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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9193 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
n. R.G. 22203/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di dott. Francesco Crisafulli Presidente dott. Francesco Frettoni Giudice dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nel procedimento iscritto al n. R.G. 22203/2024 promosso da nato in [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Flora Serena Castelli, Parte_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Principe Amedeo, n. 231
Ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12
Resistente
Oggetto: diniego di protezione speciale da parte della questura.
Conclusioni: per parte ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza del 21.5.2025.
Con ricorso depositato il 23.05.2024, il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento del
29.4.2024, notificato nella stessa data, con il quale il Questore di Roma ha rigettato la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998, avanzata in data 9.3.2022. Il Questore ha assunto tale decisione sulla base del parere sfavorevole del
23.4.2024 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, la quale non ha ritenuto sussistenti nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998. L'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio in data 4.12.2024, ribadendo la legittimità del proprio operato alla luce del parere della Commissione Territoriale, ritenuto vincolante, e chiedendo, pertanto, il rigetto dell'avverso ricorso. Il Giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ravvisandone le gravi e circostanziate ragioni alla luce dell'inserimento socio-lavorativo del ricorrente in Italia, e ha fissato udienza per il giorno 20.11.2024, disponendone la sostituzione con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Al fine di consentire la corretta instaurazione del contraddittorio, la trattazione della causa è stata successivamente rinviata all'udienza cartolare del 21.5.2025, all'esito della quale la causa deve intendersi rimessa in decisione al collegio.
***
Deve evidenziarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del d.l. n. 13/2017, convertito con modificazioni con legge n. 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. n. 150/2011. Tale norma prevede, a pena di inammissibilità, che la domanda sia presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che, nella specie, appare rispettato (il ricorso è stato depositato il 23.5.2024, a fronte di una notifica del provvedimento di diniego impugnato effettuata il 29.4.2024).
Ciò posto, nel merito, ad avviso del Collegio il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n. 20 del 10.3.2023, convertito dalla legge n. 50/23, nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, c.
1.1 del d.lgs. 286/1998, modifica tuttavia non applicabile al procedimento in esame – avviato con domanda del 9.03.2022 – secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 2 del citato decreto, secondo il quale: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”).
Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c. 3, del d.lgs. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma 1.1, che “[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che “[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, precisando che “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del Paese di accoglienza.
Ebbene, a dimostrazione del proprio percorso di inserimento socio-lavorativo in Italia, il ricorrente ha depositato numerosi documenti, e in particolare: certificato del 23.06.2020 attestante l'avvenuta frequenza di un corso di formazione come operatore delle strutture edili con competenze in edilizia sostenibile;
comunicazione obbligatoria UniLav relativa ad un rapporto di lavoro come manovale edile a tempo determinato, originariamente decorrente dal 21.06.2021 al 21.12.2021, successivamente prorogato sino al
21.03.2022; comunicazione obbligatoria UniLav relativa alla trasformazione del predetto contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a far data dal 21.03.2022; n. 15 buste paga;
certificazione unica
2021; certificazione unica 2024; certificazione unica 2025; comunicazione obbligatoria UniLav relativa ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 29.10.2024; n. 5 buste paga;
attestazione dell'avvenuta iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Roma.
Il complesso della documentazione in atti dimostra come il ricorrente, dopo aver abbandonato il Paese
d'origine, si sia definitivamente stabilito in Italia e vi abbia intrapreso un positivo percorso di inserimento nel tessuto socio-lavorativo, dedicandosi, in particolar modo, alla ricerca di un'occupazione regolare, in grado di garantirgli autonomia di vita, nonché alla frequenza del corso di formazione come operatore delle strutture edili con competenze in edilizia sostenibile (cfr. certificato di frequenza in atti).
Dalla documentazione versata in atti, infatti, si evince che il ricorrente svolge con continuità regolare attività lavorativa a far data dal 21.06.2021, quando ha ottenuto di essere assunto come manovale edile, con contratto a tempo determinato originariamente decorrente sino al 21.12.2021, successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 21.03.2022 (cfr. n. 2 comunicazioni obbligatorie UniLav in atti). Dal
29.10.2024 egli ha intrapreso una nuova attività lavorativa, ottenendo di essere assunto con regolare contratto a tempo indeterminato (cfr. comunicazione obbligatoria UniLav in atti).
La documentazione presente in atti relativamente ai redditi percepiti dimostra come dallo svolgimento di tale attività lavorativa derivi una retribuzione che consente al ricorrente di provvedere autonomamente a tutte le proprie esigenze (cfr. n. 20 buste paga, certificazione unica per il 2021, 2024 e 2025 in atti).
Tutto ciò premesso, risulta evidente come il ricorrente abbia intrapreso sul territorio nazionale un percorso di inserimento socio-professionale molto positivo e come svolga, ormai da tempo, in via stabile ed esclusiva la propria intera vita privata in Italia e, in particolare, nella provincia di Roma, ove risiede e lavora (cfr. documentazione attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nella città di Roma in atti).
L'impegno che egli ha speso nel lavoro gli ha consentito di conquistarsi del tutto autonomamente le proprie opportunità e di migliorare la propria vita, sino al raggiungimento di una prima indipendenza economica e lavorativa, che mostra la sicura prospettiva di mantenersi nel tempo e, anzi, di migliorare ulteriormente, anche in considerazione della durata indeterminata del rapporto di lavoro di cui è titolare. Diversamente dall'Amministrazione resistente, il Collegio ritiene necessario tutelare la vita privata del ricorrente, alla luce del diritto costituzionale e internazionale con particolare riferimento all'art. 8 CEDU, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte
EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n.
46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03), Per_1 riconoscendogli il diritto a restare nel luogo in cui egli l'ha ormai stabilita. Ciò lo preserva da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita, che si verificherebbe in caso di rimpatrio in un Paese d'origine, il Senegal, che egli ha stabilmente abbandonato da oramai lungo tempo e in cui non disporrebbe di alcun mezzo di sostentamento. La permanenza in Italia evita invece al ricorrente la perdita di tutte le opportunità che egli si è conquistato con le proprie forze nel Paese di accoglienza e gli consente di continuare a provvedere alle proprie esigenze, nonchè di perfezionare il felice percorso di radicamento intrapreso. Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del
Questore di Roma e ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. n. 25/2008, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito dalla legge n. 173/2020, fatte salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute.
Le spese di lite devono dichiararsi compensate tra le parti, dal momento che la decisione si è in parte fondata su documenti prodotti nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- annulla il provvedimento del Questore di Roma del 29.04.2024, notificato il giorno stesso, di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- riconosce la protezione speciale a nato in [...] l'[...], e dispone trasmettersi Parte_1 gli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito dalla legge n. 173/2020;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.5.2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di dott. Francesco Crisafulli Presidente dott. Francesco Frettoni Giudice dott.ssa Damiana Colla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nel procedimento iscritto al n. R.G. 22203/2024 promosso da nato in [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Flora Serena Castelli, Parte_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Principe Amedeo, n. 231
Ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12
Resistente
Oggetto: diniego di protezione speciale da parte della questura.
Conclusioni: per parte ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza del 21.5.2025.
Con ricorso depositato il 23.05.2024, il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento del
29.4.2024, notificato nella stessa data, con il quale il Questore di Roma ha rigettato la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 286/1998, avanzata in data 9.3.2022. Il Questore ha assunto tale decisione sulla base del parere sfavorevole del
23.4.2024 della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, la quale non ha ritenuto sussistenti nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998. L'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio in data 4.12.2024, ribadendo la legittimità del proprio operato alla luce del parere della Commissione Territoriale, ritenuto vincolante, e chiedendo, pertanto, il rigetto dell'avverso ricorso. Il Giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ravvisandone le gravi e circostanziate ragioni alla luce dell'inserimento socio-lavorativo del ricorrente in Italia, e ha fissato udienza per il giorno 20.11.2024, disponendone la sostituzione con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Al fine di consentire la corretta instaurazione del contraddittorio, la trattazione della causa è stata successivamente rinviata all'udienza cartolare del 21.5.2025, all'esito della quale la causa deve intendersi rimessa in decisione al collegio.
***
Deve evidenziarsi preliminarmente che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del d.l. n. 13/2017, convertito con modificazioni con legge n. 46/2017, la presente domanda rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione, la quale deve applicare il rito semplificato di cognizione collegiale previsto dall'art. 19 ter del d.lgs. n. 150/2011. Tale norma prevede, a pena di inammissibilità, che la domanda sia presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, termine che, nella specie, appare rispettato (il ricorso è stato depositato il 23.5.2024, a fronte di una notifica del provvedimento di diniego impugnato effettuata il 29.4.2024).
Ciò posto, nel merito, ad avviso del Collegio il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Quanto al quadro normativo, deve premettersi che trova applicazione nel caso di specie il d.l. 130/2020, convertito dalla legge 173/2020, il quale ha ampliato, tipizzato e definito il perimetro delle forme di protezione complementare, apportando modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e in particolare, per quanto rileva in questa sede, da un lato all'art. 5, c. 6 e, dall'altro lato, all'art. 19 del citato decreto (quest'ultimo nuovamente e recentemente modificato con decreto-legge n. 20 del 10.3.2023, convertito dalla legge n. 50/23, nel senso dell'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, c.
1.1 del d.lgs. 286/1998, modifica tuttavia non applicabile al procedimento in esame – avviato con domanda del 9.03.2022 – secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 2 del citato decreto, secondo il quale: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”).
Quanto al contenuto della normativa di riferimento, in sede di conversione del d.l. 130/2020, il legislatore ha specificato che, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, c. 6, all'istante spetta, ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1 del Testo unico sull'immigrazione, il permesso per protezione speciale di cui all' art. 32, c. 3, del d.lgs. 25/2008. L'art. 19 TUI nella versione applicabile prevede infatti, nel primo periodo del comma 1.1, che “[n]on sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, e cioè gli obblighi costituzionali o internazionali. Il secondo periodo prevede poi che “[n]on sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, precisando che “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Viene dunque data espressa rilevanza giuridica, a livello di normativa primaria, al diritto alla vita privata e familiare, già riconosciuto al livello costituzionale (dall'art. 2 Cost.) e delle fonti sovranazionali, quali CEDU e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (all'art. 7). Nello specifico, l'art. 8 CEDU dispone che: “
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La nozione di “vita privata” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è ampia, non suscettibile di definizione esaustiva, e implica, in sostanza, che ciascuno possa stabilire la propria identità. Altrettanto ampia è la nozione elaborata dalla Corte di “vita familiare”, attribuendo agli Stati parte la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela. Tutti i rapporti sociali tra il cittadino straniero stabilmente insediato e la comunità nella quale vive fanno parte integrante della nozione di “vita privata” come intesa ai sensi dell'articolo 8 CEDU (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., ud. 22/01/2019, 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In tale prospettiva, si tratta dunque, tra l'altro, di valorizzare i percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. Elemento cardine è, a tal fine, l'integrazione lavorativa, la quale, valutata unitamente alla presenza di significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo tra il cittadino straniero stesso e il territorio del Paese di accoglienza.
Ebbene, a dimostrazione del proprio percorso di inserimento socio-lavorativo in Italia, il ricorrente ha depositato numerosi documenti, e in particolare: certificato del 23.06.2020 attestante l'avvenuta frequenza di un corso di formazione come operatore delle strutture edili con competenze in edilizia sostenibile;
comunicazione obbligatoria UniLav relativa ad un rapporto di lavoro come manovale edile a tempo determinato, originariamente decorrente dal 21.06.2021 al 21.12.2021, successivamente prorogato sino al
21.03.2022; comunicazione obbligatoria UniLav relativa alla trasformazione del predetto contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a far data dal 21.03.2022; n. 15 buste paga;
certificazione unica
2021; certificazione unica 2024; certificazione unica 2025; comunicazione obbligatoria UniLav relativa ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 29.10.2024; n. 5 buste paga;
attestazione dell'avvenuta iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Roma.
Il complesso della documentazione in atti dimostra come il ricorrente, dopo aver abbandonato il Paese
d'origine, si sia definitivamente stabilito in Italia e vi abbia intrapreso un positivo percorso di inserimento nel tessuto socio-lavorativo, dedicandosi, in particolar modo, alla ricerca di un'occupazione regolare, in grado di garantirgli autonomia di vita, nonché alla frequenza del corso di formazione come operatore delle strutture edili con competenze in edilizia sostenibile (cfr. certificato di frequenza in atti).
Dalla documentazione versata in atti, infatti, si evince che il ricorrente svolge con continuità regolare attività lavorativa a far data dal 21.06.2021, quando ha ottenuto di essere assunto come manovale edile, con contratto a tempo determinato originariamente decorrente sino al 21.12.2021, successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato dal 21.03.2022 (cfr. n. 2 comunicazioni obbligatorie UniLav in atti). Dal
29.10.2024 egli ha intrapreso una nuova attività lavorativa, ottenendo di essere assunto con regolare contratto a tempo indeterminato (cfr. comunicazione obbligatoria UniLav in atti).
La documentazione presente in atti relativamente ai redditi percepiti dimostra come dallo svolgimento di tale attività lavorativa derivi una retribuzione che consente al ricorrente di provvedere autonomamente a tutte le proprie esigenze (cfr. n. 20 buste paga, certificazione unica per il 2021, 2024 e 2025 in atti).
Tutto ciò premesso, risulta evidente come il ricorrente abbia intrapreso sul territorio nazionale un percorso di inserimento socio-professionale molto positivo e come svolga, ormai da tempo, in via stabile ed esclusiva la propria intera vita privata in Italia e, in particolare, nella provincia di Roma, ove risiede e lavora (cfr. documentazione attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nella città di Roma in atti).
L'impegno che egli ha speso nel lavoro gli ha consentito di conquistarsi del tutto autonomamente le proprie opportunità e di migliorare la propria vita, sino al raggiungimento di una prima indipendenza economica e lavorativa, che mostra la sicura prospettiva di mantenersi nel tempo e, anzi, di migliorare ulteriormente, anche in considerazione della durata indeterminata del rapporto di lavoro di cui è titolare. Diversamente dall'Amministrazione resistente, il Collegio ritiene necessario tutelare la vita privata del ricorrente, alla luce del diritto costituzionale e internazionale con particolare riferimento all'art. 8 CEDU, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr. Corte
EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n.
46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03), Per_1 riconoscendogli il diritto a restare nel luogo in cui egli l'ha ormai stabilita. Ciò lo preserva da uno scadimento estremamente significativo delle proprie condizioni di vita, che si verificherebbe in caso di rimpatrio in un Paese d'origine, il Senegal, che egli ha stabilmente abbandonato da oramai lungo tempo e in cui non disporrebbe di alcun mezzo di sostentamento. La permanenza in Italia evita invece al ricorrente la perdita di tutte le opportunità che egli si è conquistato con le proprie forze nel Paese di accoglienza e gli consente di continuare a provvedere alle proprie esigenze, nonchè di perfezionare il felice percorso di radicamento intrapreso. Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con annullamento dell'impugnato provvedimento di diniego del
Questore di Roma e ordine di rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. n. 25/2008, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito dalla legge n. 173/2020, fatte salve ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute.
Le spese di lite devono dichiararsi compensate tra le parti, dal momento che la decisione si è in parte fondata su documenti prodotti nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- annulla il provvedimento del Questore di Roma del 29.04.2024, notificato il giorno stesso, di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
- riconosce la protezione speciale a nato in [...] l'[...], e dispone trasmettersi Parte_1 gli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per protezione speciale, di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, c. 3 del d.lgs. 25/2008, secondo le modifiche introdotte con d.l. 130/2020, convertito dalla legge n. 173/2020;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.5.2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli