordano per il seguente calendario:
- lunedì: la minore viene accompagnata dalla madre al centro estivo;
alle ore 12:30 il padre Per_2
preleva la minore dal centro estivo e pranza con la stessa. La minore trascorrerà poi il pomeriggio presso la casa del padre in compagnia della baby sitter. Alle 18:30 la minore verrà prelevata dalla madre e rimarrà con la stessa fino alle ore 19:00 del martedì.
-martedì: rimane fino alle ore 19:00 presso la casa della madre e alle ore 19:00 viene Per_2
prelevata dal padre con il quale farà la cena ed il pernottamento sempre presso la casa paterna.
- mercoledì: viene accompagnata al centro estivo dal padre, il quale preleverà la stessa alle Per_2
ore 12:30 ed insieme pranzerà. trascorrerà il pomeriggio presso la casa paterna in compagnia Per_2
della baby sitter. Alle ore 18:30 la madre ritirerà e la terrà con sè presso la propria Per_2
abitazione fino alle ore 19 del giorno successivo.
- giovedì: rimarrà presso l'abitazione della madre fino alle ore 19:00 quando sarà ritirata dal Per_2
padre con il quale effettuerà la cena ed il pernottamento.
- venerdì: viene accompagnata dal padre al centro estivo. La madre o la nonna materna Per_2
ritireranno dal centro estivo alle ore 12:30 la quale rimarrà con la madre fino al giorno Per_2
successivo.
- sabato: pranza con la madre rimanendo nell'abitazione della madre fino alle ore 15:00 Per_2
quando verrà prelevata dal padre con il quale rimarrà fino alle ore 15 del giorno successivo.
- Domenica: verrà prelevata presso l'abitazione del padre alle ore 15 e rimarrà con la madre Per_2
fino al mattino seguente, quando la stessa la riaccompagnerà presso il centro estivo.
Per quanto riguarda il figlio minore , osserverà, anche lo stesso, il predetto calendario per la Per_1
sua permanenza presso la casa materna e/o paterna, seguendo la sorella negli spostamenti, Per_2
così da risultare entrambi i figli nello stesso momento nella casa paterna o nella casa materna.
-I figli minori potranno trascorrere con ciascun genitore il giorno di Natale o di Santo Stefano, ad anni alterni, come pure il giorno di Capodanno ed il Primo dell'anno, nonché il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo seguendo il metodo dell'alternanza di anno in anno.
Le presenti modalità di frequentazione potranno essere modificate su accordo dei genitori.
-Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente date e modalità di partecipazione agli eventi di rilievo nella vita dei minori, quali compleanni, saggi, competizioni sportive e similari.
-Entrambi i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in merito allo stato di salute dei minori ed eventuali visite mediche, come anche dei colloqui scolastici, cene scolastiche o altre attività dei figli.
-Il padre e la madre potranno comunicare telefonicamente con i figli, anche quotidianamente, almeno una volta al giorno;
qualora i figli fossero ammalati il genitore presso il quale si trovano permetterà all'altro di visitarli presso la propria abitazione, previo accordo telefonico fra i genitori. I genitori avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico. -Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione ed eventualmente nei rispettivi periodi di permanenza degli stessi al domicilio di ogni genitore.
-I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi.
- Entrambi i genitori, riconoscendo il ruolo dei nonni di ciascun ramo genitoriale come funzionale alla serena crescita dei figli minori e si impegnano a creare le condizioni affinché Per_1 Per_2
questi ultimi possano mantenere un rapporto significativo con gli ascendenti predetti.
-Il SI. verserà alla SI.ra a titolo di mantenimento per il figlio Parte_1 Parte_2
minore l'importo di € 300,00 e per la figlia minore l'importo di € 250,00 da Per_1 Per_2
versarsi tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla SI.ra d acceso presso Parte_2
l'Istituto di Credito Banca Mediolanum avente il seguente codice Iban
[...]. Il predetto versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutabile annualmente in base all'adeguamento I.S.TA.T. anche senza richiesta esplicita da parte della SI.ra . -Il SI. contribuirà altresì a Parte_2 Parte_1
tutte le spese straordinarie e a tutte le spese scolastiche, mediche e ludico-formative dei figli minori con la corresponsione del 65% di tali spese, dietro presentazione delle relative ricevute o provvedendovi direttamente. Il restante 35% delle predette spese saranno a carico della SI.ra
. Resta inteso che il genitore che farà fronte alla spesa, qualora questa non rivesta il Parte_2
carattere dell'urgenza dovrà preventivamente accordarsi con l'altro genitore.
-In ogni caso, per quanto riguarda tutte le modalità di individuazione, comunicazione, determinazione e di corresponsione delle spese ordinarie e straordinarie, nessuna esclusa, i coniugi faranno esclusivo riferimento alle linee guida del Consiglio Nazionale Forense, con l'obbligo di rimborso a favore del genitore che ha anticipato la spesa entro il giorno 5 del mese successivo a quello nel quale è stata effettuata la spesa.
- L'assegno unico universale, per accordo dei genitori, sarà percepito interamente dalla SI.ra pertanto il SI. si impegna sin d'ora a sottoscrivere la Parte_2 Parte_1
documentazione necessaria ai fini della presentazione della relativa domanda.
- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. - I viaggi all'estero dei figli minori con ciascun genitore dovranno essere con congruo anticipo previamente concordati tra i genitori stessi ed in luoghi non sconsigliati per la pericolosità dalla
Farnesina.
- I SIg.ri e si obbligano a non interferire l'uno nella vita dell'altro e Parte_2 Parte_1
a tenere comportamenti reciprocamente rispettosi e tali, comunque, da non condizionare negativamente la formazione dei figli minori.
- Entrambi i genitori, nell'ambito delle eventuali nuove relazioni sentimentali, si impegnano a coinvolgere i figli e con gradualità e solo in caso di rapporti consolidati. Per_1 Per_2
3. Casa coniugale mobili e arredi
-La SI.ra continuerà a vivere nell'immobile sito a Rimini in Via Luigi Nicolò Parte_2
n.26 unitamente ai figli e mentre il SI. a già lasciato la casa Per_1 Per_2 Parte_1
coniugale e si è trasferito presso l'immobile dallo stesso acquistato di Via Auriga n. 23 a Rimini.
- Il SI. si impegna ed obbliga a cedere ed a trasferire per il corrispettivo dell'importo Parte_1
di € 70.000,00 (euro settantamila/oo) mediante idoneo atto notarile alla SI.ra che Parte_2
accetta, l'intera proprietà della casa familiare comprensiva degli arredi sita a Rimini (RN) in Via
Luigi Nicolò n. 26 e precisamente trattasi di un appartamento ad uso abitazione posto al secondo piano, composto da cinque vani ed accessori, con annessa cantina al piano terra, con la seguente identificazione catastale: Catasto dei Fabbricati del Comune di Rimini, foglio 73, particella 2104, subalterno 9, Z.C. 1, Via Luigi Nicolò n. 26, piano:T-2, Categoria A/4, classe 5, vani 7, Rendita
Catastale € 442,14.
-Poiché il predetto stipulando trasferimento immobiliare costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi richiedono fin d'ora espressamente l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 L.74/1987, nel testo attuale vigente così come integrato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 10.05.1999 n. 154, come previsto dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa nella Circolare n. 18/E del
29.05.2013 e nella Circolare n. 2/5 del 21.02.2014 e pertanto tale trasferimento immobiliare dovrà ritenersi esente da qualsiasi imposta e/o tassa, ivi compresa l'imposta di registro, l'imposta di bollo e le imposte ipotecarie e catastali.
-I coniugi si impegnano a dare esecuzione a tale disposizione mediante redazione di atto pubblico presso il Notaio che sarà scelto dalla SI.ra con ogni onere e spesa necessaria a Parte_2
carico di quest'ultima entro e non oltre 30 giorni decorrenti dall'omologa della separazione.
12. Le spese, ed i compensi legali del presente procedimento vengono integralmente compensati tra le parti. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono,
e pertanto nessuna altra pretesa di carattere economico avanzano l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo e/o ragione.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di lle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 39 Parte II Serie A
Anno 2011 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi