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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/06/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc. n. 1774/2023
R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
(C.F.: ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
29.8.1974, res.te a Modica, nel Vico Ponte n. 1, elettivamente domiciliato in
Modica, in via Vittorio Veneto n. 70, presso lo studio dell'Avv. Salvatore
Giurdanella, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'opposizione
OPPONENTE
CONTRO
con socio unico, C.F. P.I. Reg. Imprese di Treviso Controparte_1
n. con sede in NO (prov. di Treviso), Via Vittorio Alfieri P.IVA_1
n. 1, in persona del suo legale rappresentante in carica, Dott.ssa , CP_2
e per essa proposto da in persona del suo leg. rapp. p.t., Parte_2 con sede legale in Roma, Via Gino Nais n. 16 - P.I. e C.F. , quale P.IVA_2 mandataria con rappresentanza in forza di procura per atto a rogito Notaio
di Pordenone del 20.12.2022 (Rep. n. 312209 – Fasc. n. Persona_1
42021, registrato a Pordenone il 21.12.2022 al n. 18653 serie 1T) di
[...]
con sede legale in NO (TV), Via Controparte_3
Alfieri n. 1, capitale sociale euro 71.817.500,00 interamente versato, numero di codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Treviso
, R.E.A. n. TV-372945, società che ha incorporato per fusione la P.IVA_3
a propria volta mandataria con rappresentanza Controparte_4 3
di giusta procura per atto a rogito Notaio Controparte_1 Persona_2
di Milano del 9.12.2019 (Rep. n. 28365/12029, registrato a Milano il
[...]
9.12.2019 al n. 50268 serie 1T), ai fini del presente procedimento rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Alaimo, in forza di procura speciale per atto a rogito del Notaio di Roma del 17.3.2020 (Rep. n. Persona_3
71.029, registrato a Roma il 17.3.2020 al n. 7462 serie 1T), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Salvatore Privitera, in Catania, Via
Francesco Riso n. 95
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 462/2023, reso nell'ambito del procedimento n. 1131/2023 R.G., in cui gli era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 16.250,24, oltre compensi, spese ed interessi come richiesti, fondato su un credito vantato dalla nei suoi Controparte_1 confronti, in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari, avente ad oggetto la concessione di un prestito- n. 14137903- in favore del medesimo e di , effettuato da AG TO Spa nel 2008. L'importo Parte_3 erogato, pari ad € 17.000,00, veniva concesso a fronte di un rimborso totale a carico dei richiedenti, di € 25.431,00, in 84 rate mensili. Chiedeva l'opponente “in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla opposta per le ragioni esplicitate in narrativa;
nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme portate dal d.i. opposto, per le motivazioni esposte, segnatamente per l'indeterminatezza e la inesigibilità del credito azionato e, per l'effetto, 4
revocarlo con tutti gli effetti di legge;
accertare e dichiarare la non debenza delle somme ingiunte stante l'intervenuta prescrizione decennale del credito;
in estremo subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui codesto Decidente dovesse ritenere la domanda spiegata dall'opposta meritevole di accoglimento, rideterminare la somma richiesta in ragione delle violazioni evidenziate in narrativa. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
Si costituiva la quale chiedeva “confermare Controparte_1 integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 462/2023, emesso ai dì 23.3/24.3.2023 dal Tribunale di Ragusa in favore dell'odierna Comparente, per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dal Sig. con l'atto introduttivo del presente Parte_1 giudizio, perché infondate in fatto come in diritto;
- in subordine, senza recesso alcuno, nella non temuta ipotesi che il Decidente dovesse ritenere fondate anche solo in parte le eccezioni sollevate da Controparte riguardo la non corretta quantificazione del credito, ritenere e dichiarare comunque fondato il diritto di credito azionato con il decreto ingiuntivo n. 462/2023 per i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, condannare il Sig. Parte_1
al pagamento di quella diversa somma che verrà accertata in corso di
[...] causa all'esito dell'attività istruttoria, anche a titolo di indebito arricchimento;
- condannare il Sig. al pagamento di spese e Parte_1 compensi professionali anche del presente giudizio”.
Ciò premesso, l'opposizione proposta è fondata sotto il profilo della carenza di legittimazione attiva dell'opposta Controparte_1
Ed invero, “Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non e', di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. 5
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023). Diverso e', però, il caso in cui […] sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta 6
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.” (Cass., sez. III, 22/06/2023, n. 17944, richiamata anche da Cass., sez. I, 29/02/2024 n. 5478).
Nella specie, oggetto di contestazione è non già l'avvenuta stipula di una serie di contratti di cessione di crediti in blocco tra le varie società intervenute nella vicenda in questione, sino all'ultimo trasferimento dei crediti all'odierna opposta, bensì l'avvenuta inclusione in tale operazione di cartolarizzazione del credito in esame, vantato nei confronti dell'odierno opponente, , quale scaturente da un contratto di prestito Parte_1 personale assunto dal medesimo con l'originaria cedente, AG TO S.p.a., in data 10.03.2008.
Risulta infatti l'effettuazione di un serie di operazioni di trasferimento da AG TO a prima, e da a e Controparte_5 CP_5 Controparte_6 infine da quest'ultima società all'odierna opposta, Controparte_1
In particolare, è stato prodotto il contratto di cessione di crediti dalla AG
TO alla , nel quale può ritenersi incluso, sulla base dei criteri CP_5 ivi indicati, il credito nei confronti dell'odierno opponente. E' stata prodotta altresì la comunicazione di cessione del credito al da parte di AG TO, relativamente all'avvenuta cessione da Parte_1 quest'ultima a CP_5
Con riferimento al successivo trasferimento da a è CP_5 _6 stato prodotto sia il contratto di cessione, dal quale tuttavia non è desumibile in maniera certa l'inclusione del credito in contestazione nella citata operazione di cessione in blocco, facendosi un mero rinvio, ai fini dell'identificazione esatta dei crediti ceduti, ad un documento di identificazione del credito, il quale, tuttavia, non è stato prodotto in atti. Nessuna ulteriore indicazione certa è traibile dall'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. E' stata prodotta altresì la comunicazione da al della _6 Parte_1 cessione del credito vantato verso quest'ultimo da alla CP_5 _6 medesima. Con riferimento, infine, all'ultima cessione da alla _6 CP
, odierna opposta, nessuna prova certa è traibile dalla documentazione
[...] acquisita in atti, essendo stato depositato il contratto di cessione di crediti 7
individuabili in blocco da a , ma da esso non sono _6 CP evincibili dei criteri certi di individuazione del credito de quo tra quelli oggetto di cessione, facendosi un mero rinvio ad un documento di identificazione dei crediti, il quale, tuttavia, non è stato prodotto in atti. E' stato depositato altresì un avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione da AR a , da intendersi diversa da quella CP da a , unica cessione rilevante nel caso di specie. _6 CP
La successiva comunicazione, proveniente dalla stessa , al CP
, dell'avvenuta cessione in proprio favore del credito vantato nei Parte_1 suoi confronti dalla società cedente , non può ritenersi idonea a _6 provare l'inclusione del credito de quo nella cessione in questione, alla stessa stregua della comunicazione proveniente dalla società incaricata della gestione del credito dalla società opposta. Non appare di per sé bastevole a comprovare la contestata cessione la certificazione proveniente da ciascuna delle società coinvolte nella vicenda in esame, rilasciata alla società di gestione dei crediti per conto dell'opposta, in difetto, come già detto, di ulteriori elementi probatori atti a corroborare l'effettivo trasferimento del credito in oggetto in favore della CP
quale odierna cessionaria del credito.
[...]
Alla luce delle considerazioni suespresse deve ritenersi fondata l'eccezione, formulata dall'opponente, di carenza di legittimazione attiva dell'opposta, e per l'effetto andrà revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Stante la fondatezza dell'eccezione esaminata, non risulta necessario vagliare gli altri motivi di opposizione, da intendersi assorbiti nel tenore della presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
8
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa,
in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 462/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa il 23/03/2023, depositato il 24.03.2023, nel procedimento n. 1131/2023 R.G.;
condanna la parte opposta, a corrispondere Controparte_1 all'opponente le spese di lite sostenute, che liquida in €. 118,50 per spese vive, ed €. 1.600,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 03/06/2025.
Il Giudice Dott.ssa Rosanna Scollo