Sentenza 28 maggio 2003
Massime • 1
La cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice. Tale situazione non ricorre nell'ipotesi di adempimento, anche spontaneo, di un provvedimento cautelare (nella specie, provvedimento di natura anticipatoria di ammissione di un lavoratore a partecipare alla selezione per inquadramento superiore), in quanto la differenza nella natura, nel contenuto e nella definizione del giudizio ordinario rispetto al procedimento cautelare comporta che il ricorrente, anche dopo l'esecuzione del provvedimento, conserva un interesse concreto alla decisione definitiva che accolga la domanda giudiziale con ogni relativa conseguenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/05/2003, n. 8478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8478 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Pessi e Luigi Fiorillo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Plinio n. 21, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LO GA, rappresentata e difesa dall'avv. Salvo Lo Leggio ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Marco Aurelio n. 32, presso lo studio dell'avv. Stefano Boccasena, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento-Sezione Lavoro n. 1163/00 del 25 luglio 2000 (resa ne giudizio di appello avente il n. di r.g. 1712/98), notificata in data 29 novembre 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 marzo 2003 dal consigliere Dott. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Nicola De Marinis (per delega dell'avv. L. Fiorillo) e Salvo Lo Leggio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti ricorsi ex art. 414 cod. proc. civ. dinanzi al RE-Giudice del Lavoro di Agrigento GA OL riassumeva i giudizi "nel merito" già instaurati con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. (e successivo reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ.), con cui aveva convenuto in giudizio l'"Ente Poste Italiane"
(poi "s.p.a. Poste Italiane") per sentire dichiarare il suo diritto ad essere ammessa a partecipare alla selezione di cui ai punti "D" ed "E" della circolare 35 del 7 novembre 1995, con la quale l'azienda datrice di lavoro aveva reso nota la necessità di procedere alla selezione di personale da destinare all'inquadramento nell'area quadri di "2^ livello (Q2)".
Si costituiva in giudizio l'ente convenuto che - eccependo l'avvenuta partecipazione della ricorrente alle cerniate selezioni in forza delle ordinanze pronunziate nell'ambito del summenzionato procedimento cautelare - chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, in subordine, il rigetto del ricorso. Con sentenza in data 23 ottobre 1998 l'adito Giudice del Lavoro - previa riunione dei due giudizi di cui ai surriferiti ricorsi - dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla circolare D) e rigettava le ulteriori domande della ricorrente. A seguito di impugnativa dell'originaria ricorrente il Tribunale di Agrigento (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) - ricostituitosi il contraddittorio - così provvedeva: "in parziale accoglimento dell'appello proposto da OL GA, dichiara che la s.p.a. Poste Italiane ha illegittimamente escluso l'appellante dalle selezioni di cui ai punti D) ed E) della circolare n. 35/95, rigetta per il resto l'appello".
Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: a) "in relazione all'ammissione alla preselezione di cui al punto "D" della circolare n. 35/1995 non vi è dubbio in fatto che l'appellante non sia stata a suo tempo ammessa alla procedura di preselezione e che tale esclusione fosse illegittima";
b) "la cessazione della materia del contendere, preclusiva della pronunzia giudiziale, si verifica solo allorché, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente la posizione di contrasto fra le parti in causa, facendo venir meno la necessità della decisione, sicché essa non ricorre allorché persista l'interesse ad un accertamento giudiziale del diritto azionato"; c) "nel caso di specie, OL GA conserva l'interesse di cui all'art. 100 c.p.c. alla dichiarazione dell'illegittimità dell'esclusione a suo tempo operata (domanda nella quale la ricorrente ha sempre insistito), la quale potrebbe rilevare anche sotto altri aspetti quali per esempio la valutazione di profili di responsabilità"; d) "quanto alla pronuncia sul punto "E" della circolare ... dalla piana lettura della norma richiamata contenuta nella circolare n. 35/1995 - alla quale non può non riconoscersi valore e natura di offerta al pubblico di cui all'art. 1336 cod. civ., trattandosi di manifestazione di volontà dell'ente completa di tutti gli estremi del contratto alla cui conclusione era diretta, diventata vincolante per effetto dell'adesione manifestata dalla dipendente mediante la domanda di ammissione alle prove - si evince chiaramente che il successivo momento del colloquio finalizzato all'accertamento professionale si pone come obbligatorio per l'ente e non meramente facoltativo"; e) "atteso l'interesse dell'appellante ad ottenere una sentenza dichiarativa dell'illegittima esclusione, OL GA è stata illegittimamente esclusa dalla preselezione in relazione al punto D) della circolare dell'EPI n. 35 del 7/11/1995 e dal colloquio di accertamento professionale di cui al punto E) della circolare medesima". Per la cassazione di tale sentenza propone la s.p.a. "Poste Italiane" ricorso affidato a due motivi e sostenuto da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. L'intimata GA OL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 -. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente - denunziando "violazione dell'art. 100 cod. proc. civ. e vizi di motivazione" - censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale di Agrigento dichiarato erroneamente "cessata la materia del contendere quando, invece, nel caso di specie non era ravvisabile alcun concreto interesse che legittimasse l'emissione di una pronuncia giudiziale, avendo la lavoratrice partecipato alle selezioni per cui è causa, ne' la precedente esclusione era suscettibile di far sorgere autonome pretese".
Con il secondo motivo la ricorrente - denunziando "violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697,1362 e segg. cod. civ. (in relazione agli artt. 50 e 51 del c.c.n.l. e della circolare n. 35/1995 esplicativa) e dell'art. 1336 cod. civ., nonché vizi di motivazione" - addebita al Giudice di appello "di avere stravolto il contenuto del contratto e le circolari esplicative degli accordi intervenuti, inventando di sana pianta una disciplina di concorso in mancanza di qualsivoglia dettaglio ed in spregio delle disposizioni 'aperte' contenute nella menzionata circolare ... (non tenendo conto) che il punto D della circolare 35 non aveva indicato alcun metodo e procedura (sicché tale disposizione non avrebbe potuto essere considerata vincolante a meno di individuare un suo contenuto concreto, suscettibile di percezione oggettiva cui vincolarsi) e che presupposto per l'invocazione dell'art. 1336 cod. civ. è una 'offerta' che contenga 'gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è direttà, estremi in tutto e per tutto mancanti nel caso di specie, che obbligava l'azienda ad un accertamento professionale del personale laureato e null'altro" e, infine, censura "la conclusione del Tribunale allorché ha ritenuto, in difetto di qualsiasi indicazione sul punto data dalle parti collettive e con una conclusione assolutamente illogica, che la ricorrente avrebbe dovuto essere sottoposta a due colloqui, uno per la lettera D ed uno per la lettera E, essendo assolutamente violativo dei principi di ermeneutica contrattuale scindere il contenuto della circolare 35, sostanzialmente creando un obbligo (inesistente) in capo all'azienda di compiere più volte i colloqui individuali".
2 -. Il primo motivo di ricorso come dinanzi proposto non appare meritevole di accoglimento.
Sul punto dell'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. il Giudice di appello ha riformato - come si è constatato - la sentenza di primo grado con la quale il RE aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente alla selezione di cui alla lettera "D" della circolare n. 35/1995 (perché la OL era stata convocata per il colloquio di accertamento professionale relativo a tale selezione a seguito ed in forza del provvedimento cautelare dichiarativo del diritto della ricorrente a partecipare al cennato colloquio) e ciò in quanto "l'adempimento di una delle parti del provvedimento cautelare non comporta la cessazione della materia del contendere in quanto trattasi di adempimento di un ordine giudiziale e non riconoscimento delle ragioni avversarie, mentre la cessazione della materia del contendere implica che sul punto controverso non vi sia più contrasto tra le parti".
La cennata "ragione" a sostegno della sentenza impugnata si riporta ai caratteri generali dei provvedimenti cautelari che si qualificano essenzialmente per la idoneità a sfociare in un provvedimento provvisorio e strumentale rispetto alla pronunzia emanata "a cognizione piena", della quale il provvedimento cautelare mira ad assicurare gli effetti mediante la tecnica della conservazione (sequestro) o dell'anticipazione (provvedimento di urgenza meramente anticipatorio).
Nella specie si è verificata proprio l'ipotesi dell'anticipazione del giudizio "a cognizione piena", sicché il mero adempimento del provvedimento cautelare - per sua natura provvisorio e strumentale rispetto alla decisione "a cognizione piena" - non può determinare l'eliminazione della controversia, che deve necessariamente avvenire - salvo l'ipotesi del formale riconoscimento di controparte del diritto fatto valere in via cautelare o quella del formale abbandono della pretesa da parte del ricorrente - nell'ambito della decisione emanata al termine del giudizio ordinario, anche perché la strumentalità della tutela cautelare rispetto al giudizio ordinario non ne esclude l'autonomia in quanto l'azione cautelare ha un proprio oggetto specifico (la misura cautelare richiesta) ed una propria causa petendi (consistente, oltre che nei fatti costitutivi del diritto, nella denunziata irreparabilità del danno - cd. periculum in mora -).
La differenza nella natura, nel contenuto e nella definizione del giudizio ordinario rispetto al procedimento cautelare comporta che il ricorrente in via cautelare - che abbia ottenuto un provvedimento di urgenza successivamente adempiuto dalla controparte - conserva un interesse concreto alla decisione definitiva consistente nell'esigenza di vedere accolta, appunto, in via definitiva la propria domanda giudiziale con ogni relativa conseguenza. Si conferma, pertanto, l'infondatezza delle censure proposte al riguardo dalla società ricorrente, oltretutto - per quanto concerne gli asseriti "vizi di motivazione" - in modo assolutamente generico, (non è stato, tra l'altro, precisato se il motivo di ricorso fosse riferito alla selezione di cui alla lettera "D" - la sola valutata ex art. 100 cod. proc. civ. dal Tribunale di Agrigento - ovvero ad entrambe le selezioni): donde, in ogni caso, l'inammissibilità dell'impugnativa poiché chi deduca i vizi di omessa e contraddittoria motivazione ha l'onere - in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione - di specificare le ragioni del carattere decisivo degli asseriti vizi motivazionali (cfr., explurimis, Cass. n. 7434/2001): prescrizione alla quale la società ricorrente non ha sicuramente ottemperato.
3 -. Anche il secondo motivo di ricorso - concernente l'asserito errore commesso dal Tribunale di Agrigento nel ritenere esistente una violazione della circolare n. 35/1995 da parte della società - è da respingere siccome inammissibile.
Infatti, l'applicazione ad opera del giudice del merito della cennata circolare quale atto unilaterale (o, meglio, quale norma contrattuale in quanto attuativa di un accordo sindacale stipulato in data 26 ottobre 1995 relativo all'applicazione dell'art. 50 del c.c.n.l. relativo alla nuova strutturazione del personale della neo-società di diritto privato) per poter essere validatamente censurata in sede di legittimità avrebbe dovuto essere denunziata per erronea interpretazione della stessa specificando i canoni ermeneutici ex artt. 1362 e segg. cod. civ. in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si fosse da essi discostato: per cui, non trovando questo riscontro nel ricorso in esame, si conferma l'inammissibilità del "mezzo" poiché la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa vantazione investono il merito delle valutazioni del giudice e sono, perciò, inammissibili in sede di legittimità (Cass. n. 7641/1994). Più in particolare le relative censure debbono essere rigorosamente specificate, con indicazione dei singoli canoni ermeneutici violati e delle ragioni della asserita violazione, mentre le censure riguardanti la motivazione devono riguardare l'obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare esclusivamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, e non potendosi perciò ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per Cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (Cass. n. 8994/2001). Vizio di inammissibilità a cui non si sottraggono le censure della società ricorrente che si fondano sulla contrapposizione tra le statuizioni in motivazione della sentenza impugnata e le mere argomentazioni addotte dalla stessa ricorrente: donde la confermata inammissibilità delle relative censure.
4 -. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto dalla s.p.a. "Poste Italiane" deve essere respinto. La società ricorrente, per effetto della soccombenza, deve essere condannata al pagamento - a favore della controricorrente - delle spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento - a favore della controricorrente - delle spese del presente giudizio che liquida in euro 19,00, oltre a euro 2.000,00 per onorario difensivo.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2003