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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/06/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Udienza del 30.6.25
Causa n. 417 2023
Sono comparsi
• l'avv. Matteo Maragnoli in sostituzione dell'avv. Ferrari per parte ricorrente;
• l'avv. Erica Martini per la parte convenuta, personalmente presente;
E' altresì presente la dott.ssa i fini della pratica forense. Persona_1
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura in assenza delle parti,
autorizzate ad allontanarsi.
Il Giudice
Dr. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, all'udienza del giorno 30 giugno 2025 ha pronunciato,
mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 417 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 8.3.23
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
MAURO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FERRARI MAURO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINI Controparte_1 C.F._2
ERICA e dell'avv. GARZATTI ROBERTA ( VIA GIUSEPPE VERDI C.F._3
37026 PESCANTINA, elettivamente domiciliato in VIA CARMELITANI SCALZI 20
VERONA presso il difensore avv. MARTINI ERICA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.3.23 conviene in giudizio Parte_1 Controparte_1 per sentir accertare la prestazione della propria attività lavorativa, come dipendente subordinata della resistente, con svolgimento del lavoro di collaboratrice domestica assistente alla persona, dal
07.04.2012 al 19.08.2018, alle dipendenze di e a beneficio della di lei anziana Controparte_1 madre , nell'abitazione di quest'ultima, chiedendo la condanna della resistente al Parte_2 pagamento delle relative differenze retributive.
In particolare la ricorrente ripercorre l'origine del rapporto di lavoro, iniziato il 7.4.12 alle dipendenze di per 25 ore settimanali ed 800 euro mensili, la successiva Parte_2
1 regolarizzazione a 54 ore settimanali quale domestica convivente a far tempo dal 1.8.13, con aumento della retribuzione per come risultante dalle buste paga in atti, descrivendo in dettaglio le mansioni disimpegnate e le modalità del rapporto lavorativo (punti nn.1.11 – 1.54), conclusosi in data 19.8.18 decedette in data 19.1.20). Parte_2
Si costituisce eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva, trattandosi di un credito che, al più, potrà essere fatto valere nei confronti degli eredi di
, essendo stato gestito da sempre il rapporto di lavoro direttamente dalla datrice di Parte_2 lavoro e, per le sole attività pratiche ed operative (trasmissione contratto e Parte_2 documenti, mail con il sindacato, pagamenti), dal di lei genero (marito di Parte_3 [...]
: a lui era stato conferito mandato dalla da ottobre 2012, in forza di procura CP_1 Pt_2 notarile a lui espressamente rilasciata da , la quale, peraltro, era stata Parte_2 un'imprenditrice, non era mai stata colpita da Alzheimer ed aveva un carattere volitivo ed era nel pieno delle proprie capacità e facoltà mentali all'atto dell'assunzione, ed anche successivamente in occasione del compimento di atti notarili (anni 2012, 2013 e 2014), vedendo peggiorare al più le facoltà motorie e di deambulazione, ma risultando ancora orientata nel tempo e nello spazio oltre che presente a sé stessa (v. certif. 2016: doc. 12 res.). Nel merito chiede rigettarsi in ogni caso il ricorso.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione in prima udienza, il giudice con ordinanza
22.1.24 ha rigettato una preliminare eccezione formulata dalla parte ricorrente in relazione ai vizi della procura alle liti della resistente a fronte degli elementi identificativi della domanda qui formulata, specie alla luce degli orientamenti della Suprema Corte in materia, recentemente ribaditi nelle pronunce a Sezioni Unite nn.2 e 3 del 16.1.24 – 19.1.24 RG 2077 e 2075 anno 2024; in punto attività istruttorie, a fronte della eccepita carenza di legittimazione passiva da parte della resistente e dei documenti prodotti dalle parti, ha ammesso la prova per testi articolata dalle parti nei capitoli contenenti riferimenti atti a prospettare gli elementi di coinvolgimento diretto e personale di
[...] rispetto alla effettiva titolarità e gestione del rapporto di lavoro documentalmente CP_1 intercorrente tra e , riservando nel prosieguo di eventualmente Parte_2 Parte_1 ammettere ulteriori circostanze su tipologia, natura, modalità, durata e orario della prestazione lavorativa della ricorrente: è stata ammessa la prova limitatamente ai profili sopra specificati.
La prova è stata assunta all'udienza 10.2.25, nella quale sono stati escussi i quattro testi indicati dalle parti (uno per parte e due comuni); all'esito la causa è stata rinviata per la preliminare decisione sull'eccepito difetto di legittimazione passiva della resistente all'odierna udienza nella quale le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa mediante lettura del
2 dispositivo, con motivazione contestuale della presente sentenza, essendo state esentate le parti dalla presenza in udienza al momento della lettura.
* * *
1. La dedotta legittimazione passiva della resistente non ha rinvenuto in istruttoria documentale e testimoniale convincente avallo probatorio.
Mancano elementi documentali di diretto coinvolgimento della odierna resistente nell'instaurazione e nella gestione del rapporto di lavoro (i pagamenti delle retribuzioni giungevano tutti dal conto corrente della stessa ): inutilmente si cercherebbe un qualsivoglia Parte_2 atto relativo alla gestione del rapporto riconducibile alla paternità di . Controparte_1
2. Difettano elementi dai quali desumere una mancanza in capo a Parte_2 della capacità di intendere e di volere nonché di orientarsi e di decidere autonomamente in ordine alle (banali) vicende del rapporto di lavoro domestico (modulato su esigenze personali della persona accudita, che risultava perfettamente in grado di dare indicazioni e semplici direttive sulla ordinaria attività domestica e di accudimento demandata alla ). Pt_1
3. Sono versati in atti documenti notarili (procura speciale, testamento, donazione) che dimostrano sul piano oggettivo come la fosse senza dubbio dotata di capacità giuridica, Pt_2 oltre che di intendere e di volere, e di compiuta coscienza di sé, sia in occasione del rilascio della procura speciale al proprio genero (alla fine del 2012), sia quando altri professionisti hanno trasfuso
(anni 2013 e 2014) la di lei volontà di fare testamento o di disporre una donazione in atti pubblici fidefacienti: atti ben più complessi delle facoltà mentali richieste per dare istruzioni e direttive ad una domestica/badante convivente in casa propria.
Quanto ai gravi deficit cognitivi e relazionali ventilati dalla ricorrente, deve rilevarsi che i documenti medici allegati (e gli indicati atti notarili) dimostrano la capacità ed il pieno possesso delle facoltà mentali in capo alla che, negli anni in cui è perdurato il rapporto di lavoro, aveva Pt_2 consapevolezza della realtà che la circondava (sino al 2018), nei limiti, s'intende, determinati dall'età anagrafica (81 anni alla stipula del contratto di assunzione) e dal successivo lento progredire della malattia di cui era affetta, il Parkinson.
I certificati medici prodotti in atti non sono mai stati smentiti od impugnati dalla ricorrente né con riferimento alla provenienza né riguardo al contenuto, che deve pertanto ritenersi incontestato.
Non vi sono dunque dubbi che la conservasse buone capacità logico deduttive, Pt_2 avesse mantenuta le capacità mnemoniche, la conoscenza del linguaggio e le capacità decisionali, risultando indicativa la lettura in tal senso dei due certificati, quello più risalente nel tempo e quello più recente:
- certificato del 18/09/2012 “la sig.ra è attualmente sana di mente e capace di Pt_2 intendere e volere”.
3 - certificato del 21/11/2016 “pz sveglia, collaborante, orientata nel tempo, nello spazio e ad personam”.
4. Il fatto che la odierna resistente si informasse dal medico sulle condizioni di salute della mamma e che, abitando al piano superiore, si recasse presso l'abitazione della madre – logica esternazione della premura e dell'amore filiale – così come la difficoltà a deambulare della – Pt_2 dato che riverbera i propri effetti solamente sull'autonomia di spostamento, debilitante del fisico ma non della mente - sono dati sui quali insiste la parte ricorrente ma che si rivelano del tutto privi di rilievo probatorio.
5. Ed anche le risultanze dell'esame testimoniale rafforzano le superiori conclusioni.
Si valuti in tal senso la deposizione resa dal dott. , medico di famiglia della Testimone_1
, il quale ha così ricordato: “arrivò la ricorrente, quando ancora la signora era - in Pt_2 Pt_2 relazione alla sua età - in grado di relazionarsi e di farsi ascoltare, a volte anche alzando la voce.
Dei problemi di salute della signora ne parlavo ovviamente con sua figlia che abitava al Pt_2 piano di sopra.
La signora per quanto ricordo era in grado di gestire il rapporto di lavoro con la Pt_2
nella fase iniziale ed era lucida e coerente nei ragionamenti. Ed è andata avanti così per un Pt_1 po' di tempo, credo per anni. Poi la è peggiorata. Dopo che è peggiorata io mi rapportavo Pt_2 con la figlia e suo genero lo vedevo raramente. Comunque sono passati anni ed ora non riesco ad essere preciso sui tempi”.
Il fatto che il teste abbia precisato che i problemi relativi alla salute della venivano Pt_2 rappresentati alla figlia e non alla badante appare riportabile non già alla gestione del rapporto di lavoro della bensì all'affetto ed alle preoccupazioni che ogni figlio nutre per la salute della Pt_1 madre.
Il medico ha precisato poi che la era peggiorata fisicamente e, invero, come indicato Pt_2 dal teste tale evento si era verificato nel 2017 – durante l'assenza per ferie della odierna Pt_3 ricorrente che si era recata al proprio paese permanendovi per quasi due mesi - allorquando alla venne diagnosticato un tumore che, in breve tempo, l'ha poi condotta alla morte. Pt_2
Non vi sono elementi affidabili in merito al fatto che il decadimento fisico dovuto alla malattia ed al conseguente ricovero subito dalla nell'autunno 2017 avesse compromesso le capacità Pt_2 mentali della badata.
Anche il teste (indicato anche dalla ricorrente) offre una ricostruzione decisamente Tes_2 difforme da quella indicata in ricorso: “Sono conoscente da anni di che era mia collega CP_1 al genio militare di Porta Palio, e poi avevo conosciuto anche sua madre , perché ogni Pt_2 tanto frequentavo la casa di CP_1
Dopo la morte di suo padre avrebbe voluto appoggiarsi ad un'agenzia mentre sua CP_1 madre preferiva trovare una signora. Questa cosa la so perché la sig.ra mi aveva chiesto CP_1
4 se conoscessi qualche badante. La sorella della lavorava da mia suocera e allora le avevo Pt_1 chiesto se conoscesse qualcuno che potesse intervenire. Dopo qualche giorno mi aveva detto che sua sorella era disponibile. Io in realtà conoscevo già perché ogni Parte_1 Parte_1 tanto lei era venuta a casa di mia suocera per trovare sua sorella che lavorava lì, ed aveva anche mangiato lì qualche volta. Io, quando la sorella mi ha detto che era disponibile la sig.ra , l'ho Pt_1 accompagnata a casa della sig.ra per farle conoscere. In quel l'incontro l'ho presentata Pt_2 alla sig.ra e poi sono salito da e a bere un caffè e, quando hanno finito il Pt_2 CP_1 colloquio, io sono tornato giù, e non ricordo se fosse scesa con me anche la sig.ra ed ho CP_1 riportato a casa la . Poi quando hanno iniziato il lavoro, anche in seguito mi sono informato Pt_1 tramite la sorella ed anche da e mi diceva che si trovava benissimo. Parte_1
Io so che il marito di aveva tutto in mano lui, so che aveva la procura;
ma con CP_1 nel parlavo poco perché lei non era d'accordo sulla scelta e voleva l'agenzia. CP_1
ADR dif. Ric.: Non ricordo proprio di avere incontrato la signora in un Parte_1 parcheggio del supermercato prima di accompagnarla dalla sig.ra ”. CP_2 Pt_2
Quindi, per quanto dichiarato dal sulla cui attendibilità non emergono elementi di Tes_2 incertezza o di potenziale inquinamento probatorio, quest'ultimo ha accompagnato la a Pt_1 casa della e nel corso del colloquio di lavoro non era presente la (contrariamento a Pt_2 CP_1 quanto sostenuto dalla ricorrente, nell'ansia di accreditare un potenziale coinvolgimento della nella fase genetica del rapporto, che in realtà era osteggiato dalla e voluto invece CP_1 CP_1 proprio dalla stessa , così indirettamente confermando la pienezza delle capacità mentali e Pt_2 di intendere e di volere di quest'ultima).
La testimonianza del sulla cui attendibilità soggettiva estrinseca, ovviamente, gravano Pt_3 obiettivi sospetti a fronte del peculiare rapporto di vicinanza alla odierna resistente, nulla comunque aggiunge alle ricostruzioni di parte ricorrente.
6. Vi è solo una deposizione che prospetta una sorta di coinvolgimento della resistente nella gestione del rapporto di lavoro di , ma è quella di , sorella della Parte_1 Persona_2 odierna ricorrente, la quale ha così dichiarato: “Io davo il cambio a mia sorella quando lei Pt_1 andava in vacanza in Russia. Ed è accaduto più volte ma non ricordo bene né quando né con che frequenza.
E già, sin dall'esordio, la deposizione esibisce tutta la sua inaffidabilità soggettiva, essendo del tutto inverosimile che la sorella non ricordi “né quando né con che frequenza” sua sorella Pt_1 si recasse in Russia, tenendo conto del fatto che proprio la ricorrente ha invece affermato in ricorso che lavoro presso , dalla sorella >>. Parte_2 Persona_3
5 Poi la teste ha improbabilmente aggiunto: “In quei casi parlavo con la signora e, se CP_1 era d'accordo, andavo a sostituire la . Poche volte ho parlato anche col marito della sig.ra Pt_1 ma parlavo più con lei. CP_1
Mi pagava la sig.ra a volte in contanti ed a volte versava i soldi sul conto corrente CP_1 della e poi la me li dava in contanti. Pt_1 Pt_1
La sig.ra tutte le sere veniva e chiedeva come stava la mamma e come era andata CP_1 la giornata… Quando la sostituivo ero io a dare le medicine che erano scritte su un foglio che la
mi aveva passato e che penso fosse stato scritto dalla signora ”. Pt_1 CP_1
Nessun elemento corrobora le sue dichiarazioni su pretesi pagamenti in contanti che sarebbero stati effettuati da a . Controparte_1 Persona_2
Ma se è vero, come sostiene la ricorrente che la andò a sostituire la Persona_2 Pt_1 per ben cinque anni nei periodi dal 2012 al 2016 (dato non smentito né meglio precisato dalla
, è palese la inverosimiglianza di quanto sostiene la teste (“ La signora non era Per_2 Pt_2 capace di chiedere qualcosa o di domandarmi di fare qualcosa. Mi chiedeva sempre e solo di suo marito, che era morto da tanto tempo, ma lei diceva lo stesso: 'aspettiamo che ritorna mio marito dal lavoro'), che tratteggia la come una sorta di persona “svanita” e confusa, che si sarebbe Pt_2 crogiolata in fantasie di ricordi che confondeva con la realtà, e ciò in aperto ed insanabile contrasto con quanto ben più affidabilmente dichiarato dal medico di base della ed obiettivamente Pt_2 emergente dalle certificazioni in atti.
La teste non è stata in grado di offrire un qualche affidabile e delimitato riferimento Per_2 temporale, dichiarando anche: “Io non mi ricordo quando la ha iniziato a lavorare per la Pt_1 signora . Pt_2
Non mi ricordo in che anno ho fatto io la prima sostituzione. Mi pare fosse stato per un mese o forse di più. Non ricordo neanche in che stagione fosse, di solito lei andava via in primavera od in estate”.
Inutile dire che la deposizione di appare inficiata da significativi ed obiettivi Persona_2 elementi atti a revocarne in dubbio l'equidistante ed imparziale affidabilità soggettiva e non consente di imperniare l'accertamento della legittimazione passiva della sulle Controparte_1 sole parole della stessa teste , la cui attendibilità soggettiva intrinseca appare Persona_2 fortemente compromessa alla luce delle svolte considerazioni.
7. Nel delineato compendio istruttorio si è, dunque, rivelata pienamente fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della odierna resistente rispetto alle domande azionate nel presente giudizio.
Non risulta necessario far luogo agli approfondimenti istruttori ulteriori sulle restanti circostanze dedotte da parte ricorrente (su tipologia, natura, modalità, durata e orario della
6 prestazione lavorativa della ricorrente), che risultano irrilevanti ed inutili a fronte dell'acclarato difetto di legittimazione passiva della resistente.
Le spese di lite, liquidate nei minimi come da dispositivo in virtù dei parametri tabellari in vigore e dell'opera professionale prestata nelle quattro fasi effettivamente svolte, per una causa di lavoro e del valore indicato in ricorso, seguono la soccombenza, tenendo altresì conto del fatto che Co già in sede di tentativo di conciliazione innanzi all la resistente aveva eccepito e palesato il proprio difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_1
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio sostenute dalla parte resistente, che liquida in complessivi euro 6.699,00, oltre Rimb.
Forf 15%, IVA e CPA come per legge.
Verona, 30 giugno 2025
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto
7
Causa n. 417 2023
Sono comparsi
• l'avv. Matteo Maragnoli in sostituzione dell'avv. Ferrari per parte ricorrente;
• l'avv. Erica Martini per la parte convenuta, personalmente presente;
E' altresì presente la dott.ssa i fini della pratica forense. Persona_1
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura in assenza delle parti,
autorizzate ad allontanarsi.
Il Giudice
Dr. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, all'udienza del giorno 30 giugno 2025 ha pronunciato,
mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 417 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 8.3.23
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
MAURO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FERRARI MAURO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINI Controparte_1 C.F._2
ERICA e dell'avv. GARZATTI ROBERTA ( VIA GIUSEPPE VERDI C.F._3
37026 PESCANTINA, elettivamente domiciliato in VIA CARMELITANI SCALZI 20
VERONA presso il difensore avv. MARTINI ERICA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.3.23 conviene in giudizio Parte_1 Controparte_1 per sentir accertare la prestazione della propria attività lavorativa, come dipendente subordinata della resistente, con svolgimento del lavoro di collaboratrice domestica assistente alla persona, dal
07.04.2012 al 19.08.2018, alle dipendenze di e a beneficio della di lei anziana Controparte_1 madre , nell'abitazione di quest'ultima, chiedendo la condanna della resistente al Parte_2 pagamento delle relative differenze retributive.
In particolare la ricorrente ripercorre l'origine del rapporto di lavoro, iniziato il 7.4.12 alle dipendenze di per 25 ore settimanali ed 800 euro mensili, la successiva Parte_2
1 regolarizzazione a 54 ore settimanali quale domestica convivente a far tempo dal 1.8.13, con aumento della retribuzione per come risultante dalle buste paga in atti, descrivendo in dettaglio le mansioni disimpegnate e le modalità del rapporto lavorativo (punti nn.1.11 – 1.54), conclusosi in data 19.8.18 decedette in data 19.1.20). Parte_2
Si costituisce eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva, trattandosi di un credito che, al più, potrà essere fatto valere nei confronti degli eredi di
, essendo stato gestito da sempre il rapporto di lavoro direttamente dalla datrice di Parte_2 lavoro e, per le sole attività pratiche ed operative (trasmissione contratto e Parte_2 documenti, mail con il sindacato, pagamenti), dal di lei genero (marito di Parte_3 [...]
: a lui era stato conferito mandato dalla da ottobre 2012, in forza di procura CP_1 Pt_2 notarile a lui espressamente rilasciata da , la quale, peraltro, era stata Parte_2 un'imprenditrice, non era mai stata colpita da Alzheimer ed aveva un carattere volitivo ed era nel pieno delle proprie capacità e facoltà mentali all'atto dell'assunzione, ed anche successivamente in occasione del compimento di atti notarili (anni 2012, 2013 e 2014), vedendo peggiorare al più le facoltà motorie e di deambulazione, ma risultando ancora orientata nel tempo e nello spazio oltre che presente a sé stessa (v. certif. 2016: doc. 12 res.). Nel merito chiede rigettarsi in ogni caso il ricorso.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione in prima udienza, il giudice con ordinanza
22.1.24 ha rigettato una preliminare eccezione formulata dalla parte ricorrente in relazione ai vizi della procura alle liti della resistente a fronte degli elementi identificativi della domanda qui formulata, specie alla luce degli orientamenti della Suprema Corte in materia, recentemente ribaditi nelle pronunce a Sezioni Unite nn.2 e 3 del 16.1.24 – 19.1.24 RG 2077 e 2075 anno 2024; in punto attività istruttorie, a fronte della eccepita carenza di legittimazione passiva da parte della resistente e dei documenti prodotti dalle parti, ha ammesso la prova per testi articolata dalle parti nei capitoli contenenti riferimenti atti a prospettare gli elementi di coinvolgimento diretto e personale di
[...] rispetto alla effettiva titolarità e gestione del rapporto di lavoro documentalmente CP_1 intercorrente tra e , riservando nel prosieguo di eventualmente Parte_2 Parte_1 ammettere ulteriori circostanze su tipologia, natura, modalità, durata e orario della prestazione lavorativa della ricorrente: è stata ammessa la prova limitatamente ai profili sopra specificati.
La prova è stata assunta all'udienza 10.2.25, nella quale sono stati escussi i quattro testi indicati dalle parti (uno per parte e due comuni); all'esito la causa è stata rinviata per la preliminare decisione sull'eccepito difetto di legittimazione passiva della resistente all'odierna udienza nella quale le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata decisa mediante lettura del
2 dispositivo, con motivazione contestuale della presente sentenza, essendo state esentate le parti dalla presenza in udienza al momento della lettura.
* * *
1. La dedotta legittimazione passiva della resistente non ha rinvenuto in istruttoria documentale e testimoniale convincente avallo probatorio.
Mancano elementi documentali di diretto coinvolgimento della odierna resistente nell'instaurazione e nella gestione del rapporto di lavoro (i pagamenti delle retribuzioni giungevano tutti dal conto corrente della stessa ): inutilmente si cercherebbe un qualsivoglia Parte_2 atto relativo alla gestione del rapporto riconducibile alla paternità di . Controparte_1
2. Difettano elementi dai quali desumere una mancanza in capo a Parte_2 della capacità di intendere e di volere nonché di orientarsi e di decidere autonomamente in ordine alle (banali) vicende del rapporto di lavoro domestico (modulato su esigenze personali della persona accudita, che risultava perfettamente in grado di dare indicazioni e semplici direttive sulla ordinaria attività domestica e di accudimento demandata alla ). Pt_1
3. Sono versati in atti documenti notarili (procura speciale, testamento, donazione) che dimostrano sul piano oggettivo come la fosse senza dubbio dotata di capacità giuridica, Pt_2 oltre che di intendere e di volere, e di compiuta coscienza di sé, sia in occasione del rilascio della procura speciale al proprio genero (alla fine del 2012), sia quando altri professionisti hanno trasfuso
(anni 2013 e 2014) la di lei volontà di fare testamento o di disporre una donazione in atti pubblici fidefacienti: atti ben più complessi delle facoltà mentali richieste per dare istruzioni e direttive ad una domestica/badante convivente in casa propria.
Quanto ai gravi deficit cognitivi e relazionali ventilati dalla ricorrente, deve rilevarsi che i documenti medici allegati (e gli indicati atti notarili) dimostrano la capacità ed il pieno possesso delle facoltà mentali in capo alla che, negli anni in cui è perdurato il rapporto di lavoro, aveva Pt_2 consapevolezza della realtà che la circondava (sino al 2018), nei limiti, s'intende, determinati dall'età anagrafica (81 anni alla stipula del contratto di assunzione) e dal successivo lento progredire della malattia di cui era affetta, il Parkinson.
I certificati medici prodotti in atti non sono mai stati smentiti od impugnati dalla ricorrente né con riferimento alla provenienza né riguardo al contenuto, che deve pertanto ritenersi incontestato.
Non vi sono dunque dubbi che la conservasse buone capacità logico deduttive, Pt_2 avesse mantenuta le capacità mnemoniche, la conoscenza del linguaggio e le capacità decisionali, risultando indicativa la lettura in tal senso dei due certificati, quello più risalente nel tempo e quello più recente:
- certificato del 18/09/2012 “la sig.ra è attualmente sana di mente e capace di Pt_2 intendere e volere”.
3 - certificato del 21/11/2016 “pz sveglia, collaborante, orientata nel tempo, nello spazio e ad personam”.
4. Il fatto che la odierna resistente si informasse dal medico sulle condizioni di salute della mamma e che, abitando al piano superiore, si recasse presso l'abitazione della madre – logica esternazione della premura e dell'amore filiale – così come la difficoltà a deambulare della – Pt_2 dato che riverbera i propri effetti solamente sull'autonomia di spostamento, debilitante del fisico ma non della mente - sono dati sui quali insiste la parte ricorrente ma che si rivelano del tutto privi di rilievo probatorio.
5. Ed anche le risultanze dell'esame testimoniale rafforzano le superiori conclusioni.
Si valuti in tal senso la deposizione resa dal dott. , medico di famiglia della Testimone_1
, il quale ha così ricordato: “arrivò la ricorrente, quando ancora la signora era - in Pt_2 Pt_2 relazione alla sua età - in grado di relazionarsi e di farsi ascoltare, a volte anche alzando la voce.
Dei problemi di salute della signora ne parlavo ovviamente con sua figlia che abitava al Pt_2 piano di sopra.
La signora per quanto ricordo era in grado di gestire il rapporto di lavoro con la Pt_2
nella fase iniziale ed era lucida e coerente nei ragionamenti. Ed è andata avanti così per un Pt_1 po' di tempo, credo per anni. Poi la è peggiorata. Dopo che è peggiorata io mi rapportavo Pt_2 con la figlia e suo genero lo vedevo raramente. Comunque sono passati anni ed ora non riesco ad essere preciso sui tempi”.
Il fatto che il teste abbia precisato che i problemi relativi alla salute della venivano Pt_2 rappresentati alla figlia e non alla badante appare riportabile non già alla gestione del rapporto di lavoro della bensì all'affetto ed alle preoccupazioni che ogni figlio nutre per la salute della Pt_1 madre.
Il medico ha precisato poi che la era peggiorata fisicamente e, invero, come indicato Pt_2 dal teste tale evento si era verificato nel 2017 – durante l'assenza per ferie della odierna Pt_3 ricorrente che si era recata al proprio paese permanendovi per quasi due mesi - allorquando alla venne diagnosticato un tumore che, in breve tempo, l'ha poi condotta alla morte. Pt_2
Non vi sono elementi affidabili in merito al fatto che il decadimento fisico dovuto alla malattia ed al conseguente ricovero subito dalla nell'autunno 2017 avesse compromesso le capacità Pt_2 mentali della badata.
Anche il teste (indicato anche dalla ricorrente) offre una ricostruzione decisamente Tes_2 difforme da quella indicata in ricorso: “Sono conoscente da anni di che era mia collega CP_1 al genio militare di Porta Palio, e poi avevo conosciuto anche sua madre , perché ogni Pt_2 tanto frequentavo la casa di CP_1
Dopo la morte di suo padre avrebbe voluto appoggiarsi ad un'agenzia mentre sua CP_1 madre preferiva trovare una signora. Questa cosa la so perché la sig.ra mi aveva chiesto CP_1
4 se conoscessi qualche badante. La sorella della lavorava da mia suocera e allora le avevo Pt_1 chiesto se conoscesse qualcuno che potesse intervenire. Dopo qualche giorno mi aveva detto che sua sorella era disponibile. Io in realtà conoscevo già perché ogni Parte_1 Parte_1 tanto lei era venuta a casa di mia suocera per trovare sua sorella che lavorava lì, ed aveva anche mangiato lì qualche volta. Io, quando la sorella mi ha detto che era disponibile la sig.ra , l'ho Pt_1 accompagnata a casa della sig.ra per farle conoscere. In quel l'incontro l'ho presentata Pt_2 alla sig.ra e poi sono salito da e a bere un caffè e, quando hanno finito il Pt_2 CP_1 colloquio, io sono tornato giù, e non ricordo se fosse scesa con me anche la sig.ra ed ho CP_1 riportato a casa la . Poi quando hanno iniziato il lavoro, anche in seguito mi sono informato Pt_1 tramite la sorella ed anche da e mi diceva che si trovava benissimo. Parte_1
Io so che il marito di aveva tutto in mano lui, so che aveva la procura;
ma con CP_1 nel parlavo poco perché lei non era d'accordo sulla scelta e voleva l'agenzia. CP_1
ADR dif. Ric.: Non ricordo proprio di avere incontrato la signora in un Parte_1 parcheggio del supermercato prima di accompagnarla dalla sig.ra ”. CP_2 Pt_2
Quindi, per quanto dichiarato dal sulla cui attendibilità non emergono elementi di Tes_2 incertezza o di potenziale inquinamento probatorio, quest'ultimo ha accompagnato la a Pt_1 casa della e nel corso del colloquio di lavoro non era presente la (contrariamento a Pt_2 CP_1 quanto sostenuto dalla ricorrente, nell'ansia di accreditare un potenziale coinvolgimento della nella fase genetica del rapporto, che in realtà era osteggiato dalla e voluto invece CP_1 CP_1 proprio dalla stessa , così indirettamente confermando la pienezza delle capacità mentali e Pt_2 di intendere e di volere di quest'ultima).
La testimonianza del sulla cui attendibilità soggettiva estrinseca, ovviamente, gravano Pt_3 obiettivi sospetti a fronte del peculiare rapporto di vicinanza alla odierna resistente, nulla comunque aggiunge alle ricostruzioni di parte ricorrente.
6. Vi è solo una deposizione che prospetta una sorta di coinvolgimento della resistente nella gestione del rapporto di lavoro di , ma è quella di , sorella della Parte_1 Persona_2 odierna ricorrente, la quale ha così dichiarato: “Io davo il cambio a mia sorella quando lei Pt_1 andava in vacanza in Russia. Ed è accaduto più volte ma non ricordo bene né quando né con che frequenza.
E già, sin dall'esordio, la deposizione esibisce tutta la sua inaffidabilità soggettiva, essendo del tutto inverosimile che la sorella non ricordi “né quando né con che frequenza” sua sorella Pt_1 si recasse in Russia, tenendo conto del fatto che proprio la ricorrente ha invece affermato in ricorso che lavoro presso , dalla sorella >>. Parte_2 Persona_3
5 Poi la teste ha improbabilmente aggiunto: “In quei casi parlavo con la signora e, se CP_1 era d'accordo, andavo a sostituire la . Poche volte ho parlato anche col marito della sig.ra Pt_1 ma parlavo più con lei. CP_1
Mi pagava la sig.ra a volte in contanti ed a volte versava i soldi sul conto corrente CP_1 della e poi la me li dava in contanti. Pt_1 Pt_1
La sig.ra tutte le sere veniva e chiedeva come stava la mamma e come era andata CP_1 la giornata… Quando la sostituivo ero io a dare le medicine che erano scritte su un foglio che la
mi aveva passato e che penso fosse stato scritto dalla signora ”. Pt_1 CP_1
Nessun elemento corrobora le sue dichiarazioni su pretesi pagamenti in contanti che sarebbero stati effettuati da a . Controparte_1 Persona_2
Ma se è vero, come sostiene la ricorrente che la andò a sostituire la Persona_2 Pt_1 per ben cinque anni nei periodi dal 2012 al 2016 (dato non smentito né meglio precisato dalla
, è palese la inverosimiglianza di quanto sostiene la teste (“ La signora non era Per_2 Pt_2 capace di chiedere qualcosa o di domandarmi di fare qualcosa. Mi chiedeva sempre e solo di suo marito, che era morto da tanto tempo, ma lei diceva lo stesso: 'aspettiamo che ritorna mio marito dal lavoro'), che tratteggia la come una sorta di persona “svanita” e confusa, che si sarebbe Pt_2 crogiolata in fantasie di ricordi che confondeva con la realtà, e ciò in aperto ed insanabile contrasto con quanto ben più affidabilmente dichiarato dal medico di base della ed obiettivamente Pt_2 emergente dalle certificazioni in atti.
La teste non è stata in grado di offrire un qualche affidabile e delimitato riferimento Per_2 temporale, dichiarando anche: “Io non mi ricordo quando la ha iniziato a lavorare per la Pt_1 signora . Pt_2
Non mi ricordo in che anno ho fatto io la prima sostituzione. Mi pare fosse stato per un mese o forse di più. Non ricordo neanche in che stagione fosse, di solito lei andava via in primavera od in estate”.
Inutile dire che la deposizione di appare inficiata da significativi ed obiettivi Persona_2 elementi atti a revocarne in dubbio l'equidistante ed imparziale affidabilità soggettiva e non consente di imperniare l'accertamento della legittimazione passiva della sulle Controparte_1 sole parole della stessa teste , la cui attendibilità soggettiva intrinseca appare Persona_2 fortemente compromessa alla luce delle svolte considerazioni.
7. Nel delineato compendio istruttorio si è, dunque, rivelata pienamente fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della odierna resistente rispetto alle domande azionate nel presente giudizio.
Non risulta necessario far luogo agli approfondimenti istruttori ulteriori sulle restanti circostanze dedotte da parte ricorrente (su tipologia, natura, modalità, durata e orario della
6 prestazione lavorativa della ricorrente), che risultano irrilevanti ed inutili a fronte dell'acclarato difetto di legittimazione passiva della resistente.
Le spese di lite, liquidate nei minimi come da dispositivo in virtù dei parametri tabellari in vigore e dell'opera professionale prestata nelle quattro fasi effettivamente svolte, per una causa di lavoro e del valore indicato in ricorso, seguono la soccombenza, tenendo altresì conto del fatto che Co già in sede di tentativo di conciliazione innanzi all la resistente aveva eccepito e palesato il proprio difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o rigettata, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_1
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio sostenute dalla parte resistente, che liquida in complessivi euro 6.699,00, oltre Rimb.
Forf 15%, IVA e CPA come per legge.
Verona, 30 giugno 2025
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto
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