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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 11/11/2024, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3003/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
SEZIONE CIVILE E DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Bernardini Presidente dott.ssa Marianna Serrao Giudice dott.ssa Valentina Lisi Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3003/2024 V.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente CP_1 Pt_1 C.F._1
in Siena (SI), Strada Grossetana n. 115;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._2
residente in [...];
RICORRENTI
Entrambi rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Alessandra Bruno
(C.F. ) e dall'Avv. Gaspare Spizzirri (C.F. ) ed C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Cosenza (CS), Piazza Giovanni XXIII n. 12, come da procura in atti.
Con l'intervento del Pubblico Ministero (fatto avviso il 06.08.2024)
Oggetto: separazione personale consensuale.
Conclusioni: emissione del provvedimento di omologa della separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso consensuale, depositato in data 30.07.2024, i coniugi ricorrenti e Parte_2
hanno presentato domanda di separazione consensuale, ai sensi degli Controparte_2
artt. 473-bis.47 e 473-bis.51 c.p.c.
I ricorrenti hanno premesso di aver contratto matrimonio il 26.08.2010 in Avigliano (PZ), trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 32, Serie A, Parte II, anno 2010.
Dal matrimonio sono nati due figli, entrambi ancora minorenni: , nata a Persona_1
Siena (SI) il 28.09.2012 e , nato a [...] il [...]. Persona_2
Le parti hanno esposto che, con il passare del tempo e progressivamente, la prosecuzione della convivenza fra gli stessi è divenuta intollerabile;
che, pertanto, gli stessi, nel mese di Aprile 2023, di comune accordo, si sono rivolti ad un Mediatore familiare, S.P.F. Mediazione s.r.l.; che, a seguito della mediazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti alla prole ed ai loro rapporti economici.
Alla luce di tali premesse i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, affermando di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, di non volersi riconciliare, alle seguenti condizioni di separazione:
“1) I figli minori, e , conserveranno l'attuale residenza presso la madre Per_1 Persona_2
genitore collocatario. Parte_2
2) Gli stessi resteranno affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
3) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute
e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4) La casa familiare sita in Siena alla Strada Grossetana n. 115 resterà assegnata alla Sig.ra
con tutti gli arredi. Parte_2
5) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di Controparte_2
seguito indicati: nei fine settimana e durante la settimana in modalità alternata con la madre e in base ai turni di lavoro della Sig.ra nel periodo estivo, i bambini, sempre in Parte_2
modalità alternata in base al turno ferie dei genitori, trascorreranno le vacanze sia con la madre, sia con il padre così come le vacanze natalizie e pasquali;
per quanto attiene le altre festività riguardanti i figli, come ad esempio i compleanni, le stesse si svolgeranno alla presenza di entrambi i genitori.
6) Il Sig. , in considerazione della sua situazione economico finanziaria, del Controparte_2
canone di locazione da sostenere e del finanziamento di cui sopra può obbligarsi e si obbliga a
2 corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo Parte_2 al mantenimento dei figli minori, la somma di €. 150,00 da rivalutarsi annualmente secondo
l'indice Istat, oltre al 25% di alcune delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli come di seguito specificate, impegnandosi, in caso di miglioramento della sua posizione economico-finanziaria, ad un aumento del contributo al mantenimento dei figli, proporzionale al miglioramento della sua condizione economico-finanziaria.
Per quanto riguarda, dunque, le spese straordinarie, esse saranno sopportate dai ricorrenti secondo le seguenti modalità: - spese sanitarie relative ai percorsi di psicomotricità e di psicoterapia del figlio : totalmente a carico della Sig.ra - spese Per_2 Parte_2
dentistiche (visite di controllo, cure dentistiche ed ortodontiche): 75% delle spese a carico della
Sig.ra e 25% a carico del Sig. ; - altre spese sanitarie, da Parte_2 Controparte_2
considerarsi urgenti e non procrastinabili per la salute ed il benessere dei figli, che non richiederanno un preventivo accordo: 75% delle spese a carico della Sig.ra e Parte_2
25% a carico del Sig. ; - altre spese sanitarie, non urgenti, che richiederanno Controparte_2
un preventivo accordo: 75% delle spese a carico della Sig.ra e 25% a carico del Parte_2
Sig. ; - spese scolastiche (libri, mezzi di trasporto, mensa scolastica) che non Controparte_2
richiederanno un preventivo accordo: 75% delle spese a carico della Sig.ra ed il Parte_2
25% a carico del Sig. ; - altre spese scolastiche (es: partecipazione a concorsi, Controparte_2
viaggi di istruzione, ripetizioni) che richiederanno un preventivo accordo: 75% delle spese a carico della Sig.ra e 25% a carico del Sig. ; - spese Parte_2 Controparte_2
extrascolastiche (corsi di canto, musica, attività ludiche e/o sportive) che non richiedono il preventivo accordo: 75% delle spese a carico della Sig.ra e 25% a carico del Sig. Parte_2
; - altre spese extrascolastiche (es. viaggi, escursioni) che richiedono il Controparte_2
preventivo accordo: 75% delle spese a carico della Sig.ra e 25% a carico del Sig. Parte_2
; - I ricorrenti rinunciano vicendevolmente al mantenimento, dando atto della Controparte_2
propria indipendenza economica.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
I ricorrenti decidono di sciogliere la comunione relativa ai beni immobili sopra descritti come segue: La Sig.ra in caso di discesa dei tassi di interesse, si impegna a stipulare Parte_2
un contratto di surroga per estinguere il mutuo contratto e ad acquistare la quota di proprietà del
Sig. , versando allo stesso la complessiva somma di €10.000,00, importo Controparte_2
corrispondente alle rate del mutuo versate da quest'ultimo dal giorno dell'acquisto degli immobili sino a Giugno 2023, mese in cui, di comune accordo è avvenuta la separazione di fatto. In tal modo il Sig. sarà liberato dalla propria posizione debitoria derivante dal contratto di CP_2
3 mutuo acceso per l'acquisto degli immobili in questione. Sul punto, i ricorrenti stabiliscono, altresì, che tale accordo sarà formalizzato dinanzi ad un Notaio”.
Ciò posto, preliminarmente, il Tribunale ritiene la propria competenza ai sensi dell'art. 473bis.51., comma 1, c.p.c.
Nel merito, con riferimento alla domanda di separazione consensuale dei coniugi, il Collegio ritiene che vi siano i presupposti per il relativo accoglimento.
Alla luce delle deduzioni delle parti e delle dichiarazioni da queste rese, deve ritenersi che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151
c.c. Inoltre, dagli atti non emerge alcun elemento tale da far ritenere l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, che anzi hanno espressamente dichiarato di non volersi riconciliare.
Il Collegio ritiene che le conclusioni formulate dalle parti siano conformi agli interessi delle medesime, oltre che non contrarie alle disposizioni imperative di legge, né al superiore interesse della prole minorenne.
In definitiva, non essendovi rilievi ostativi all'accoglimento della domanda da parte del pubblico ministero, che non ha rassegnato conclusioni, la separazione personale dei coniugi deve essere pronunciata alle condizioni di cui al ricorso.
In ragione della natura consensuale della domanda, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...] e residente in [...]
Grossetana n. 115 e (C.F. ), nato a [...] Controparte_2 C.F._2
(MT) il 27.05.1981 e residente in [...], uniti in matrimonio il 26.08.2010 in Avigliano (PZ), trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune al n.
32, Serie A, Parte II, anno 2010, autorizzando i coniugi a vivere separati, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo di reciproco rispetto;
- recepisce, quanto alla regolamentazione delle ulteriori questioni inter partes, le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti e riportate in motivazione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Si dispone infine che in caso di diffusione del presente provvedimento fuori dall'ambito strettamente processuale siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 D. Lgs n. 196/2003.
4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siena, così deciso su relazione della dott.ssa Lisi nella camera di consiglio dell'08.11.2024.
La Giudice Rel./est. Il Presidente
dott.ssa Valentina Lisi dott. Paolo Bernardini
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