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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/04/2024, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. 505 /2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 505 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 03/04/2024 ore 9:40, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata mediante videoconferenza tramite l'applicativo Teams di Microsoft, con le credenziali fornite dal ), Controparte_2 sono comparsi:
- per parte ricorrente è presente l'avv. Domenico Rechichi;
- per parte convenuta il dott. Sergio Scorza.
L'avv. Rechichi si riporta al ricorso e contesta l'eccezione di prescrizione, deducendo la tardività della costituzione del Ministero, avvenuta il 25.3.2024. Insiste inoltre nell'accoglimento di tutte le annualità, anche relativa l'A.S. 2016/2017, attesi i servizi espletati pressoché ininterrottamente per tutto l'anno scolastico.
Il dott. Scorza contesta l'eccezione di tardività, deducendo di converso la tempestività della propria costituzione. Per il resto si riporta agli atti, insistendo nell'eccezione di prescrizione formulata.
Il giudice, autorizzate le parti a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
1 Camera di consiglio conclusa alle ore 19:42
2
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 3 aprile 2024 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 505 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Domenico Rechichi;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, con Controparte_3 CP_4 il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. Sergio Scorza;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docente.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. premette di essere docente assunta a tempo indeterminato a partire dal 1.9.2022 Parte_1
e di aver, prima dell'immissione in ruolo, prestato attività di docente presso il
[...]
in virtù di numerosi contratti a termine. Controparte_3
Intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per gli anni scolastici precedenti l'immissione in ruolo (nello specifico, AA.SS. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022) sostenendo, anche mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione, contenuta all'interno dell'art. 3 D.P.C.M. del 28.11.2016, dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il , ritualmente notificato, si è costituito a mezzo del proprio funzionario, eccependo, CP_1 in via preliminare, la prescrizione con riferimento alle prime due annualità scolastiche. Nel merito, chiede il rigetto della domanda, laddove la lavoratrice non collega la richiesta della somma annuale ad una concreta destinazione, diversamente dai docenti di ruolo che sono tenuti a specifici obblighi di rendicontazione (e, pertanto, con il rischio di operare una discriminazione “a rovescio”). Cita al riguardo anche il recente approdo della giurisprudenza di legittimità. Sostiene l'adempimento dell'obbligo formativo e la sussistenza di ragioni oggettive per il riconoscimento del beneficio unicamente ai docenti assunti a tempo indeterminato.
3. La causa di natura documentale (attesa la mancata contestazione della piattaforma fattuale) risulta suscettibile di essere decisa all'esito della prima udienza di discussione.
4. La domanda deve essere accolta, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni della ricorrente, tenuto conto anche del recente intervento della giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza n. 29961/2023.
5. Pare opportuno premettere che la carta elettronica del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 è stata istituita “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La carta, “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
4 qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea CP_1 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
La normativa, peraltro, si premura di specificare che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i beneficiari della carta ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta unicamente dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, il quale ha ritenuto il sistema contrastante non solo con il principio di discriminazione (“resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione”), ma anche con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell' “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
La sentenza, di fatto, ritiene incoerente “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha ritenuto l'esclusione del personale
5 docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
Ha, in proposito, osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione risulterebbe compresa tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola richiamata, perché essa “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ”. CP_1
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, mentre va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che ha confermato come l'istituto della carta docente debba essere inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del
2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L.
n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 CP_1 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
6 rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di questi, del tutto condivisibili, principi, va rilevato che nella specie la ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. Il non ha né CP_1 allegato né emergono in alcun modo dalla lettura degli atti ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni della ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato.
Venendo all'arco temporale di cui alla domanda, difatti, dalla lettura dei contratti prodotti dalla difesa del ricorrente risultano effettuati, a partire dall'A.S. 2017/2018 compreso tutti servizi di supplenza annuale, fino al 30 giugno dell'anno successivo (cd. organico di fatto) ovvero fino al 31 agosto dell'anno successivo (cd. organico di diritto).
In punto di latitudine temporale, si condividono ampiamente le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in proposito, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno, peraltro su orario settimanale completo (ed a maggior ragione, la supplenza annuale fino al 31 agosto dell'anno successivo), si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta al ricorrente.
10. Non risultano, diversamente, i presupposti per il riconoscimento del bonus in parola con riferimento all'A.S. 2016/2017. La ricorrente, difatti, risulta aver espletato le seguenti supplenze, tutte su orario settimanale completo:
- presso l' di Prato dal 10.10.2016 al 23.12.2016 e dal 16.1.2017 al 9.3.2017; Org_1
- presso l' di Pistoia dal 10.3.2017 all'11.6.2017 (in virtù di tre incarichi di supplenza Org_2 continuativi).
Sulla scorta della giurisprudenza, anche da ultimo intervenuta con l'ordinanza del Primo
Presidente della Corte di Cassazione del 19.3.2024, proprio per la frammentazione delle supplenze, articolate in due istituti diversi e con conferimento di due tipologie di incarico diversi (di cui non si conosce nel dettaglio la relativa natura dell'insegnamento e se lo stesso sia similare per essere gli istituti improntati al criterio della figura della maestra prevalente o meno), non risulta concretamente provato il nesso con la dimensione annuale della didattica che costituisce il proprium dell'attribuzione della carta docente.
Sul punto, peraltro, la Suprema Corte, nella citata sentenza n. 29961 del 2023, richiamata dall'ordinanza, afferma, da un lato, che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non
7 può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
11. L'eccezione sollevata dal di prescrizione del diritto di credito concernente il bonus CP_1 con riferimento all'anno scolastico 2017-2018 deve essere disattesa. La costituzione in giudizio del resistente risulta avvenuta, rispetto all'udienza odierna, il 25.3.2024, dunque non è tempestiva.
Alla fattispecie del termine calcolato a ritroso si applica, infatti, comunque l'art. 155 c.p.c., comma
5 nel senso che il diem ad quem, se cadente in giorno festivo o nella giornata di sabato (come accaduto nella fattispecie), dev'essere individuato nel giorno utile cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già nel giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto (cfr. Cass., n. 21335 del 2017; Cass., n. 25390 del 2023).
Ne deriva che l'eccezione di prescrizione sollevata, trattandosi di materia che non è sottratta alla disponibilità delle parti, non può essere vagliata dal giudice (cfr. Cass., n. 26931 del 2023, nonché massime precedenti n. 32154 del 2018 Rv. 652027 - 01, N. 18025 del 2014 Rv. 631911 - 01).
12. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, dal momento che il ricorrente risulta essere docente di ruolo. Deve quindi richiamarsi quanto affermato, del tutto condivisibilmente, dalla
Suprema Corte, per cui “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo” (Cass., n. 29961/2023 citata).
13. La domanda della ricorrente va quindi accolta, con accertamento del diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui al ricorso (ad eccezione dell'A.S.
2016/2017) per l'importo di euro 500,00, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo
8 indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
14. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
15. Il mancato accoglimento del ricorso con riferimento all'A.S. 2016/2017 rende equa la compensazione di un sesto delle spese del giudizio. Atteso il consolidarsi della giurisprudenza anche in seguito alla pronuncia di legittimità, a fronte dell'inerzia del convenuto pur a fronte della CP_1 pubblicazione dell'indirizzo della Cassazione diversi mesi fa, le ulteriori spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa e della serialità della controversia, nonché della natura documentale della stessa (che impone di calibrare le spese sui parametri minimi). Le spese vanno liquidate in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di Parte_1 cui alla domanda (con unica eccezione dell'A.S. 2016/2017) per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta CP_1 docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo complessivo di
€. 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento di 5/6 delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, che liquida per l'intero in €. 1.314,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come
9 per legge, da porsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
compensa l'ulteriore sesto delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Prato, il 3 aprile 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
10
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 505 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 03/04/2024 ore 9:40, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata mediante videoconferenza tramite l'applicativo Teams di Microsoft, con le credenziali fornite dal ), Controparte_2 sono comparsi:
- per parte ricorrente è presente l'avv. Domenico Rechichi;
- per parte convenuta il dott. Sergio Scorza.
L'avv. Rechichi si riporta al ricorso e contesta l'eccezione di prescrizione, deducendo la tardività della costituzione del Ministero, avvenuta il 25.3.2024. Insiste inoltre nell'accoglimento di tutte le annualità, anche relativa l'A.S. 2016/2017, attesi i servizi espletati pressoché ininterrottamente per tutto l'anno scolastico.
Il dott. Scorza contesta l'eccezione di tardività, deducendo di converso la tempestività della propria costituzione. Per il resto si riporta agli atti, insistendo nell'eccezione di prescrizione formulata.
Il giudice, autorizzate le parti a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
1 Camera di consiglio conclusa alle ore 19:42
2
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il 3 aprile 2024 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 505 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Domenico Rechichi;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, con Controparte_3 CP_4 il patrocinio del funzionario ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dott. Sergio Scorza;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docente.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. premette di essere docente assunta a tempo indeterminato a partire dal 1.9.2022 Parte_1
e di aver, prima dell'immissione in ruolo, prestato attività di docente presso il
[...]
in virtù di numerosi contratti a termine. Controparte_3
Intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per gli anni scolastici precedenti l'immissione in ruolo (nello specifico, AA.SS. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022) sostenendo, anche mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione, contenuta all'interno dell'art. 3 D.P.C.M. del 28.11.2016, dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il , ritualmente notificato, si è costituito a mezzo del proprio funzionario, eccependo, CP_1 in via preliminare, la prescrizione con riferimento alle prime due annualità scolastiche. Nel merito, chiede il rigetto della domanda, laddove la lavoratrice non collega la richiesta della somma annuale ad una concreta destinazione, diversamente dai docenti di ruolo che sono tenuti a specifici obblighi di rendicontazione (e, pertanto, con il rischio di operare una discriminazione “a rovescio”). Cita al riguardo anche il recente approdo della giurisprudenza di legittimità. Sostiene l'adempimento dell'obbligo formativo e la sussistenza di ragioni oggettive per il riconoscimento del beneficio unicamente ai docenti assunti a tempo indeterminato.
3. La causa di natura documentale (attesa la mancata contestazione della piattaforma fattuale) risulta suscettibile di essere decisa all'esito della prima udienza di discussione.
4. La domanda deve essere accolta, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni della ricorrente, tenuto conto anche del recente intervento della giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza n. 29961/2023.
5. Pare opportuno premettere che la carta elettronica del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 è stata istituita “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La carta, “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
4 qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea CP_1 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
La normativa, peraltro, si premura di specificare che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i beneficiari della carta ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta unicamente dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, il quale ha ritenuto il sistema contrastante non solo con il principio di discriminazione (“resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione”), ma anche con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell' “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
La sentenza, di fatto, ritiene incoerente “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha ritenuto l'esclusione del personale
5 docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
Ha, in proposito, osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione risulterebbe compresa tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola richiamata, perché essa “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ”. CP_1
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, mentre va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che ha confermato come l'istituto della carta docente debba essere inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del
2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L.
n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 CP_1 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
6 rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di questi, del tutto condivisibili, principi, va rilevato che nella specie la ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. Il non ha né CP_1 allegato né emergono in alcun modo dalla lettura degli atti ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni della ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato.
Venendo all'arco temporale di cui alla domanda, difatti, dalla lettura dei contratti prodotti dalla difesa del ricorrente risultano effettuati, a partire dall'A.S. 2017/2018 compreso tutti servizi di supplenza annuale, fino al 30 giugno dell'anno successivo (cd. organico di fatto) ovvero fino al 31 agosto dell'anno successivo (cd. organico di diritto).
In punto di latitudine temporale, si condividono ampiamente le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in proposito, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno, peraltro su orario settimanale completo (ed a maggior ragione, la supplenza annuale fino al 31 agosto dell'anno successivo), si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta al ricorrente.
10. Non risultano, diversamente, i presupposti per il riconoscimento del bonus in parola con riferimento all'A.S. 2016/2017. La ricorrente, difatti, risulta aver espletato le seguenti supplenze, tutte su orario settimanale completo:
- presso l' di Prato dal 10.10.2016 al 23.12.2016 e dal 16.1.2017 al 9.3.2017; Org_1
- presso l' di Pistoia dal 10.3.2017 all'11.6.2017 (in virtù di tre incarichi di supplenza Org_2 continuativi).
Sulla scorta della giurisprudenza, anche da ultimo intervenuta con l'ordinanza del Primo
Presidente della Corte di Cassazione del 19.3.2024, proprio per la frammentazione delle supplenze, articolate in due istituti diversi e con conferimento di due tipologie di incarico diversi (di cui non si conosce nel dettaglio la relativa natura dell'insegnamento e se lo stesso sia similare per essere gli istituti improntati al criterio della figura della maestra prevalente o meno), non risulta concretamente provato il nesso con la dimensione annuale della didattica che costituisce il proprium dell'attribuzione della carta docente.
Sul punto, peraltro, la Suprema Corte, nella citata sentenza n. 29961 del 2023, richiamata dall'ordinanza, afferma, da un lato, che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non
7 può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
11. L'eccezione sollevata dal di prescrizione del diritto di credito concernente il bonus CP_1 con riferimento all'anno scolastico 2017-2018 deve essere disattesa. La costituzione in giudizio del resistente risulta avvenuta, rispetto all'udienza odierna, il 25.3.2024, dunque non è tempestiva.
Alla fattispecie del termine calcolato a ritroso si applica, infatti, comunque l'art. 155 c.p.c., comma
5 nel senso che il diem ad quem, se cadente in giorno festivo o nella giornata di sabato (come accaduto nella fattispecie), dev'essere individuato nel giorno utile cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già nel giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto (cfr. Cass., n. 21335 del 2017; Cass., n. 25390 del 2023).
Ne deriva che l'eccezione di prescrizione sollevata, trattandosi di materia che non è sottratta alla disponibilità delle parti, non può essere vagliata dal giudice (cfr. Cass., n. 26931 del 2023, nonché massime precedenti n. 32154 del 2018 Rv. 652027 - 01, N. 18025 del 2014 Rv. 631911 - 01).
12. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, dal momento che il ricorrente risulta essere docente di ruolo. Deve quindi richiamarsi quanto affermato, del tutto condivisibilmente, dalla
Suprema Corte, per cui “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo” (Cass., n. 29961/2023 citata).
13. La domanda della ricorrente va quindi accolta, con accertamento del diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui al ricorso (ad eccezione dell'A.S.
2016/2017) per l'importo di euro 500,00, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo
8 indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
14. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
15. Il mancato accoglimento del ricorso con riferimento all'A.S. 2016/2017 rende equa la compensazione di un sesto delle spese del giudizio. Atteso il consolidarsi della giurisprudenza anche in seguito alla pronuncia di legittimità, a fronte dell'inerzia del convenuto pur a fronte della CP_1 pubblicazione dell'indirizzo della Cassazione diversi mesi fa, le ulteriori spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa e della serialità della controversia, nonché della natura documentale della stessa (che impone di calibrare le spese sui parametri minimi). Le spese vanno liquidate in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di Parte_1 cui alla domanda (con unica eccezione dell'A.S. 2016/2017) per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta CP_1 docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo complessivo di
€. 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento di 5/6 delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, che liquida per l'intero in €. 1.314,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come
9 per legge, da porsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
compensa l'ulteriore sesto delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Prato, il 3 aprile 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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