Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/05/2003, n. 8478
CASS
Sentenza 28 maggio 2003

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La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice. Tale situazione non ricorre nell'ipotesi di adempimento, anche spontaneo, di un provvedimento cautelare (nella specie, provvedimento di natura anticipatoria di ammissione di un lavoratore a partecipare alla selezione per inquadramento superiore), in quanto la differenza nella natura, nel contenuto e nella definizione del giudizio ordinario rispetto al procedimento cautelare comporta che il ricorrente, anche dopo l'esecuzione del provvedimento, conserva un interesse concreto alla decisione definitiva che accolga la domanda giudiziale con ogni relativa conseguenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/05/2003, n. 8478
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8478
    Data del deposito : 28 maggio 2003

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