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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 5518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5518 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere dott. Paola Giglio Cobuzio Consigliere est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi n.
3992/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 598/2023 del Tribunale di Napoli del 09.02.2023, vertente
TRA
, già C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
con sede in Milano, via Domenichino 5, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. Andrea Davide Arnaldi (C.F.: ), con domicilio C.F._1
digitale eletto, ai sensi dell'art. 16 sexies DL 179/2012 conv. in L. 221/2012 come modificato dal DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, all'indirizzo PEC
Email_1
Appellante principale/appellato incidentale
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede in via Costanzo, 20 – Lusciano (CE), rappresentato e difeso, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Vittorio
GI (C.F.: ), presso cui elettivamente domicilia in Aversa C.F._2 (CE), al viale Olimpico, n.182 (81031), con il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
Appellato principale /appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in qualità di Parte_1
cessionaria dei crediti vantati da parte di citava in giudizio il Controparte_2
, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, al fine di conseguire il Controparte_1
pagamento degli importi dovuti come meglio individuati in atto introduttivo.
Il nonostante il perfezionamento della notifica dell'atto Controparte_1
introduttivo, non si costituiva in giudizio.
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 598/2023 del 09.02.2023, dichiarata la contumacia del , così decideva: “- Condanna il Controparte_1 CP_1
al pagamento in favore di della somma di euro
[...] Parte_2
121.236, 62, oltre interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2002 da calcolarsi sull'importo nominale originario di ciascuna fattura dalle singole scadenze al saldo effettivo, oltre gli interesse anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., da calcolarsi al saggio di cui al D.lgs. n. 231 del 2002, artt. 2 e 5 come novellato dal D.Lgs. n. 192 del 2012 e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione e sino al saldo effettivo;
- Condanna il
[...]
al pagamento, in favore della , della somma di CP_1 Parte_2
Euro 40,00 ex art. 6, comma 2, D.lgs. 231/2012; - Condanna il Controparte_1
al pagamento in favore della delle spese di lite che liquida Parte_2 in euro 797,00 per spese vive ed euro 12.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb.
Forf. Del 15%”.
Il giudizio di appello Parte Con atto di appello ritualmente notificato in data 12.09.2023, la ha impugnato la sentenza n. 598/2023, pubblicata in data 13.02.2023, sulla base del seguente motivo:
“Errata e/o falsa applicazione della legge per palese violazione dell'art. 6, co. 2 del
D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.lgs. n 192/12”. L'appellante ha espressamente indicato, quale unica questione sulla quale si incentra l'atto di appello, quella riguardante la debenza dell'importo pari ad euro 7.440,00, in relazione al pagamento di 40 euro per ciascuna fattura non pagata dal in sorte capitale, a titolo di CP_1
risarcimento per i costi di recupero del credito.
Esposto il suddetto motivo, l'appellante ha spiegato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: [..] (B) riformare parzialmente la Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 598/2023 pubblicata in data 13.02.2023 nella parte in cui il Tribunale di Napoli Nord ha così deciso in punto di condanna ai sensi dell'art.
6 comma 2, del Dlgs 231/02 al punto 2 del
P.Q.M.
“Condanna il Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di Euro 40,00 ex Parte_2
art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2012” conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da parte del oltre che Parte_1 Controparte_1
degli importi indicati sub A) dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il
[...]
al relativo pagamento in favore di - € 7.440,00 ai sensi CP_1 Parte_1
dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 186 fatture indicate sub.doc.3, oltre per ciascuna fattura tardivamente e/o non pagata, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino alla data dell'incasso da parte di . - IN VIA SUBORDINATA NEL Parte_1
MERITO:[..](B) riformare parzialmente la Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.
598/2023 pubblicata in data 13.02.2023 nella parte in cui il Tribunale di Napoli Nord in punto di condanna ai sensi dell'art. 6 comma 2, del Dlgs 231/02 al punto 2) del
P.Q.M.
“Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di Euro 40,00 ex art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2012”, Parte_2
e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il Parte_1
pagamento da parte del oltre che degli importi indicati sub (A), Controparte_1
dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il al relativo Controparte_1
pagamento in favore di di ogni diversa, maggiore o minore, somma Parte_1
che fosse ritenuta dovuta a per: importo dovuto ai sensi dell'art. 6, Parte_1
comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre per ciascuna fattura tardivamente e/o non pagata, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino alla data dell'incasso da parte di . IN OGNI CASO: con vittoria di Parte_1
compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il , sostenendo Controparte_1
l'inammissibilità del gravame ex art 342 cpc e la infondatezza nel merito dei motivi di impugnazione. Inoltre, l'appellato ha richiesto, in via incidentale, una parziale riforma della sentenza onde vedere accertato il pagamento, effettuato dal nei confronti CP_1
della della somma complessiva di euro 8.261,92, versata a parziale Parte_1
copertura del debito accertato e, per l'effetto, la rivisitazione della quantificazione degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati.
In definitiva, il così concludeva: Controparte_1
“1. In via preliminare si eccepisce l'inammissibilità dell'appello osservanza del disposto di cui all'art. 342 comma 1 c.p.c.;2. Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 598/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, nella causa iscritta al R.G. 2957/2020 pronunciata il 09 Febbraio 2023, pubblicata in data 13
Febbraio 2022;3. In via principale e nel merito, in riforma della sentenza n. 598/2023 pubblicata il 13.02.2022 e resa dal Tribunale di Napoli Nord, II sezione Civile, in persona del Giud. Dott.ssa Fontanarosa, nel giudizio civile recante RG n. 2957/2020, rigettare il proposto appello per i motivi esposti e, per l'effetto 4. Riformare parte del “
P.Q.M.
” della sentenza di primo grado n° 598/23 che testualmente recita:
“...condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
della somma di € 121.236,62, oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231
[...]
del 2002 da calcolarsi sull'importo nominale originario di ciascuna fattura .....”, andando a riquantificare sia l'effettiva somma dovuta dalla , decurtando Parte_1
dall'importo di € 121.236,32 la somma di € 8.261,92, già versata dall'odierno Ente appellato così come dimostrato per tabulas;
sia di riquantificare pedissequamente gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati;
5. Confermare in ragione degli intervenuti pagamenti di cui al capo due della presente comparsa, quanto stabilito dal Giudicante di primo grado circa il pagamento una tantum della somma di € 40,00 a titolo di risarcimento per il ritardo nei pagamenti per tutti i motivi esposti in parte motiva;
6. In via subordinata e senza recesso, riformare l'appellata sentenza riducendo l'importo di condanna nei confronti del nei Controparte_1
limiti del giusto e provato, secondo quanto esposto e motivato nel corpo del presente atto;
7. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.”
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata avanzata dal la causa veniva rinviata all'udienza del 04.07.2024. Controparte_1
Successivamente il giudizio veniva rinviato all'udienza del 23.10.2025 per la rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. Sulle definitive conclusioni rassegnate in atti dalle parti, alla predetta udienza la causa era rimessa in decisione collegiale.
I motivi della decisione
1. In via preliminare, non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., anche ove si guardi alle modifiche apportate a tale previsione dal d.lgs. n.
149/2022, il cui intento è stato quello di recepire un principio consolidato in seno alla giurisprudenza che reputa sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del gravame, che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata, “senza inutili formalismi” (cfr. Cass. n.24262/2020).
Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, il capo della sentenza oggetto di censura e ha esplicitato le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere l'accoglimento della domanda che il giudice di primo grado ha accolto solo parzialmente in relazione al rimborso forfettario dei costi sostenuti per il recupero del credito.
Ne deriva che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
2. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, laddove il primo giudice ha condannato il , odierno appellato, al pagamento Controparte_1
della somma di 40 euro una tantum, a fronte delle 186 fatture emesse e rimaste insolute.
A conforto di tale motivo, l'appellante valorizza il tenore testuale della suddetta norma, dà atto dell'intento perseguito dalla disciplina sovranazionale di cui la medesima previsione costituisce attuazione, nonché della interpretazione offertane dalla giurisprudenza interna e sovranazionale.
L'appello risulta fondato e, pertanto, va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
La previsione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n.
192/2012, afferma che: “1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”. Come si trae dal tenore letterale, la funzione assolta dalla disposizione è quella di liquidare in via forfettaria la somma da corrispondersi quale risarcimento dei costi che la parte deve affrontare per il recupero del credito. La portata della previsione è ulteriormente chiarita dal richiamo, in essa contenuto, all' art. 3: dal combinato disposto delle due norme, difatti, emerge come l'intento del legislatore sia quello di ristorare l'imprenditore del pregiudizio patito in conseguenza di un ritardo nel pagamento, per ciascuno degli importi dovuti, senza introdurre alcun discrimine in relazione alla qualità dell'iter, giudiziale o stragiudiziale, attivata, a tal fine, dal creditore.
D'altronde, l'atto con cui la parte intraprende il giudizio volto a conseguire il pagamento della somma complessivamente dovuta, non esautora la totalità dei costi che questa è tenuta ad affrontare al fine precipuo di conseguire il pagamento degli importi indicati su ciascuna fattura.
La suesposta interpretazione letterale e sistematica trova riscontro nella giurisprudenza della Corte di Giustizia che, contribuendo a definire la portata della direttiva, di cui le previsioni in esame costituiscono attuazione, consente di indirizzare l'attività ermeneutica condotta dall'interprete.
Ebbene, la Corte di Giustizia chiarisce che: “L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva
2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in combinato disposto con l'articolo 3 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che qualora uno stesso e unico contratto preveda pagamenti a carattere periodico, ciascuno dei quali debba essere effettuato entro un termine determinato, l' importo forfettario minimo di EUR 40, previsto da tale articolo 6, paragrafo 1, è dovuto, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero, per ciascun ritardo di pagamento”
(Corte giustizia Unione Europea, Sez. VIII, 04/05/2023, n. 78).
Precisa, altresì, che “l'accumularsi, in capo al debitore, di diversi ritardi di pagamento di forniture di merci o di prestazioni di servizi in successione, in esecuzione di un solo e medesimo contratto, non può avere l'effetto di ridurre l'importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento dei costi di recupero per ciascun ritardo di pagamento ad un importo forfettario unico. Tale riduzione equivarrebbe, innanzitutto, a privare di efficacia pratica l'articolo 6 della direttiva 2011/7/UE, il cui obiettivo è non solo quello di disincentivare tali ritardi di pagamento ma anche di indennizzare, con tali importi, «i costi di recupero sostenuti dal creditore», costi che tendono ad aumentare in proporzione al numero di pagamenti e agli importi che il debitore non versa alla scadenza. Detta riduzione significherebbe, inoltre, concedere al debitore una deroga al diritto all'importo forfettario di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, senza che tale deroga sia giustificata da un qualsivoglia «motivo oggettivo», ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), di detta direttiva (Corte di giustizia UE 1.1.22022 n 419) e, ancora, che: “L'art. 6 della direttiva 2011/7/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per
i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale”(Corte Giustizia UE, 20/10/2022, n. 585).
Alla luce delle predette argomentazioni l'appello proposto dalla va Parte_1
accolto e, in riforma della sentenza gravata limitatamente al capo 2 del dispositivo,
l'appellato va condannato al pagamento della complessiva somma di euro CP_1
7.440,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. 231/02, come novellato dal d. lgs.
192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 186 fatture azionate in giudizio dall'appellante.
Quanto alla richiesta degli interessi legali sulla predetta somma, occorre osservare che l'appellante, nell'atto di impugnazione, ha dichiarato di proporre appello con esclusivo riguardo alla mancata attribuzione della somma di euro 40,00 per ciascuna fattura dedotta in giudizio. L'appellante ha omesso di operare qualsivoglia riferimento al mancato riconoscimento degli interessi legali da parte del primo giudice rispetto a cui non ha esposto alcuna specifica ragione di doglianza.
In altri termini, l'appellante non ha individuato e dettagliato alcuna ragione di critica della sentenza nella parte in cui omette di pronunciarsi sugli interessi, nonostante il debito di cui trattasi debba intendersi di valuta e non di valore, trattandosi di un importo predeterminato in misura forfettaria spettante automaticamente senza alcuna necessità di prova di una reale ed effettiva perdita subita dall'avente diritto.
3. Venendo alla doglianza proposta in via incidentale dal , questa Controparte_1
va rigettata, poiché la documentazione esibita a sostegno della stessa non risulta ritualmente prodotta in giudizio, incorrendo nelle preclusioni sancite all'art. 345 c.p.c..
Il , difatti, contumace in primo grado, deduceva nel corso del Controparte_1
presente giudizio di appello di aver versato alla odierna appellante la somma di euro
8.261,92 a parziale estinzione del credito accertato in sentenza, producendo, a conforto di tale deduzione, documentazione nuova e, precisamente, mandati di pagamento risalenti agli anni 2014, 2015 e 2018.
Detta documentazione non è producibile nel presente giudizio di gravame, in quanto l'invocato mutamento dell'amministrazione comunale ai tempi del giudizio di primo grado (ove, comunque, detta circostanza fosse reale in quanto il non prova CP_1
quanto asserito) non è motivo valido al fine dell'ammissione di nuovi documenti in appello, ai sensi dell'art 345 cpc. La circostanza addotta dal non è affatto CP_1
elevabile in sé a dimostrazione di non essersi potuto difendere, anche provando, nel giudizio di primo grado e, comunque, di non aver potuto produrre prima i documenti per causa ad esso non imputabile.
Pertanto, avendo prodotto soltanto in sede di gravame tali documenti a corredo di un fatto che non risulta già documentato ritualmente ex actis, non può che concludersi per il rigetto dell'appello incidentale, da considerarsi del tutto sfornito di prova e tanto, evidentemente, prescindendosi dalla questione di merito relativa alla effettiva riferibilità dei mandati prodotti in appello al pagamento delle fatture per cui è causa e alla idoneità degli stessi alla prova del fatto estintivo in quanto contestato.
Le spese di giudizio
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la piena soccombenza del CP_1
secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, in
[...]
favore della controparte, come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022. Le spese di primo grado vanno liquidate in conformità alla quantificazione di cui all'ultimo capo del dispositivo della sentenza appellata, non ricorrendo alcuna modifica del valore della causa di primo grado a seguito dell'accoglimento dell'appello principale che richieda l'applicazione di diversi scaglioni tariffari. Le spese di secondo grado devono essere quantificate sulla base del minor valore della causa di appello sino a euro 26.000,00 e tenuto conto della natura e consistenza delle attività difensive effettivamente espletate.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co.
17 della legge n. 228 del 24.12.2012, ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dalla , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata limitatamente al capo 2 del dispositivo, condanna il al pagamento, in favore Controparte_1
dell'appellante, della complessiva somma di euro 7.440,00, ex art. 6, comma 2, D.lgs.
n. 231/2002;
2) rigetta l'appello proposto in via incidentale dal , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t.; 3) condanna il al pagamento, in favore della , Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in conformità all'ultimo capo del dispositivo della sentenza appellata e, per il secondo grado, in euro 382,50 per esborsi e in euro 4.888,00 per compensi professionali, oltre sulle spese del doppio grado il rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) Dà atto che, a norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento a carico del di un ulteriore Controparte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23/10/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente dott. Michele Magliulo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere dott. Paola Giglio Cobuzio Consigliere est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi n.
3992/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 598/2023 del Tribunale di Napoli del 09.02.2023, vertente
TRA
, già C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
con sede in Milano, via Domenichino 5, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. Andrea Davide Arnaldi (C.F.: ), con domicilio C.F._1
digitale eletto, ai sensi dell'art. 16 sexies DL 179/2012 conv. in L. 221/2012 come modificato dal DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, all'indirizzo PEC
Email_1
Appellante principale/appellato incidentale
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede in via Costanzo, 20 – Lusciano (CE), rappresentato e difeso, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Vittorio
GI (C.F.: ), presso cui elettivamente domicilia in Aversa C.F._2 (CE), al viale Olimpico, n.182 (81031), con il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
Appellato principale /appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in qualità di Parte_1
cessionaria dei crediti vantati da parte di citava in giudizio il Controparte_2
, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, al fine di conseguire il Controparte_1
pagamento degli importi dovuti come meglio individuati in atto introduttivo.
Il nonostante il perfezionamento della notifica dell'atto Controparte_1
introduttivo, non si costituiva in giudizio.
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 598/2023 del 09.02.2023, dichiarata la contumacia del , così decideva: “- Condanna il Controparte_1 CP_1
al pagamento in favore di della somma di euro
[...] Parte_2
121.236, 62, oltre interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2002 da calcolarsi sull'importo nominale originario di ciascuna fattura dalle singole scadenze al saldo effettivo, oltre gli interesse anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., da calcolarsi al saggio di cui al D.lgs. n. 231 del 2002, artt. 2 e 5 come novellato dal D.Lgs. n. 192 del 2012 e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione e sino al saldo effettivo;
- Condanna il
[...]
al pagamento, in favore della , della somma di CP_1 Parte_2
Euro 40,00 ex art. 6, comma 2, D.lgs. 231/2012; - Condanna il Controparte_1
al pagamento in favore della delle spese di lite che liquida Parte_2 in euro 797,00 per spese vive ed euro 12.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb.
Forf. Del 15%”.
Il giudizio di appello Parte Con atto di appello ritualmente notificato in data 12.09.2023, la ha impugnato la sentenza n. 598/2023, pubblicata in data 13.02.2023, sulla base del seguente motivo:
“Errata e/o falsa applicazione della legge per palese violazione dell'art. 6, co. 2 del
D.lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.lgs. n 192/12”. L'appellante ha espressamente indicato, quale unica questione sulla quale si incentra l'atto di appello, quella riguardante la debenza dell'importo pari ad euro 7.440,00, in relazione al pagamento di 40 euro per ciascuna fattura non pagata dal in sorte capitale, a titolo di CP_1
risarcimento per i costi di recupero del credito.
Esposto il suddetto motivo, l'appellante ha spiegato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: [..] (B) riformare parzialmente la Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 598/2023 pubblicata in data 13.02.2023 nella parte in cui il Tribunale di Napoli Nord ha così deciso in punto di condanna ai sensi dell'art.
6 comma 2, del Dlgs 231/02 al punto 2 del
P.Q.M.
“Condanna il Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di Euro 40,00 ex Parte_2
art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2012” conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il pagamento da parte del oltre che Parte_1 Controparte_1
degli importi indicati sub A) dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il
[...]
al relativo pagamento in favore di - € 7.440,00 ai sensi CP_1 Parte_1
dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 186 fatture indicate sub.doc.3, oltre per ciascuna fattura tardivamente e/o non pagata, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino alla data dell'incasso da parte di . - IN VIA SUBORDINATA NEL Parte_1
MERITO:[..](B) riformare parzialmente la Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.
598/2023 pubblicata in data 13.02.2023 nella parte in cui il Tribunale di Napoli Nord in punto di condanna ai sensi dell'art. 6 comma 2, del Dlgs 231/02 al punto 2) del
P.Q.M.
“Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di Euro 40,00 ex art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2012”, Parte_2
e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di a ottenere il Parte_1
pagamento da parte del oltre che degli importi indicati sub (A), Controparte_1
dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il al relativo Controparte_1
pagamento in favore di di ogni diversa, maggiore o minore, somma Parte_1
che fosse ritenuta dovuta a per: importo dovuto ai sensi dell'art. 6, Parte_1
comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre per ciascuna fattura tardivamente e/o non pagata, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento sino alla data dell'incasso da parte di . IN OGNI CASO: con vittoria di Parte_1
compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il , sostenendo Controparte_1
l'inammissibilità del gravame ex art 342 cpc e la infondatezza nel merito dei motivi di impugnazione. Inoltre, l'appellato ha richiesto, in via incidentale, una parziale riforma della sentenza onde vedere accertato il pagamento, effettuato dal nei confronti CP_1
della della somma complessiva di euro 8.261,92, versata a parziale Parte_1
copertura del debito accertato e, per l'effetto, la rivisitazione della quantificazione degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati.
In definitiva, il così concludeva: Controparte_1
“1. In via preliminare si eccepisce l'inammissibilità dell'appello osservanza del disposto di cui all'art. 342 comma 1 c.p.c.;2. Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 598/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, nella causa iscritta al R.G. 2957/2020 pronunciata il 09 Febbraio 2023, pubblicata in data 13
Febbraio 2022;3. In via principale e nel merito, in riforma della sentenza n. 598/2023 pubblicata il 13.02.2022 e resa dal Tribunale di Napoli Nord, II sezione Civile, in persona del Giud. Dott.ssa Fontanarosa, nel giudizio civile recante RG n. 2957/2020, rigettare il proposto appello per i motivi esposti e, per l'effetto 4. Riformare parte del “
P.Q.M.
” della sentenza di primo grado n° 598/23 che testualmente recita:
“...condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
della somma di € 121.236,62, oltre interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231
[...]
del 2002 da calcolarsi sull'importo nominale originario di ciascuna fattura .....”, andando a riquantificare sia l'effettiva somma dovuta dalla , decurtando Parte_1
dall'importo di € 121.236,32 la somma di € 8.261,92, già versata dall'odierno Ente appellato così come dimostrato per tabulas;
sia di riquantificare pedissequamente gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati;
5. Confermare in ragione degli intervenuti pagamenti di cui al capo due della presente comparsa, quanto stabilito dal Giudicante di primo grado circa il pagamento una tantum della somma di € 40,00 a titolo di risarcimento per il ritardo nei pagamenti per tutti i motivi esposti in parte motiva;
6. In via subordinata e senza recesso, riformare l'appellata sentenza riducendo l'importo di condanna nei confronti del nei Controparte_1
limiti del giusto e provato, secondo quanto esposto e motivato nel corpo del presente atto;
7. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.”
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata avanzata dal la causa veniva rinviata all'udienza del 04.07.2024. Controparte_1
Successivamente il giudizio veniva rinviato all'udienza del 23.10.2025 per la rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. Sulle definitive conclusioni rassegnate in atti dalle parti, alla predetta udienza la causa era rimessa in decisione collegiale.
I motivi della decisione
1. In via preliminare, non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., anche ove si guardi alle modifiche apportate a tale previsione dal d.lgs. n.
149/2022, il cui intento è stato quello di recepire un principio consolidato in seno alla giurisprudenza che reputa sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del gravame, che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata, “senza inutili formalismi” (cfr. Cass. n.24262/2020).
Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, il capo della sentenza oggetto di censura e ha esplicitato le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere l'accoglimento della domanda che il giudice di primo grado ha accolto solo parzialmente in relazione al rimborso forfettario dei costi sostenuti per il recupero del credito.
Ne deriva che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
2. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n. 192/2012, laddove il primo giudice ha condannato il , odierno appellato, al pagamento Controparte_1
della somma di 40 euro una tantum, a fronte delle 186 fatture emesse e rimaste insolute.
A conforto di tale motivo, l'appellante valorizza il tenore testuale della suddetta norma, dà atto dell'intento perseguito dalla disciplina sovranazionale di cui la medesima previsione costituisce attuazione, nonché della interpretazione offertane dalla giurisprudenza interna e sovranazionale.
L'appello risulta fondato e, pertanto, va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
La previsione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D.Lgs. n.
192/2012, afferma che: “1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”. Come si trae dal tenore letterale, la funzione assolta dalla disposizione è quella di liquidare in via forfettaria la somma da corrispondersi quale risarcimento dei costi che la parte deve affrontare per il recupero del credito. La portata della previsione è ulteriormente chiarita dal richiamo, in essa contenuto, all' art. 3: dal combinato disposto delle due norme, difatti, emerge come l'intento del legislatore sia quello di ristorare l'imprenditore del pregiudizio patito in conseguenza di un ritardo nel pagamento, per ciascuno degli importi dovuti, senza introdurre alcun discrimine in relazione alla qualità dell'iter, giudiziale o stragiudiziale, attivata, a tal fine, dal creditore.
D'altronde, l'atto con cui la parte intraprende il giudizio volto a conseguire il pagamento della somma complessivamente dovuta, non esautora la totalità dei costi che questa è tenuta ad affrontare al fine precipuo di conseguire il pagamento degli importi indicati su ciascuna fattura.
La suesposta interpretazione letterale e sistematica trova riscontro nella giurisprudenza della Corte di Giustizia che, contribuendo a definire la portata della direttiva, di cui le previsioni in esame costituiscono attuazione, consente di indirizzare l'attività ermeneutica condotta dall'interprete.
Ebbene, la Corte di Giustizia chiarisce che: “L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva
2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in combinato disposto con l'articolo 3 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che qualora uno stesso e unico contratto preveda pagamenti a carattere periodico, ciascuno dei quali debba essere effettuato entro un termine determinato, l' importo forfettario minimo di EUR 40, previsto da tale articolo 6, paragrafo 1, è dovuto, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero, per ciascun ritardo di pagamento”
(Corte giustizia Unione Europea, Sez. VIII, 04/05/2023, n. 78).
Precisa, altresì, che “l'accumularsi, in capo al debitore, di diversi ritardi di pagamento di forniture di merci o di prestazioni di servizi in successione, in esecuzione di un solo e medesimo contratto, non può avere l'effetto di ridurre l'importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento dei costi di recupero per ciascun ritardo di pagamento ad un importo forfettario unico. Tale riduzione equivarrebbe, innanzitutto, a privare di efficacia pratica l'articolo 6 della direttiva 2011/7/UE, il cui obiettivo è non solo quello di disincentivare tali ritardi di pagamento ma anche di indennizzare, con tali importi, «i costi di recupero sostenuti dal creditore», costi che tendono ad aumentare in proporzione al numero di pagamenti e agli importi che il debitore non versa alla scadenza. Detta riduzione significherebbe, inoltre, concedere al debitore una deroga al diritto all'importo forfettario di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, senza che tale deroga sia giustificata da un qualsivoglia «motivo oggettivo», ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), di detta direttiva (Corte di giustizia UE 1.1.22022 n 419) e, ancora, che: “L'art. 6 della direttiva 2011/7/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per
i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale”(Corte Giustizia UE, 20/10/2022, n. 585).
Alla luce delle predette argomentazioni l'appello proposto dalla va Parte_1
accolto e, in riforma della sentenza gravata limitatamente al capo 2 del dispositivo,
l'appellato va condannato al pagamento della complessiva somma di euro CP_1
7.440,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. 231/02, come novellato dal d. lgs.
192/12, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 186 fatture azionate in giudizio dall'appellante.
Quanto alla richiesta degli interessi legali sulla predetta somma, occorre osservare che l'appellante, nell'atto di impugnazione, ha dichiarato di proporre appello con esclusivo riguardo alla mancata attribuzione della somma di euro 40,00 per ciascuna fattura dedotta in giudizio. L'appellante ha omesso di operare qualsivoglia riferimento al mancato riconoscimento degli interessi legali da parte del primo giudice rispetto a cui non ha esposto alcuna specifica ragione di doglianza.
In altri termini, l'appellante non ha individuato e dettagliato alcuna ragione di critica della sentenza nella parte in cui omette di pronunciarsi sugli interessi, nonostante il debito di cui trattasi debba intendersi di valuta e non di valore, trattandosi di un importo predeterminato in misura forfettaria spettante automaticamente senza alcuna necessità di prova di una reale ed effettiva perdita subita dall'avente diritto.
3. Venendo alla doglianza proposta in via incidentale dal , questa Controparte_1
va rigettata, poiché la documentazione esibita a sostegno della stessa non risulta ritualmente prodotta in giudizio, incorrendo nelle preclusioni sancite all'art. 345 c.p.c..
Il , difatti, contumace in primo grado, deduceva nel corso del Controparte_1
presente giudizio di appello di aver versato alla odierna appellante la somma di euro
8.261,92 a parziale estinzione del credito accertato in sentenza, producendo, a conforto di tale deduzione, documentazione nuova e, precisamente, mandati di pagamento risalenti agli anni 2014, 2015 e 2018.
Detta documentazione non è producibile nel presente giudizio di gravame, in quanto l'invocato mutamento dell'amministrazione comunale ai tempi del giudizio di primo grado (ove, comunque, detta circostanza fosse reale in quanto il non prova CP_1
quanto asserito) non è motivo valido al fine dell'ammissione di nuovi documenti in appello, ai sensi dell'art 345 cpc. La circostanza addotta dal non è affatto CP_1
elevabile in sé a dimostrazione di non essersi potuto difendere, anche provando, nel giudizio di primo grado e, comunque, di non aver potuto produrre prima i documenti per causa ad esso non imputabile.
Pertanto, avendo prodotto soltanto in sede di gravame tali documenti a corredo di un fatto che non risulta già documentato ritualmente ex actis, non può che concludersi per il rigetto dell'appello incidentale, da considerarsi del tutto sfornito di prova e tanto, evidentemente, prescindendosi dalla questione di merito relativa alla effettiva riferibilità dei mandati prodotti in appello al pagamento delle fatture per cui è causa e alla idoneità degli stessi alla prova del fatto estintivo in quanto contestato.
Le spese di giudizio
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la piena soccombenza del CP_1
secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano, in
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favore della controparte, come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022. Le spese di primo grado vanno liquidate in conformità alla quantificazione di cui all'ultimo capo del dispositivo della sentenza appellata, non ricorrendo alcuna modifica del valore della causa di primo grado a seguito dell'accoglimento dell'appello principale che richieda l'applicazione di diversi scaglioni tariffari. Le spese di secondo grado devono essere quantificate sulla base del minor valore della causa di appello sino a euro 26.000,00 e tenuto conto della natura e consistenza delle attività difensive effettivamente espletate.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co.
17 della legge n. 228 del 24.12.2012, ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante in via incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dalla , in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata limitatamente al capo 2 del dispositivo, condanna il al pagamento, in favore Controparte_1
dell'appellante, della complessiva somma di euro 7.440,00, ex art. 6, comma 2, D.lgs.
n. 231/2002;
2) rigetta l'appello proposto in via incidentale dal , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t.; 3) condanna il al pagamento, in favore della , Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in conformità all'ultimo capo del dispositivo della sentenza appellata e, per il secondo grado, in euro 382,50 per esborsi e in euro 4.888,00 per compensi professionali, oltre sulle spese del doppio grado il rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) Dà atto che, a norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento a carico del di un ulteriore Controparte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23/10/2025.
Il Consigliere est. dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente dott. Michele Magliulo