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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/05/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL II Sezione Civile, In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 964 /2025 RG. avente ad oggetto la separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio) promossa da nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Francesco Trascente, giusta procura in atti,
e
, nata a [...] il [...], (C.F. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. AT Lima, giusta procura in atti
-ricorrenti- con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di OL
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza ex art 127 ter c.p.c. con scadenza al 20.05.2025, le parti si riportavano al ricorso introduttivo.
RAGIONI in FATTO ed in DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.04.2025, i ricorrenti di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio il 12.07.2019 in LI (NA), con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune (n.21, parte I, anno 2019) dalla cui unione nascevano i figli AT il 15.12.2019
e il 29.10.2021, assumevano che la stessa era fallita a causa di gravi incompatibilità, Per_1 chiedevano quindi che venisse pronunciata la separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, la rimessione sul ruolo per la domanda di divorzio secondo gli accordi riportati in ricorso.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 09.05.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“- I coniugi vivranno separati con mutuo rispetto;
- I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsivoglia forma di mantenimento economico;
- la prole come da provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Napoli veniva già affidata alla nonna paterna SI.ra , in forza della sospensione della responsabilità genitoriale per entrambi i Persona_2 coniugi come da Ordinanza del Giudice Delegato.”
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alle determinazioni accessorie, il Tribunale prende atto che i ricorrenti sono decaduti dalla responsabilità genitoriale come da provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Napoli;
dà atto che le parti si sono dichiarate autonome economicamente, motivo per cui la presente statuizione riguarda solo la pronuncia di stato.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del
1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di OL II Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta: 1) Pronunzia a tutti gli effetti di legge la separazione consensuale dei coniugi nato Parte_1
a OL (NA) il 03.03.1990 (C.F. ) e , nata a [...] il C.F._1 CP_1
12.01.1997 (C.F. , che hanno contratto matrimonio il 12.07.2019 in C.F._2
LI (NA), con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune (n.21, parte
I, anno 2019);
2) dà atto che le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88
n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
4) dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo della procedura per la domanda di divorzio congiunto;
5) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in OL addì 20.05.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca