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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/10/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 17/09/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. RG 6860/2022 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
nato a [...], il [...] rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Parte_1
GI Di AS e dall'Avv. Bartolo Mancuso, presso il cui studio elett.te domiciliato in Roma, Via Emilio Faà di Bruno, n. 15; nonché, presso l'indirizzo digitale pec: e Email_1
; Email_2
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Piano di Sorrento alla Via Bagnulo Controparte_1
n. 95 rapp.ta e difesa dagli Avvocati Giulio Somma e Gianluca Guarnaccia del Foro di Torre Annunziata, ed elett.te dom.ta presso il loro studio sito in Vico Equense alla Via Bonea 34; nonché presso gli indirizzi pec:
- Email_3 Email_4
RESISTENTE
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente in epigrafe indicato volta a ottenere, in contraddittorio con l'accertamento e la declaratoria di nullità totale o parziale Controparte_2 del patto di non concorrenza stipulato tre le parti in data 21 dicembre 2020 ; il ricorrente ha chiesto altresì, nel caso di accertamento della nullità parziale, di determinare la minor somma da restituire in via equitativa;
il tutto con vittoria delle spese diritto e onorari. Più nel dettaglio, il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto dalla - in data Controparte_3
21 dicembre 2020 - con contratto di lavoro a tempo determinato, decorrente dal 1° gennaio 2021, con qualifica di Quadro e inquadramento nel Livello Q del C.C.N.L..
Sempre il giorno 21 dicembre 2020 (lo stesso giorno dell'assunzione a tempo determinato), la
[...] sottoscriveva con il ricorrente un patto di non concorrenza secondo cui: “PREMESSO Controparte_1
CHE in data 21/12/2020, le parti hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato, con
l'attribuzione della qualifica di “Quadro- livello Q”; b. le attività affidate al lavoratore comportano il continuo contatto con soggetti terzi e clienti del datore di lavoro ed il rischio di diffusione notizie, informazioni, dati sensibili, know how e quanto altro frutto dell'attività interna aziendale, su tutto il territorio nazionale, con possibile danno economico ed all'immagine; c. pertanto, con il presente accordo, e ad integrazione del contratto di assunzione a tempo determinato sottoscritto in data 21/12/2020, le parti intendono stipulare il seguente patto di non concorrenza. Tanto premesso, le parti, come sopra individuate, concordemente
CONVENGONO E Articolo 1. Le premesse costituiscono parte integrante Controparte_4 dell'accordo la cui modifica, rettifica o integrazione deve avvenire con atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti, pena l'inefficacia della stessa. Articolo 2. Divieto di concorrenza e attività sleale Il lavoratore si impegna a non svolgere l'attività pattuita nel contratto di assunzione a tempo determinato sottoscritto con il datore di lavoro in data 21/12/2020- che qui interamente si richiama- in favore di imprese, Enti o soggetti terzi comunque concorrenti del datore di lavoro e la cui attività, in qualunque modo, possa essere economicamente dannosa per il medesimo. Il divieto è assoluto e riguarda sia future assunzioni con contratto di lavoro subordinato (apprendistato, tempo determinato, tempo indeterminato, lavoro a chiamata, somministrazione lavoro, ecc.) sia sotto forma di collaborazione autonoma anche occasionale.
Il lavoratore si impegna altresì, per tutta la durata del presente accordo, a non avere rapporti con i clienti e fornitori della società datore di lavoro, e non compiere atti che possano - in qualunque modo- essere riconducibili a concorrenza economica e commerciale a danno del datore di lavoro. Il lavoratore resta comunque libero di svolgere ogni altra attività ad eccezione di quelle espressamente pattuite nel contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto in data 21/12/2020. Articolo 3. Ambito territoriale Il presente accordo ha valore su tutto il territorio italiano. Articolo 4. Compenso Le parti espressamente convengono che a fronte degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente accordo, la società corrisponderà al lavoratore, a titolo di compenso ed indennità, la somma di € 30.000 (trentamila/00). Il corrispettivo nella misura determinata nel presente contratto costituisce il risultato dell'esame svolto congiuntamente tra le parti, tenuto conto della diminuzione quantitativa e qualitativa di lavoro e di guadagno imposta al lavoratore, dal presente patto, anche in relazione all'efficacia spaziale e temporale dello stesso. Con la sottoscrizione del presente accordo il lavoratore conferma che la somma indicata al precedente comma è congrua rispetto all'impegno assunto. Articolo 5. Decorrenza accordo Le parti espressamente dichiarano che il presente accordo ha validità dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e previa corresponsione della somma €
30.000 (trentamila/00) da parte del datore di lavoro in favore del lavoratore, entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Articolo 6. Durata dell'accordo Il presente accordo ha durata minima di 3
(tre) anni dalla data di cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto in data
21/12/2020. Le parti espressamente dichiarano che di tanto si è tenuto conto nella determinazione dell'importo a corrispondersi a titolo di compenso e/o indennità, avendo individuato la durata massima della validità del presente accordo entro un limite temporale inferiore rispetto al massimo consentito dalla normativa vigente. Articolo 7. Risoluzione automatica del contratto e penale Il lavoratore dichiara di essere pienamente consapevole che l'inosservanza del presente accordo comporterà la facoltà per il datore di lavoro di richiedere, anche giudizialmente, l'immediata cessazione dell'attività lavorativa posta in essere in violazione del presente accordo, oltre alla restituzione delle somme percepite a titolo di corrispettivo e alla corresponsione di una penale che le parti fin da ora quantificano pari a 3 (tre) volte l'importo della
Retribuzione annua lorda (contrattualmente stabilita e vigente nell'annualità di cessazione del rapporto di lavoro) incrementata del 40%. Durante il periodo in cui avrà effetto il patto di non concorrenza, il lavoratore si obbliga a fornire al datore di lavoro, a richiesta, informazioni complete e documentate sulla sua attività lavorativa svolta in favore di terzi, e in particolare: dati dell'azienda di lavoro committente;
tipologia contrattuale di assunzione;
indicazione del settore merceologico dell'azienda; dettagli sull'area di intervento
e di competenza;
ogni altro dato utile e connesso ai nuovi rapporti di lavoro posti in essere. In caso di rifiuto
o di comunicazioni non rispondenti al vero, il presente patto si intende espressamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ. e il lavoratore sarà pertanto tenuto, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., a restituire quanto ricevuto per effetto di detto patto, oltre a corrispondere la somma convenuta a titolo di penale così come stabilita nel precedente art. 7.”
La si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda, con varie Controparte_1 argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Invero, il patto di non concorrenza, per i rapporti di lavoro subordinato, si esplica in un accordo tra datore di lavoro e dipendente per cui quest'ultimo si impegna, dopo la cessazione del rapporto, a non svolgere attività concorrenziali per un determinato periodo di tempo, in cambio di un corrispettivo.
La sua ratio è tutelare l'imprenditore o il datore di lavoro dalla possibilità che l'ex dipendente o altra impresa sfrutti il know-how e la clientela acquisiti a proprio vantaggio.
La legge pone dei limiti rigorosi per la sua validità, quali la forma scritta, la limitazione dell'oggetto, del tempo e del luogo, nonché la previsione di un corrispettivo (obbligatorio per i lavoratori dipendenti).
Nel caso di specie, sicuramente è presente il requisito di validità inerente alla forma scritta;
tuttavia, la tesi difensiva relativa alla validità del patto non coglie nel segno, confliggendo con il recente formante giurisprudenziale relativo all'interpretazione dell'art 2125 c.c. (cfr ordinanda n. 11765 del 5 maggio 2025 della
Cassazione di seguito riportata).
Invero, il patto di non concorrenza sottoscritto dal ricorrente e la in data 21 Controparte_1 dicembre 2020, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2125 c.c. e dei requisiti che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, devono necessariamente sussistere.
La reale causa, del negozio giuridico oggetto del giudizio risiede, infatti, nell'equilibrio tra i due contrapposti interessi, datoriale e del lavoratore, che del patto, e nei suoi contenuti e modalità, devono trovare equo contemperamento e bilanciamento.
Come nel contratto di lavoro, pertanto, anche nel patto di non concorrenza, che ne costituisce una sorta di ideale prosecuzione, limitatamente all'obbligo di fedeltà (non concorrenza) di cui all'art. 2015 c.c., si configura la necessaria sussistenza di una corrispettività tra la prestazione richiesta all'ex lavoratore, ossia l'astensione da attività ritenuta in danno per l'azienda dell'ex datore di lavoro, ed il compenso da quest'ultimo garantito al lavoratore.
Ciò, evidentemente va considerato avendo presente che tale patto, ed i limiti che da esso ricadono sul lavoratore, implicano una diretta incidenza, più o meno rilevante, sulla possibilità per quest'ultimo di trovare nuova occupazione, che sia lavoro dipendente o autonomo, e dunque di realizzare diritti che trovano stringente tutela nella nostra Costituzione: si pensi innanzitutto agli artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 41 che vengono fortemente compressi da un patto che , come nel caso di specie, non consente al lavoratore di poter spendere la propria professionalità per almeno trentasei mesi e su tutto il territorio nazionale;
patto che, di fatto, impone al lavoratore un sacrificio eccessivo, rispetto ai minimi vantaggi acquisiti, e lo obbliga quanto meno ad una notevolissima riduzione delle sue capacità reddituali. Orbene, l'esame delle condizioni alle quali è stato stipulato il patto di non concorrenza tra il ricorrente e la convenuta rivelano con piena evidenza che del suddetto equilibrio non v'è traccia.
Tale patto, di fatto, ha obbligato il lavoratore ad uno ulteriore squilibrio economico laddove, obbligandolo, di fatto, a non poter eseguire alcuna altra prestazione confacente con il suo know-how e la sua acquisita professionalità, menomando in tal modo lo stesso lavoratore nella sua capacità reddituale.
Sono tali le conseguenze di un patto come quello oggetto del presente il giudizio, che ha posto il lavoratore in uno stato di quiescenza professionale a fronte del quale non è prevista una controprestazione economica che consenta allo stesso lavoratore, per tutta la durata temporale dei 36 mesi (il limite temporale massimo imposto dalla legge), di poter continuare ad assicurare a sé ed alla propria famiglia il soddisfacimento dei bisogni fondamentali e di una esistenza libera e dignitosa.
Il patto oggetto del giudizio è nullo in quanto la sua ampiezza è, infatti, tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del ricorrente, ma è nullo anche laddove si considerino i limiti di oggetto, di tempo e di luogo, non solo in relazione alla peculiare professionalità del lavoratore, ma anche nel loro complesso e nella loro reciproca influenza.
Segnatamente è stata dedotta ed argomentata nel ricorso la nullità del patto per i seguenti e molteplici motivi: ala vastità geografica del divieto (tutto il territorio italiano); infatti, la limitazione imposta dall'azienda al lavoratore riguarda l'intero territorio nazionale, quindi obbligando il lavoratore che vuol legittimamente continuare ad usufruire della sua capacità professionale e delle sue competenze acquisite ad emigrare all'estero; la vastità dell'oggetto (divieto “assoluto” – aggettivo che si rinviene nello stesso accordo – allo svolgimento di qualsiasi attività, con qualsiasi modalità e/o forma contrattuale, nel settore specifico in cui il ricorrente ha sempre lavorato dalla laurea sino alla cessazione del rapporto con la convenuta); considerata la professionalità del convenuto, specificamente sviluppatasi nel settore, e tenendo conto della ormai strutturale crisi del mercato del lavoro, tali condizioni di fatto implicano la pressoché assoluta rinuncia alla possibilità di trovare nuova occupazione, se non equivalente, almeno affine a quella di provenienza, utilizzando la professionalità e le competenze specifiche del dott. . Pt_1
Ne consegue, l'eccessiva compressione della capacità lavorativa del lavoratore che è stato illegittimamente posto di fatto in uno stato di quiescenza professionale;
l'iniquità e la sproporzione del corrispettivo
(complessivi euro 30.000,00 lordi per un patto con una durata minima di tre anni, quindi una somma inferiore alla metà dei compensi annuali che percepiva il ricorrente durante il rapporto di lavoro): è stata prevista una controprestazione economica che non consente al lavoratore, per tutta la durata temporale dei 36 mesi (il limite temporale massimo imposto dalla legge), di poter continuare ad assicurare a sé ed alla propria famiglia il soddisfacimento dei bisogni fondamentali e di una esistenza libera e dignitosa;
la clausola relativa alla durata (durata minima di tre anni, nonostante la previsione codicistica preveda che il termine massimo non può superare i tre anni); la sproporzione e l'eccessività della penale (tre volte l'importo della R.A.L. incrementata del 40%).
Per tutte le suesposte argomentazioni, lo scrivente giudicante ritiene di accogliere le censure mosse dal ricorrente, ampiamente giustificate da una più che consolidata giurisprudenza di legittimità, univoca nell'affermare che: “il patto di non concorrenza è nullo se impone al lavoratore un vincolo troppo ampio e indifferenziato nel settore senza un adeguato compenso e un'area geografica definita. La validità richiede che
i limiti di durata e territorio siano determinati o determinabili fin dall'inizio, il corrispettivo sia congruo e il vincolo non comprimano la capacità lavorativa del dipendente” (cfr ordinanza n. 11765 del 5 maggio 2025 della Cassazione).
Pertanto, in ragione della compiuta prospettazione attorea declinata dal ricorrente in ordine alla vastità dell'area geografica (tutto il territorio italiano); all'esiguo compenso circa 30.000 € e a fronte di un patto della durata minima di tre anni – così come stabilito dal contratto – lo scrivente giudicante accerta e dichiara nullo il patto di non concorrenza oggetto di causa.
Discende d quanto sopra che, una volta dichiarata la nullità del patto di non concorrenza, sussiste l'obbligo del ricorrente di restituire la somma di euro 30.000 a suo tempo percepita.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 del 13/12/2022 nei confronti di così provvede: Controparte_5
a) accerta e dichiara la nullità del patto di non concorrenza stipulato tra le parti il 20/12/2020; b) dichiara l'obbligo del ricorrente di restituire alla società resistente la somma di € 30.000, ricevuta a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza dichiarato nullo;
c) condanna la resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si Controparte_5 liquidano in complessivi euro 4.629,00 dovuti a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione , nonché l'ulteriore somma di euro 259,00 dovuta a titolo di Contributo unificato.
Torre Annunziata, li 17/10/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 17/09/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. RG 6860/2022 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
nato a [...], il [...] rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Parte_1
GI Di AS e dall'Avv. Bartolo Mancuso, presso il cui studio elett.te domiciliato in Roma, Via Emilio Faà di Bruno, n. 15; nonché, presso l'indirizzo digitale pec: e Email_1
; Email_2
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Piano di Sorrento alla Via Bagnulo Controparte_1
n. 95 rapp.ta e difesa dagli Avvocati Giulio Somma e Gianluca Guarnaccia del Foro di Torre Annunziata, ed elett.te dom.ta presso il loro studio sito in Vico Equense alla Via Bonea 34; nonché presso gli indirizzi pec:
- Email_3 Email_4
RESISTENTE
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente in epigrafe indicato volta a ottenere, in contraddittorio con l'accertamento e la declaratoria di nullità totale o parziale Controparte_2 del patto di non concorrenza stipulato tre le parti in data 21 dicembre 2020 ; il ricorrente ha chiesto altresì, nel caso di accertamento della nullità parziale, di determinare la minor somma da restituire in via equitativa;
il tutto con vittoria delle spese diritto e onorari. Più nel dettaglio, il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto dalla - in data Controparte_3
21 dicembre 2020 - con contratto di lavoro a tempo determinato, decorrente dal 1° gennaio 2021, con qualifica di Quadro e inquadramento nel Livello Q del C.C.N.L..
Sempre il giorno 21 dicembre 2020 (lo stesso giorno dell'assunzione a tempo determinato), la
[...] sottoscriveva con il ricorrente un patto di non concorrenza secondo cui: “PREMESSO Controparte_1
CHE in data 21/12/2020, le parti hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato, con
l'attribuzione della qualifica di “Quadro- livello Q”; b. le attività affidate al lavoratore comportano il continuo contatto con soggetti terzi e clienti del datore di lavoro ed il rischio di diffusione notizie, informazioni, dati sensibili, know how e quanto altro frutto dell'attività interna aziendale, su tutto il territorio nazionale, con possibile danno economico ed all'immagine; c. pertanto, con il presente accordo, e ad integrazione del contratto di assunzione a tempo determinato sottoscritto in data 21/12/2020, le parti intendono stipulare il seguente patto di non concorrenza. Tanto premesso, le parti, come sopra individuate, concordemente
CONVENGONO E Articolo 1. Le premesse costituiscono parte integrante Controparte_4 dell'accordo la cui modifica, rettifica o integrazione deve avvenire con atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti, pena l'inefficacia della stessa. Articolo 2. Divieto di concorrenza e attività sleale Il lavoratore si impegna a non svolgere l'attività pattuita nel contratto di assunzione a tempo determinato sottoscritto con il datore di lavoro in data 21/12/2020- che qui interamente si richiama- in favore di imprese, Enti o soggetti terzi comunque concorrenti del datore di lavoro e la cui attività, in qualunque modo, possa essere economicamente dannosa per il medesimo. Il divieto è assoluto e riguarda sia future assunzioni con contratto di lavoro subordinato (apprendistato, tempo determinato, tempo indeterminato, lavoro a chiamata, somministrazione lavoro, ecc.) sia sotto forma di collaborazione autonoma anche occasionale.
Il lavoratore si impegna altresì, per tutta la durata del presente accordo, a non avere rapporti con i clienti e fornitori della società datore di lavoro, e non compiere atti che possano - in qualunque modo- essere riconducibili a concorrenza economica e commerciale a danno del datore di lavoro. Il lavoratore resta comunque libero di svolgere ogni altra attività ad eccezione di quelle espressamente pattuite nel contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto in data 21/12/2020. Articolo 3. Ambito territoriale Il presente accordo ha valore su tutto il territorio italiano. Articolo 4. Compenso Le parti espressamente convengono che a fronte degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente accordo, la società corrisponderà al lavoratore, a titolo di compenso ed indennità, la somma di € 30.000 (trentamila/00). Il corrispettivo nella misura determinata nel presente contratto costituisce il risultato dell'esame svolto congiuntamente tra le parti, tenuto conto della diminuzione quantitativa e qualitativa di lavoro e di guadagno imposta al lavoratore, dal presente patto, anche in relazione all'efficacia spaziale e temporale dello stesso. Con la sottoscrizione del presente accordo il lavoratore conferma che la somma indicata al precedente comma è congrua rispetto all'impegno assunto. Articolo 5. Decorrenza accordo Le parti espressamente dichiarano che il presente accordo ha validità dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e previa corresponsione della somma €
30.000 (trentamila/00) da parte del datore di lavoro in favore del lavoratore, entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Articolo 6. Durata dell'accordo Il presente accordo ha durata minima di 3
(tre) anni dalla data di cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto in data
21/12/2020. Le parti espressamente dichiarano che di tanto si è tenuto conto nella determinazione dell'importo a corrispondersi a titolo di compenso e/o indennità, avendo individuato la durata massima della validità del presente accordo entro un limite temporale inferiore rispetto al massimo consentito dalla normativa vigente. Articolo 7. Risoluzione automatica del contratto e penale Il lavoratore dichiara di essere pienamente consapevole che l'inosservanza del presente accordo comporterà la facoltà per il datore di lavoro di richiedere, anche giudizialmente, l'immediata cessazione dell'attività lavorativa posta in essere in violazione del presente accordo, oltre alla restituzione delle somme percepite a titolo di corrispettivo e alla corresponsione di una penale che le parti fin da ora quantificano pari a 3 (tre) volte l'importo della
Retribuzione annua lorda (contrattualmente stabilita e vigente nell'annualità di cessazione del rapporto di lavoro) incrementata del 40%. Durante il periodo in cui avrà effetto il patto di non concorrenza, il lavoratore si obbliga a fornire al datore di lavoro, a richiesta, informazioni complete e documentate sulla sua attività lavorativa svolta in favore di terzi, e in particolare: dati dell'azienda di lavoro committente;
tipologia contrattuale di assunzione;
indicazione del settore merceologico dell'azienda; dettagli sull'area di intervento
e di competenza;
ogni altro dato utile e connesso ai nuovi rapporti di lavoro posti in essere. In caso di rifiuto
o di comunicazioni non rispondenti al vero, il presente patto si intende espressamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ. e il lavoratore sarà pertanto tenuto, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., a restituire quanto ricevuto per effetto di detto patto, oltre a corrispondere la somma convenuta a titolo di penale così come stabilita nel precedente art. 7.”
La si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda, con varie Controparte_1 argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Invero, il patto di non concorrenza, per i rapporti di lavoro subordinato, si esplica in un accordo tra datore di lavoro e dipendente per cui quest'ultimo si impegna, dopo la cessazione del rapporto, a non svolgere attività concorrenziali per un determinato periodo di tempo, in cambio di un corrispettivo.
La sua ratio è tutelare l'imprenditore o il datore di lavoro dalla possibilità che l'ex dipendente o altra impresa sfrutti il know-how e la clientela acquisiti a proprio vantaggio.
La legge pone dei limiti rigorosi per la sua validità, quali la forma scritta, la limitazione dell'oggetto, del tempo e del luogo, nonché la previsione di un corrispettivo (obbligatorio per i lavoratori dipendenti).
Nel caso di specie, sicuramente è presente il requisito di validità inerente alla forma scritta;
tuttavia, la tesi difensiva relativa alla validità del patto non coglie nel segno, confliggendo con il recente formante giurisprudenziale relativo all'interpretazione dell'art 2125 c.c. (cfr ordinanda n. 11765 del 5 maggio 2025 della
Cassazione di seguito riportata).
Invero, il patto di non concorrenza sottoscritto dal ricorrente e la in data 21 Controparte_1 dicembre 2020, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2125 c.c. e dei requisiti che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, devono necessariamente sussistere.
La reale causa, del negozio giuridico oggetto del giudizio risiede, infatti, nell'equilibrio tra i due contrapposti interessi, datoriale e del lavoratore, che del patto, e nei suoi contenuti e modalità, devono trovare equo contemperamento e bilanciamento.
Come nel contratto di lavoro, pertanto, anche nel patto di non concorrenza, che ne costituisce una sorta di ideale prosecuzione, limitatamente all'obbligo di fedeltà (non concorrenza) di cui all'art. 2015 c.c., si configura la necessaria sussistenza di una corrispettività tra la prestazione richiesta all'ex lavoratore, ossia l'astensione da attività ritenuta in danno per l'azienda dell'ex datore di lavoro, ed il compenso da quest'ultimo garantito al lavoratore.
Ciò, evidentemente va considerato avendo presente che tale patto, ed i limiti che da esso ricadono sul lavoratore, implicano una diretta incidenza, più o meno rilevante, sulla possibilità per quest'ultimo di trovare nuova occupazione, che sia lavoro dipendente o autonomo, e dunque di realizzare diritti che trovano stringente tutela nella nostra Costituzione: si pensi innanzitutto agli artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 41 che vengono fortemente compressi da un patto che , come nel caso di specie, non consente al lavoratore di poter spendere la propria professionalità per almeno trentasei mesi e su tutto il territorio nazionale;
patto che, di fatto, impone al lavoratore un sacrificio eccessivo, rispetto ai minimi vantaggi acquisiti, e lo obbliga quanto meno ad una notevolissima riduzione delle sue capacità reddituali. Orbene, l'esame delle condizioni alle quali è stato stipulato il patto di non concorrenza tra il ricorrente e la convenuta rivelano con piena evidenza che del suddetto equilibrio non v'è traccia.
Tale patto, di fatto, ha obbligato il lavoratore ad uno ulteriore squilibrio economico laddove, obbligandolo, di fatto, a non poter eseguire alcuna altra prestazione confacente con il suo know-how e la sua acquisita professionalità, menomando in tal modo lo stesso lavoratore nella sua capacità reddituale.
Sono tali le conseguenze di un patto come quello oggetto del presente il giudizio, che ha posto il lavoratore in uno stato di quiescenza professionale a fronte del quale non è prevista una controprestazione economica che consenta allo stesso lavoratore, per tutta la durata temporale dei 36 mesi (il limite temporale massimo imposto dalla legge), di poter continuare ad assicurare a sé ed alla propria famiglia il soddisfacimento dei bisogni fondamentali e di una esistenza libera e dignitosa.
Il patto oggetto del giudizio è nullo in quanto la sua ampiezza è, infatti, tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del ricorrente, ma è nullo anche laddove si considerino i limiti di oggetto, di tempo e di luogo, non solo in relazione alla peculiare professionalità del lavoratore, ma anche nel loro complesso e nella loro reciproca influenza.
Segnatamente è stata dedotta ed argomentata nel ricorso la nullità del patto per i seguenti e molteplici motivi: ala vastità geografica del divieto (tutto il territorio italiano); infatti, la limitazione imposta dall'azienda al lavoratore riguarda l'intero territorio nazionale, quindi obbligando il lavoratore che vuol legittimamente continuare ad usufruire della sua capacità professionale e delle sue competenze acquisite ad emigrare all'estero; la vastità dell'oggetto (divieto “assoluto” – aggettivo che si rinviene nello stesso accordo – allo svolgimento di qualsiasi attività, con qualsiasi modalità e/o forma contrattuale, nel settore specifico in cui il ricorrente ha sempre lavorato dalla laurea sino alla cessazione del rapporto con la convenuta); considerata la professionalità del convenuto, specificamente sviluppatasi nel settore, e tenendo conto della ormai strutturale crisi del mercato del lavoro, tali condizioni di fatto implicano la pressoché assoluta rinuncia alla possibilità di trovare nuova occupazione, se non equivalente, almeno affine a quella di provenienza, utilizzando la professionalità e le competenze specifiche del dott. . Pt_1
Ne consegue, l'eccessiva compressione della capacità lavorativa del lavoratore che è stato illegittimamente posto di fatto in uno stato di quiescenza professionale;
l'iniquità e la sproporzione del corrispettivo
(complessivi euro 30.000,00 lordi per un patto con una durata minima di tre anni, quindi una somma inferiore alla metà dei compensi annuali che percepiva il ricorrente durante il rapporto di lavoro): è stata prevista una controprestazione economica che non consente al lavoratore, per tutta la durata temporale dei 36 mesi (il limite temporale massimo imposto dalla legge), di poter continuare ad assicurare a sé ed alla propria famiglia il soddisfacimento dei bisogni fondamentali e di una esistenza libera e dignitosa;
la clausola relativa alla durata (durata minima di tre anni, nonostante la previsione codicistica preveda che il termine massimo non può superare i tre anni); la sproporzione e l'eccessività della penale (tre volte l'importo della R.A.L. incrementata del 40%).
Per tutte le suesposte argomentazioni, lo scrivente giudicante ritiene di accogliere le censure mosse dal ricorrente, ampiamente giustificate da una più che consolidata giurisprudenza di legittimità, univoca nell'affermare che: “il patto di non concorrenza è nullo se impone al lavoratore un vincolo troppo ampio e indifferenziato nel settore senza un adeguato compenso e un'area geografica definita. La validità richiede che
i limiti di durata e territorio siano determinati o determinabili fin dall'inizio, il corrispettivo sia congruo e il vincolo non comprimano la capacità lavorativa del dipendente” (cfr ordinanza n. 11765 del 5 maggio 2025 della Cassazione).
Pertanto, in ragione della compiuta prospettazione attorea declinata dal ricorrente in ordine alla vastità dell'area geografica (tutto il territorio italiano); all'esiguo compenso circa 30.000 € e a fronte di un patto della durata minima di tre anni – così come stabilito dal contratto – lo scrivente giudicante accerta e dichiara nullo il patto di non concorrenza oggetto di causa.
Discende d quanto sopra che, una volta dichiarata la nullità del patto di non concorrenza, sussiste l'obbligo del ricorrente di restituire la somma di euro 30.000 a suo tempo percepita.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 del 13/12/2022 nei confronti di così provvede: Controparte_5
a) accerta e dichiara la nullità del patto di non concorrenza stipulato tra le parti il 20/12/2020; b) dichiara l'obbligo del ricorrente di restituire alla società resistente la somma di € 30.000, ricevuta a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza dichiarato nullo;
c) condanna la resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si Controparte_5 liquidano in complessivi euro 4.629,00 dovuti a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione , nonché l'ulteriore somma di euro 259,00 dovuta a titolo di Contributo unificato.
Torre Annunziata, li 17/10/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco