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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/11/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Paolo Sordi Presidente di Corte di Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.1075/2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.Vito Cornetta Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Serre (SA) alla via Roma n.70- appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv.Giovanni Concilio ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via Plava n.58- appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.4276/2
del Tribunale di Salerno pubblicata il 16/9/2024 e notificata il
18/9/2024
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva in via preliminare la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
nel merito chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che le fosse riconosciuto un'assegno divorzile per un ammontare ritenuto equo e che fosse di giustizia e che fosse riconosciuto a favore delle figlie,
non economicamente autosufficienti, un assegno di mantenimento almeno fino al raggiungimento del 26° anno di età con conseguente assegnazione a suo favore della casa coniugale fino al momento in cui le figlie avessero raggiunto i 26 anni e fossero economicamente indipendenti, il tutto con la vittoria delle spese del doppio grado ed attribuzione;
in via istruttoria chiedeva di disporre indagini di Polizia
Tributaria ex art.155 cc, estendendo le stesse anche a terze persone che detenessero o fossero intestatarie (come prestanome) di beni o attività
direttamente o indirettamente riconducibili ad una delle parti in causa e che ai sensi del D.L. 132/2014 fossero attivate ricerche telematiche finalizzate alle indagini patrimoniali, avvalendosi all'uopo anche dell'anagrafe tributaria dell' Agenzia delle Entrate e delle articolazioni territorialmente competenti della Guardia di Finanza, mediante acquisizione di documentazione afferente la consistenza del
2 patrimonio mobiliare ed immobiliare e l' assunzione di informazioni da soggetti potenzialmente in grado di riferire relativamente alla reale situazione patrimoniale dei coniugi.
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese del giudizio con attribuzione e con la condanna dell'appellante ex art.96 cpc.
Con l'ordinanza del 10 aprile 2025 la causa veniva rinviata al 9
ottobre 2025 con la concessione di termine per note conclusionali e la causa andava in decisione in virtù della successiva ordinanza del 23
ottobre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Salerno chiedendo che CP_1
fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 2/7/1995 e dal Parte_1
quale erano nate le figlie (il 24/7/1997) e (il Persona_1 Per_2
19/11/1999).
Premetteva che, con sentenza n. 1395/2020, era stata pronunciata la separazione giudiziale, parzialmente riformata in appello quanto al
3 mantenimento della resistente e che nelle more non era intervenuta alcuna riconciliazione.
Chiedeva di escludere qualsiasi assegno divorzile in favore dell'ex coniuge e di revocare il contributo per il mantenimento della figlia maggiore, ritenuta economicamente autosufficiente.
si costituiva e non si opponeva alla Parte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma insisteva per il riconoscimento di un assegno divorzile e per la conferma delle condizioni già stabilite in sede di separazione.
Espletata la fase presidenziale, con ordinanza del 22/6/2022, il giudice delegato confermava le condizioni stabilite in sede di separazione così come modificate in appello quanto all'assegno di mantenimento a favore del coniuge e rimetteva le parti innanzi al giudice istruttore per il prosieguo.
Con sentenza non definitiva del 24/2/2023 veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rinviando al prosieguo la valutazione delle ulteriori domande.
Rigettate le istanze istruttorie, all'udienza del 23/5/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 cpc.
4 Con la sentenza impugnata, il Tribunale emetteva le seguenti statuizioni:
rigettava la domanda di mantenimento per le figlie, così
revocando l'assegno di mantenimento dalla data della pronuncia;
rigettava la domanda di assegnazione della casa familiare, così
revocando la stessa dalla data della pronuncia;
rigettava la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
compensava tra le parti le spese di lite.
In particolare, per quanto di interesse in relazione ai motivi di appello, il Tribunale perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
le figlie, di 27 e 25 anni, dovevano essere considerate economicamente autosufficienti;
in particolare, , dopo un Persona_1
periodo di tirocinio, risultava assunta a tempo pieno secondo la certificazione NI e , diplomata estetista nel 2021, aveva Per_2
avuto un tempo ritenuto sufficiente per inserirsi nel mondo del lavoro;
sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione
l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti
5 andava valutato con rigore proporzionale all'età, limitandolo al tempo strettamente necessario per completare un percorso formativo e reperire un'occupazione, nel rispetto del principio di autoresponsabilità; nel caso di specie entrambe le figlie avevano concluso gli studi e intrapreso attività lavorative, con conseguente esclusione della permanenza dell'obbligo di mantenimento a carico del padre e revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
in ordine all'assegno divorzile, sulla base dei principi espressi nella sent Cass. sez.un.n.18287/2018 la resistente non aveva provato di aver rinunciato a realistiche occasioni di lavoro in costanza di matrimonio per ragioni familiari e di aver sacrificato per gli stessi motivi aspettative professionali e reddituali;
nel concreto, la Pt_1
aveva ammesso di essere stata costretta, dopo la separazione, ad attivarsi e a cominciare a lavorare come imprenditrice agricola,
riconoscendo altresì di percepire circa €794,00 lordi (comprensivi anche di un canone di locazione di un immobile di cui era proprietaria); era inoltre proprietaria di quattro terreni agricoli, di tre immobili e di un'azienda agricola il cui valore era stimato in E
600.000,00;
6 diversamente, il ricorrente, dipendente della Regione, aveva optato per un lavoro part time, con una retribuzione mensile di €
1039,00; per l'anno 2020 aveva dichiarato un reddito di € 32.145,00,
per l'anno 2018 un reddito di € 27.810,00 ed era titolare di diversi fabbricati;
inoltre, nel corso della separazione, aveva ceduto partecipazioni societarie pari al 90%, senza tuttavia indicare il valore della cessione, infine, risultava intestatario di una Mercedes e di un ulteriore veicolo.
ha proposto appello avverso tale Parte_1
sentenza, deducendo i seguenti motivi:
1)in ordine al rigetto della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile;
secondo l'appellante il Tribunale aveva applicato in modo errato i principi di diritto e aveva commesso gravi errori di fatto nella valutazione delle prove e nella comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti;
sulla base dell'art. 5
l. 898/1970 e della giurisprudenza di legittimità occorreva valutare,
sulla base di una comparazione rigorosa delle condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi l'adeguatezza dei mezzi della richiedente o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive occorreva
7 accertare le cause della sperequazione economica, considerando il contributo dato alla vita familiare, le eventuali rinunce a occasioni professionali, la durata del matrimonio e le condizioni personali;
il giudice di primo grado non aveva svolto alcuna vera comparazione e si era concentrato esclusivamente sui suoi beni trascurando la reale consistenza patrimoniale dell'appellato il quale aveva dichiarato redditi ben superiori a quelli considerati dal Tribunale
e precisamente nel 2022 aveva percepito € 35.232,00 annui (€
2.936,00 al mese) e nel 2023 € 2.304,00 mensili;
il Tribunale aveva preso in esame solo il dato del 2020 (€ 20.284,00), anno in cui l'appellato si era posto in part-time nel pieno dei giudizi per ridurre il mantenimento;
inoltre l'ex coniuge era titolare di almeno sei fabbricati a reddito, anche industriali, aveva ceduto il 90% di partecipazioni societarie senza indicarne il corrispettivo, possedeva una Mercedes e un altro veicolo, percepiva canoni da almeno due locazioni e aveva effettuato cessioni immobiliari di rilievo, senza che nulla di ciò fosse stato oggetto di approfondimento;
proprio in tale situazione erano state ignorate le sue reiterate istanze volte a ottenere dall'appellato tutta la documentazione utile a chiarire le sue reali condizioni economiche e
8 patrimoniali;
precisava che tale esigenza istruttoria nasceva anche dal fatto che dagli atti risultavano a movimentazioni ingenti ossia €
145.000,00 prelevati da un libretto di risparmio estinto e € 200.000,00
quali ulteriori prelievi;
dalle dichiarazioni di redditi esibite emergeva con chiarezza la costante sperequazione reddituale tra le parti:€
31.986,00 annui (€ 2.665,00 mensili) nel 2015;€ 32.094,00 annui (€
2.674,50 mensili) nel 2016;€ 30.424,00 annui (€ 2.535,34 mensili) nel
2017; € 28.638,00 annui (€ 2.386,50 mensili) nel 2018;€ 28.638,00
annui nel 2019;€ 20.284,00 annui nel 2020; € 32.973,00 annui nel
2021 (pur con n. 6 fabbricati a reddito);€ 35.232,00 annui nel 2022
(sempre con n. 6 fabbricati a reddito); aggiungeva che l'ex coniuge non aveva più corrisposto alcunché a titolo di mantenimento sin dal mese di gennaio 2023; aggiungeva che il avesse inizialmente CP_1
promosso un accertamento tecnico preventivo per quantificare presunti miglioramenti agricoli su terreni di proprietà dell'appellante, dopo averli sfruttati per anni trattenendone integralmente i proventi e che,
resosi conto che un eventuale rendiconto avrebbe evidenziato ricavi ben superiori al valore dei miglioramenti, aveva rinunciato alla causa e fatto sparire rilevanti disponibilità, tra cui € 145.000 depositati su un
9 libretto estinto e € 200.000 oggetto di prelievi segnalati dalla Polizia
Tributaria;
concludeva affermando che aveva dedicato 23 anni di matrimonio alla cura della famiglia e alla crescita delle figlie,
rinunciando a opportunità professionali e mettendo a disposizione del marito i propri beni, contribuendo indirettamente alla formazione di un patrimonio immobiliare, mobiliare e aziendale di rilievo e che dopo la separazione, avvenuta nel 2018, si era ritrovata con soli € 200 sul conto, due figlie a carico e un reddito lordo di € 794 mensili (inferiore alla soglia di povertà ISTAT), reinventandosi imprenditrice agricola pur continuando a occuparsi delle figlie.
2)in ordine alla revoca del mantenimento alle figlie e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
non era stato considerato che era stata “assunta a tempo pieno” in base alla Persona_1
certificazione UNILAV ma che il contratto era a tempo determinato,
con retribuzione media inferiore a € 700 mensili, ulteriormente ridotta dalle spese di trasporto;
quanto ad , il Tribunale aveva ritenuto Per_2
sufficiente, per presumere un inserimento lavorativo, il solo conseguimento del diploma di estetista nel 2021, senza alcuna verifica
10 sulle reali opportunità occupazionali o sui redditi percepiti;
in ogni caso entrambe le figlie convivevano ancora con la madre, non erano in grado di contribuire al proprio mantenimento e, dal 1/1/2023, non avevano ricevuto alcun versamento dal padre, pur titolare di ingenti disponibilità patrimoniali.
si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Precisava che la non avesse diritto all'assegno divorzile Pt_1
per i seguenti motivi:
ai fini del riconoscimento di tale assegno, era necessario applicare un criterio composito, considerando le condizioni economico-patrimoniali di entrambi gli ex coniugi e il contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale - contributo che, a suo dire, non risultava provato in primo grado;
sotto il profilo patrimoniale, evidenziava che l'appellante non aveva depositato la documentazione prevista dall'art. 473-bis, n. 12
cpc mentre sotto il profilo economico la era economicamente Pt_1
autosufficiente, in quanto coltivatrice diretta e titolare di un'azienda agricola del valore di circa € 600.000,00, con redditività annua di circa
11 € 17.665,00 e contributi AGEA pari a € 5.000,00/6.000,00, come risultava dalla stima del dott. agronomo in tale Persona_3
azienda vi erano oltre 1.700 piante di ulivo su 7 ettari, fonte di ricavi annui stimati in € 56.000,00 per la vendita diretta delle olive o fino a €
100.000,00 in caso di trasformazione in olio;
oltre a tali redditi si aggiungeva il ricavato periodico dal taglio del bosco ceduo;
in ogni caso l'appellante era capace di versare regolarmente i contributi INPS
come coltivatrice diretta dal 1996 ed era titolare di partita IVA sin dal
2017;
specificava che l'ex moglie percepiva ulteriori redditi derivanti dalla locazione senza contratto di un ampio appartamento e di un garage siti in Serre, via Garibaldi, per un importo complessivo di circa
€ 400/500 mensili e che su tale immobile era stata effettuata una rilevante ristrutturazione usufruendo del superbonus 110%;
la non aveva provato di essersi concretamente attivata Pt_1
per reperire un'occupazione idonea a garantirle l'autosufficienza economica, né documentato un'impossibilità oggettiva a trovare lavoro e non risultava dimostrato che l'appellante avesse rinunciato a specifiche e concrete opportunità professionali per dedicarsi alla
12 famiglia e che, durante il matrimonio, avesse contribuito né alla formazione del patrimonio familiare né alla sua carriera;
la propria situazione economica sulla base della documentazione depositata ex art. 473 bis n. 12 cpc non era così florida in quanto percepiva un reddito netto di € 1.300 mensili quale impiegato regionale, con due prestiti in corso e trattenute per € 350 fino al 2028,
vivendo con la madre invalida assistita ex l. 104/1992, non era più
titolare di quote della società Ingrosso Service G. & G. S.r.l.s., cedute dopo esercizi privi di utili, che possedeva immobili che consistevano per lo più in quote di aree urbane improduttive e un piccolo appartamento con deposito e terreni agricoli di scarso valore, che aveva già sostenuto ingenti spese per le figlie (circa € 19.900 per terapie, corso di estetista, auto, assicurazioni, festa di 18 anni),
versando € 34.900 per il mantenimento oltre a € 33.150 trattenuti in busta paga, con un residuo debito di circa € 8.000; aggiungeva che la continuava a occupare la casa familiare senza corrispondere Pt_1
indennità, nonostante la sentenza del Tribunale e che aveva realizzato dal 1999 migliorie sull'azienda agricola dell'ex coniuge per € 288.007,
mai rimborsati;
13 In ordine all'assegno di mantenimento a favore delle figlie che andava revocato unitamente all'assegnazione della casa coniugale precisava che:
la figlia , 26 anni, lavorava come O.S.S. con Persona_1
contratti a tempo determinato dal 2017, percependo € 800-900 mensili,
e a decorrere dal 2023 aveva un contratto a tempo indeterminato presso Villa San Martino;
la figlia , 24 anni, era diplomata estetista in virtù di un Per_2
corso che lui aveva pagato e lavorava in un centro estetico con stipendio di € 600,00, svolgendo anche lavori occasionali;
secondo la giurisprudenza richiamata, il raggiungimento di un'adeguata capacità lavorativa – anche con retribuzione modesta o contratto a termine – faceva cessare definitivamente l'obbligo di mantenimento, non potendo la perdita successiva del lavoro farlo rivivere;
l'assegnazione della casa familiare trovava giustificazione solo nell'interesse di figli minori o non autosufficienti a mantenere l'habitat domestico, per cui, in assenza di tale presupposto, non poteva trasformarsi in uno strumento di mantenimento dell'ex coniuge;
14 precisava che la era proprietaria di un ampio Pt_1
appartamento di 192 mq in via Garibaldi.
La richiesta di sospensiva ex art.283 cpc è superata dalla decisione nel merito del presente gravame.
L'appello è accoglibile nei limiti della seguente motivazione.
L'appellante ha censurato in primis la motivazione in ordine al rigetto dell'assegno divorzile affermando che non era stata valutata in maniera rigorosa la disparità reddituale tra i coniugi evidenziando che il reddito del desumibile dalle dichiarazioni dei redditi era stato CP_1
sottostimato, che l'ex marito aveva ceduto il 90 % della partecipazione alla società senza indicare il corrispettivo Controparte_2
che aveva ricevuto, che aveva prelevato dal libretto di deposito di cui era intestatario all'inizio del procedimento per separazione E
145.000,00 e che era proprietario di vari immobili.
Va precisato che in primo grado il Tribunale ha ritenuto che la percepisse per sua stessa ammissione 794,00 E al mese per la Pt_1
sua attività di imprenditrice agricola e per un canone di locazione, che fosse proprietaria di un'azienda agricola che valeva 600 mila E e che era proprietaria di tre immobili, mentre il guadagnava al mese CP_1
15 1309,00 E avendo optato per un lavoro part-time, aveva dichiarato nel
2020 un reddito annuo pari a 32145,00 E e nel 2018 un reddito di
27810,00 E, era titolare di diversi fabbricati, aveva ceduto una sua partecipazione societaria senza indicare il valore della cessione e ,
infine, aveva una Mercedes e un altro veicolo.
Ciò premesso il Tribunale ha ritenuto che alla non Pt_1
spettasse l'assegno per ragioni assistenziali, in quanto era in grado di inserirsi nel mondo del lavoro ed era proprietaria di terreni agricoli e anche perchè non aveva allegato o provato la rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali nel corso del matrimonio al fine di contribuire ai bisogni della famiglia.
In sostanza il Giudice di primo grado ha escluso l'assegno divorzile per ragioni assistenziali e per ragioni compensative e non ha comunque valutato se vi fosse una disparità reddituale tra i due ex coniugi, disparità che è stata dedotta dall'appellante.
Invero secondo la più recente giurisprudenza di legittimità
occorre proprio partire dalla disparità reddituale tra i coniugi ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile in quanto nel caso che tale sperequazione non sia conseguenza di scelte condivise nel senso della
16 rinuncia ad opportunità lavorative o del contributo dato al menage familiare con conseguenze favorevoli per il lavoro e per il patrimonio dell'altro coniuge il predetto assegno potrebbe spettare solo per ragioni assistenziali.
Secondo tale ragionamento la valutazione da compiere dovrebbe seguire il seguente iter:
va provata una disparità reddituale tra i coniugi (cfr. sent. Cass.
n.20142/2025; sent. Cass. n.9785/25; sent. Cass. n. 26520/24; sent.
Cass. n.24795/2024; sent. Cass. n.4328/2024) che non implica uno stato di disoccupazione da parte del coniuge più debole;
occorre la prova, anche mediante presunzioni (cfr. sent. Cass.
n.20412/25; sent. Cass. n.18544/25; sent. Cass. n.9887/25; sent. Cass.
n.7011/25; sent. Cass. n. 3950/25; sent. Cass. n.2022/2025), del nesso causale tra le scelte di vita familiare compiute dai coniugi durante il matrimonio e la disparità reddituale;
ai fini della prova del predetto nesso causale non è necessaria la prova di rinunce a concrete possibilità lavorative (cfr. sent. Cass.
n.19670/25; sent. Cass. n.18954/25; sent. Cass. n.16917/25; sent. Cass.
n.9785/25; sent. Cass. n.7126/25; sent. Cass. n.3953/2025; sent. Cass.
17 n.2022/25) essendo sufficiente anche solo la prova che il coniuge più
debole si sia dedicato alla cura della famiglia consentendo all'altro coniuge di dedicarsi alla sua carriera professionale e di incrementare il proprio reddito e/o il suo patrimonio;
in mancanza della prova di tale nesso causale l'assegno divorzile può essere riconosciuto solo sotto il profilo assistenziale.
Sulla base di quanto appena detto va valutato se tra i coniugi
– vi sia disparità reddituale come sostenuto Pt_1 CP_1
dall'appellante, senza la necessità di procedere d'ufficio ad accertamenti ulteriori da demandare alla Guardia di Finanza.
Dalla stessa sentenza impugnata emerge chiaramente tale disparità in quanto la aveva affermato di percepire 794,00 E al Pt_1
mese mentre il nel 2020 percepiva 1309,00 E. CP_1
In realtà sulla base di quanto allegato agli atti l'appellato ha un reddito mensile negli anni 2021- 2023 oscillante tra i 1300,00 E circa e
1500,00 E circa il quanto il suo stipendio è gravato di una trattenuta di
250,00 E per somme dovute a titolo di mantenimento e di 250,00 E per un finanziamento.
18 Inoltre dagli estratti conto esibiti risulta sul conto del la CP_1
ricezione di 20 mila E nel mese di febbraio 2033, di 80 mila E nel mese di agosto 2023, di 50 mila E nel mese di gennaio 2024 e di 30
mila E nel mese di marzo 2024.
Le prime due somme sono state reinvestite ed hanno fruttato in un anno circa 2500 E, mentre le altre due somme provenienti da
FE AR CA con la causale prestito infruttifero in parte sfociavano nell'emissione di 63 mila E in assegni circolari e in parte consentivano il pagamento mediante bonifico di una Mercedes per un importo pari a 24.500,00 E.
Dall'esame di tali estratti conto sono poi emersi consistenti versamenti in contante per cifre che superavano l'importo mensile dello stipendio.
Le somme transitate come prestito infruttifero sono provenienti da FE AR CA, l'amministratrice con quota del 10 % della società Ingrosso Service G&G srl che dopo la cessione del 90 % della quota del è diventata titolare della Società Ingrosso Service CP_1
G& G di FE AR CA.
19 Ciò è importante perché le somme in questione potrebbero in qualche modo ricollegarsi alla cessione del quote societarie da parte del il cui valore non è stato mai indicato. CP_1
Rileva ai fini della disparità reddituale anche il fatto che il abbia venduto due suoi immobili negli anni 2014 e 2015 CP_1
ricavando 210 mila E e che abbia prelevato 145 mila E dal suo libretto di deposito.
A livello immobiliare rileva il fatto che la percepisca un Pt_1
reddito di locazione ricavando unitamente all'attività agricola un reddito mensile di circa 800,00 E.
Le altre proprietà dell'uno e dell'altro coniuge non rilevano in quanto non è provato che siano produttive di reddito.
L'azienda agricola della è stata stimata in 600 mila E, ma Pt_1
da tale attività non risulta la percezione di redditi significativi;
inoltre il cha aveva fatto stimare mediante un ATP tale azienda CP_1
rivendicava di essere il fautore dei miglioramenti apportati a tale azienda e come tale creditore di circa 288.000 E verso l'ex coniuge.
Acclarata la disparità reddituale, va ritenuto in via presuntiva sulla base di quanto affermato dalla che la stessa abbia Pt_1
20 dedicato la sua esistenza per la durata del matrimonio pari a 23 anni alla cura della famiglia, alla crescita delle due figlie e che con tale suo comportamento abbia consentito alla controparte di dedicarsi alla sua carriera ed a incrementare il suo patrimonio.
Anzi proprio sulla base di quanto dedotto dalla appellata può
dirsi che l'assegno divorzile così come determinato dal Tribunale adito le possa essere riconosciuto secondo la funzione perequativa, se si ritiene condivisibile l'orientamento della Corte di Cassazione in virtù
del quale va distinta la funzione compensativa da quella perequativa;
invero mentre la funzione compensativa serve a compensare delle rinunce ad occasioni professionali e reddituali, quella perequativa serve a riconoscere un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla conduzione di vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge (cfr. sent. Cass. n.16803/25; sent.
Cass. n.10726/25; sent. Cass. n.9785/25; sent. Cass. n.7126/25; sent.
Cass. n.7011/25).
Secondo quest'interpretazione solo la funzione perequativa,
diversamente da quella compensativa, prescinde dalla prova delle rinunce ad occasioni lavorative.
21 La Corte ritiene equo determinare in 250,00 E l'assegno divorzile che il dovrà versare ogni mese alla CP_1 Pt_1
Il secondo motivo di appello non è accoglibile.
Ai sensi dell'art.337 septies cc introdotto dal dlvo 154/2013 il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
Il problema riguarda i tempi di questo riconoscimento perchè
occorre valutare caso per caso fino a quando i genitori sono obbligati a mantenere i figli maggiorenni.
Tale valutazione deve necessariamente essere condotta con
"rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari,
in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad oltranza si possa tradurre in una sorta di parassitismo ai danni dei genitori sempre più anziani ( sent.Cass.n.12477/2004;
sent Cass. n.12952/ 2016).
22 L'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma che si protrae, qualora questi,
senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori (cfr.sent Cass.sent.n.32529/2018).
Sicuramente importanti sono sia il principio dell'autoresponsabilità che la funzione educativa del mantenimento,
(cfr.sent.Cass.n.17183/2020) che consentono di contemperare gli interessi del figlio con quelli del genitore e che consentono di circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento del figlio maggiorenne nella società (cfr. sent Cass n.18076/2014)
Altrettanto significativo è considerare che in via prioritaria il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni,
deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (cfr sent.Cass.n.18076/ 2014; sent Cass. n. 10207/2019) e che, quanto all'attività di studio, che è del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che
23 l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali
(articoli 9, 30, 33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società.
Quanto ai tempi del mantenimento occorrerà, poi, valutare che,
trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà piu' affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto;
invero tale diritto verrà meno certamente dopo che,
raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio (diploma superiore, laurea triennale,
laurea quinquennale, ecc.), di un eventuale ulteriore periodo di specializzazione e di formazione e di un ulteriore lasso di tempo utile per l'inserimento nel mondo del lavoro.
Coerentemente a tale ragionamento meriterà una maggiore tutela il figlio che prosegua negli studi con diligenza, come pure a livello probatorio il relativo onere sarà più gravoso a mano a mano che il figlio si allontani dalla maggiore età.
Nel caso di specie la figlia di anni 28 ha lavorato Persona_1
più volte in virtù di contratti a tempo determinato e tale situazione implica che debba ritenersi economicamente autosufficiente.
24 Invero si è diplomata e ha concluso ormai da quasi dieci il suo percorso di studi.
La figlia , che ha quasi 26 anni, si è diplomata come Per_2
estetista sin dal 2021 e il decorso di 4 anni da tale conseguimento del diploma fa presumere lo svolgimento di attività lavorativa;
in proposito il padre ha dedotto che la figlia lavori presso uno specifico centro estetico e tale sua affermazione non è stata contestata.
In ogni caso sia il percorso di studi che la formazione professionale della secondogenita risultano conclusi e, quindi, anche per questo motivo l'assegno di mantenimento a carico del padre non le può essere riconosciuto.
L'esito dell'appello esclude che vi siano i presupposti per applicare nei confronti dell'appellante l'art.96 cpc, così come richiesto dall'appellato.
L'accoglimento parziale del primo motivo di appello e la conseguente configurabilità di un soccombenza reciproca in relazione ad una domanda articolata in più capi (cfr. sent. Cass. S. U. n.
32061/22) giustifica la compensazione parziale delle spese del presente giudizio nella misura della metà.
25 Per il residuo le spese seguono la soccombenza a favore dell'appellante (scaglione: valore indeterminabile- bassa complessità-
valori minimi- vanno riconosciute per l'intero la fase introduttiva, la fase dello studio e la fase decisionale- per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%).
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata stabilisce che versi mensilmente CP_1
entro il 5 di ogni mese a a titolo di assegno Parte_1
divorzile 250,00 E, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat; conferma nel resto il provvedimento impugnato;
2) compensa le spese nella misura della metà;
3)condanna l'appellato a pagare a favore dell'appellante le spese del presente giudizio, spese che liquida in 2117,25 E oltre IVA e CPA
se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Salerno, 4 novembre 2025
26 Il Consigliere Estensore
d.ssa Marcella Pizzillo
Il Presidente
dr. Paolo Sordi
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