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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 05/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Sent. N. 188/2024
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere rel. dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunziato all'udienza del 12 dicembre 2024 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 206 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso di primo grado, dall'avv.to Giovanni salvia ed elettivamente domiciliata presso in suo studio in Potenza, al Corso XVIII Agosto 1860, n.2;
APPELLANTE E
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per notar
[...]
di Roma del 21 luglio 2015, dall'avv.to Vito Dinoia ed elettivamente Per_1
domiciliato in Potenza, alla via Pretoria n.263 presso l'Ufficio regionale Avvocatura
INPS; rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla memoria Controparte_2
di costituzione di secondo grado, dall'avv.to Giovanni Lauciello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza, al Corso Garibaldi, n.32.
APPELLATI
E
OGGETTO: Trattamento integrativo - Appello avverso la sentenza n.806/2022 del
13 ottobre 2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per la società appellante: "Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente ricorso, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare il diritto della società appellante ad ottenere il rimborso dei trattamenti integrativi anticipati ai dipendenti e, per l'effetto, ordinare all'INPS di operare il rimborso;
condannarsi al Controparte_2
pagamento, in favore della società della somma di euro 70.704,90 o, in subordine, della somma di euro 48.097,80, il tutto con vittoria delle spese delle doppio grado del giudizio, con attribuzione”;
Per l'appellato INPS: “Voglia la Corte adita respingersi l'appello, con integrale conferma della sentenza gravata e con vittoria delle spese del grado del giudizio, con attribuzione”;
Per l'appellato : “Voglia la Corte adita respingere l'appello, con vittoria delle CP spese del grado, con attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.806/2022 del 13 ottobre 2022, il Giudice del Lavoro del Tribunale di
Potenza respingeva il ricorso proposto dalla società Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., depositato in data 21 maggio 2021, con cui la medesima società aveva chiesto al giudice adito dichiararsi il suo diritto al rimborso dei trattamenti integrativi anticipati ai propri lavoratori e, quindi, dichiararsi legittima la compensazione operata;
in via gradata condannarsi al pagamento Controparte_2
della somma complessiva di euro 118.802,70, il tutto con vittoria delle spese del giudizio. Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice riteneva essere maturato il termine decadenziale in relazione alla prima autorizzazione e, con riferimento alle altre due, pur ritenendo tempestiva la regolarizzazione operata, riteneva non provata la circostanza della presentazione delle istanze di rimborso al 31 dicembre 2021.
Quanto alla domanda subordinata azionata nei confronti del convenuto CP
, la riteneva affetta da un vizio allegativo ancor prima che probatorio.
[...]
Avverso tale sentenza, proponeva appello la società Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso depositato in data 31 ottobre 2022, deducendo la non condivisibilità della sentenza impugnata, così insistendo nelle conclusioni estensivamente riportate in epigrafe.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il giorno 9 novembre 2023.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, l'INPS e si costituivano in Controparte_2
giudizio depositando separate memorie difensive, ciascun concludendo nei termini di cui in epigrafe.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate. la Corte d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti che qui di seguito saranno esplicitati.
Deve condividersi l'assunto del primo giudice che ha ritenuto tardivo il conguaglio con regolarizzazione del 10 maggio 2021 in relazione all'autorizzazione n.640050148398, rilasciata il 20 maggio 2020, con cui l'odierna appellante era stata autorizzata all'erogazione ai propri dipendenti del trattamento integrativo di cui al Fondo FIS per il decorso del termine decadenziale semestrale di cui all'art.7, comma 3, del Decreto legislativo n.148/2015. Quanto agli altri due provvedimenti di autorizzazione del 6 luglio 2020 e del 7 agosto
2020 il descritto termine decadenziale era stato prorogato al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art.11 bis del decreto legge n.146/2021, convertito in legge n.215/2021.
Il primo giudice, pur dando atto della tempestività della regolarizzazione operata dalla società in relazione alla seconda e alla terza autorizzazione, ha ritenuto di non accogliere la domanda azionata in parte qua ritenendo non provato il deposito delle relative istanze di rimborso entro il 31 dicembre 2021.
Tale assunto non può essere condiviso, risultando dalla documentazione allegata al ricorso di primo grado, di cui al n.8) dell'indice, che la società aveva presentato all'INPS le variazioni delle denunce retributive e contributive relative ai mesi del 2020 in contestazione in data 10 maggio 2021 con riferimento a tutti e tre i provvedimenti autorizzatori con la conseguenza che la decadenza era maturata solo con riferimento al primo provvedimento e non anche agli altri due, fermo restando che la medesima società in data 29 dicembre 2021 e, quindi, entro il nuovo termine di decadenza del 31 dicembre 2021 inviava nuovamente le domande di conguaglio di cui alle denunce di variazione Pt_2
Dall'esame della descritta documentazione, allegata al ricorso di primo grado, deve giungersi alla conclusione che tempestiva è stata la denuncia di variazione e conguaglio relativamente alla seconda e alla terza autorizzazione, rispettivamente,
n.640050151175 del 6 luglio 2020 e n.640050155183 del 7 agosto 2020.
Deve, quindi, dichiararsi il diritto della società appellante al rimborso dei trattamenti integrativi anticipati ai propri dipendenti in relazione ai descritti provvedimenti di autorizzazione INPS del 6 luglio 2020 e del 7 agosto 2020 e, quindi, legittima la compensazione operata dalla società in relazione ad essi.
Quanto alla domanda azionata nei confronti del ragioniere , consulente della CP
società all'epoca dei fatti, sembrerebbe a titolo di risarcimento del danno referito alla tardiva presentazione della domanda di conguaglio – rimborso riferita al primo provvedimento di autorizzazione n.640050148398 del 20 maggio 2020 con scadenza al 20 novembre 2020 e, quindi, non rientrante nella proroga del termine semestrale, essa non può essere accolta in quanto dall'esame della relativa documentazione non può ritenersi provato, con onere a carico del committente, odierno appellante, che il danno subito sia connesso ad un comportamento doloso o colposo imputabile al consulente.
Manca, in realtà, nel caso in esame, in primis, la prova dell'esistenza e dei termini dell'incarico conferito a con la conseguenza dell'impossibilità da parte della CP
società di provare che la prestazione professionale sia stata resa con imprudenza o imperizia ed il nesso causale tra il danna e la condotta addebitata.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza parziale dell'INPS e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022 scaglione fino ad euro 52.000,00 – parametro di poco superiore a quello minimo epurato della fase istruttoria.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ex art.92 c.p.c., correlate all'oggettiva controvertibilità della vicenda in esame, per disporre l'integrale compensazione tra l'appellante e delle spese del presente grado del giudizio. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 206 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022, promosso da in persona del legale rappresentante p.t., nei Parte_3
confronti dell' , in persona del Controparte_3
Presidente p.t., e di , avverso la sentenza n.806/2022 del 13 ottobre Controparte_2 2) Compensa le spese del presente grado del giudizio tra la società appellante e
; Controparte_2
3) condanna l'INPS al pagamento, in favore della società appellante, di un terzo delle spese del doppio grado del giudizio, che compensa tra le parti per i residui due terzi e che liquida, per intero, quanto al primo grado in complessivi euro
4.201,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge e, quanto al presente grado, in complessivi 4.997,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Potenza, 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, dichiara il diritto della società appellante al rimborso dei trattamenti integrativi anticipati ai propri dipendenti di cui ai provvedimenti INPS di autorizzazione n.6400501551175 del 6 luglio 2020 e n.640050155183 del 7 agosto 2020 e, per l'effetto, dichiara legittima, in relazione a tali provvedimenti autorizzatori, la compensazione operata da società appellante ed entro tali limiti;
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere rel. dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunziato all'udienza del 12 dicembre 2024 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 206 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso di primo grado, dall'avv.to Giovanni salvia ed elettivamente domiciliata presso in suo studio in Potenza, al Corso XVIII Agosto 1860, n.2;
APPELLANTE E
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per notar
[...]
di Roma del 21 luglio 2015, dall'avv.to Vito Dinoia ed elettivamente Per_1
domiciliato in Potenza, alla via Pretoria n.263 presso l'Ufficio regionale Avvocatura
INPS; rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla memoria Controparte_2
di costituzione di secondo grado, dall'avv.to Giovanni Lauciello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza, al Corso Garibaldi, n.32.
APPELLATI
E
OGGETTO: Trattamento integrativo - Appello avverso la sentenza n.806/2022 del
13 ottobre 2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per la società appellante: "Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente ricorso, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare il diritto della società appellante ad ottenere il rimborso dei trattamenti integrativi anticipati ai dipendenti e, per l'effetto, ordinare all'INPS di operare il rimborso;
condannarsi al Controparte_2
pagamento, in favore della società della somma di euro 70.704,90 o, in subordine, della somma di euro 48.097,80, il tutto con vittoria delle spese delle doppio grado del giudizio, con attribuzione”;
Per l'appellato INPS: “Voglia la Corte adita respingersi l'appello, con integrale conferma della sentenza gravata e con vittoria delle spese del grado del giudizio, con attribuzione”;
Per l'appellato : “Voglia la Corte adita respingere l'appello, con vittoria delle CP spese del grado, con attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.806/2022 del 13 ottobre 2022, il Giudice del Lavoro del Tribunale di
Potenza respingeva il ricorso proposto dalla società Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., depositato in data 21 maggio 2021, con cui la medesima società aveva chiesto al giudice adito dichiararsi il suo diritto al rimborso dei trattamenti integrativi anticipati ai propri lavoratori e, quindi, dichiararsi legittima la compensazione operata;
in via gradata condannarsi al pagamento Controparte_2
della somma complessiva di euro 118.802,70, il tutto con vittoria delle spese del giudizio. Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice riteneva essere maturato il termine decadenziale in relazione alla prima autorizzazione e, con riferimento alle altre due, pur ritenendo tempestiva la regolarizzazione operata, riteneva non provata la circostanza della presentazione delle istanze di rimborso al 31 dicembre 2021.
Quanto alla domanda subordinata azionata nei confronti del convenuto CP
, la riteneva affetta da un vizio allegativo ancor prima che probatorio.
[...]
Avverso tale sentenza, proponeva appello la società Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso depositato in data 31 ottobre 2022, deducendo la non condivisibilità della sentenza impugnata, così insistendo nelle conclusioni estensivamente riportate in epigrafe.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il giorno 9 novembre 2023.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, l'INPS e si costituivano in Controparte_2
giudizio depositando separate memorie difensive, ciascun concludendo nei termini di cui in epigrafe.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate. la Corte d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti che qui di seguito saranno esplicitati.
Deve condividersi l'assunto del primo giudice che ha ritenuto tardivo il conguaglio con regolarizzazione del 10 maggio 2021 in relazione all'autorizzazione n.640050148398, rilasciata il 20 maggio 2020, con cui l'odierna appellante era stata autorizzata all'erogazione ai propri dipendenti del trattamento integrativo di cui al Fondo FIS per il decorso del termine decadenziale semestrale di cui all'art.7, comma 3, del Decreto legislativo n.148/2015. Quanto agli altri due provvedimenti di autorizzazione del 6 luglio 2020 e del 7 agosto
2020 il descritto termine decadenziale era stato prorogato al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art.11 bis del decreto legge n.146/2021, convertito in legge n.215/2021.
Il primo giudice, pur dando atto della tempestività della regolarizzazione operata dalla società in relazione alla seconda e alla terza autorizzazione, ha ritenuto di non accogliere la domanda azionata in parte qua ritenendo non provato il deposito delle relative istanze di rimborso entro il 31 dicembre 2021.
Tale assunto non può essere condiviso, risultando dalla documentazione allegata al ricorso di primo grado, di cui al n.8) dell'indice, che la società aveva presentato all'INPS le variazioni delle denunce retributive e contributive relative ai mesi del 2020 in contestazione in data 10 maggio 2021 con riferimento a tutti e tre i provvedimenti autorizzatori con la conseguenza che la decadenza era maturata solo con riferimento al primo provvedimento e non anche agli altri due, fermo restando che la medesima società in data 29 dicembre 2021 e, quindi, entro il nuovo termine di decadenza del 31 dicembre 2021 inviava nuovamente le domande di conguaglio di cui alle denunce di variazione Pt_2
Dall'esame della descritta documentazione, allegata al ricorso di primo grado, deve giungersi alla conclusione che tempestiva è stata la denuncia di variazione e conguaglio relativamente alla seconda e alla terza autorizzazione, rispettivamente,
n.640050151175 del 6 luglio 2020 e n.640050155183 del 7 agosto 2020.
Deve, quindi, dichiararsi il diritto della società appellante al rimborso dei trattamenti integrativi anticipati ai propri dipendenti in relazione ai descritti provvedimenti di autorizzazione INPS del 6 luglio 2020 e del 7 agosto 2020 e, quindi, legittima la compensazione operata dalla società in relazione ad essi.
Quanto alla domanda azionata nei confronti del ragioniere , consulente della CP
società all'epoca dei fatti, sembrerebbe a titolo di risarcimento del danno referito alla tardiva presentazione della domanda di conguaglio – rimborso riferita al primo provvedimento di autorizzazione n.640050148398 del 20 maggio 2020 con scadenza al 20 novembre 2020 e, quindi, non rientrante nella proroga del termine semestrale, essa non può essere accolta in quanto dall'esame della relativa documentazione non può ritenersi provato, con onere a carico del committente, odierno appellante, che il danno subito sia connesso ad un comportamento doloso o colposo imputabile al consulente.
Manca, in realtà, nel caso in esame, in primis, la prova dell'esistenza e dei termini dell'incarico conferito a con la conseguenza dell'impossibilità da parte della CP
società di provare che la prestazione professionale sia stata resa con imprudenza o imperizia ed il nesso causale tra il danna e la condotta addebitata.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza parziale dell'INPS e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022 scaglione fino ad euro 52.000,00 – parametro di poco superiore a quello minimo epurato della fase istruttoria.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ex art.92 c.p.c., correlate all'oggettiva controvertibilità della vicenda in esame, per disporre l'integrale compensazione tra l'appellante e delle spese del presente grado del giudizio. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 206 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022, promosso da in persona del legale rappresentante p.t., nei Parte_3
confronti dell' , in persona del Controparte_3
Presidente p.t., e di , avverso la sentenza n.806/2022 del 13 ottobre Controparte_2 2) Compensa le spese del presente grado del giudizio tra la società appellante e
; Controparte_2
3) condanna l'INPS al pagamento, in favore della società appellante, di un terzo delle spese del doppio grado del giudizio, che compensa tra le parti per i residui due terzi e che liquida, per intero, quanto al primo grado in complessivi euro
4.201,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge e, quanto al presente grado, in complessivi 4.997,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Potenza, 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, dichiara il diritto della società appellante al rimborso dei trattamenti integrativi anticipati ai propri dipendenti di cui ai provvedimenti INPS di autorizzazione n.6400501551175 del 6 luglio 2020 e n.640050155183 del 7 agosto 2020 e, per l'effetto, dichiara legittima, in relazione a tali provvedimenti autorizzatori, la compensazione operata da società appellante ed entro tali limiti;