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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/11/2025, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. Reg. Sent
N. Reg. Cron
N. 6402/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del giorno 19.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6402/2023 R.G.A.C., promossa da
, rappr e difesa dall' avv Borgia Liberato Gianluca Parte_1
RICORRENTE contro con sede in Roma, via Controparte_1
Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr e difeso dagli avv. R. Vestini e M.T.Petrucci
RESISTENTE
Oggetto: indennità di malattia
SVOLGIMENTO DEL PRECESSO
Con ricorso depositato in data 7.6.2023 la parte istante in epigrafe indicata, esponeva di essersi assentata dal lavoro nel periodo dal
11.10.2021 al 31.1.2022 e dal 3.2.2022 al 30.06.2022; che il giorno
8.2.2022 il medico fiscale procedeva a visita domiciliare recandosi in
Matino alla via Imperia 65, indirizzo di residenza della signora
[...]
, madre della ricorrente, anzichè all' indirizzo di residenza di Per_1 quest' ultima in Parabita alla via Provinciale Matino n 7; che il medico curante aveva erroneamente indicato nel certificato di malattia l' indirizzo di residenza della madre anch' essa sua paziente anzichè il proprio inducendo in errore il medico fiscale;
che con lettera A.R. del
13.3.2022 l' comunicava alla ricorrente che l' assenza alla visita di CP_1 controllo del 8.2.2022 non era ritenuta giustificabile con tutte le conseguenze di legge circa l' indennità delle giornate di malattia;
che in data 8.2.2022 la ricorrente si trovava presso il proprio domicilio in Parabita alla via prov.le Matino n 7 laddove la visita di controllo era avvenuta all' indirizzo di residenza della madre a causa di un errore del proprio medico di medicina generale;
che in tutti i precedenti certificati, tranne quello del 3.2.2022, era stato indicato quale indirizzo di reperibilità l' indirizzo di residenza della ricorrente (Parabita, via provinciale Matino) e che l' ente aveva tutti gli strumenti per effettuare la visita all' indirizzo corretto.
Tanto premesso, chiedeva dichiarare illegittimo e per l' effetto annullare il provvedimento del 13.3.2022 con il quale l' comunicava CP_1 alla ricorrente che l' assenza alla visita di controllo del 8.2.2022 non era ritenuta giustificabile con tutte le conseguenze di legge circa l' indennità delle giornate di malattia, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Integrato il contraddittorio, l insisteva per il rigetto del CP_1 ricorso.
Istruita la causa in via documentale, all'esito dell' udienza del
19.11.2025 il Tribunale decideva con la presente sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Va premesso che, ai fini della maturazione del diritto all'indennita' di malattia posta a carico dell il lavoratore, nell'inviare a questo CP_1
Istituto il certificato medico, ha l'onere - in adempimento della prescrizione di cui all'art. 2 D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33 – di verificare che sia stato in esso indicato il proprio indirizzo, affinche' sia possibile procedere alla visita di controllo e, in difetto, di indicarvi egli stesso il luogo del proprio domicilio durante la malattia. L'inosservanza di siffatto onere, pur non essendo equiparabile al mancato invio del certificato (poiche' e' comunque idoneo ad attivare il procedimento amministrativo e a determinare, anche a norma dell'art. 6, lett. b), della legge n. 241 del 1990, l'obbligo dell'amministrazione di esperire le opportune indagini al fine di integrare i dati contenuti nel documento), comporta la perdita del diritto all'indennita' per il solo periodo in cui l'Istituto previdenziale non e' stato in grado, pur usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere di controllo sull'esistenza del necessario stato di malattia. E', tuttavia, a carico dell'assicurato l'onere di provare che il mancato espletamento del controllo e' correlato non alla omessa indicazione del recapito, ma ad un comportamento negligente dell , che non puo' essere presunto in base a considerazioni CP_1 astratte, avulse dalla specifica situazione (cfr. Cass. 7909/97; SS.UU.
1283/93).
Alle medesime conclusioni deve giungersi nell'ipotesi di indicazione di un indirizzo differente, che non consenta l'attività di controllo ad opera dell'istituto previdenziale.
Ebbene, nella specie, è pacifico che l'istante risiede in Parabita al viale Provinciale Matino ma che nel certificato di malattia del 3.2.2022 era stato indicato come indirizzo di reperibilità l' indirizzo di residenza della madre posto in Matino, via Imperia N 65.
Tanto premesso il medico, recatosi nel luogo indicato nella certificazione di malattia come indirizzo di reperibilità (Matino, via
Imperia) non ha rinvenuto la ricorrente.
Parte ricorrente sostiene che il medico incaricato della visita non aveva potuto effettuare la medesima per mancato reperimento della ricorrente all' indirizzo indicato erroneamente nel certificato medico.
E' altrettanto pacifico tuttavia che l' erronea indicazione dell' indirizzo non è imputabile all' ma al certificato medico che la CP_1 ricorrente si è fatto rilasciare e che è stato trasmesso.
La tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui l' era a conoscenza CP_1 dell' esatto indirizzo di residenza della ricorrente in quanto desumibile dai precedenti certificati medici di talchè avrebbe dovuto effettuare l' accertamento presso l' indirizzo di residenza è errata.
Ed infatti, come si evince dal tenore del certificato medico, l' indirizzo ivi contenuto deve essere quello in cui l' ammalato è reperibile per la visita e deve essere indicato solo se diverso da quello di residenza riportato sopra;
pertanto, la compilazione dello spazio destinato alla
“reperibilità durante la malattia” fondava l' affidamento in capo all'
che l' ammalato si trovasse in luogo diverso da quello della propria CP_1 residenza e, precisamente in quello appositamente indicato.
Conseguentemente l' non aveva altra possibilità che disporre la visita CP_1 di controllo presso l' indirizzo indicato nel certificato medico, senza potersi assumere la arbitraria e illegittima decisione di inviare il medico ad altro indirizzo.
La responsabilità circa la correttezza delle informazioni riportate ricade quindi, sul lavoratore che ha il diritto e l' onere di controllare i dati al momento dell' inserimento da parte del medico o successivamente, visualizzando la copia stampata del certificato stesso.
Per le suesposte ragioni il ricorso non può essere accolto.
Attesa la natura della controversia e la particolarità della fattispecie le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 7.06.2023, così decide:
- rigetta il ricorso;
-compensa le spese processuali.
Lecce, 19.11.2025
Il Giudice
Dott. Francesca Costa
N. Reg. Cron
N. 6402/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del giorno 19.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6402/2023 R.G.A.C., promossa da
, rappr e difesa dall' avv Borgia Liberato Gianluca Parte_1
RICORRENTE contro con sede in Roma, via Controparte_1
Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr e difeso dagli avv. R. Vestini e M.T.Petrucci
RESISTENTE
Oggetto: indennità di malattia
SVOLGIMENTO DEL PRECESSO
Con ricorso depositato in data 7.6.2023 la parte istante in epigrafe indicata, esponeva di essersi assentata dal lavoro nel periodo dal
11.10.2021 al 31.1.2022 e dal 3.2.2022 al 30.06.2022; che il giorno
8.2.2022 il medico fiscale procedeva a visita domiciliare recandosi in
Matino alla via Imperia 65, indirizzo di residenza della signora
[...]
, madre della ricorrente, anzichè all' indirizzo di residenza di Per_1 quest' ultima in Parabita alla via Provinciale Matino n 7; che il medico curante aveva erroneamente indicato nel certificato di malattia l' indirizzo di residenza della madre anch' essa sua paziente anzichè il proprio inducendo in errore il medico fiscale;
che con lettera A.R. del
13.3.2022 l' comunicava alla ricorrente che l' assenza alla visita di CP_1 controllo del 8.2.2022 non era ritenuta giustificabile con tutte le conseguenze di legge circa l' indennità delle giornate di malattia;
che in data 8.2.2022 la ricorrente si trovava presso il proprio domicilio in Parabita alla via prov.le Matino n 7 laddove la visita di controllo era avvenuta all' indirizzo di residenza della madre a causa di un errore del proprio medico di medicina generale;
che in tutti i precedenti certificati, tranne quello del 3.2.2022, era stato indicato quale indirizzo di reperibilità l' indirizzo di residenza della ricorrente (Parabita, via provinciale Matino) e che l' ente aveva tutti gli strumenti per effettuare la visita all' indirizzo corretto.
Tanto premesso, chiedeva dichiarare illegittimo e per l' effetto annullare il provvedimento del 13.3.2022 con il quale l' comunicava CP_1 alla ricorrente che l' assenza alla visita di controllo del 8.2.2022 non era ritenuta giustificabile con tutte le conseguenze di legge circa l' indennità delle giornate di malattia, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Integrato il contraddittorio, l insisteva per il rigetto del CP_1 ricorso.
Istruita la causa in via documentale, all'esito dell' udienza del
19.11.2025 il Tribunale decideva con la presente sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Va premesso che, ai fini della maturazione del diritto all'indennita' di malattia posta a carico dell il lavoratore, nell'inviare a questo CP_1
Istituto il certificato medico, ha l'onere - in adempimento della prescrizione di cui all'art. 2 D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33 – di verificare che sia stato in esso indicato il proprio indirizzo, affinche' sia possibile procedere alla visita di controllo e, in difetto, di indicarvi egli stesso il luogo del proprio domicilio durante la malattia. L'inosservanza di siffatto onere, pur non essendo equiparabile al mancato invio del certificato (poiche' e' comunque idoneo ad attivare il procedimento amministrativo e a determinare, anche a norma dell'art. 6, lett. b), della legge n. 241 del 1990, l'obbligo dell'amministrazione di esperire le opportune indagini al fine di integrare i dati contenuti nel documento), comporta la perdita del diritto all'indennita' per il solo periodo in cui l'Istituto previdenziale non e' stato in grado, pur usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere di controllo sull'esistenza del necessario stato di malattia. E', tuttavia, a carico dell'assicurato l'onere di provare che il mancato espletamento del controllo e' correlato non alla omessa indicazione del recapito, ma ad un comportamento negligente dell , che non puo' essere presunto in base a considerazioni CP_1 astratte, avulse dalla specifica situazione (cfr. Cass. 7909/97; SS.UU.
1283/93).
Alle medesime conclusioni deve giungersi nell'ipotesi di indicazione di un indirizzo differente, che non consenta l'attività di controllo ad opera dell'istituto previdenziale.
Ebbene, nella specie, è pacifico che l'istante risiede in Parabita al viale Provinciale Matino ma che nel certificato di malattia del 3.2.2022 era stato indicato come indirizzo di reperibilità l' indirizzo di residenza della madre posto in Matino, via Imperia N 65.
Tanto premesso il medico, recatosi nel luogo indicato nella certificazione di malattia come indirizzo di reperibilità (Matino, via
Imperia) non ha rinvenuto la ricorrente.
Parte ricorrente sostiene che il medico incaricato della visita non aveva potuto effettuare la medesima per mancato reperimento della ricorrente all' indirizzo indicato erroneamente nel certificato medico.
E' altrettanto pacifico tuttavia che l' erronea indicazione dell' indirizzo non è imputabile all' ma al certificato medico che la CP_1 ricorrente si è fatto rilasciare e che è stato trasmesso.
La tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui l' era a conoscenza CP_1 dell' esatto indirizzo di residenza della ricorrente in quanto desumibile dai precedenti certificati medici di talchè avrebbe dovuto effettuare l' accertamento presso l' indirizzo di residenza è errata.
Ed infatti, come si evince dal tenore del certificato medico, l' indirizzo ivi contenuto deve essere quello in cui l' ammalato è reperibile per la visita e deve essere indicato solo se diverso da quello di residenza riportato sopra;
pertanto, la compilazione dello spazio destinato alla
“reperibilità durante la malattia” fondava l' affidamento in capo all'
che l' ammalato si trovasse in luogo diverso da quello della propria CP_1 residenza e, precisamente in quello appositamente indicato.
Conseguentemente l' non aveva altra possibilità che disporre la visita CP_1 di controllo presso l' indirizzo indicato nel certificato medico, senza potersi assumere la arbitraria e illegittima decisione di inviare il medico ad altro indirizzo.
La responsabilità circa la correttezza delle informazioni riportate ricade quindi, sul lavoratore che ha il diritto e l' onere di controllare i dati al momento dell' inserimento da parte del medico o successivamente, visualizzando la copia stampata del certificato stesso.
Per le suesposte ragioni il ricorso non può essere accolto.
Attesa la natura della controversia e la particolarità della fattispecie le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 7.06.2023, così decide:
- rigetta il ricorso;
-compensa le spese processuali.
Lecce, 19.11.2025
Il Giudice
Dott. Francesca Costa