Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2016, n. 16545
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Sentenza 5 agosto 2016

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La disciplina di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, come autenticamente interpretata dall'art. 1, comma 13, della l. n. 92 del 2012, non contrasta con la giurisprudenza della Corte EDU (e segnatamente con la sentenza 7 giugno 2011, in causa Agrati ed altri contro Italia) in quanto giustificata da ragioni di "pubblica utilità", suscettibili di legittimare limitazioni al diritto di proprietà, la cui valutazione compete, prioritariamente, alle autorità nazionali, che vantano una posizione migliore rispetto alle autorità giurisdizionali internazionali, tanto più che, riguardando non un diritto già attuale ed esigibile, ma soltanto una "legittima speranza" di ottenere il pagamento delle somme controverse, assolve, in linea con quanto affermato da Corte cost. n. 303 del 2011, una finalità perequativa di semplificazione e certezza applicativa di interesse generale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2016, n. 16545
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16545
    Data del deposito : 5 agosto 2016

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