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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 2578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2578 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5682/14 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5682 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2014 avente ad oggetto: nullità delle clausole relative ad un contratto di mutuo e vertente
TRA
(cod. fisc. ), residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Silentina, C. Da Falagato 154 e (cod. fisc. Parte_2 [...]
) residente in [...], entrambi C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaele Corrente ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Napoli in via Dei Mille n. 47 in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione
ATTORI
E
( ), con sede in Piazza Gae Aulenti 3 Tower A, Controparte_1 P.IVA_1 Milano, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Fioretti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
CONVENUTA
NONCHE'
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con sede legale in Via V. Alfieri n. 1, Conegliano (TV), C.F. ed iscrizione al
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. , capitale sociale interamente P.IVA_2
versato pari ad Euro 10.000,00, e per essa (già denominata CP_3 CP_4
, banca con socio unico costituita come società per azioni ai sensi della Legge
[...]
della Repubblica Italiana, capitale sociale € 41.280.000,00 interamente versato, con sede sociale Viale dell'Agricoltura n. 7, Verona, Italia, codice fiscale e registrazione al
Registro delle Imprese di Verona n. , che agisce quale mandataria, giusta P.IVA_3
procura per atto a rogito Notaio di Salice del 25 novembre 2021 - Persona_1
Rep. n. 32859 – Racc. n. 21990, rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Fioretti -
cod. fis. - in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio CodiceFiscale_3
di Verona del 26 luglio 2010, Rep. 67402 – Racc. 18556 ed Persona_2
elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n.
9/10
INTERVENIENTE
OGGETTO: nullità delle clausole relative ad un contratto di mutuo
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno dedotto l'applicazione da parte della Banca di interessi anatocistici nel piano di ammortamento alla francese nonché la pattuizione di un tasso di interesse usuraio, in relazione al contratto di mutuo ipotecario di € 208.000,00, stipulato in data
4 aprile 2008 per atto a rogito Notaio (Rep 44509 - Racc. 22067). Persona_3
Il CTU ha escluso l'usura sia del tasso convenzionale che del tasso di mora: “Il calcolo del TEG del mutuo oggetto di causa è pari a 6,345% quindi inferiore al tasso soglia del
9,06%. Il tasso moratorio pattuito pari al 8,09% è inferiore al c.d. tasso soglia moratorio del 12,21%.” (p. 6) per cui non ricorre alcuna violazione della normativa anti usura.
Per quanto attiene l'anatocismo nell'adozione del piano di ammortamento alla francese il CTU ha rilevato che “l'interesse elaborato con tale metodologia non comporta calcolo di interessi su interessi ovvero di interessi anatocistici”, come confermato d'altronde dalla giurisprudenza più autorevole: “ciò che avviene nel piano di
“ammortamento alla francese” è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, i quali vengono comunque calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo”
Alla luce di quanto relazionato dal CTU e della insussistenza di elementi istruttori di segno contrario, il Tribunale rigetta la domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2
processuali che liquida in complessivi € 10.500,00, di cui € 5000,00 per spese, ivi
compresa la ctu come da decreto del 23/5/2025 ed il residuo per onorari, oltre al
rimborso forfettario sulle spese generali nonché Iva e CPA.
Salerno, 26 febbraio 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5682 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2014 avente ad oggetto: nullità delle clausole relative ad un contratto di mutuo e vertente
TRA
(cod. fisc. ), residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Silentina, C. Da Falagato 154 e (cod. fisc. Parte_2 [...]
) residente in [...], entrambi C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaele Corrente ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Napoli in via Dei Mille n. 47 in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione
ATTORI
E
( ), con sede in Piazza Gae Aulenti 3 Tower A, Controparte_1 P.IVA_1 Milano, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Fioretti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
CONVENUTA
NONCHE'
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con sede legale in Via V. Alfieri n. 1, Conegliano (TV), C.F. ed iscrizione al
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. , capitale sociale interamente P.IVA_2
versato pari ad Euro 10.000,00, e per essa (già denominata CP_3 CP_4
, banca con socio unico costituita come società per azioni ai sensi della Legge
[...]
della Repubblica Italiana, capitale sociale € 41.280.000,00 interamente versato, con sede sociale Viale dell'Agricoltura n. 7, Verona, Italia, codice fiscale e registrazione al
Registro delle Imprese di Verona n. , che agisce quale mandataria, giusta P.IVA_3
procura per atto a rogito Notaio di Salice del 25 novembre 2021 - Persona_1
Rep. n. 32859 – Racc. n. 21990, rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Fioretti -
cod. fis. - in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio CodiceFiscale_3
di Verona del 26 luglio 2010, Rep. 67402 – Racc. 18556 ed Persona_2
elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n.
9/10
INTERVENIENTE
OGGETTO: nullità delle clausole relative ad un contratto di mutuo
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno dedotto l'applicazione da parte della Banca di interessi anatocistici nel piano di ammortamento alla francese nonché la pattuizione di un tasso di interesse usuraio, in relazione al contratto di mutuo ipotecario di € 208.000,00, stipulato in data
4 aprile 2008 per atto a rogito Notaio (Rep 44509 - Racc. 22067). Persona_3
Il CTU ha escluso l'usura sia del tasso convenzionale che del tasso di mora: “Il calcolo del TEG del mutuo oggetto di causa è pari a 6,345% quindi inferiore al tasso soglia del
9,06%. Il tasso moratorio pattuito pari al 8,09% è inferiore al c.d. tasso soglia moratorio del 12,21%.” (p. 6) per cui non ricorre alcuna violazione della normativa anti usura.
Per quanto attiene l'anatocismo nell'adozione del piano di ammortamento alla francese il CTU ha rilevato che “l'interesse elaborato con tale metodologia non comporta calcolo di interessi su interessi ovvero di interessi anatocistici”, come confermato d'altronde dalla giurisprudenza più autorevole: “ciò che avviene nel piano di
“ammortamento alla francese” è solo la preventiva distribuzione degli interessi su tutta la durata del rapporto, i quali vengono comunque calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo”
Alla luce di quanto relazionato dal CTU e della insussistenza di elementi istruttori di segno contrario, il Tribunale rigetta la domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2
processuali che liquida in complessivi € 10.500,00, di cui € 5000,00 per spese, ivi
compresa la ctu come da decreto del 23/5/2025 ed il residuo per onorari, oltre al
rimborso forfettario sulle spese generali nonché Iva e CPA.
Salerno, 26 febbraio 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio