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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1616/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
NC ELIANA, EL
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3016/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ercolano - Corso Resina 39 80056 Ercolano NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2020/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 06/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400000407 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7905/2025 depositato il 22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento, in epigrafe indicato, relativo all'IMU 2018 con cui chiedeva il versamento di una differenza (rispetto agli acconti versati) di euro 67,68.
L'Ente impositore, Comune di Ercolano, non si costituiva in giudizio.
La Corte di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso per intempestività.
Con il proposto appello il contribuente contesta la declaratoria di inammissibilità sostenendo che la Corte aveva confuso la ricevuta postale del deposito della raccomandata in Corte di Giustizia Tributaria (19/6/24: costituzione in giudizio), con quella della notifica del ricorso all'Ufficio (27/5/24).
Il Comune di Ercolano si costituisce in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'esito della discussione delle parti, udito il relatore, la Corte decideva in camera di consiglio, come da dispositivo depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato e confermata la declaratoria di inammissibilità per i motivi che si illustrano.
In effetti, in primo grado, in sede di costituzione, non risulta depositato l'avviso della spedizione postale all'Ente impositore del ricorso e neppure il relativo avviso di ricevimento postale, ma solo la ricevuta della spedizione della raccomandata postale del plico alla Corte per la costituzione, non contenente la detta ricevuta almeno di spedizione di notifica del ricorso.
Ne consegue, ai sensi dell'art. 22 D.L.vo 546/1992. che il ricorso introduttivo permane inammissibile. Al rigetto dell'appello consegue la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado che si liquidano in euro 300,00 oltre IVA e CPA, se dovuti.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
NC ELIANA, EL
PASTORE FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3016/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ercolano - Corso Resina 39 80056 Ercolano NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2020/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 06/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400000407 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7905/2025 depositato il 22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento, in epigrafe indicato, relativo all'IMU 2018 con cui chiedeva il versamento di una differenza (rispetto agli acconti versati) di euro 67,68.
L'Ente impositore, Comune di Ercolano, non si costituiva in giudizio.
La Corte di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso per intempestività.
Con il proposto appello il contribuente contesta la declaratoria di inammissibilità sostenendo che la Corte aveva confuso la ricevuta postale del deposito della raccomandata in Corte di Giustizia Tributaria (19/6/24: costituzione in giudizio), con quella della notifica del ricorso all'Ufficio (27/5/24).
Il Comune di Ercolano si costituisce in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'esito della discussione delle parti, udito il relatore, la Corte decideva in camera di consiglio, come da dispositivo depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato e confermata la declaratoria di inammissibilità per i motivi che si illustrano.
In effetti, in primo grado, in sede di costituzione, non risulta depositato l'avviso della spedizione postale all'Ente impositore del ricorso e neppure il relativo avviso di ricevimento postale, ma solo la ricevuta della spedizione della raccomandata postale del plico alla Corte per la costituzione, non contenente la detta ricevuta almeno di spedizione di notifica del ricorso.
Ne consegue, ai sensi dell'art. 22 D.L.vo 546/1992. che il ricorso introduttivo permane inammissibile. Al rigetto dell'appello consegue la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado che si liquidano in euro 300,00 oltre IVA e CPA, se dovuti.