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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/11/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 617/2025 R.G. promossa da
Parte_1
(cod. fisc. ), in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dagli P.IVA_1
avv.ti Manlio Galeano e Pier Luigi Tomaselli,
Appellante contro
(cod. fisc. Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Vernuccio, C.F._1
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.302/2025 del 4 marzo 2025, il Tribunale di Ragusa accoglieva l'opposizione proposta dall avverso il D.I. n.668/2020 del 28.9.2020 con il Pt_1
quale era stato ingiunto all'ente il pagamento, in favore di Controparte_1
, della complessiva somma di € 3.756,29 a titolo di TFR in relazione al
[...]
rapporto di lavoro svolto in virtù di contratto a tempo determinato stipulato con il
Comune di Santa OC IN per il periodo 1/1/2006-31/12/2010, revocava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo accertato il credito nella misura di € 3676,76,
e condannava l al pagamento dell'importo accertato oltre interessi legali. Pt_1
Il giudice rigettava l'eccezione di prescrizione del credito proposta dall' Pt_1
rilevando che, trattandosi di tfr maturato in relazione a un contratto a tempo determinato, al quale aveva fatto seguito un ulteriore contratto di lavoro, trovasse applicazione la circolare INPDAP n.30/2002, secondo la quale il diritto al tfr sorge al momento della definitiva cessazione del servizio ovvero “al verificarsi della prima interruzione di almeno un giorno tra un contratto e l'altro” e riteneva che in tal modo l'ente previdenziale avesse attribuito carattere di inesigibilità (fino alla data di cessazione definitiva dal servizio) al credito avente ad oggetto il TFR maturato nel periodo del rapporto di lavoro a tempo determinato.
Con ricorso depositato in data 4 settembre 2025, impugnava tale pronuncia l' ; resisteva al gravame . Pt_1 Controparte_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza dell'11 novembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione ritenendo che il TFR oggetto della controversia fosse inesigibile fino alla data di cessazione definitiva dal servizio.
Rileva che il diritto al TFR in relazione al rapporto di lavoro a tempo determinato tra la sig.ra e il Comune di Santa OC IN, Controparte_1
cessato il 31/12/2010 era certo, liquido ed esigibile, e tale era ritenuto dalla ricorrente in via monitoria e dallo stesso Tribunale che aveva concesso il decreto ingiuntivo. Nessuna eccezione in merito all'esigibilità del credito era stata avanzata da parte dell'ente il quale si era limitato a eccepire la prescrizione quinquennale del credito, decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato del 31.12.2010. Sul punto precisa che, dopo le dimissioni del 31.12.2010, la sig.ra aveva richiesto il TFR al Comune di Santa Controparte_1
OC IN e all' , ricevendo risposta negativa rispettivamente il 22.1.2014 Pt_1
e l'11.6.2014; che successivamente la medesima aveva atteso il 29.4.2021 per presentare ricorso amministrativo all' , quando era già spirato il termine di 5 Pt_1
anni di cui all'art.2948 c.c.
Rappresenta che in esecuzione della sentenza di primo grado, il TFR è stato corrisposto senza che ciò possa essere inteso come recesso dall'opposizione.
In accoglimento dell'appello chiede la riforma della sentenza anche per ciò che attiene il capo delle spese di lite.
2. L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Come riconosciuto dal condiviso orientamento della Suprema Corte (cfr ex multis Cassazione civile sez. lav., 3/3/2020, n.5895) “In caso di estinzione del rapporto di lavoro a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione seguita dall'assunzione in ruolo e dalla costituzione, presso la stessa, di un nuovo rapporto di lavoro - per il quale matura il trattamento ex art. 2120 c.c. - il dipendente ha diritto a percepire un autonomo trattamento di fine rapporto sin dal momento della cessazione del primo rapporto di lavoro”. Nella citata pronuncia, il cui contenuto deve intendersi qui trascritto, la Corte ha richiamato la sentenza delle
Sezioni Unite del 14 novembre 2014 n. 24280 che avevano affermato il medesimo principio respingendo la tesi dell' di infrazionabilità del trattamento di fine Pt_1
servizio in una fattispecie in cui era avvenuto il passaggio, senza soluzione temporale di continuità, dall'impiego alle dipendenze del Comune al rapporto di impiego a tempo indeterminato.
Tale principio è stato confermato anche da pronunce successive della Corte di
Cassazione (cfr Cass Cassazione civile sez. lav. 5/2/2021, n. 2828) e fatto proprio da pronunce conformi di questa Corte di appello (cfr ex multis Corte di appello Catania sentenza n. 26/2024 del 30.1.2024).
E' incontestato tra le parti che il rapporto di lavoro a tempo determinato con il
Comune di Santa OC IN sia cessato in data 31.12.2010; che la diffida rivolta all' dalla lavoratrice per il pagamento del tfr risalga a giugno 2014; che Pt_1
tra la predetta richiesta di pagamento e il successivo ricorso amministrativo del
29.4.2021 non siano stati posti in essere validi atti interruttivi della prescrizione.
La difesa dell'appellata secondo cui all'istituto è precluso eccepire la prescrizione del credito avendo lo stesso ente rigettato l'istanza di liquidazione del
TFR sul presupposto dell'inesigibilità del credito è infondata.
Al fine della maturazione della prescrizione è irrilevante l'affermazione da parte dell'ente contenuta nella nota dell'11.6.2014 della inesigibilità del credito, affermazione che peraltro non ha impedito alla lavoratrice di agire per ottenere il decreto ingiuntivo e che è in contrasto con i principi indicati dalle Sezioni Unite nella citata sentenza del 14.11.2014.
L'appello deve essere accolto e la domanda proposta da Controparte_1
nei confronti dell' deve essere rigettata.
[...] Pt_1
Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' ; Controparte_1 Pt_1
condanna a pagare in favore dell' le spese Controparte_1 Pt_1
di entrambi i gradi liquida per il primo grado in € 1314,00 e per il secondo grado in
€ 1458,00 oltre rimborso spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 617/2025 R.G. promossa da
Parte_1
(cod. fisc. ), in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dagli P.IVA_1
avv.ti Manlio Galeano e Pier Luigi Tomaselli,
Appellante contro
(cod. fisc. Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Vernuccio, C.F._1
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.302/2025 del 4 marzo 2025, il Tribunale di Ragusa accoglieva l'opposizione proposta dall avverso il D.I. n.668/2020 del 28.9.2020 con il Pt_1
quale era stato ingiunto all'ente il pagamento, in favore di Controparte_1
, della complessiva somma di € 3.756,29 a titolo di TFR in relazione al
[...]
rapporto di lavoro svolto in virtù di contratto a tempo determinato stipulato con il
Comune di Santa OC IN per il periodo 1/1/2006-31/12/2010, revocava il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo accertato il credito nella misura di € 3676,76,
e condannava l al pagamento dell'importo accertato oltre interessi legali. Pt_1
Il giudice rigettava l'eccezione di prescrizione del credito proposta dall' Pt_1
rilevando che, trattandosi di tfr maturato in relazione a un contratto a tempo determinato, al quale aveva fatto seguito un ulteriore contratto di lavoro, trovasse applicazione la circolare INPDAP n.30/2002, secondo la quale il diritto al tfr sorge al momento della definitiva cessazione del servizio ovvero “al verificarsi della prima interruzione di almeno un giorno tra un contratto e l'altro” e riteneva che in tal modo l'ente previdenziale avesse attribuito carattere di inesigibilità (fino alla data di cessazione definitiva dal servizio) al credito avente ad oggetto il TFR maturato nel periodo del rapporto di lavoro a tempo determinato.
Con ricorso depositato in data 4 settembre 2025, impugnava tale pronuncia l' ; resisteva al gravame . Pt_1 Controparte_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza dell'11 novembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione ritenendo che il TFR oggetto della controversia fosse inesigibile fino alla data di cessazione definitiva dal servizio.
Rileva che il diritto al TFR in relazione al rapporto di lavoro a tempo determinato tra la sig.ra e il Comune di Santa OC IN, Controparte_1
cessato il 31/12/2010 era certo, liquido ed esigibile, e tale era ritenuto dalla ricorrente in via monitoria e dallo stesso Tribunale che aveva concesso il decreto ingiuntivo. Nessuna eccezione in merito all'esigibilità del credito era stata avanzata da parte dell'ente il quale si era limitato a eccepire la prescrizione quinquennale del credito, decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato del 31.12.2010. Sul punto precisa che, dopo le dimissioni del 31.12.2010, la sig.ra aveva richiesto il TFR al Comune di Santa Controparte_1
OC IN e all' , ricevendo risposta negativa rispettivamente il 22.1.2014 Pt_1
e l'11.6.2014; che successivamente la medesima aveva atteso il 29.4.2021 per presentare ricorso amministrativo all' , quando era già spirato il termine di 5 Pt_1
anni di cui all'art.2948 c.c.
Rappresenta che in esecuzione della sentenza di primo grado, il TFR è stato corrisposto senza che ciò possa essere inteso come recesso dall'opposizione.
In accoglimento dell'appello chiede la riforma della sentenza anche per ciò che attiene il capo delle spese di lite.
2. L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Come riconosciuto dal condiviso orientamento della Suprema Corte (cfr ex multis Cassazione civile sez. lav., 3/3/2020, n.5895) “In caso di estinzione del rapporto di lavoro a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione seguita dall'assunzione in ruolo e dalla costituzione, presso la stessa, di un nuovo rapporto di lavoro - per il quale matura il trattamento ex art. 2120 c.c. - il dipendente ha diritto a percepire un autonomo trattamento di fine rapporto sin dal momento della cessazione del primo rapporto di lavoro”. Nella citata pronuncia, il cui contenuto deve intendersi qui trascritto, la Corte ha richiamato la sentenza delle
Sezioni Unite del 14 novembre 2014 n. 24280 che avevano affermato il medesimo principio respingendo la tesi dell' di infrazionabilità del trattamento di fine Pt_1
servizio in una fattispecie in cui era avvenuto il passaggio, senza soluzione temporale di continuità, dall'impiego alle dipendenze del Comune al rapporto di impiego a tempo indeterminato.
Tale principio è stato confermato anche da pronunce successive della Corte di
Cassazione (cfr Cass Cassazione civile sez. lav. 5/2/2021, n. 2828) e fatto proprio da pronunce conformi di questa Corte di appello (cfr ex multis Corte di appello Catania sentenza n. 26/2024 del 30.1.2024).
E' incontestato tra le parti che il rapporto di lavoro a tempo determinato con il
Comune di Santa OC IN sia cessato in data 31.12.2010; che la diffida rivolta all' dalla lavoratrice per il pagamento del tfr risalga a giugno 2014; che Pt_1
tra la predetta richiesta di pagamento e il successivo ricorso amministrativo del
29.4.2021 non siano stati posti in essere validi atti interruttivi della prescrizione.
La difesa dell'appellata secondo cui all'istituto è precluso eccepire la prescrizione del credito avendo lo stesso ente rigettato l'istanza di liquidazione del
TFR sul presupposto dell'inesigibilità del credito è infondata.
Al fine della maturazione della prescrizione è irrilevante l'affermazione da parte dell'ente contenuta nella nota dell'11.6.2014 della inesigibilità del credito, affermazione che peraltro non ha impedito alla lavoratrice di agire per ottenere il decreto ingiuntivo e che è in contrasto con i principi indicati dalle Sezioni Unite nella citata sentenza del 14.11.2014.
L'appello deve essere accolto e la domanda proposta da Controparte_1
nei confronti dell' deve essere rigettata.
[...] Pt_1
Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' ; Controparte_1 Pt_1
condanna a pagare in favore dell' le spese Controparte_1 Pt_1
di entrambi i gradi liquida per il primo grado in € 1314,00 e per il secondo grado in
€ 1458,00 oltre rimborso spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Elvira Maltese