Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/03/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 27 MARZO 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° 6795/2023 R.G.
TRA
, nato il [...] a [...], difeso dagli avv.ti Antonio Parte_1
Granato e Tommaso Granato
RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Carmine Barone CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.11.2023, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato, in data 03.11.2023, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
L' resistente si è costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della CP_2
domanda.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
***
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Osserva il giudicante che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetto, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le relazioni tra le varie patologie riscontrate.
Inoltre, il CTU ha evidenziato che il complesso morboso di cui è affetto il periziato (“Encefalopatia vascolare cronica in esiti di pregresso ictus cerebrale ischemico da occlusione dell'arteriosa basilare, sottoposto a terapia riperfusiva endovenosa ed endovascolare;
cardiopatia ipertensiva arteriosa;
esisti di intervento di resezione transuretale della prostata – turp;
diverticolosi del colon) non determini né l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né la necessita di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, sebbene tale quadro morboso riconduca ad una valutazione percentuale del 100% (cento per cento)
Con riferimento, infatti, agli esiti di pregresso ictus cerebrale ischemico da occlusione dell'arteriosa basilare, alla luce anche della documentazione medica geriatrica, neurologica e fisiatrica, successiva all'evento morboso, è emerso che il danno funzionale, derivante dal complesso morboso rilevato, non
è tale da compromettere la capacità di deambulazione autonomo ovvero lo svolgimento autonomo degli atti della vita quotidiana. In tal senso la relazione di dimissioni dal reparto di Riabilitazione della di Portici, dalla quale emerge : “Tappa riabilitativa raggiunta: il pz durante Controparte_3
il percorso riabilitativo ha recuperato ROM trofismo e forza muscolare dell'emilato colpito e globale, riuscendo ad effettuare in autonomia i cambi di decubito, i passaggi posturali e la verticalizzazione, deambula in autonomia ma con supervisione”; quadro confermato anche dallo strumento di valutazione utilizzato per misurare la gravità dell'ictus (NIHSS: National Institutes of
Health Scale), che indica trattarsi di un ictus minore.
Tali esiti, pertanto, seppur importanti, non sono tali da incidere in modo rilevante sulla vita di relazione del periziato.
Con riguardo, invece, la patologia di cui l'ipertensione arteriosa, essa risulta essere asintomatica, ben controllata dalla terapia farmacologica, non ha dato esito a complicanze significative, se non ad ateromasia non ostruttiva agli arti inferiori, clinicamente non rilevante”. Ugualmente dicasi per gli esiti dell'intervento di resezione transuretrale della prostata (TURP), per ipertrofia prostatica benigna, consistenti generica difficoltà alla minzione.
La diverticolosi del colon, infine, non essendo documentata, non è risultata valutabile.
In effetti, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
Infine, la parte ricorrente fa riferimento ad alcune patologie documentate in corso di causa, la cui gravità non sarebbe stata valutata dal ctu quali la patologia neurologica (ictus celebrale,) che il CTu ha, invece, diligentemente esaminato e valutato e dettagliatamente motivando che le stessa non incidono sulle conclusioni diagnostiche.
Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, tuttavia, non condiziona la deambulazione nè lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento
è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299).
Di contro, il CTu ha evidenziato come il quadro clinico, pur di particolare impegno, (già invalido al
100%) non impone il riconoscimento del beneficio richiesto in quanto non sussiste la necessità di continua assistenza e di opportuna sorveglianza, essendo il ricorrente in grado di provvedere a sé stesso.
Infine, la parte ricorrente ha depositato documentazione medica successiva all'espletamento della
CTU, senza fornire elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata. (Cass. 35748/2021- Cass. n. 26373/2023; anzi, dalla certificazione neurologica e geriatrica rilasciata dall'Asl NA 3, rispettivamente in data 15.01.2024 e 07.10.2024, è emerso un quadro sovrapponibile a quello già riscontrato e valutato scrupolosamente dal Ctu.
Da ciò discende che un eventuale approfondimento istruttorio a mezzo di una nuova Ctu o una integrazione della ctu già esistente avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri della parte.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e condivisibilmente con essa, parte ricorrente non ha diritto all'indennità di accompagnamento. CP_ Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c., nulla per spese. Le spese di CTU vengono poste a carico dell' e liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese;
CP_
3) pone le spese di CTu, liquidate con separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Nola, lì 27 marzo 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmen Maria Pigrini