Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2018, n. 5953
CASS
Sentenza 12 marzo 2018

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L'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, pur avendo funzione risarcitoria, rientra tra i crediti di lavoro, e su di essa, ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato, indipendentemente dall'epoca di entrata in vigore della legge, posto che il comma 7 del citato art. 32 ne ha sancito l'applicabilità anche ai giudizi pendenti.

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  • 1Sentenza Cassazione lavoro n. 5953 del 12.3.2018
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    Dettagli prodotto Cass. civ., sez. lav.,12 marzo 2018, n. 5953 L'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, dovuta al lavoratore a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima apposizione del termine al rapporto di lavoro, non ha natura retributiva e su di essa non spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali se non dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2018, n. 5953
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5953
Data del deposito : 12 marzo 2018

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