Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 05/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. FANELLI Presidente
Dott.ssa Gloria G. CARLESSO Giudice
Dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19 febbraio 2024 da
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e nato a [...], il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con gli avv.ti Paola Bardi e Sabrina D'Alessandro;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trieste il 28.8.2011
(atto di matrimonio n. 99 p. 2, serie A anno 2011)
separati consensualmente con sentenza non definitiva n. 17/2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti di data 21.5.2024)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. personalmente
con sentenza n. 17/2024 pubblicata il 12 aprile
2024, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale alle condizioni concordate dalle parti, contestualmente rinviando la causa per la decisione sulla domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione d'udienza ex art. 127ter c.p.c., le parti hanno chiesto pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“A. i figli minori, e rispettivamente di anni 9 e 7, restano affidati Per_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento della assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali
B. i figli minori, e restano collocati prevalentemente presso la Per_1 Persona_2
residenza materna a Trieste;
C. il padre potrà esercitare, a settimane alterne, il diritto di visita ai figli con le seguenti cadenze:
I° settimana: dal lunedì dopo scuola quando li preleverà all'uscita da scuola sino al mercoledì mattina quando li accompagnerà in orario a scuola;
dal venerdì dopo scuola quando li preleverà all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando li accompagnerà in orario a scuola;
II° settimana: dal mercoledì dopo scuola, quando li preleverà all'uscita da scuola sino al venerdì mattina quando li accompagnerà in orario a scuola;
quindi il lunedì successivo dopo scuola, quando li andrà a prendere all'uscita dalla scuola, al mercoledì mattina quando li accompagnerà in orario a scuola;
e così via;
durante le festività il padre si alternerà con la madre e terrà con sé i figli nei seguenti termini:
Festività di Natale:
I° anno: vigilia di Natale con il padre e giorno di Natale con la madre;
II° anno: vigilia di Natale con la madre e giorno di Natale con il padre;
2 e così in via alternata per gli anni successivi;
Capodanno:
I° anno: notte di San Silvestro con la madre e giorno di Capodanno con il padre;
II° anno: notte di San Silvestro con il padre e giorno di Capodanno con la madre;
e così in via alternata per gli anni successivi;
Festività pasquali:
I° anno: Pasqua con la madre e “pasquetta” con il padre;
II° anno: Pasqua con il padre e “pasquetta” con la madre;
e così in via alternata per gli anni successivi;
Compleanni: se possibile, il compleanno verrà festeggiato da ciascun minore con entrambi i genitori;
in caso contrario, ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre, compatibilmente fino ad un massimo di due/tre settimane, di cui due anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio in ragione dei loro impegni di lavoro e delle attività che svolgeranno i figli quali partecipazione a centri estivi;
D. il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il Per_2 Pt_1 giorno 5 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €.300,00, e così €.150,00 per ciascun figlio, rivalutabile ex lege, decorso un anno dalla omologazione della sentenza;
E. il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie relative ai figli Per_2
secondo le linee guida indicate nel Protocollo sottoscritto in data 18.05.2015 dal Presidente del Tribunale di Trieste e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trieste;
F. le parti concordano che: gli assegni unici e universali per i figli ed eventuali altre erogazioni economiche a favore dei figli erogate dagli istituti previdenziali ed enti pubblici verranno richieste e percepite dalla madre”. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Trieste il
28.8.2011 (atto di matrimonio n. 99 p. 2, serie A anno 2011) tra e Parte_1
alle condizioni di cui in premessa;
Parte_2
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per il reciproco mantenimento e per le spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
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