Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 70/2024 R.g.l., riassunta a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 32873/2023 pronunziata in data 24.10.2023 e depositata in cancelleria in data 27.11.2023; avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 625 del 30.9/31.10.2016, non notificata;
avente ad oggetto: rapporti professionali, di somministrazione e a termine, accertamento della subordinazione, dell'unicità del rapporto e risarcimento del danno, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Cristiani ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna – ricorrente in riassunzione;
nei confronti di:
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Tosi ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio in Milano – resistente in riassunzione;
trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 3.4.2025, udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte,
1
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Con ricorso depositato in data 20.10.2014 conveniva in Parte_2 giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice Controparte_1 del lavoro, affermando di avere svolto attività lavorativa a favore della società a far data dall'11.2.2003. La prestazione si era svolta dapprima mediante rapporti consecutivi formalmente libero professionali (fino al 15.1.2007), che simulavano veri e propri rapporti di lavoro subordinato, e successivamente, senza che nelle more l'attività fosse di fatto venuta meno, mediante contratti di somministrazione a tempo determinato (con assunzione il 23.7.2007 da parte di e invio in CP_2 missione presso ), più volte prorogati, e (dopo un periodo soltanto CP_1 formalmente non lavorato: 23.10.2009 – 28.2.2010) con contratti di lavoro a termine (dall'1.3.2010), anch'essi prorogati. L'attività, infine, dopo un periodo di effettiva cessazione della prestazione, si era svolta con un contratto di lavoro a termine in deroga assistita, cessato in data 1.2.2013.
Precisato che nel corso della complessiva attività lavorativa aveva sempre svolto le medesime mansioni di cantoniere addetto alla vigilanza sulle strade di competenza dell' in regime di subordinazione, in quanto sottoposto al CP_1 potere gerarchico dei preposti della società, l'interessato rassegnava le seguenti conclusioni:
“1. Accertarsi la simulazione dei rapporti di prestazione professionale intercorsi tra convenuta e i ricorrenti … fino al 31-12-2006, Parte_1 dissimulanti un rapporto di lavoro subordinato;
nonchè,
2. accertarsi che tra convenuta e i ricorrenti … i rapporti Parte_1 di lavoro subordinato sono proseguiti de facto, ex art. 2126 cc, nel corso del
2007, fino alla stipula di contratti di somministrazione con rapporto decorrente dal 23-7-2007; nonché,
3. accertarsi l'irregolarità dei contratti di somministrazione e plurime proroghe intercorsi tra convenuta e i ricorrenti, … dal 23-7- Parte_1
2007 al 22-10-2009 … ; nonchè
4. accertare che i rapporti di lavoro subordinato tra la convenuta e i ricorrenti … sono proseguiti de facto, ex art. 2126 cc, oltre tali Parte_1 date fino alla prima assunzione diretta a tempo determinato decorrente dal 1-3-
2010; nonché,
2 5. accertarsi la nullità della clausola di termine apposta ai contrattiintercorsi tra la convenuta e i ricorrenti per il periodo dal 1-3-2010 al
28-2-2011, nonché della proroga scadente al 28-2-2012; nonché,
6. accertarsi la nullità del termine apposto ai contratti intercorsi tra la convenuta e i ricorrenti per il periodo dal 2-5-2012 all'1-4-2013; nonché,
7. accertarsi la nullità del termine apposto ai contratti c.d. "in deroga assistita" intercorsi tra la convenuta e i ricorrenti per il periodo dal 2-4-2013 all'1-12-2013; e in ogni caso,
8. per l'effetto dichiararsi che tra i ricorrenti e la convenuta sono sorti rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con
Inquadramento al liv. B1 del CCNL ANAS, a decorrere quanto al ricorrente … dall'11-2-2003, o dalla successiva data che … risulterà di Parte_1 giustizia, e pertanto
9. condannarsi la convenuta alla ricostituzione della materialità dei rapporti, con l'adibizione al ruolo rivestito e alle mansioni e compiti svolti, coerenti con il bagaglio professionale maturato e con l'inquadramento al liv. B, nonché;
10. condannarsi convenuta alla ricostituzione del trattamento economico e normativo spettante in ragione del livello di inquadramento posseduto e dell'anzianità di servizio decorrente dalla data di inizio del rapporto ut supra accertata, con liquidazione di arretrati gravati da accessori per mora, nonché;
11. condannarsi convenuta, in ragione dell'invalidità del termine apposti al contratti, al pagamento di una indennità onnicomprensiva pari a 12 mensilità di retribuzione globale di fatto o alla minor misura che risulterà di giustizia, pari almeno a 2,5 mensilità, avuto conto alle dimensioni del datore di lavoro, all'anzianità di servizio e alle circostanze …”.
Si costituiva in giudizio eccependo in primo luogo Controparte_1
l'intervenuta decadenza ex art. 32 della l. n. 183/2010, sia con riferimento ai contratti di somministrazione che ai contratti di lavoro a termine, posto che l'impugnazione dei contratti di lavoro somministrato a tempo determinato, cessati in data 14.10.2009, era avvenuta per la prima volta con lettera del 24.12.2012 pervenuta alla società convenuta in data 2.1.2013, mentre, per quanto riguardava i contratti di lavoro a termine, l'azione giudiziale era stata proposta per la prima volta con il ricorso depositato in data 10.3.2014, con la conseguenza che la decadenza eccepita era riferibile a tutti i contratti anteriori all'ultimo contratto a termine in deroga assistita, terminato in data 1.2.2013. Nel merito, la società affermava l'infondatezza delle domande.
1.1. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente e con assunzione di prova testimoniale, osservava che dalle allegazioni delle parti e dalla
3 documentazione depositata era emerso che il aveva lavorato in forza di un Pt_1 contratto di somministrazione a termine dal 23.7.2007 al 22.10.2009, che successivamente era stato assunto con contratti di lavoro a tempo determinato dall'1.3.2010 al 28.2.2012 e che infine era stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal 2.5.2012 al 2.4.2013 e poi con contratto a termine in deroga assistita fino all'1.12.2013.
Il lavoratore aveva impugnato i contratti di lavoro somministrato a tempo determinato per la prima volta con lettera del 24.12.2012, pervenuta alla società in data 2.1.2013, e l'azione giudiziale era stata proposta per la prima volta con un ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 10.3.2014, con conseguente decadenza, ex art. 32 della l. n. 183/2010, con riferimento sia ai contratti di somministrazione a tempo determinato che con riferimento ai contratti a termine anteriori all'ultimo contratto a termine in deroga assistita, cessato in data
1.2.2013, e ciò per la tardiva impugnazione del contratto e per la tardiva proposizione dell'azione giudiziale.
Circa i rapporti di collaborazione libero professionale intercorsi formalmente tra l'interessato e la società dall'11.2.2003 al 15.1.2007, osservava il
Tribunale che dalle testimonianze assunte era emerso che essi si erano svolti come ordinari rapporti di lavoro subordinato, con sottoposizione dei ricorrenti al potere gerarchico dei preposti dell' da cui ricevevano ordini e direttive CP_1 specifiche sul lavoro. Precisamente, era emerso che l'interessato, nel periodo dal
2003 al 2007, in cui aveva lavorato con contratti formalmente libero professionali, aveva svolto mansioni di sorvegliante stradale Controparte_3 sul lavoro da parte dei dipendenti dell' che si erano posti funzionalmente CP_1 come diretti superiori gerarchici, dovendo rapportare quotidianamente l'attività di vigilanza stradale svolta. Aveva anche ricevuto disposizioni dirette dai superiori gerarchici di fatto per risolvere i problemi di viabilità riscontrati nell'espletamento dell'attività di vigilanza.
In atti viera dunque la prova, secondo il Giudice, della simulazione dei contratti libero professionali, essendosi costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con svolgimento da parte del lavoratore di mansioni di cantoniere addetto alla vigilanza stradale, Livello B1 C.C.N.L. di settore, il tutto con la precisazione che tale rapporto di lavoro si era interrotto, per espresso consenso delle parti, in forza dei successivi contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato, più volte prorogati, e dei contratti di lavoro a termine, anch'essi prorogati, ed infine del contratto di lavoro a termine in deroga assistita, cessato in data 1.2.2013.
Le domande venivano dunque respinte.
4 2. Questa Corte di Appello con sentenza dell'11.12.2018/20.2.2019, n. 1106 rigettava l'appello principale e l'appello incidentale proposti, avverso la sentenza, dal lavoratore e dalla società.
Come sintetizzato nell'ordinanza di legittimità in epigrafe indicata, “con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Bologna con la quale era stato rigettato il ricorso proposto anche da volto, Parte_1 tra l'altro, alla declaratoria di accertamento della simulazione dei rapporti di prestazione professionale intercorsi con “ fino al 31 dicembre 2006, CP_1 di illegittimità di vari contatti di somministrazione di lavoro nonché di contratti a tempo determinato, con relative proroghe, e, per l'effetto, di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l' “ , a far CP_1 tempo dall'11 febbraio 2003;
a sostegno della propria decisione il giudice del gravame ha evidenziato, per quanto qui interessa, che: a) la stipulazione di contratti di somministrazione e a termine, successivamente allo svolgimento di rapporti di collaborazione autonoma, integra univoca espressione di mutuo consenso alla risoluzione dei rapporti in questione e la «consensuale intrapresa di un diverso percorso professionale da svolgersi in forma subordinata»; b) le decadenze previste dall'art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2010, nonché la successiva proroga di cui al comma 1 bis del medesimo articolo (introdotto dall'art. 2, comma 54, del d.l. n. 225 del 2010, conv. in legge n. 10 del 2011) si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione scaduti alla data di entrata in vigore della legge stessa (i.e.: 24 novembre 2010); c) era legittimo l'ultimo contratto a termine stipulato in deroga assistita per “picco di lavoro” - rispetto al quale era stata contestata l'inerenza della causale con le mansioni affidate al lavoratore, non essendo queste ultime «“ex se” direttamente coinvolte nell'istituzione della sala operativa, attiva h. 24, nel Compartimento dell'Emilia Romagna» -, poiché non è necessario che il lavoratore sia destinato alla posizione direttamente interessata dalla ragione tecnica, organizzativa o produttiva dedotta in contratto, bensì che vi sia una correlazione tra esigenza prospettata e assunzione a termine, non potendosi disconoscere all'imprenditore nell'esercizio del potere di autorganizzazione la facoltà di disporre con una certa elasticità l'utilizzazione del personale, mediante i più opportuni spostamenti interni, che non devono necessariamente coinvolgere il lavoratore a termine”.
Quanto ai motivi di ricorso del lavoratore, “Con il primo motivo, il ricorrente - denunciando falsa applicazione dell'art. 1372 c.c. nonché violazione dell'art. 2113 c.c. - si duole che il giudice di appello abbia ritenuto che la
«stipulazione (…) di successivi contratti di somministrazione e a termine integra univoca espressione del mutuo consenso alla risoluzione dei precedenti rapporti
5 di collaborazione autonoma», avendo al contempo affermato (così giungendo a respingere l'appello incidentale avversario) che il rapporto libero professionale era uno schermo simulatorio di un rapporto in realtà subordinato, “dal che la prospettazione di risoluzione consensuale per fare ingresso nel mondo della subordinazione appare davvero illogica …”.
3. La Corte di Cassazione accoglieva il motivo di ricorso, “con conseguente assorbimento degli altri, poiché denunziando, inequivocabilmente, anche il vizio logico della motivazione della sentenza … censura, nella sostanza, la palese ed insanabile contraddittorietà della motivazione, chiaramente risultante dalla combinazione del rilievo che «la stipulazione da parte di (…) con di Pt_1 CP_1 successivi contratti di somministrazione e a termine integra univoca espressione del mutuo consenso alla risoluzione dei precedenti rapporti di collaborazione autonoma e la consensuale intrapresa di un diverso percorso professionale da svolgersi in forma subordinata» con il successivo, secondo cui «per quanto riguarda i contratti di lavoro perfezionati, in un primo periodo, fra e CP_1
va confermato l'assunto dell'appellata sentenza secondo cui, seppure Pt_1 presentavano la veste formale caratteristica dei rapporti libero professionali, si sono atteggiati in concreto a rapporti di lavoro di tipo subordinato»; trattasi di motivazione affetta da contraddittorietà insanabile che viola il
“minimo costituzionale”, in quanto frutto di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (cfr., sul punto, tra le altre, Cass. 25/6/2018, n. 16611: «Sussiste il vizio di assenza della motivazione, di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c., allorché la sentenza sia nulla per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione»); infatti, nell'ambito della predetta motivazione, la affermata risoluzione dei precedenti rapporti di collaborazione autonoma è supportata, sul piano argomentativo, non solo dalla constatazione della avvenuta stipulazione tra le parti di successivi contratti di somministrazione e a termine, bensì dalla
«consensuale intrapresa di un diverso percorso professionale da svolgersi in forma subordinata», espressione di una «volontà delle parti comune incompatibile con la prosecuzione del rapporto cessato, come nella fattispecie di configurazione in prosieguo di tempo dei rapporti di lavoro in forme tra loro chiaramente diverse ed alternative, contenutisticamente significative di un diverso equilibrio d'interessi consensualmente perseguito»; per converso, la predetta configurazione risulta espressamente esclusa nella parte finale della sentenza, ove è confermata la statuizione del giudice di primo grado con cui è stata negata la natura di collaborazione autonoma dei rapporti
6 instaurati antecedentemente alla stipula dei contratti di somministrazione e a termine, con conseguente riconoscimento della sussistenza della subordinazione;
sicché, la contraddittorietà della motivazione in questione non consente di apprezzare, nella vicenda, i fatti attestanti una chiara e certa volontà del lavoratore di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;
il motivo va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
4. Con il ricorso per riassunzione depositato avanti a questa Corte, Pt_1
chiede l'accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Bologna2.
Si è costituita in giudizio quale resistente in riassunzione. Controparte_1
5. Alla contraddittorietà insanabile tra l'affermazione, presente nella sentenza di questa Corte n. 1106/2019, secondo cui i rapporti di collaborazione autonoma si sarebbero risolti a seguito della stipulazione di successivi contratti 2 Queste le conclusioni: “1. accertarsi la simulazione dei rapporti di prestazione professionale intercorsi tra convenuta e i[l] ricorrent[e] ... fino al 31-12-2006, Parte_1 dissimulanti un rapporto di lavoro subordinato;
nonché,
2. accertarsi che tra convenuta e i[l] ricorrent[e] ... i rapporti di lavoro Parte_1 subordinato sono proseguito de facto, ex art. 2126 cc, nel corso del 2007, fino alla stipula di contratt[o] di somministrazione con rapporto decorrente dal 23-7-2007; nonché,
3. accertarsi l'irregolarità dei contratti di somministrazione e plurime proroghe intercorsi tra convenuta e i[l] ricorrent[e] ... dal 23-7-2007 al 22-10-2009... nonché, Parte_1
4. accertarsi che i[l] rapport[o] di lavoro subordinato tra la convenuta e i[l] ricorrent[e]
... [è] proseguit[o], ex art. 2126 cc, oltre tal[e] data] fino alla prima assunzione Parte_1 diretta a tempo determinato decorrente dal 1-3-2010; nonché,
5. accertarsi la nullità della clausola di termine apposta ai contratti intercorsi tra la convenuta e i[l] ricorrent[e] per il periodo dal 1-3-2010 al 28-2-2011, nonché della proroga scadente al 28-2-2012; nonché,
6. accertarsi la nullità del termine apposto a[l] contratt[o] intercors[o] tra la convenuta e i[l] ricorrent[e] per il periodo dal 2-5-2012 all'1-4-2013; nonché,
7. accertarsi la nullità del termine apposto a[l] contratt[o] c.d. “in deroga assistita” intercors[o] tra la convenuta e i[l] ricorrent[e] per il periodo dal 2-4-2013 all'1-12-2013; e in ogni caso,
8. per l'effetto dichiararsi che tra i[l] ricorrent[e] e la convenuta [è] sort[o un] rapport[o] di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento al liv. B1 del CCNL ANAS, a decorrere ... dall'11-2-2003, o dalla successiva data che ... risulterà di giustizia, e pertanto
9. condannarsi la convenuta alla ricostituzione della materialità de[l] rapport[o], con l'adibizione al ruolo rivestito e alle mansioni e compiti svolti, coerenti con il bagaglio professionale maturato e con l'inquadramento ..., nonché;
10. condannarsi convenuta alla ricostituzione del trattamento economico e normativo spettante in ragione del livello di inquadramento posseduto e dell'anzianità di servizio decorrente dalla data di inizio del rapporto ut supra accertata, con liquidazione di arretrati gravati da accessori per mora, nonché;
11. condannarsi convenuta, in ragione dell'invalidità del termine apposti ai contratti, al pagamento di una indennità omnicomprensiva pari a 12 mensilità di retribuzione globale di fatto o alla minor misura che risulterà di giustizia, pari almeno a 2,5 mensilità, avuto conto alle dimensioni del datore di lavoro, all'anzianità di servizio e alle circostanze”.
7 di somministrazione e a termine, circostanze costituenti espressione della
“consensuale intrapresa di un diverso percorso professionale da svolgersi in forma subordinata”, e il contestuale riconoscimento della natura subordinata dei primi, consegue, come accertato in sede di legittimità, l'impossibilità di individuare “una chiara e certa volontà del lavoratore di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo”.
Essendo stato accolto il ricorso dalla Corte di Cassazione, nella sostanza, per vizio di motivazione, occorre allora rammentare, con Cass., 15.6.2023, n.
17240, che in questo caso il giudice di rinvio non soltanto può valutare liberamente i fatti già accertati ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi.
Non è allora appropriato, come ritenuto dal ricorrente in riassunzione nelle note depositate in corso di causa, invocare un vincolo posto dalla pronuncia emessa in sede rescindente (“se è vero come è vero che la pronuncia della
Suprema Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, è evidente che il Supremo Collegio ha assunto tale circostanza come presupposto, nel momento in cui ha ritenuto che l'accoglimento del primo motivo di ricorso comportava l'assorbimento degli altri;
nella presente fase processuale il Collegio deve uniformarsi ex art. 384
c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico - giuridiche della decisione adottata dai Giudici di Legittimità, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione”) che, invero, non sussiste. Occorre infatti considerare, al proposito, che: a)
l'assorbimento dei motivi di ricorso per cassazione successivi al primo è dipeso dalla necessità di tener conto dell'ordine di esame delle doglianze ivi formulate, relative ad aspetti su cui avrebbe inciso l'esame rimesso a questo Giudice del rinvio;
b) la Suprema Corte non ha formulato alcun principio di diritto cui attenersi ex art. 384 c.p.c., limitandosi a dare atto della contraddittorietà della motivazione espressa e a sollecitare, appunto, un nuovo esame della vicenda.
6. In via preliminare è necessario soffermarsi, per ragioni legate al corretto ordine logico delle questioni su cui questa Corte è chiamata a pronunciarsi, sul motivo di appello incidentale proposto da avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Bologna, avendo contestato la società la correttezza dell'accertamento del carattere subordinato dei rapporti di lavoro libero- professionali intercorsi con il Pt_1
Il motivo è infondato.
8 La natura soltanto formale dei rapporti di collaborazione intercorsi tra le parti è attestata dai riferimenti contenuti nelle dichiarazioni testimoniali raccolte dal Tribunale.
La sequenza contrattuale si articolava in sei lettere d'impegno (28.1.2003,
10.6.2003, 25.3.2004, 23.12.2004, 29.6.2006 e 19.1.2007), avendo svolto l'interessato sempre compiti di capo cantoniere-sorvegliante sui tratti stradali
309 Romea e Controparte_4
Ora, il teste in forza presso fino al 2006, ha dichiarato Tes_1 CP_1 di aver svolto l'incarico di Capocentro dal 2003 fino alla pensione e di CP_1 aver lavorato con dal 2001 al 2003, quando era Caporeparto del raccordo Pt_1
Controparte_4
Il teste ha ricordato che “ svolgeva le attività che Persona_1 svolgevano i capi cantonieri … percorreva il tratto stradale nella nostra competenza, rilevando se c'erano problematiche. Se c'erano problematiche me le comunicava. Mi sembra che facesse comunque un rapporto giornaliero, anche se non c'erano problematiche sulla viabilità. Anche i sorveglianti dipendenti da dovevano fare un rapportino giornaliero, su quanto si CP_1 riscontrasse durante il percorso, sia che vi fossero o non vi fossero problematiche da segnalare. si rapportava, nell'ambito della sua attività Pt_1 di sorveglianza, a me. Io lo sentivo telefonicamente tutti i giorni e lo Pt_1 vedevo una o due volte alla settimana, quando facevo il giro del reparto … Io mi ponevo come superiore gerarchico rispetto a e gli davo ordini e Pt_1 disposizioni sul lavoro, perché secondo me, in via di fatto era un subordinato gerarchico, come se fosse un sorvegliante dipendente dall' Questa attività CP_1 la svolgeva già, in via di fatto, senza alcuna lettera di incarico dall' Pt_1 CP_1 perché lavorava per l'impresa di cui l' si serviva. Successivamente venne CP_1 poi incaricato formalmente dall' di svolgere tale attività; lui svolgeva da CP_1 anni di fatto le mansioni del Capocantoniere. Io con mi sono sempre Pt_1 rapportato come superiore gerarchico, sia quando non aveva ancora la lettera di incarico sia dopo che l'ha avuta”. CP_1
Il teste , che aveva lavorato con dal 2005 al 2010, ha Tes_2 Pt_1 Per_ confermato come il lavoratore svolgeva le stesse mansioni di il quale “mi faceva rapportini settimanali, con l'indicazione dell'orario di lavoro e di cosa era successo” con l'eccezione rappresentata dal fatto che “ segnava le ore Pt_1
e firmava i rapportini di intervento eseguiti dall'impresa intervenuta sul tratto stradale, e ciò perché intento era mutato il regolamento interno ed era stato previsto tale incarico per tutti i sorveglianti, sia formalmente dipendenti da che con altro tipo di incarico”. CP_1
9 Il teste ha dichiarato: “Tali rapportini dovevano essere Tes_3 compilati giornalmente, e periodicamente portati su in ufficio ai capi reparto.
Tale attività era obbligatoria, anche per i sorveglianti che non dipendevano direttamente dall' . CP_1
Il lavoratore ha anche prodotto 158 rapportini da lui compilati relativi al periodo compreso tra il gennaio e il luglio 2007.
È allora agevole concludere per la natura subordinata del rapporto, essendo inserito l'interessato nell'organizzazione produttiva della società, con vincolo di mansioni e orario e assoggettamento alla direzione dei superiori, svolgendo mansioni analoghe a quelle dei dipendenti con analogo incarico.
Dal compiuto riconoscimento non possono discendere tuttavia statuizioni di condanna al pagamento di crediti retributivi, in ogni caso prescritti, essendo decorso il quinquennio tra la cessazione del rapporto di lavoro sostanzialmente subordinato (22.7.2007, v. oltre) e la data della messa in mora (2.1.2013) da parte del difensore.
7. Con il primo motivo dell'appello principale, l'interessato censura la sentenza del Tribunale di Bologna (“I. Erronea prospettazione dell'irrilevanza dell'accertata simulazione dei rapporti anteriori all'avvio della somministrazione, quanto ai ricorrenti … ) nella parte in cui, accertata la Pt_1 costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a fronte di formali lettere di incarico professionale, ha ritenuto che “tale rapporto di lavoro si è interrotto, per espresso consenso delle parti, in forza dei successivi contratti di lavoro …”, avendo confermato l'istruttoria che la prestazione lavorativa “(si ricordi, la medesima sempre con le stesse mansioni, di capo cantoniere sorvegliante e sempre, per ciascuno dei ricorrenti, sugli stessi tronchi stradali), non si è mai interrotta”, non essendo ravvisabile alcun consenso alla cessazione del rapporto in occasione della stipulazione del contratto di somministrazione.
Premesso che la doglianza va riferita alla sola incidenza che sul costituito rapporto di lavoro subordinato ha potuto avere la stipulazione del contratto di lavoro somministrato, esulando dal campo di indagine ogni questione relativa allo svolgimento di attività lavorativa nel periodo compreso tra la data di formale cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo (31.12.2006) e quella di inizio del lavoro somministrato (23.7.2007), trattandosi di periodo cui si riferisce con chiarezza e si estende lo stesso accertamento compiuto dal
Tribunale (v. l'esatta indicazione presente nella sentenza, riportata soltanto in parte nel ricorso in appello, secondo cui “tale rapporto di lavoro si è interrotto, per espresso consenso delle parti, in forza dei successivi contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato, più volte prorogati …”), osserva il
Collegio che il motivo è infondato.
10 La soluzione individuata dal Tribunale di cogliere nella stipulazione del successivo contratto di lavoro in somministrazione l'intento delle parti di superare e, dunque, far cessare il precedente rapporto di lavoro subordinato muove dalla semplice constatazione dell'avvicendamento di due rapporti giuridici distinti, caratterizzati dall'impiego di schemi negoziali parimenti distinti e incompatibili: da una parte, il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il e dall'altra, il rapporto di lavoro Pt_1 CP_1 somministrato, fondato sulla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato tra il lavoratore e la con invio in missione presso CP_5 per il periodo indicato nella lettera di assunzione (poi prorogato). CP_1
La valutazione compiuta dal Giudice tiene evidentemente conto già dell'insufficienza delle deduzioni del a condurre a un diverso esito Pt_1 interpretativo, essendosi limitato l'interessato, nel ricorso introduttivo del giudizio, a segnalare la mera circostanza di fatto di aver continuato a svolgere, nell'ambito del rapporto di somministrazione (dalla cui impugnazione l'appellante è comunque decaduto: v. oltre), la stessa attività svolta in precedenza. Segnalare soltanto questo elemento, come ha evidentemente fatto il lavoratore, non è però sufficiente allo scopo di dimostrare la simulazione del rapporto di somministrazione, trattandosi di un elemento del tutto compatibile con la contestuale scelta delle parti (legittima, in mancanza di altri dati che, si ribadisce, la parte non ha offerto) di addivenire a una nuova e distinta regolamentazione dei relativi interessi economici.
Costituiscono, da altro punto di vista, comunque, indici significativi dell'intento delle parti, in occasione del ricorso al lavoro somministrato, di regolare diversamente i relativi rapporti, superando il precedente assetto di interessi, sia la circostanza che soltanto con l'introduzione del giudizio ex art. 700
c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bologna (2014) il lavoratore avesse denunciato per la prima volta la natura simulata dei rapporti di lavoro autonomo, sia il mutamento, in occasione della stipulazione del contratto di lavoro a termine in somministrazione, dei soggetti del precedente rapporto ex art. 2094 c.c. (il contratto è con l'Agenzia di somministrazione), dell'oggetto (anche soltanto in sede di stipulazione del contratto, essendo un posterius l'aspetto relativo alle mansioni effettivamente svolte) e del titolo (il lavoro in somministrazione), secondo le indicazioni fornite in tema da Cass., 5.8.2016, n. 16545.
Occorre poi far riferimento a ulteriori elementi, cronologicamente successivi, che contribuiscono a dar conto dell'effettivo intento delle parti di prendere le distanze, in occasione del ricorso al lavoro somministrato, dal precedente rapporto nella fisionomia che in concreto presentava. È sufficiente menzionare, sul punto, la sottoscrizione nel 2010 del primo contratto a termine
11 con scadenza al 28.2.2012 e il ricorso, dopo un periodo di più di due mesi pacificamente non lavorato, ad altri due contratti a termine, contratti mai impugnati sul presupposto dell'esistenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato risalente al periodo anteriore alla data di stipulazione del contratto di lavoro somministrato.
È infine improprio anche il riferimento – compiuto comunque per la prima volta nel ricorso in appello – all'assenza di formale o valida rinuncia compiuta dal lavoratore ai sensi dell'art. 2113 c.c. e 410 c.p.c. a far valere la stabilità occupazionale ormai acquisita con il pregresso rapporto (anteriore al ricorso al lavoro somministrato). Premesso che il Giudice non ha associato all'avvicendamento dei rapporti alcuna volontà abdicativa del lavoratore in relazione ai diritti connessi con il precedente rapporto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità (v. Cass., 18.3.2014, n. 6265), sulla scorta di alcuni precedenti (orientamento consolidato: v., ex multis Cass., 19.10.2009, n. 22105;
28.3.2003, n. 4780), ha avuto modo di precisare che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto la cessazione del rapporto di lavoro, anche se convenute in conciliazione raggiunta in sede sindacale, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2113 cod. civ., rimanendo irrilevanti, attesa la non impugnabilità della risoluzione consensuale del rapporto ex art. 2113 c.c., gli eventuali vizi formali del procedimento di formazione della conciliazione sindacale (Cass., 24.3.2004, n. 5940), così che tutti i vizi formali contenuti nell'eventuale transazione non possono assumere rilevanza alcuna.
8. Con il secondo motivo, il ricorrente in riassunzione censura la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto applicabile al contratto di lavoro in somministrazione (come prorogato) la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. b) della l. n. 183/2010, tenendo conto della previsione di cui al comma 1-bis della stessa disposizione (“In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011”). La fattispecie in esame rientrerebbe, piuttosto, nella previsione di cui alla lett. d)3.
Il motivo è infondato.
12 Come precisato di recente da Cass., 25.10.2023, n. 29581, infatti, costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, “In tema di somministrazione di lavoro, la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, e la conseguente proroga di cui al comma 1 bis del medesimo articolo, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione scaduti alla data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), senza la necessità di una specifica previsione di deroga all'art. 11 disp. prel. c.c., atteso che la nuova norma non ha modificato la disciplina del fatto generatore del diritto ma solo il suo contenuto di poteri e facoltà, suscettibili di nuova regolamentazione perché ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora consumati, dovendosi pertanto escludere ogni profilo di retroattività” (v. Cass. n. 2420 del 2016; n. 2734 del 2016; n. 7788 del 2017; n. 23619 del 2018).
10. Con le pronunce appena richiamate è stato superato il precedente indirizzo, espresso da Cass. n. 21916 del 2015 e n. 2462 del 2016, che aveva ritenuto applicabile “il regime della decadenza di cui al novellato art. 6 della legge n. 604 del 1966, esteso dall'art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, …ai soli contratti a termine in somministrazione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), e non anche a quelli già scaduti a tale data, in assenza di una previsione analoga a quella dettata per i contratti a termine in senso stretto”.
La citata decadenza e relativa proroga devono quindi trovare applicazione nella fattispecie oggetto di causa, dovendosi individuare quale dies a quo del termine di decadenza la data del 31.12.2011. L'impugnazione stragiudiziale è avvenuta soltanto il 2.1.2013 e quella giudiziale con il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 10.3.2014, essendo la decadenza evidentemente maturata.
Il tutto a considerare (e questa considerazione conduce a disattendere anche il quarto motivo, con cui il lavoratore imputa al Giudice di non aver valutato il rapporto di fatto intercorso tra la data di cessazione della somministrazione e la stipulazione del primo dei contratti a termine) l'assenza di adeguata prova dello svolgimento dell'attività lavorativa per tra la data della cessazione CP_1 dell'ultima proroga del contratto di lavoro in somministrazione (22.10.2009) e la stipulazione del primo dei contratti a termine con la stessa parte (1.3.2010), apparendo sostanzialmente generiche, in assenza di ogni specificazione in punto di fatto o di riferimento a dettagli o riscontri, le deduzioni formulate in tal senso dall'interessato (v. già nel ricorso originario: “al termine dell'ultima proroga in somministrazione, pertanto dal 23-10-2009, il rapporto prosegue di fatto, ex art. 2126, senza alcuna variazione di ruolo, funzioni e compiti, ancorché senza alcun compenso, fino a quando, a decorrere dal 1-3-2010 (con uno "stacco" quindi,
13 solo apparente e non retribuito, di poco più di quattro mesi) prende efficacia il contratto a termine stipulato inter partes con lettera contratto protocollo 10-2-
2010”; “segue uno ''stacco" (… simulato per … che continuano a Pt_1 lavorare "in nero" anche dopo la fine (22/10/2009) della somministrazione, per quattro mesi e mezzo”.
La mancanza di indicazioni specifiche e di riscontri in relazione all'attività svolta fa risaltare anche la genericità delle deposizioni dei testi escussi, a loro volta carenti di riferimenti idonei a consentire di contestualizzare quanto affermato nel periodo compreso tra il 23.10.2009 e l'1.3.2010 (v. il teste
“Ricordo che lavorava anche durante i periodi di formale Tes_3 Pt_1 interruzione del rapporto, perché comunque rimaneva in attesa di un rinnovo, e aspettandolo lavorava lo stesso, perché sperava nel nuovo … l'ho Pt_1 conosciuto meglio perché dal 2001 al 2013/2014, circa, lo vedevo tutte le mattine”; v. il teste (“ nei periodi in cui ha lavorato con me Tes_2 Pt_1
[dal 2005 al 2010], non ha mai interrotto la presta zione, se non per un breve periodo di circa un mese, che non riesco a collocare nel tempo”).
L'estratto contributivo prodotto dall'interessato dà peraltro conto della percezione del trattamento di mobilità (o similare) tra il 31.10.2009 e il
28.2.2010, trattandosi di prestazione che, all'epoca, aveva come destinatari coloro che avessero comunque perso il posto di lavoro. Non vi sono allora elementi alla stregua dei quali poter affermare che il abbia continuato a Pt_1 lavorare nel periodo indicato, omettendo lo stesso, peraltro, di fornire chiarimenti diversi da quelli che si esauriscono nel richiamo a un vincolo posto dalla pronuncia emessa in sede rescindente che, invero, come sopra già chiarito, non sussiste.
Né potrebbe darsi ingresso ad attività istruttoria sulla questione in esame, già espletata, come si è visto, in primo grado (i testi sono stati ammessi “sulle circostanze inerenti le attività svolte dai ricorrenti e le modalità … nel periodo gennaio 2001/dicembre 2013 per , come indicato nell'ordinanza del Pt_1
23.10.2015).
Tanto consente di ritenere effettivamente decaduta la parte dall'impugnativa del contrato di somministrazione. Il contratto non può dunque porsi, in ragione dell'assenza di rapporto per il periodo compreso tra il
23.10.2019 e l'1.3.2010, quale antecedente di una serie di contratti dei quali, per la continuità dell'attività svolta, potrebbe essere sufficiente l'impugnazione dell'ultimo.
9. Con il terzo motivo, il ricorrente in riassunzione censura la sentenza per erronea applicazione della decadenza ex art. 32 cit. ai contratti a termine
14 anteriori all'ultimo “in deroga assistita”, trattandosi di successione di contratti precari.
Con il quinto motivo¸ denuncia l'omessa declaratoria di illegittimità dell'ultimo contratto a termine in “deroga assistita”, difettando le ragioni per il ricorso al rapporto a termine, in assenza peraltro di soluzione di continuità tra i due contratti.
I motivi, da trattare congiuntamente per la relativa connessione, sono parzialmente fondati.
È pacifico che tra le parti siano intercorsi un rapporto a termine dall'1.3.2010 al 28.2.2012 e, dopo un periodo intermedio non lavorato di più di due mesi, un successivo rapporto a termine dal 2.5.2012 della durata di undici mesi (con scadenza l'1.4.2013), seguito da un rapporto a termine in “deroga assistita” dal 2.4.2013 all'1.12.2013.
Se è vero che il periodo non lavorato non consente di ravvisare una successione contrattuale utile a rendere sufficiente l'impugnazione soltanto dell'ultimo contratto, è altresì vero che all'impugnazione del contratto cessato il
28.2.2012, effettuata con lettera ricevuta il 3.5.2012, non ha fatto seguito alcuna impugnazione giudiziale prima del 10.3.2014, data, come si è visto, di deposito dinanzi al Tribunale di Bologna del ricorso ex art. 700 c.p.c., maturando in tal modo la decadenza di legge.
9.1. Tempestiva è invece l'impugnazione stragiudiziale del 10.2.2014 relativa, letteralmente, al contratto a tempo determinato di cui al Protocollo n.
CDG 0058948-P del 26.4.2012 (ovverosia il contratto del 2.5.2012 con scadenza l'1.4.2103), intercorso fino all'1.12.2013 (qui l'indicazione vale a indicare il contratto a termine del 2.4.2013 in “deroga assistita”, terminato appunto l'1.12.2013). Il riferimento sovrapposto, in unico contesto, ai due contratti è in realtà appropriato in quanto la successione dei titoli senza soluzione di continuità ha comportato, come eccepito dall'interessato, la violazione dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 368/2001, secondo cui “Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto”. La “deroga assistita” non vale a conferire legittimità all'apposizione del termine, riferendosi soltanto alla possibilità di superare il termine di 36 mesi previsto dall'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368 cit.4. Come ha infatti di recente puntualizzato
15 Cass., 7.11.2023, n. 30939, “la deroga introdotta dal secondo periodo del citato art. 5, comma 4 bis, riguarda soltanto il limite temporale dei 36 mesi, che le parti possono superare attraverso la conclusione di un "ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti", "per una sola volta" ed a "condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro (...) e con l'assistenza di un rappresentante" sindacale. L'esordio del citato secondo periodo ("In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma") non può che essere riferito al limite temporale massimo dei 36 mesi previsto nel primo periodo, oltrepassato il quale "il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2". In coerenza con la rubrica relativa a
"Scadenza del termine e sanzioni. Successione dei contratti", l'art. 5 detta una disciplina sulle conseguenze sanzionatorie della prosecuzione del rapporto dopo la scadenza del termine originariamente stabilito o successivamente prorogato e sul limite temporale massimo di successione dei contratti a tempo determinato;
esso in nessun modo interferisce con l'obbligo della causale giustificativa dell'apposizione del termine, disciplinato dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.
Argomenti di ordine letterale e sistematico portano quindi a ritenere che la deroga di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 bis, secondo periodo, abbia ad oggetto unicamente il limite temporale massimo di 36 mesi previsto, per il caso di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, dal primo periodo della medesima disposizione”.
9.2. La conseguenza della conversione del rapporto a tempo indeterminato, prevista dal comma 4 cit., non può tuttavia aver luogo nel caso di specie, alla luce della natura giuridica di società privata a partecipazione Controparte_1 pubblica.
Sul punto occorre richiamare quanto argomentato da Cass., 9.5.2024, n.
12715: “L'art. 18 del d.l. n. 112/2008, nel testo vigente alla data del 21.8.2008 così prevedeva: "1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; il l d.l.
complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2 … In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato”.
16 è stato convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata sulla GU il 21 agosto 2008.
Questa Corte ha già affermato il divieto di conversione per effetto dell'obbligo di assunzione mediante procedura concorsuale vale a partire da sessanta giorni dopo il 21 agosto 2008, e cioè dal 21.10.2008, in quanto concerne esclusivamente i contratti stipulati in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione, mentre fino al 21 ottobre 2008 per le società che gestiscono servizi pubblici locali non sussisteva il vincolo di assunzione con pubblico concorso (v. Cass. n. 6171/2023; Cass. n. 4571 del 2022; Cass. 20782 del 2019; Cass. n. 3621 del 2018).
L'art. 19 del d.l. n. 78/2009 del 1° luglio 2009, ha introdotto nell'art. 18 del d. l. n. 112/2008 il comma 2-bis, secondo cui: "2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità
e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società
a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica".
17 Va osservato che la più ampia disposizione aggiunta dal d. l. n. 78/2009, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale (4.8.2009), e dunque dal 5.8.2009, è comunque riferita alle società a partecipazione pubblica locale.
Questa Corte ha comunque chiarito che l' quale società a CP_1 partecipazione pubblica totale, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 2008, evidenziando che il comma 2 dell'art. 18 del d.l. n. 112/2008, secondo cui "2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità" (disposizione entrata in vigore in data 25.6.2008, nello stesso giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) era già ostativo alla conversione del rapporto (Cass. n. 19925/2019).
Nel risolvere una questione assimilabile a quella oggetto dell'odierno ricorso, dopo avere rilevato il chiaro distinguo sotto il profilo soggettivo tra i commi 1 e 2 dell'art. 18 del d.l. n. 112/2008, questa Corte ha infatti evidenziato che sotto un profilo teleologico e funzionale tali disposizioni presentano un fondamento comune;
dopo avere ribadito i principi affermati da Cass. n.
3662/2019, secondo cui per le società a totale partecipazione pubblica il previo esperimento delle procedure concorsuali e selettive condiziona la validità del contratto di lavoro, ha ritenuto che operi il principio secondo cui anche per i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 la regola della concorsualità imposta dal legislatore, nazionale o regionale, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità.
Diversamente opinando, si finirebbe infatti per eludere il divieto posto dalla norma imperativa che, come già evidenziato, tiene conto della particolare natura delle società partecipate e della necessità, avvertita dalla Corte
Costituzionale, di non limitare l'attuazione dei precetti dettati dall'art. 97 Cost. ai soli soggetti formalmente pubblici bensì di estenderne l'applicazione anche a quelli che, utilizzando risorse pubbliche, agiscono per il perseguimento di interessi di carattere generale.
Non si è pertanto ravvisato nell'espletamento di un pubblico concorso, come disciplinato dal d.P.R. n. 487 del 1994, il discrimine tra primo e secondo comma dell'art. 18 e si è ritenuto che nonostante il mancato riferimento all'art. 35, il comma 2 dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, nel richiamare i principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità rispetto al reclutamento del personale, richiede alle società di applicare i
18 principi di buon andamento e imparzialità che in ragione dell'art. 97 Cost. comunque sottendono non solo le procedure concorsuali ma anche le procedure selettive (cfr. Cass. n. 25728/2018); richiamata Corte cost., sentenza n. 293 del
2009, punto 3.1. del Considerato in diritto, si è inoltre precisato che non qualsiasi procedura selettiva, diretta all'accertamento della professionalità dei candidati, possa dirsi di per sé compatibile con i principi che sottendono la regola del concorso pubblico, e che valgono anche per le procedure selettive, al cui espletamento è funzionale la previsione dell'art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla legge n. 133 del 2008.
E' stato dunque affermato il seguente principio di diritto: "Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che prevede "Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità", le società a totale partecipazione pubblica devono procedere alle assunzioni mediante procedure selettive nel rispetto dei principi che sottendono la regola del concorso pubblico ex art. 97 della Costituzione".
In ordine alle conseguenze giuridiche della violazione delle disposizioni contenute nell'art. 18, commi 1 e 2, del d.l. n. 112/2009, questa Corte con sentenza n. 3621/2018 ha affermato, il principio, al quale si intende dare continuità, secondo cui non può dubitarsi del carattere imperativo della disposizione in esame, e che pertanto l'omesso esperimento delle procedure previste sia dal comma 1 che dal comma 2, disposizioni entrambe espressione dei principi di cui all'art. 97 Cost., determina la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, cod. civ. perché la violazione attiene al momento genetico della fattispecie negoziale e, quindi, la stessa non può essere solo fonte di responsabilità a carico del contraente inadempiente.
Una volta affermato che per le società a totale partecipazione pubblica il previo esperimento di procedure selettive nel rispetto dei principi di cui all'art. 18, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, riferibili all'art. 97 Cost., condiziona la validità del contratto di lavoro, si è dunque evidenziato che opera il principio secondo cui anche per i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001 la regola della concorsualità imposta dal legislatore, nazionale o regionale, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità”.
9.3. La tutela concedibile, come richiesto da parte ricorrente in riassunzione (corrispondendo la richiesta alle conclusioni rese in via
19 estremamente subordinata da , va individuata nel rimedio di cui all'art. CP_1
32, comma 5, della l. n. 183/2010, assunto nella sola componente economica, non trovando applicazione né l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, in ragione della natura giuridica di (v. la pronuncia di legittimità sopra riportata), né CP_1
l'art. 28 del d.lgs. n. 81/2015, “che ha ridisegnato le conseguenze risarcitorie derivanti dall'illegittima apposizione del termine, in termini innovativi quantomeno con riferimento alla retribuzione da assumere quale base di calcolo per l'indennità ed alle tipologie di accordi collettivi in base ai quali può procedersi alla dimidiazione della misura massima prevista. Questa Corte di
Cassazione ha già avuto modo di chiarire infatti (Cass. 20/10/2015 n. 21266 e
22/10/2015 n. 21521) che la sopravvenuta normativa deve ritenersi applicabile soltanto ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. citato (25-6-2015), così perdurando l'applicazione della pregressa disciplina di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 ai
"giudizi pendenti" relativi ai contratti precedenti (Cass., 7.4.2017, n. 9128)”. Né, su tali premesse, può applicarsi lo ius superveniens rappresentato dal d. l. n.
131/2024, conv. nella l. n. 166/2024.
Al ricorrente in riassunzione va dunque riconosciuto il pagamento di un'indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966 (v. la sentenza di C.
Cost. n. 303/2011: “tale disciplina, applicabile a tutti i giudizi pendenti, è fondata sulla ratio legis diretta ad "introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione", rispetto alle "obiettive incertezze verificatesi nell'esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la legislazione previgente". La norma, che "non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto, assicura a quest'ultimo l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato", in base ad una "interpretazione costituzionalmente orientata" va intesa nel senso che "il danno forfetizzato dall'indennità in esame copre soltanto il periodo cosiddetto "intermedio", quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto", con la conseguenza che a partire da tale sentenza "è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva", altrimenti risultando
"completamente svuotata" la "tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato”).
20 La predetta indennità, che si sostituisce (e non si aggiunge5) alle conseguenze risarcitorie di diritto comune, ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia di accertamento (in questo caso, in assenza di ricostituzione del rapporto di lavoro) dell'illegittimità del termine.
9.4. La quantificazione di tale indennità va determinata in base ai criteri indicati dal legislatore (ossia quelli elencati nell'art. 8 della legge n. 604 del 1966) che consentono di tener conto delle particolarità del caso concreto, quali: a)
l'avere o meno il lavoratore offerto le proprie prestazioni lavorative ovvero l'essersi attivato nel reperimento di un'altra occupazione (circostanze che rientrano nella categoria del “comportamento delle parti”): e, nella specie, il lavoratore ha denunciato la nullità del termine apposto al contratto in “deroga assistita” con tempestività, il 10.2.2014; b) le dimensioni dell'azienda del datore di lavoro (aspetto da tener presente in simili casi, come confermato dal fatto che nella fattispecie – per molti versi simile – delle conseguenze del licenziamento illegittimo esso discrimina tra tutela reale e tutela obbligatoria e tra le conseguenti tipologie di risarcimento): e, nella specie, è una società a Controparte_1 partecipazione pubblica che opera su scala nazionale;
c) la durata del rapporto di lavoro a termine di cui trattasi (circostanza riconducibile alla categoria della
“anzianità del lavoratore”), apparendo ragionevole distinguere – sul piano della tutela risarcitoria – chi ha lavorato per poche settimane da chi ha lavorato per molti anni: e, nella specie, il rapporto di lavoro tra le parti si è protratto per un tempo consistente;
d) l'aver il lavoratore usufruito di altre occasioni di guadagno che non avrebbe potuto sfruttare se il rapporto di lavoro fosse proseguito
(circostanza riconducibile nella categoria delle “condizioni delle parti”): e, nella specie, l'estratto contributivo dà conto dello svolgimento nel tempo di attività lavorativa a seguito della cessazione dell'ultimo contratto a termine – occorrendo tener conto dell'impossibilità comunque di convertire il rapporto a termine – intervallata da periodi di disoccupazione.
21 Pertanto, avuto riguardo alle predette circostanze, si giustifica l'attribuzione a suo favore di un'indennità pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, da maggiorare di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data odierna al soddisfo (v. Cass., 12.3.2018, n. 5953).
10. In conclusione, l'appello incidentale di non merita Controparte_1 accoglimento.
L'appello principale di è invece fondato per quanto di Parte_1 ragione, occorrendo dichiarare, in parziale riforma della sentenza impugnata, la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato tra Pt_1
e il 2.4.2013, con condanna di a
[...] Controparte_1 Controparte_1 corrispondergli un'indennità commisurata a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, da maggiorare di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data odierna al soddisfo.
11. Le spese dei vari gradi del giudizio, alla luce dell'esito del giudizio, terminato con il parziale riconoscimento delle ragioni del lavoratore, si compensano in misura della metà, con condanna di al pagamento Controparte_1 del residuo, liquidato come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello incidentale di Controparte_1 accoglie l'appello principale di per quanto di ragione e, in Parte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato tra e Parte_1 il 2.4.2013 e, per l'effetto, condanna a Controparte_1 Controparte_1 corrispondere a un'indennità commisurata a 10 mensilità Parte_1 dell'ultima retribuzione globale di fatto, da maggiorare di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data odierna al soddisfo;
compensa le spese dei vari gradi di giudizio in misura della metà e condanna al pagamento del residuo, che liquida per il primo Controparte_1 grado in € 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, per il giudizio di appello in € 3.000,00, oltre accessori di legge, per il giudizio di legittimità in €
2.800,00, oltre accessori di legge, e per il presente grado in € 3.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente in riassunzione.
Così deciso in Bologna il 3.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In questa sede di rinvio si omette ogni riferimento agli altri originari ricorrenti, che non hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di questa Corte di Appello che si è pronunciata sulla sentenza del Tribunale di Bologna in epigrafe indicata. 3 Questo il testo del comma 4: “Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio
1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: … b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge … d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”. 4 “Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia 5 V. Cass., 29.2.2012, n. 3056 (id. nn. 1409 e 1411 del 2012), per cui “in tema di risarcimento del danno per i casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, lo
"ius superveniens" ex art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 (applicabile nel giudizio pendente in grado di legittimità qualora pertinente alle questioni dedotte nel ricorso per cassazione) configura, alla luce dell'interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 303 del 2011, una sorta di penale "ex lege" a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo;
pertanto, l'importo dell'indennità è liquidato dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dall'intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore (senza riguardo, quindi, per l'eventuale "aliunde perceptum"), trattandosi di indennità "forfetizzata" e "onnicomprensiva" per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto "intermedio" (dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione)”.