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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1844/22
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Quarta Sezione Civile
La Corte di appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: Dott. ssa IA RI Presidente Dott. Alberto Panu Consigliere relatore Dott.ssa Paola Caporali Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado n. 1844/22 del Ruolo Generale, promossa da:
codice fiscale , in proprio e Parte_1 CodiceFiscale_1 quale legale rappresentante di , partita IVA , CP_1 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall' avv. Gianni Trabalzini, nel cui studio in Torrita di Siena ( SI ), Via Mazzini n. 18 sono elettivamente domiciliati giusto mandato in atti APPELLANTE contro
, codice fiscale Controparte_2
, in persona del legale rappresentante Sig. P.IVA_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Fattovich, presso il cui studio in Firenze, Viale dei Mille n. 73, è elettivamente domiciliata giusto mandato in atti APPELLATA
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: in proprio e quale legale rappresentante di : Parte_1 CP_1
Voglia la Corte d'Appello di Firenze, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza di primo grado: IN VIA
PRELIMINARE E GRADATA: - sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 2415/2022, emessa il 2.9.2022 e pubblicata il 5.9.2022 del
Tribunale di Firenze in composizione monocratica;
- per tutti i motivi esposti in premessa accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze in favore di quello di Siena;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in premessa, 1 l'estromissione dal giudizio dell'Ing. citato in proprio. IN VIA Parte_1
PRINCIPALE: - accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in premessa, che la domanda avversaria è infondata in fatto e diritto, per l'effetto rigettare la stessa. - nella denegata ipotesi in cui la domanda avversaria risulti anche solo parzialmente fondata accertare i rapporti dare/avere tra le parti, applicando eventuali compensazioni ed all'esito determinare quanto dovuto da una parte nei confronti dell'altra. - accertare e dichiarare, nel caso di cui al punto che precede, a quale dei due convenuti tra e Ing. deve essere CP_1 Pt_1 ascritta la responsabilità per gli eventuali danni accertati in favore dell'attrice. IN VIA
ISTRUTTORIA: Si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate in atti e non accolte”.
: “si riporta integralmente alla Controparte_2 propria comparsa di costituzione e risposta del 15.01.2024 chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate”. Conclusioni della comparsa di risposta: “Conclude chiedendo che l'Ecc.ma Corte adita dichiari inammissibile e comunque rigetti perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto avverso la sentenza n.
2415/2022 del Tribunale di Firenze. Con vittoria di spese, onorai e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto di appello il sig. in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante di ha impugnato la sentenza n. 2415, emessa il 5/09/22 CP_1
notificata da in data 15/09/22, con la quale il Tribunale di Firenze lo ha CP_4 condannato, in solido con la società rappresentata, al risarcimento del danno patrimoniale in favore della ( nel proseguo Controparte_2
anche la ), con soccombenza delle spese di lite e carico delle spese di ctu e ctp. CP_2
Al contempo la sentenza ha rigettato le altre domande formulate dalla ( CP_2
risarcimento del danno non patrimoniale, risarcimento ex art. 96 cpc ) e dagli odierni appellanti ( manleva nei confronti dell'assicuratore ). Controparte_5
Con l'atto introduttivo del giudizio lamentava di aver incaricato la CP_2 CP_1
[...
“di realizzare impianti autonomi di riscaldamento e condizionamento” ( “una vera e propria opera di progettazione”, precisava nella prima memoria ) nel rispetto dei vincoli paesaggistici ( quindi privi di elementi esterni da posizionare sulla facciata dell'edificio), fornendo altresì un parere sui macchinari (Olimpia Splendid modello
2 Unico) da essa individuati, che erano successivamente risultati sottodimensionati, perché incapaci di garantire un adeguato livello di calore nel periodo invernale. Col risultato di aver dovuto ricorrere all'acquisto e all'installazione di un impianto secondario di riscaldamento con termoconvertitori elettrici, funzionali allo scopo e dal costo meno gravoso, rispetto alla sostituzione delle macchine già esistenti.
Evidenziava, inoltre, di aver introdotto un accertamento tecnico preventivo, dal quale era emerso il sottodimensionamento termico dei suddetti macchinari, ovverosia che non erano “in grado di soddisfare la temperatura interna di progetto nei locali pari a
20°, quando all'esterno si verifica la condizione climatica più gravosa, vale a dire la temperatura esterna minima di progetto pari a -2°C” ( TP ing. ) per effetto di un Per_1 parziale errore di calcolo, correlato al fatto di non aver tenuto conto - nella progettazione - della curva prestazionale, fornita dal produttore dei macchinari, relativa alla loro capacità di riscaldare i locali.
Accusava perciò dell'accaduto tanto l'azienda quale società di CP_1
ingegneria, alla quale aveva affidato la progettazione degli impianti, quanto l'ing. personalmente, per aver rivestito il ruolo, preteso dalla normativa di settore ( Pt_1
che si informa al principio della personalizzazione di determinati atti, riservati in via esclusiva a taluni professionisti), di responsabile della progettazione medesima, come evincibile per tabulas dalla sua sottoscrizione, in tale veste, della relazione tecnica sulla rispondenza dell'opera alle prescrizioni normative, depositata in Comune.
Chiedeva perciò il risarcimento del danno patrimoniale, quantificandolo in €
6.443,74= per l'acquisto dei macchinari necessari ad integrare gli originari climatizzatori, nonché in ulteriori € 12.859= a titolo di spese del procedimento per
TP (€ 6.976,32= per il compenso del ctu, € 2.410,72 per il compenso del ctp ed € 3.472 per il compenso del difensore), per un totale di € 19.302,78=. Ma anche il ristoro per equivalente, indicato nella somma a forfait di € 4.000,00=, del danno non patrimoniale, dovuto sia al disagio di aver goduto solo parzialmente degli immobili, ove erano stati installati gli impianti di climatizzazione nel periodo invernale , sia al nocumento patito all' immagine, al nome e alla reputazione, per non avervi potuto ospitare la clientela. Ed infine, la condanna delle controparti ex art. 96 cpc, per non aver “dato alcun riscontro alle richieste di parte attrice di trovare un accordo”, pur essendo state riconosciute colpevoli in sede di TP. 3 Costituitisi in giudizio l'ing. e la , eccepivano in via preliminare Pt_1 CP_1
tanto l'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze, essendo stati violati sia il foro generale, che il foro facoltativo previsti dal codice di procedura civile, quanto
l'inammissibilità della domanda, in mancanza del previo esperimento della negoziazione assistita.
Nel merito, lamentava che l'unico incarico conferitole dall'attrice consisteva CP_1
in una consulenza di calcolo energetico in esecuzione della L. 10/1991, avente per oggetto l'individuazione del fabbisogno energetico della struttura immobiliare esaminata, con lo scopo d'indirizzare la committenza verso la migliore soluzione tecnico-impiantistica, da essa disattesa, come dimostrato documentalmente, per aver scelto e fortemente voluto climatizzatori sconsigliati, perchè inidonei al clima invernale della località d'installazione. Deduceva, inoltre, che il calcolo energetico effettuato era sicuramente corretto, perché sviluppato con un software certificato.
Contestava la ctu dell'atp per EM , richiamando le osservazioni del proprio ctp, prof. , alle quali si riportava. Col risultato che i danni erano ascrivibili Per_2
all'erronea scelta dei macchinari, fortemente voluti dalla committenza. In denegata ipotesi di accoglimento delle domande, opponeva la compensazione col controcredito relativo al compenso impagato per la consulenza espletata. Chiedeva l'autorizzazione ad evocare in giudizio la compagnia quale terzo garante Controparte_5 della sua responsabilità civile.
L'ing. si doleva del proprio difetto di legittimazione passiva sostanziale, non Pt_1
avendo intrattenuto alcun rapporto contrattuale con la . I convenuti CP_2 contestavano, inoltre, la consulenza d'ufficio dell'accertamento tecnico preventivo, sia per violazione del contraddittorio, sia per non aver tentato compiutamente la conciliazione tra le parti, sia in relazione alla metodologia applicata ed infine per l'erronea interpretazione di norme, chiedendone la rinnovazione.
Concludevano, quindi, in via preliminare, per le declaratorie d'incompetenza territoriale, d'inammissibilità delle domande e di estromissione dell'ing. nel Pt_1
merito, in via principale, per il rigetto delle domande e, in ipotesi, per la compensazione e la manleva da parte di con vittoria di Controparte_5 spese, anche del procedimento per atp.
4 Costituitasi in giudizio chiedeva il rigetto della domanda attrice, perché CP_4
infondata in fatto e diritto, comunque non provata, con vittoria di spese;
in ipotesi di accoglimento, anche parziale, chiedeva fosse dichiarata l'inoperatività della polizza, con conseguente rigetto della domanda di manleva;
in estremo subordine, che la condanna fosse rigorosamente correlata alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, oltre che nei limiti del massimale garantito, con applicazione delle franchigie contrattuali.
La causa veniva quindi istruita mediante prove testimoniali, acquisizione del fascicolo di TP (tentata e non riuscita, perché il fascicolo risultava introvabile), nonché con l'ordine di esibizione al terzo chiamato del questionario di adeguatezza della polizza.
Il tribunale respingeva l'eccezione d'incompetenza territoriale, per essere applicabile il foro facoltativo del luogo ( NU IM ) ove doveva essere adempiuta la prestazione contrattuale censurata, nonché quella d'inammissibilità della domanda, perché sanata a posteriori dall'avvio, nel corso del processo, della negoziazione assistita, che aveva avuto esito negativo.
Accertava che sussisteva la legittimazione passiva sostanziale dell'ing. atteso Pt_1
che la normativa di settore ammette, da un lato, che le società di capitali svolgano attività tipiche delle professioni regolamentate, ma impone, dall'altro, il necessario mantenimento della “personalità “ della prestazione intellettuale, quale canone inderogabile disciplinato dagli artt. 2232 e ss. c.c., attraverso il richiamo alla figura, solidalmente responsabile con la società, del direttore esecutivo, materiale esecutore della prestazione e firmatario dei progetti.
Dichiarava, inoltre che risultava “evidente l'inadempimento della società convenuta e del suo legale rappresentante in proprio nella prestazione dell'attività di consulenza, studio e fattibilità degli impianti termici in questione”, come comprovato dall'accertamento tecnico preventivo, che metteva in risalto “gli errori dei convenuti nella valutazione e nei calcoli energetici dei macchinari in relazione allo specifico sito di collocazione”.
Sottolineava che i convenuti non assolvevano all'onere della prova, che gli faceva carico in ambito contrattuale, di dimostrare il corretto adempimento, piuttosto che l'inadempimento ( o parziale adempimento ) per causa non imputabile. Infatti, già sotto il profilo dell'oggetto dell'incarico assunto, dalla corrispondenza intercorsa 5 poteva concludersi che fosse stato loro richiesto anche un parere sulla funzionalità delle macchine individuate dalla committenza. Inoltre, a causa dell'esito contraddittorio e non univoco delle prove testimoniali, non potevasi ritenere provato che la avesse dovuto ottemperare ad una scelta tassativa della committenza CP_1
circa la scelta dei climatizzatori da installare, come sostenuto dai convenuti. Le critiche alla consulenza d'ufficio dell'atp erano infondate e quindi erano da condividere le censure ivi contenute alla prestazione dell'ing. per errori Pt_1
professionali evidenti, consistiti nell'aver considerato in 18° anziché 20° la temperatura limite e nel non avere valutato, relativamente all'uso invernale, le curve di prestazione energetica dei macchinari fornite dal produttore, né tantomeno aver considerato l'uso al quale erano effettivamente destinati alcuni locali ( ufficio ), diverso da quello catastalmente attribuitogli ( laboratori artigianali ), così conclusivamente incorrendo nell'errore di scegliere un numero di climatizzatori inferiore al necessario, non adempiendo al compito di attenersi “ad una valutazione effettiva di benessere degli occupanti” ( sentenza, pag. 11 ).
Accoglieva, perciò, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, limitandolo Cont ad € 6.443,74=, pari all'importo corrispondente all'esborso già effettuato dalla TV per ottenere l'idoneo rendimento energetico degli impianti.
Respingeva, invece , la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale , in quanto la a prescindere dalla ricorrenza o meno di un diritto CP_2
costituzionalmente garantito, non aveva titolo per chiedere il ristoro di disagi propri delle persone fisiche, mentre il danno all'immagine ed alla reputazione era rimasto indimostrato.
Rigettava altresì la richiesta di (parziale) compensazione formulata in via subordinata dalla , atteso che quest'ultima non poteva legittimamente opporre un credito CP_1
certo, liquido ed esigibile, non essendogli riconoscibile alcun compenso per la prestazione resa, in quanto adempiuta in modo gravemente inesatto, suscettibile di risoluzione contrattuale, oltre che non utile in senso assoluto per la cliente.
Non accoglieva la domanda di manleva della poiché ricorreva un'ipotesi, CP_1
validamente pattuita con la polizza assicurativa, di esclusione della garanzia , ovverosia l'inidoneità dell'impianto - oggetto di relazione e consulenza - all'uso o alle necessità specifiche di destinazione (idoneo riscaldamento dei locali) ( art.
3.2 delle CGC ). 6 Respingeva inoltre la richiesta di condanna ex art. 96 cpc formulata dalla , non CP_2
ricorrendo ipotesi di malafede o colpa grave, né di abuso dello strumento processuale, da parte dei convenuti, essendo loro diritto non conciliare per non aver condiviso i risultati dell'accertamento tecnico preventivo. Per l'effetto, stante la soccombenza della e dell'ing. li condannava alla CP_1 Parte_1
refusione delle spese di lite della convenuta e li Controparte_2
onerava delle spese relative all'atp. Compensava invece le spese relative alla chiamata in garanzia dovuta al rapporto assicurativo, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni, correlate al fatto che la compagnia di assicurazione non aveva colpevolmente eccepito l'inoperatività della polizza fin dal procedimento per atp.
La e l'ing. hanno quindi impugnato la sentenza di primo CP_1 Parte_1 grado, formulando sei motivi di appello. Hanno altresì dichiarato di aver rinunciato all'appello nei confronti di e di aver ricevuto dalla medesima Controparte_5
la notificazione della sentenza in data 15/09/22.
Il primo motivo ha lamentato l'erronea valutazione circa il foro competente per territorio ( con violazione degli artt. 20 c.p.c, 1182 e 1326 c.c.), poiché la decisione sulla competenza per territorio in base al foro facoltativo era viziata dall'aver assunto, senza motivazione, che la prestazione inadempiuta, per cui era causa, avrebbe dovuto essere effettuata in NU – IM ( Fi ), presso la committente, ancorchè si trattasse di opera di natura meramente intellettuale, alla quale dovevasi applicare la regola dell'adempimento presso il domicilio del debitore in NA ( Si ), ex art. 1182, ultimo comma, c.c. . Ma anche perché, ovemai si fosse preso in considerazione il luogo ove era sorta l'obbligazione, trattavasi indiscutibilmente di NA, località nella quale era stato concluso il contratto d'opera, avendo la conosciuto presso la propria sede l'accoglimento della CP_1
proposta contrattuale di consulenza da essa formulata alla . CP_2
Il secondo motivo ha censurato l'erronea individuazione dei criteri di calcolo dell'efficienza energetica dei climatizzatori ( con violazione degli artt. 1218 e 2679
c.c., 116 c.p.c e 3, co. 1, DPR 74/2013 ). Errava il tribunale, e prim'ancora il ctu dell'atp che l'aveva mal consigliato, nel ritenere che la società di engineering avrebbe dovuto effettuare i calcoli del fabbisogno energetico dei locali della committenza sulla base della loro destinazione effettiva, anziché di quella catastalmente attribuitagli, poiché i 7 convenuti, contravvenendo ad un obbligo di legge, avrebbero così dovuto falsamente attestare alle autorità preposte la corrispondenza degli impianti installati alle prescrizioni di legge (relative ai consumi di energia termica ed elettrica ammessi - art. 27, L. 10/1991) sulla base di un utilizzo improprio di alcuni dei locali oggetto d'intervento (ufficio), perché difforme da quello previsto e consentito (laboratorio artigianale), secondo parametri determinati dalla normativa urbanistica e risultante dalla categoria catastale attribuitagli. Coerentemente era parimenti erroneo stabilire che il calcolo avrebbe dovuto considerare la temperatura limite di 20°, anziché di 18°, atteso che, a termini di legge (art. 3, co. 1, DPR 74/2013), la media ponderata della temperatura dell'aria nei laboratori artigianali dev'essere di 18° (con mera tolleranza di 2° in più), al contrario degli uffici, ove sono ammessi 20°. Perciò aveva CP_1 correttamente operato calcolando i valori con un software certificato, che non consentiva margini di errore, partendo dai corretti dati reali e normativi a sua disposizione. Tantopiù che dalla consulenza dell'atp, dalle prove testimoniali e dalla corrispondenza intercorsa tra le parti poteva evincersi che, almeno in parte delle strutture, l'impianto aveva raggiunto comunque 20° nei mesi invernali e che in realtà non si erano neanche verificate le rigide condizioni climatiche ( temperatura a – 2 ) in relazione alle quali era stata contestata l'insufficiente capacità di riscaldamento dei climatizzatori installati.
Il terzo motivo ha biasimato l'erronea interpretazione delle testimonianze ( con violazione degli artt. 1218 e 2679 c.c.), per aver il tribunale concluso che la convenuta era stata inadempiente anche per aver fallito la prova della non imputabilità CP_1 del sottodimensionamento degli impianti, non avendo dimostrato di esser stata costretta, come allegava, ad accettare l'utilizzo di macchinari fortemente voluti dalla committenza, nonostante il suo contrario ed espresso avviso. In realtà tale approdo era errato e non si basava su un'interpretazione corretta e complessiva delle testimonianze escusse, dalle quali dovevasi trarre come rilevante termine di paragone che tutti gli altri condomini, anch'essi consigliati da , avevano scelto CP_1
climatizzatori diversi, muniti di unità esterna, lasciando in secondo piano la preoccupazione, espressa dalla e fulcro della sua scelta, di non violare la CP_2 normativa urbanistica sui vincoli paesaggistici.
8 Il quarto motivo ha censurato violazioni di legge , argomentando che le norme richiamate dal giudice di primo grado, relative all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei lavori pubblici, segnatamente l'art. 46 del D. Lgs.
50/2016 e l'art. 17 della L. 109/94, oltre a non essere applicabili al caso oggetto di lite perché inerente un rapporto tra privati, non prevedono la responsabilità solidale ex lege del professionista nei confronti della committenza , ma soltanto una responsabilità personale del medesimo per l'opera svolta per conto della società di ingegneria, che ben potrebbe essere intesa come riferita al rapporto interno con quest'ultima, oltre a porsi, nel caso concreto, in irrimediabile contrasto col fatto che l'ing. non aveva stretto alcun rapporto sinallagmatico diretto con la Pt_1 CP_2
casomai intrattenuto, secondo le testimonianze sfogate, dal perito industriale
[...]
Era dunque da riformare la sentenza per aver accertato la responsabilità Tes_1
solidale dell'ing. con la Pt_1 CP_1
Il quinto motivo ha biasimato l'erronea quantificazione del danno ( con violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. ), per effetto di errori di calcolo e di illegittima inclusione di danni che non erano conseguenza diretta ed immediata della condotta dei convenuti.
Ha evidenziato, in particolare, che il ctu dell'atp commetteva l'errore di duplicare un importo, di riconoscere spese di adeguamento anche per locali (locati alla società
CA) il cui fabbisogno energetico era soddisfatto dai climatizzatori contestati,
d'includere il costo per l'acquisto di stufette elettriche senza che fosse provata la destinazione ai locali oggetto del giudizio risarcitorio ed inoltre di aver riconosciuto al ctp dell'attrice, ing. due volte il compenso per un'unica effettiva prestazione Per_3 di analisi termica (la prima, sostanzialmente l'unica, eseguita in sede stragiudiziale;
la seconda, nel procedimento per atp). Per l'effetto il danno sarebbe dovuto, se del caso, ammontare all'importo massimo di € 3.909,77=, anziché di € 6.443,74=.
Il sesto motivo ha contestato l'erroneo rigetto dell'eccezione di compensazione ( e quindi violazione degli artt. 1243 e 1460 c.c., 112 e 115 c.p.c ) in quanto, per effetto dei principi di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e di non contestazione, nonché della natura dell'exceptio inadempleti contractus ( non proponibile d'ufficio ), il tribunale non avrebbe dovuto questionare la debenza o meno del compenso, pattuito fra le parti, regolarmente fatturato e mai contestato dalla committenza che, oltretutto, non aveva chiesto la risoluzione del contratto. Risultava quindi ultra petita la 9 declaratoria d'indebenza di qualsivoglia remunerazione in quanto il grave inadempimento giustificava la risoluzione del contratto d'opera, nonché erronea la statuizione che la prestazione era risultata “non utile in senso assoluto per il cliente”, poichè l'attività di non era inutile, necessitando l'impianto progettato CP_1
soltanto di un'integrazione, come chiarito dal perito dell'atp. Oltretutto il diniego totale del compenso si poneva anche in evidente contrasto col diritto alla remunerazione con l'importo di € 295,38= delle prestazioni non rientranti nell'oggetto del processo ed inserite nella fattura (31/01/17 n. 5), per il credito opposto in compensazione, quale quota millesimale di addebito alla per prestazioni rese CP_2
al Condominio e commissionate dal medesimo relativamente all'impianto di climatizzazione condominiale e non individuale. aveva dunque diritto CP_1 almeno a quest'ultimo compenso e dunque l'eccezione di compensazione era fondata.
Hanno perciò formulato le domande come in epigrafe trascritte.
Costitutasi l'appellata ha censurato i motivi di appello, chiedendo perciò il CP_2 rigetto del gravame, con vittoria di spese.
L'istanza per l'inibitoria, formulata dagli appellanti, è stata respinta con ordinanza del 26/01/23 , che, nei limiti della delibazione sommaria, ha accertato tra l'altro l'insussistenza del fumus boni iuris, salvo, in ipotesi, per l'esigua somma opposta in compensazione.
Con ordinanza del 16 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni, come in epigrafe trascritte, all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare osserva la Corte che, per effetto dell'acquiescenza della
[...]
, debbono ritenersi coperti dal giudicato i capi di Controparte_2
sentenza relativi al rigetto delle domande di risarcimento del danno non patrimoniale, relative al mancato godimento della proprietà e alla lesione dell'immagine e del diritto a non subire un abuso dello strumento processuale. In mancanza di appello è altresì passata in giudicato la decisione di rigetto della domanda di manleva formulata dalla nei confronti della CP_1 [...]
. Controparte_5
10 Il primo motivo di appello ha censurato il rigetto dell'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze sull'assunto che il foro facoltativo previsto dall'art. 20 cpc, tanto come luogo di conclusione, quanto di esecuzione del contratto per la pattuita prestazione d'opera, non potesse non essere correlato alla località,
NA, rientrante nella circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Siena, ove la ha ed aveva la propria sede. CP_1
Al contrario, il Tribunale ha accertato che, secondo la prospettazione della , CP_2
trattavasi dell'inadempimento di una “obbligazione di servizi , ossia di una consulenza specialistica in materia di impianti di riscaldamento / condizionamento e di realizzazione di detti impianti”, che dichiarava essere sorta e doversi eseguire
“senz'altro presso la sede dell'attrice, sita in IM, con conseguente competenza per territorio del Tribunale di Firenze” ( sentenza impugnata, pag. 6 ).
Osserva la Corte che, per le cause relative a diritti di obbligazione, è territorialmente competente anche il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio ( art. 20 cpc ). Nella citazione introduttiva ha chiesto alla CP_2
il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento ( o non corretto CP_1 adempimento ) di una prestazione d'opera - nella specie la progettazione di impianti di riscaldamento e condizionamento in NU IM ( Firenze ) - commissionatagli come società d'ingegneria , che implicava il deposito di una relazione tecnica, relativa al rispetto delle prescrizioni di legge , il correlato calcolo del fabbisogno energetico dei locali interessati dagli impianti, l'ulteriore obbligo di rispettare vincoli paesaggistici, comportanti il divieto d'installazione di manufatti sulla facciata dell'edificio, e un parere sui macchinari all'uopo individuati dalla committente. La convenuta ha lamentato trattarsi di una mera consulenza CP_1 di calcolo (L. 10/1991) , per un intervento di manutenzione straordinaria sull'impianto di climatizzazione estate/inverno, che prevedeva il distacco dall'impianto centralizzato e la realizzazione di due nuovi impianti autonomi;
precisava che trattavasi di calcolare il fabbisogno energetico, per l'inverno e per l'estate, sulla base dell'analisi delle strutture immobiliari in questione, in modo da consentire, sulla base del risultato, la scelta della migliore soluzione tecnica- impiantistica da adottare;
ciò implicava anche la presentazione della relazione tecnica prevista dal decreto interministeriale 26 giugno 2015. 11 Dalle allegazioni delle parti risulta fin troppo evidente che, anche nell'ipotesi che si fosse trattato di una mera consulenza, come allegava la convenuta, la sua realizzazione avrebbe implicato l'analisi delle strutture immobiliari per calcolarne il fabbisogno energetico e quindi che la prestazione sarebbe stata eseguita anche presso i locali della in NU IM. Poiché l'art. 20 c.p.c dev'essere letto in CP_2
combinato disposto con l'art. 1182 c.c., che disciplina il luogo dell'adempimento, occorre rimarcare che, prim'ancora del criterio suppletivo del domicilio del debitore al tempo della scadenza (ultimo comma), devono essere vagliati la volontà delle parti, gli usi e la natura della prestazione (primo comma).
Ebbene, è proprio dalla natura della prestazione, che implicava necessarie indagini
“sul campo”, che si evince la fondatezza dell'accertamento del Tribunale, laddove ha statuito, inter alia, che l'obbligazione doveva essere eseguita senz'altro presso la sede dell'attrice, situata nella circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Firenze.
Il primo motivo di appello è dunque infondato e dev'essere respinto.
Il secondo motivo ha censurato la sentenza per aver assunto che l'oggetto dell'incarico commissionato dalla attenesse all'individuazione del miglior CP_2 impianto di riscaldamento in concreto, tenendo conto dell'effettiva destinazione dei locali interessati dagli impianti di climatizzazione, anziché di quella urbanisticamente attribuitagli in ragione di legge, parzialmente diversa, atteso che la correlata ed obbligatoria relazione tecnica prevista dalla L. 10/1991 ed i relativi calcoli dovevano necessariamente tener conto di quest'ultima e non della prima, pena la suscettibilità
d'incorrere nei rigori della normativa di settore. Infatti, fin dalla comparsa di risposta di primo grado, i convenuti hanno rimarcato che gli immobili oggetto di analisi non risultavano essere degli uffici , ma dei laboratori artigianali, con la conseguenza che
“l'elaborazione dei calcoli avrebbe dovuto prendere come base di riferimento tale destinazione catastale (E8), e non la (E2), perché l'immobile veniva impropriamente utilizzato per uffici”
(comparsa di risposta, pag. 7). L'argomentazione, meglio esplicitata nell'atto di appello, ha assunto che, non potendo la temperatura superare per legge ( art. 3, comma 1, DPR 74/2013 ) diciotto gradi centigradi all'interno dei laboratori artigianali,
i calcoli effettuati erano corretti, poiché gli impianti soddisfacevano il fabbisogno termico delle unità, interessate dall'intervento, nel rispetto dei dettami normativi.
12 Secondo il tribunale, invece, così facendo e l'ing. avevano CP_1 Pt_1
“scientemente contraddetto la loro funzione di tecnico che deve scegliere e consigliare il miglior sistema di riscaldamento in concreto, per l'uso dell'immobile”, poiché erano a conoscenza, fin da una precedente indagine svolta sull'efficienza dell'impianto unico, servente l'intero condominio, di cui le due unità oggetto di lite fanno parte, del loro stato e della loro destinazione, come attestato in un progetto ( doc. 4 ) del CP_2
febbraio 2016 ( sentenza impugnata, pag. 11 ).
Rileva la Corte che, per quanto specificamente interessa il secondo motivo di appello, dalla documentazione agli atti non possa ragionevolmente dubitarsi che la CP_1
avesse contratto l'obbligo di consigliare due impianti di climatizzazione estate/inverno, in grado di garantire - nel periodo invernale - la temperatura di 20 gradi centigradi all'interno dei locali della committente. A tale conclusione conduce l'esame del progetto di impianto e della relazione tecnica, ai sensi della L. 10/1991, entrambi dell'aprile 2016 , sottoscritti dall'ing. quale responsabile Parte_1 della progettazione: in particolare, esaminando le tabelle riassuntive del calcolo del fabbisogno energetico unite al primo (doc. 8, ricorso per atp ) e gli elaborati “potenze di progetto dei locali” e “riassunto dispersione dei locali”, contenuti nelle schede del
“fabbisogno termico invernale”(quali parti integranti della “Relazione tecnica di calcolo prestazione energetica del sistema edificio – impianto” , doc. 7 e 10, ricorso per atp ), allegati alla seconda, si nota che la temperatura di riferimento è sempre di
20 gradi centigradi. Del resto anche il ctu dell'atp, ing. , ha riferito che, Per_1
nonostante l'incontrovertibile destinazione d'uso urbanistica a laboratori e archivi ( e non ad uffici ) dei locali interessati dai due impianti di riscaldamento e climatizzazione ( attestato dai certificati comunali di agibilità ), unitamente all'ing.
ha “considerato il medesimo parametro di progetto ( e della stessa entità ) da Pt_1 soddisfare all'interno dei locali nella stagione invernale, durante l'utilizzo degli impianti termici di climatizzazione invernale, vale a dire una temperatura interna di progetto nei locali di 20° C” ( atp, pag. 18 ). Anche il ctp dell'appellante, ing. , pur contestando Per_2 che il parametro di riferimento per stabilire l'adempimento della CP_1
all'obbligazione di calcolo contratta fosse la temperatura interna di 20° C. nel periodo invernale, perché non rispondente ai limiti imposti dalla legge per gli archivi e i laboratori, ai quali il tecnico non poteva non conformarsi nello sviluppo del 13 fabbisogno termico invernale, ha riconosciuto che la ha “eseguito i calcoli CP_1 considerando una temperatura interna di 20° C.” “nello spirito di garantire il maggior confort possibile per legge alla ricorrente” ( doc. 4 – ). Perciò si deve concludere che CP_1
quest'ultimo costituiva il fine del calcolo commissionato all'appellante e che CP_1
Contr di esso dovevano tener conto i calcoli del fabbisogno termico delle due unità della essendo di contro errato argomentare che il progetto dell'appellante fosse
[...]
corretto per aver adottato la temperatura di 18° C. Peraltro l'appellante, che aveva l'onere di provare il proprio adempimento o l'inimputabilità dell'inadempimento, non lo ha assolto neanche con riferimento all'argomento che il proprio computo era imposto dall'art. 3 del Regolamento DPR 74/2013 , atteso che non ha chiarito i motivi per i quali il diverso calcolo preteso dalla - ed accertato come corretto dal CP_2
Tribunale - avrebbe senz'altro violato tale disposizione , attesa l'espressa previsione della tolleranza di 2 gradi centigradi, con la possibilità che gli ambienti, ad uso laboratorio, godano di una temperatura di 20° C. Né alcun rilievo assume, sotto il profilo dell'adempimento o meno a regola d'arte dell'incarico consulenziale e progettuale ricevuto, la circostanza che, secondo la ricostruzione proposta dall'appellante a corollario del motivo di appello, l'istruttoria non abbia fatto emergere che, nell'arco temporale allegato dalla risalente all'inverno CP_2
2016/17, si siano create le condizioni climatiche e di progetto più estreme ( - 2° C ).
L'oggetto del giudizio risarcitorio attiene, infatti, all'oggetto della consulenza ed al rilievo della astratta capacità dei calcoli effettuati dalla e dall'ing. di CP_1 Pt_1 garantire il fabbisogno termico alle temperature di progetto e non, piuttosto, alla risarcibilità del danno, diverso ed ulteriore, effettivamente patito dagli occupanti degli ambienti della in quell'arco temporale. CP_2
Il secondo motivo di appello è dunque infondato e dev'essere respinto.
Il terzo motivo di appello ha censurato la sentenza per avere erroneamente apprezzato le testimonianze escusse e conseguentemente escluso un argomento per sostenere la non imputabilità dell'inadempimento afferente la scelta dei macchinari, scelta che l'appellante ha ritenuto doversi attribuire esclusivamente al comportamento della committente. Infatti, nonostante il contrario avviso della CP_1
[.
, orientata verso climatizzatori con unità esterna, avrebbe voluto adottare il CP_2
modello Unico dell'Olimpia Splendid, ancorchè fosse meno performante , in ossequio 14 ai vincoli paesaggistici, che non intendeva aggirare con l'ausilio di pratiche amministrative propostegli dalla società di ingegneria: “nessuna condivisione e/o consulenza è stata effettuata da sulla scelta di montare all'interno dei locali” i CP_1 macchinari scelti dalla committente, pertanto “l'asserito danno lamentato dall'attrice, se esistente, non è certo imputabile a o all'ing. per il calcolo energetico CP_1 Pt_1 effettuato” (comparsa di risposta, pag. 4 ). In merito il Tribunale ha escluso ricorresse un'ipotesi di non imputabilità, atteso che “l'istruttoria orale del convenuto non ha dato prova del fatto che la – in contrasto con quanto scritto nel documento – avesse CP_1 ottemperato ad una richiesta tassativa dell'attore : a fronte della deposizione del teste - Tes_2 socio della , per questo di scarso valore conoscitivo, in quanto avente interesse ad CP_1 ottenere il profitto della società convenuta - che afferma di avere sconsigliato i macchinari alla stessa di , vi è la deposizione contraria del teste Parte_2 CP_2 dell'attore, che afferma esattamente il contrario.” ( sentenza, pag. 10 ). Parte_2
L'appellante ha lamentato che il Tribunale non avrebbe valutato le dichiarazioni dei due testimoni in modo paritario , attribuendone la medesima rilevanza probatoria, nonostante avessero entrambi un interesse in causa e malgrado la sig.ra Parte_2
non fosse credibile. La teste, infatti, sarebbe incorsa in contraddizione, ammettendo, da un lato, che la aveva consigliato a tutti i condomini di installare CP_1
climatizzatori con unità esterna, ma negando, dall'altro, che avesse sconsigliato l'utilizzo dei climatizzatori di marca Olimpia Splendid modello Unico.
Osserva la Corte che il disaccordo dei citati testimoni sull'esistenza o meno di un espressa indicazione da parte della a non adottare i climatizzatori CP_1
individuati dalla committente, non consente di ritenere adeguatamente provata la circostanza, in mancanza di altri decisivi contributi di natura probatoria, con il risultato che l'onere probatorio a carico dell'appellante sul punto non può considerarsi assolto. L'esame delle allegazioni delle parti, dei documenti e delle prove testimoniali consente di ritenere sussistente la prova che la aveva proposto a CP_1
tutti i condomini il ricorso a climatizzatori con unità esterna, mentre la li CP_2 aveva scartati, per non violare il vincolo paesaggistico, che vietava la collocazione di manufatti sulla parete esterna del fabbricato, così individuando le macchine dell'Olimpia Splendid come potenzialmente utilizzabili per i propri impianti termici, in quanto munite di sola unità interna. Non risulta, invece, provato che la Pt_3
[.. avesse acquistato queste ultime nonostante che la ne avesse espressamente CP_1
sconsigliato l'installazione. Anzi, deve presumersi il contrario, atteso che la CP_1
ha eseguito l'opera commissionatagli, individuando nei climatizzatori Olimpia
Splendid macchinari in grado di fornire il fabbisogno termico necessario a garantire la temperatura di progetto. Laddove avesse ritenuto che non fossero in grado di assicurare tali prestazioni, l'appellante avrebbe dovuto esprimere un parere negativo, piuttosto che, al contrario, predisporre e consegnare alla committenza i progetti, la relazione tecnica ed i correlati elaborati di calcolo, basati sulle caratteristiche di quei climatizzatori, per la realizzazione degli impianti.
Il terzo motivo di appello è, dunque, infondato e dev'essere respinto.
Il quarto motivo ha biasimato l'accertamento della responsabilità solidale dell'ing. con la , non esistendo nella legislazione di settore la previsione Pt_1 CP_1
della solidarietà tra la società di ingegneria ed il professionista esecutore dell'opera, tantomeno da ricondursi alla disciplina sulla responsabilità personale del professionista, che agisca per conto di società di ingegneria affidataria dell'incarico, di cui all'art. 17, comma 8, L. 109/94 (norma che recita: “Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali
(…)”. Argomenta l'appellante come “personalmente responsabile” sia una dicitura che nulla dice rispetto alla eventuale solidarietà con la società, né stabilisce se il cliente finale possa promuovere un'azione diretta nei confronti del socio- professionista o se quest'ultimo, più semplicemente, risponda nei confronti della società di cui fa parte”, “pertanto, non è dato sapere in base a quale disposizione sia stato condannato un professionista con cui il cliente finale non ha avuto alcun rapporto diretto”
(atto di appello, pag. 12 ). In merito il Tribunale, aderendo alla giurisprudenza di legittimità, ha di contro accertato che, per effetto dell'art. 10, L. 183/2011 ( co. 3: “È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile” ), le società di ingegneria, costituite ai sensi dell'art. 17, L. 109/94 e quindi secondo una disciplina nata nell'ambito dei lavori pubblici, sono abilitate a svolgere
16 attività di progettazione anche nel mercato privato ( Cass. Civ. 7310/17), ma che la redazione di progetti ad opera delle medesime esige che l'attività di progettazione e i singoli progetti siano eseguiti da uno o più professionisti, iscritti negli appositi albi, nominativamente indicati e personalmente responsabili, nel rispetto della normativa civilistica in materia di professioni intellettuali ( capo II del titolo III del libro V del codice civile ) ( Cass. Civ. 590/96 ). E ciò in aderenza al canone inderogabile della personalità della prestazione d'opera intellettuale, sancita dall'art. 2232 c.c.
(“Esecuzione dell'opera” ) e delle norme di settore, che hanno sancito e sanciscono la responsabilità personale del professionista esecutore dell'opera, a prescindere dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico ( prima l'art. 17, co. 8, L.
109/1994, poi l'art. 90, co. 7, D. Lgs. 163/2006 – ed infine l'art. 46, D. Lgs. 50/2016 ).
“Pertanto la natura inderogabile della normativa sulla prestazione intellettuale, nonché la natura della società di ingegneria, che implica la necessaria firma degli elaborati da parte del professionista facente parte della medesima compagine societaria, depone a favore della responsabilità solidale ex lege del convenuto ing. ( sentenza, pag. 7 – 9 ). Pt_1
Ritiene la Corte che l'interpretazione del Tribunale sia corretta, anche se la motivazione va integrata. Infatti l'art. 10 L. 183/2011 ha abrogato il divieto di esercizio delle professioni intellettuali in forma societaria nel settore privato ( commi
3 e 11 ), purchè l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci, in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta (comma 4, lett. c ); la medesima norma ha fatto salvi i modelli societari già vigenti alla data della sua entrata in vigore ( comma 9 ), tra i quali rientrano le società di ingegneria previste dall'art. 17, L. 109/94 ( comma 1, lett f e 6, lett b ), per le quali vigeva e vige a tutt'oggi la medesima condicio sine qua non relativa al soggetto esecutore dell'incarico “indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico”, con la precisazione della personale responsabilità dei professionisti esecutori ( comma 8 ) ( come poi ribadito dall'art. 90, comma 2 lett b e comma 7, L. 193/2006, e dagli articoli 46, comma 1 lett. c e 24, comma 5, D. Lgs.
50/2016, limitandosi alle norme ratione tremporis applicabili); con la norma di interpretazione autentica, è stata stabilita la validità dei rapporti contrattuali intercorsi dalla data di entrata in vigore della "legge Bersani" (11 agosto 1997), tra soggetti privati e società di 17 ingegneria costituite in forma di società di capitali ( art. 1, comma 148, L. 124/2017
); è insito nella natura della professione intellettuale l'obbligo dell'esecuzione personale dell'incarico, secondo la disciplina inderogabile dell'art. 2232 c.c., cui non può non essere correlata la relativa responsabilità.
La società incaricata dalla committenza e il professionista sono dunque responsabili verso il cliente per l'adempimento/inadempimento della medesima ed unica prestazione eseguita: la prima per vincolo contrattuale (art. 1218 c.c ), mentre il secondo ex lege, a mente dell' 1294 c.c., secondo cui l'obbligazione tra condebitori, obbligati tutti per la medesima prestazione, è in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
Deve perciò concludersi che l'inadempimento dell'opera commissionata alla CP_1
[...
quale società di ingegneria, costituita il 12/02/86 per la progettazione e, occorrendo, la realizzazione, tra gli altri, di impianti termoidraulici (visura camerale, doc. 1 – ), eseguita dal socio ing. quale responsabile della CP_2 Parte_1 progettazione, non possa non aver determinato un vincolo solidale dal lato passivo nei confronti della committenza.
Ne consegue che il motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
Il quinto motivo di appello ha contestato l'entità del risarcimento disposto, relativamente ad alcune voci di danno patrimoniale, computate dal perito d'ufficio dell'atp e liquidate in conformità dal Tribunale, perché non considerate conseguenza immediata e diretta ( art. 1223 c..c. ) dell'inadempimento attribuito alla e CP_1
all'ing. nonché per errore di calcolo ( appello, pag. 12 – 14 ). Pt_1
Il Tribunale ha accertato che il “danno patrimoniale è costituito dalle spese effettuate dall'attrice (così come documentate dalle fatture prodotte) per ottenere l'idoneo rendimento energetico degli impianti”), riconosciute in € 6.443,74= quale importo necessario alla mera integrazione, in alcuni soltanto dei locali oggetto della progettazione della
, degli impianti realizzati sulla scorta di quest'ultima (sentenza, pag. 12 – CP_1
13).Osserva la Corte che nel ricorso per accertamento tecnico preventivo la CP_2
allegava di aver subito, inter alia, un danno patrimoniale per ovviare al sottodimensionamento termico degli impianti realizzati su calcolo della , di CP_1
cui elencava tutte le voci di spesa e le correlate fatture pagate, producendo altresì copia delle medesime per totali € 14.875,16= ( doc. 23 – ). Di esse il ctu, CP_2
18 ritenendo fossero sovradimensionate rispetto alla mera necessità d'integrare gli impianti originari, le valutava necessarie nei limiti di € 6.443,74=, secondo dettagliate motivazioni trasfuse nella perizia, riferite alle voci di spesa delle fatture prodotte dalla . In merito a tali spese il consulente di parte dell'appellante si è limitato CP_2
ad argomentare che erano del tutto infondate e inutili per la soluzione dei problemi lamentati, poiché la soluzione sarebbe stata individuata nel corretto uso delle macchine installate e di conseguenza dell'impianto prescelto;
che non sarebbe stato possibile capire, dagli elaborati prodotti, come il C.T.U. avesse calcolato il costo in aggravio di energia elettrica di circa € 2.000,00 in piu' , rispetto ad un consumo normalizzato dell'impianto di riscaldamento, dal momento che il contatore era il medesimo per tutti e due gli “impianti termici” installati;
infine, che i singoli terminali dell'impianto termico aggiunto erano dei ventilconvettori con resistenze elettriche, che non fanno parte degli impianti funzionanti ad energia rinnovabile, oltre al fatto che l'aggiunta non era stata realizzata mediante un nuovo calcolo ai sensi della Legge 10/91, un nuovo progetto ed un nuovo deposito in Comune ( doc. 4 –
). CP_1
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio la ha allegato di aver tentato CP_2
di sopperire al deficit termico degli impianti progettati dalla con l'uso di CP_1
stufe elettriche e dipoi, a seguito di un'analisi energetica e di soluzioni propostegli da un consulente ( ing. ) ( doc. 18, 19 – ), di aver dovuto Persona_4 CP_2
acquistare ed installare dei termoconvertitori elettrici, come da schede tecniche (doc.
20, 21 – ) e fatture ( doc. 23 – ), già prodotte col ricorso per atp, che CP_2 CP_2 ridepositava nel fascicolo del giudizio di merito. Ha sostenuto che, secondo le conclusioni del perito d'ufficio dell'atp, la spesa necessaria alla risoluzione della problematica emersa per il sottodimensionamento termico degli impianti progettati dalla , ammontava ad € 6.443,74= e che, limitatamente all'integrazione dei CP_1
macchinari, si sarebbe accontentata di agire per il ristoro di codesto importo. Ha depositato altresì copia della relazione del ctu ( doc. 27 – ), del cui originale ha CP_2
chiesto l'acquisizione, unitamente a tutto il fascicolo dell'atp.
A fronte di tali allegazioni, domande e produzioni attrici relative al danno patrimoniale sofferto, i convenuti, costituendosi in giudizio, non hanno contestato alcunchè, se non genericamente la perizia dell'atp ( le cui conclusioni dovevano 19 ritenersi “palesemente errate ed arbitrarie” ), fatte salve le osservazioni, altrettanto approssimative, richiamate per EM e come sopra esposte, rese dal ctp Per_2
nel corso del procedimento tecnico preventivo. Con ordinanza del 11/12/19 il
[...]
Tribunale ha disposto l'acquisizione della relazione redatta nel procedimento per atp.
Con la comparsa conclusionale di primo grado i convenuti hanno formulato specifiche contestazioni al quantum richiesto dall'attrice, poi nuovamente riproposte col quinto motivo di appello, evidenziando errori di calcolo e l'illegittima inclusione di danni che non erano conseguenza diretta ed immediata della condotta dei convenuti.
Si deve rilevare che dall'esame delle censure dell'appellante e della documentazione contabile prodotta dalla ( doc. 23 ), risulta ictu oculi che, relativamente al CP_2 rimborso della spesa correlata all'aumento della potenza elettrica fornita alla
CASTAF, conduttrice dell'unità B, causata dall'integrazione dell'impianto termico coi termoconvertitori elettrici, il Tribunale ha duplicato la posta risarcitoria per mero errore materiale. Invero, nell'allegato 23 prodotto da parte attrice, odierna appellata, infatti è stata inserita la fattura n. 129/2017 con cui la conduttrice CA ha rimesso alla proprietaria le spese di adeguamento della potenza dell'impianto, CP_2
allegando il dettaglio della bolletta ricevuta a tal fine dal Servizio Elettrico Nazionale:
a tal fine CA ha estrapolato dalla bolletta la somma dovuta per gli oneri Cont contrattuali, pari ad € 981,72 e l'ha inserita in una propria fattura indirizzata a
La società conduttrice, quindi, si è accollata personalmente le altre voci inserite
[...]
in bolletta, quali il deposito cauzionale, per cui nessun rimborso è stato chiesto alla locatrice. Pertanto, tale fattura n. 129/2017 esaurisce le spese relative all'ampliamento della potenza dell'impianto e non può essere sommata a quella del Servizio Elettrico
Nazionale, come erroneamente indicato nella CTU - il cui calcolo è riproposto nella sentenza di primo grado - dove vengono computate entrambe le seguenti voci (v. pag. 56-57): - fattura n.129/2017 del 02-11-2017, per € 1.197,70 di cui il 28% € 335,36; - fattura n.485611503014723 del 13-10-2017 relativa alla bolletta intestata a CASTAF
SRL dal Servizio Elettrico Nazionale, per un importo di € 1.406,68, di cui il 28% €
393,87.
In sostanza, la bolletta del Servizio Elettrico Nazionale (fatt. 485611503014723 del
13/10/17), costituiva il presupposto della prima, intestata alla ed emessa CP_2
20 dalla conduttrice (fatt. 129 del 2/11/17 ), in quanto all'evidenza prodotta soltanto per giustificare e liquidare la richiesta di ribaltamento su della perdita CP_2
patrimoniale, relativa alla voce “Contributi di connessione”, subita a causa dell'inadempimento dei convenuti. Va precisato che il 28% costituisce la percentuale, calcolata dal ctu nel procedimento per TP , dovuta all'attrice per le spese complessivamente sostenute per l'ampliamento dell'impianto elettrico esistente nell'unità immobiliare “B”. Di conseguenza, il secondo importo di € 393,87 , in quanto costituente una mera duplicazione, deve essere eliminato dai calcoli.
Per l'effetto il risarcimento accertato dal Tribunale dev'essere decurtato dell'importo di € 393,87= (pari al 28% della bolletta 13/10/17 del Servizio Elettrico Nazionale), indicato al paragrafo 3, pag. 57 dell'atp dell'ing. . Per_1
L'appellante ha altresì lamentato che l'unità B non avrebbe avuto bisogno di alcuna integrazione termica, pur accertata dall'atp e dal Tribunale, poiché, a ben vedere, emerge ch'essa inerisce locali quali l'ingresso, il relativo disimpegno e l'archivio, che non avrebbero bisogno di raggiungere la temperatura di progetto. Tale argomento non ha alcun pregio, per essere in contrasto con l'oggetto della prestazione pattuita con la committenza, e perchè concerne valutazioni di merito, irritualmente introdotte nel processo e, se del caso, non accertabili sulla scorta del materiale probatorio raccolto. Deve quindi respingersi la richiesta di decurtazione, dall'importo del danno patrimoniale, della somma di € 143,47= connessa alla fattura 31/10/17 n. 227 della
Tecno Progetti, relativa alla redazione del progetto per l'integrazione dell'impianto elettrico dell'unità B, menzionata al paragrafo 3, pag. 57 dell'atp dell'ing. . Per_1
Con riferimento all'allegata duplicazione del compenso al consulente di parte attrice, ing. per essergli stato riconosciuto e corrisposto due volte per un'unica Per_3 prestazione, la censura risulta infondata: la Corte osserva che dalla mera lettura della documentazione agli atti, si evince che il professionista rimetteva due notule: la prima
( 14/07/17 n. 35 – doc. 23 ), relativa alla valutazione del sottodimensionamento dell'impianto progettato dalla , con la relativa analisi termica e correlate CP_1
proposte per migliorare l'efficienza termica degli impianti, trasfuse in due relazioni scritte del marzo 2017 (doc. 18 – 19 ). In essa sono appostati gli onorari di € 800 per l'analisi termica, e di € 600 per le proposte, per un totale, accessori inclusi, di €
1.496,32=, rientrante nel danno risarcibile riconosciuto dal Tribunale. La seconda 21 notula, di € 2.410,72= ( doc. 31 – ), per l'attività di consulente di parte nel CP_2
procedimento per atp, liquidata dal Tribunale in sentenza, per la accertata soccombenza dei convenuti.
Risulta, altresì, che la prima prestazione dell'ing. rispondesse alla necessità, Per_3
poi soddisfatta nell'ottobre 2017, di acquistare e far installare impianti integrativi con termoconvertitori elettrici ( doc. 20 – 21 – ), nonché di istruire il ricorso per CP_2
accertamento tecnico preventivo. La seconda prestazione, invece, come si evince dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio dell'atp, consisteva nella partecipazione ai sopralluoghi fissati dal ctu ( 23 e 24/03/18 – cfr atp, pec pag. 9 ), nell'inoltro di corrispondenza tecnica a supporto del secondo tentativo di conciliazione fra le parti
(cfr atp, pag. 11, 15, 21 e allegato 38 dell'atp ), nel supporto tecnico al difensore dell'attrice durante l'intero procedimento, nell'invio di documentazione, corrispondenza e relazioni per chiarimenti al ctu sulle caratteristiche degli impianti progettati nel marzo 2017, sullo sviluppo dettagliato dei calcoli effettuati per le analisi termiche, con riepilogo dei carichi termici invernali ( atp, pag. 15, 20, 44, 47, 49; allegati 23, 33, 37 e 44 dell'atp ) ed infine, nella redazione di osservazioni alla bozza di ctu ( allegato 46 dell'atp; doc. 36 – ). E' dunque evidente che le due notule CP_2
ineriscono ad attività diverse, per le quali a buon diritto l'ing. ha chiesto di Per_3
essere integralmente retribuito.
E' dunque respinta la censura di duplicazione del compenso per la medesima prestazione. Non può infine essere accolto il rilievo che il danno di € 164,95, relativo all'acquisto delle stufette elettriche (fattura OBI del 14/11/16 n. 67 – doc. 23 , CP_2 utilizzate dalla prima della realizzazione dell'impianto integrativo con CP_2
termoconvertitori, progettato dall'ing. nel 2017, non sia correlato col Per_3 sottodimensionamento dell'impianto progettato dalla , per l'omessa prova CP_1
ch'esse erano effettivamente destinate ai locali per cui è causa. In questo caso opera a pieno titolo il principio di non contestazione e l'inammissibilità -per irritualità - della censura. Infatti nel ricorso per atp e nella citazione introduttiva del giudizio di merito la ha allegato di aver trascorso al freddo l'inverno 2016/17 e di aver CP_2
inutilmente tentato di scaldare i locali con stufe elettriche, di cui produceva la fattura di acquisto ( doc. 23 – ), in totale assenza di qualsivoglia specifica CP_2
argomentazione contraria da parte degli odierni appellati, fino alla comparsa 22 conclusionale di primo grado. Ne consegue che il quinto motivo di appello viene accolto limitatamente alla decurtazione di € 393,87= dal quantum liquidato dal
Tribunale, così residuando un credito risarcitorio per danno patrimoniale di €
6.049,87= ( 6.443,74 – 393,87 ).
Con il sesto motivo di appello si deduce che nella comparsa di CP_1 CP_1
costituzione in primo grado, aveva formulato rituale eccezione, al fine di porre in compensazione l'importo dovuto per le prestazioni di consulenza svolte in favore di portato dalla fattura n. 5/2017 del 31.1.2017 per € 1.186,82 (v. doc. 5 CP_2 all'interno del doc. 2 fascicolo di parte di primo grado).
Sostiene l'appellante che nella sentenza impugnata il Giudice di primo grado ha deciso che “non può essere riconosciuto ai convenuti il diritto al pagamento della prestazione, in quanto essa è stata adempiuta in modo gravemente inesatto e quindi tale da determinare la risoluzione del contratto”. Tuttavia, subito prima, lo stesso Giudice, in aperta contraddizione, richiama “La fattura in questione, sulle cui voci non vi è contestazione da parte dell'attrice”. Infatti non vi sarebbe mai stata una parola di contestazione sulla fattura da parte di l'eccezione di compensazione è stata proposta in CP_2
comparsa di costituzione e negli atti successivi (verbale della prima udienza e memorie ex art. 183, VI comma c.p.c.), e non vi sarebbe traccia né di contestazioni, né, tantomeno, di eccezioni di inadempimento o di richieste di risoluzione del contratto da parte di nemmeno nelle conclusionali ha formulato CP_2 CP_2
contestazioni rispetto alla debenza o meno della fattura di cui si discute. Lamenta quindi l'appellante il fatto che il primo Giudice, d'ufficio, avrebbe negato la compensazione, senza che sia mai stata correttamente opposta dal convenuto l'eccezione ex art. 1460 c.c., norma che non viene nemmeno citata negli atti della controparte.
In sostanza, non avendo la committente eccepito l'indebenza del compenso alla CP_1
[.
, il Tribunale avrebbe errato nel respingere l'eccezione di compensazione.
Al riguardo, si rileva anzitutto l'infondatezza dell'assunto secondo il quale l'appellata non avrebbe contestato la debenza del compenso preteso da CP_2 CP_1
[.
. Al contrario, infatti, fin dalla citazione introduttiva, la ha sollevato CP_2
l'eccezione d'inadempimento, contestando expressis verbis “la richiesta di corrispondere la somma di euro 1.186,82, di cui alla fattura n. 5 del 31.01.2017 , ovvero il CP_1
23 corrispettivo chiesto da controparte per il lavoro svolto, poichè, stante il lavoro errato eseguito da controparte, nessuna somma è ad essa dovuta” (citazione, pag. 13 ). A tale allegazione faceva seguito la richiesta di “rigetto delle domande di parte convenuta”, formulata nella prima memoria dell'art. 183, co. 6, cpc, ch'era senz'altro riferibile anche alla pretesa della di vedersi accolta la domanda di compensazione (“- nella CP_1 denegata ipotesi in cui la domanda avversaria risulti anche solo parzialmente fondata accertare
i rapporti dare/avere tra le parti, applicando eventuali compensazioni ed all'esito determinare quanto dovuto da una parte nei confronti dell'altra”). Ne consegue che non poteva considerarsi sollevata d'ufficio l'eccezione in questione, secondo l'erronea censura dell'appellante.
Il motivo di appello è tuttavia fondato, nella parte in cui ha criticato la pronuncia d' indebenza del compenso della , per il fatto che la prestazione era “adempiuta CP_1
in modo gravemente inesatto e quindi tale da determinare la risoluzione del contratto”
(sentenza impugnata, pag. 14 ), in quanto la si è limitata ad opporre CP_2 un'eccezione d'inadempimento e non ha mai chiesto la risoluzione del contratto d'opera professionale, presupposto questo necessario per poter ritenere non dovuto a il pagamento del suo corrispettivo. CP_1
Costituisce infatti principio incontrastato del Giudice di legittimità che l'eccezione d'inadempimento “non è comprensiva della domanda di risoluzione del contratto perché, mentre la prima tende a paralizzare l'azione avversaria al fine di ottenerne il rigetto, la seconda, pur muovendo dallo stesso presupposto di fatto (inadempimento), esorbita invece dall'ambito di una semplice difesa, in quanto, tendendo ad ottenere dal giudice un accertamento costitutivo, introduce nel processo una diversa e più ampia pretesa idonea non solo ad alterarne l'effetto sostanziale, ma a rendere altresì necessaria una indagine ben più ampia e penetrante (quale, ad esempio, quella sulla importanza dell'inadempimento ex art.
1455 c.c.)” ( Cass. Civ. 26/07/2019 n. 20322 ). Inoltre, anche l'azione di risarcimento del danno per inadempimento non presuppone quella di risoluzione ex art. 1453 e, pertanto, può essere proposta sia congiuntamente che separatamente rispetto a quest'ultima, trattandosi di domande fra loro autonome ( Cass. Civ. 12/06/2020 n.
11348; Cass. Civ. 24/11/2010 n. 23820 ).
Ne consegue che la ha mantenuto il diritto al corrispettivo, fondato CP_1
sull'accertamento del ctu, fatto proprio dal Tribunale, che ne ha escluso la radicale
24 inutilizzabilità, e quindi l'inutilità per la committente (alcuni locali risultavano adeguatamente riscaldabili, in ottemperanza alla temperatura di progetto, e soltanto per una parte si rendeva necessaria l'integrazione dell'impianto termico), cosicchè deve ritenersi che abbia ottenuto adeguata tutela col risarcimento del danno CP_2
subito ( Cass. Civ. 6/12/2017 n. 29218; Cass. Civ. 24/03/14 n. 6886 ) e che sia erronea, oltre che contraddittoria, la statuizione del Tribunale circa l'assoluta inutilità della prestazione, avendo riconosciuto il risarcimento alla limitatamente ad CP_2
un'integrazione dell'impianto. L'eccezione di compensazione e il sesto motivo di appello sono dunque fondati, essendo integralmente dovuto alla il CP_1
compenso di € 1.186,82= ( fattura 31/01/17 n.
5 - doc. 5 – ). CP_1
In conclusione, per effetto del parziale accoglimento dell' appello proposto dalla
, quest'ultima dev'essere condannata in solido con l'ing. al CP_1 Parte_1
pagamento della somma capitale di € 4.863,05=, anziché di € 6.443,74= (6.443,74 –
393,87 – 1.186,82 = 4.863,05), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come da motivazione del tribunale ( “trattandosi di debito di valore detta somma deve essere devalutata dalla data di deposito della CTU al fatto e via via rivalutata con gli interessi al tasso legale, secondo quanto affermato da Cass. SSUU n.1712/1995”).
Le spese di lite . La parziale riforma del merito della decisione impugnata, determinando la modifica della pronuncia di primo grado impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione ( ex multis
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 – 01).
25 In tale prospettiva, nel caso di specie, il parziale accoglimento dell'atto di appello fa sì che il pagamento delle spese in favore dell'appellata – unitamente a quelle della CTU
– debba essere regolato in proporzione al minor credito accertato in questa sede, per effetto dell'accoglimento integrale del sesto motivo e parziale del quinto, e debbano pertanto essere refuse in favore di Controparte_2
per ¾, del totale, in applicazione del principio di soccombenza, e
[...]
compensate per la rimanente percentuale di ¼. Le spese si liquidano - per il giudizio di appello - come in dispositivo, in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da € 5.200 a euro 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto all'appello della fase istruttoria, non espletata;
si conferma la liquidazione operata dal Tribunale, relativamente al giudizio di primo grado, con parziale compensazione di 1/4 mentre , per i rimanenti ¾ , andranno poste a carico degli appellanti ed in favore di Controparte_2
P.Q.M.
la Corte di appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così decide:
- rigetta il primo, secondo, terzo e quarto motivo di appello;
- accoglie il sesto motivo di appello e parzialmente il quinto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2415 emessa il 05.09.2022 dal Tribunale di Firenze, condanna l'ing. e la , in solido fra loro , a Parte_1 CP_1
corrispondere alla la somma di € 4.863,05=, Controparte_2 oltre rivalutazione e interessi come da motivazione del giudice di primo grado, e interessi legali successivi alla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
- condanna in solido gli appellanti a rifondere i ¾ delle spese di lite all'appellata per entrambi i gradi di giudizio, compensando il residuo ¼; spese che, per il primo grado, si confermano in quelle liquidate dal Tribunale e, per il presente giudizio, si liquidano per l'intero in euro 3.966,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore La Presidente
26 Dott. Alberto Panu Dott.ssa IA RI
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- Nota
- La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito processuale è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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27
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Quarta Sezione Civile
La Corte di appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: Dott. ssa IA RI Presidente Dott. Alberto Panu Consigliere relatore Dott.ssa Paola Caporali Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado n. 1844/22 del Ruolo Generale, promossa da:
codice fiscale , in proprio e Parte_1 CodiceFiscale_1 quale legale rappresentante di , partita IVA , CP_1 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall' avv. Gianni Trabalzini, nel cui studio in Torrita di Siena ( SI ), Via Mazzini n. 18 sono elettivamente domiciliati giusto mandato in atti APPELLANTE contro
, codice fiscale Controparte_2
, in persona del legale rappresentante Sig. P.IVA_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Fattovich, presso il cui studio in Firenze, Viale dei Mille n. 73, è elettivamente domiciliata giusto mandato in atti APPELLATA
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: in proprio e quale legale rappresentante di : Parte_1 CP_1
Voglia la Corte d'Appello di Firenze, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza di primo grado: IN VIA
PRELIMINARE E GRADATA: - sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 2415/2022, emessa il 2.9.2022 e pubblicata il 5.9.2022 del
Tribunale di Firenze in composizione monocratica;
- per tutti i motivi esposti in premessa accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze in favore di quello di Siena;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in premessa, 1 l'estromissione dal giudizio dell'Ing. citato in proprio. IN VIA Parte_1
PRINCIPALE: - accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in premessa, che la domanda avversaria è infondata in fatto e diritto, per l'effetto rigettare la stessa. - nella denegata ipotesi in cui la domanda avversaria risulti anche solo parzialmente fondata accertare i rapporti dare/avere tra le parti, applicando eventuali compensazioni ed all'esito determinare quanto dovuto da una parte nei confronti dell'altra. - accertare e dichiarare, nel caso di cui al punto che precede, a quale dei due convenuti tra e Ing. deve essere CP_1 Pt_1 ascritta la responsabilità per gli eventuali danni accertati in favore dell'attrice. IN VIA
ISTRUTTORIA: Si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate in atti e non accolte”.
: “si riporta integralmente alla Controparte_2 propria comparsa di costituzione e risposta del 15.01.2024 chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate”. Conclusioni della comparsa di risposta: “Conclude chiedendo che l'Ecc.ma Corte adita dichiari inammissibile e comunque rigetti perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto avverso la sentenza n.
2415/2022 del Tribunale di Firenze. Con vittoria di spese, onorai e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto di appello il sig. in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante di ha impugnato la sentenza n. 2415, emessa il 5/09/22 CP_1
notificata da in data 15/09/22, con la quale il Tribunale di Firenze lo ha CP_4 condannato, in solido con la società rappresentata, al risarcimento del danno patrimoniale in favore della ( nel proseguo Controparte_2
anche la ), con soccombenza delle spese di lite e carico delle spese di ctu e ctp. CP_2
Al contempo la sentenza ha rigettato le altre domande formulate dalla ( CP_2
risarcimento del danno non patrimoniale, risarcimento ex art. 96 cpc ) e dagli odierni appellanti ( manleva nei confronti dell'assicuratore ). Controparte_5
Con l'atto introduttivo del giudizio lamentava di aver incaricato la CP_2 CP_1
[...
“di realizzare impianti autonomi di riscaldamento e condizionamento” ( “una vera e propria opera di progettazione”, precisava nella prima memoria ) nel rispetto dei vincoli paesaggistici ( quindi privi di elementi esterni da posizionare sulla facciata dell'edificio), fornendo altresì un parere sui macchinari (Olimpia Splendid modello
2 Unico) da essa individuati, che erano successivamente risultati sottodimensionati, perché incapaci di garantire un adeguato livello di calore nel periodo invernale. Col risultato di aver dovuto ricorrere all'acquisto e all'installazione di un impianto secondario di riscaldamento con termoconvertitori elettrici, funzionali allo scopo e dal costo meno gravoso, rispetto alla sostituzione delle macchine già esistenti.
Evidenziava, inoltre, di aver introdotto un accertamento tecnico preventivo, dal quale era emerso il sottodimensionamento termico dei suddetti macchinari, ovverosia che non erano “in grado di soddisfare la temperatura interna di progetto nei locali pari a
20°, quando all'esterno si verifica la condizione climatica più gravosa, vale a dire la temperatura esterna minima di progetto pari a -2°C” ( TP ing. ) per effetto di un Per_1 parziale errore di calcolo, correlato al fatto di non aver tenuto conto - nella progettazione - della curva prestazionale, fornita dal produttore dei macchinari, relativa alla loro capacità di riscaldare i locali.
Accusava perciò dell'accaduto tanto l'azienda quale società di CP_1
ingegneria, alla quale aveva affidato la progettazione degli impianti, quanto l'ing. personalmente, per aver rivestito il ruolo, preteso dalla normativa di settore ( Pt_1
che si informa al principio della personalizzazione di determinati atti, riservati in via esclusiva a taluni professionisti), di responsabile della progettazione medesima, come evincibile per tabulas dalla sua sottoscrizione, in tale veste, della relazione tecnica sulla rispondenza dell'opera alle prescrizioni normative, depositata in Comune.
Chiedeva perciò il risarcimento del danno patrimoniale, quantificandolo in €
6.443,74= per l'acquisto dei macchinari necessari ad integrare gli originari climatizzatori, nonché in ulteriori € 12.859= a titolo di spese del procedimento per
TP (€ 6.976,32= per il compenso del ctu, € 2.410,72 per il compenso del ctp ed € 3.472 per il compenso del difensore), per un totale di € 19.302,78=. Ma anche il ristoro per equivalente, indicato nella somma a forfait di € 4.000,00=, del danno non patrimoniale, dovuto sia al disagio di aver goduto solo parzialmente degli immobili, ove erano stati installati gli impianti di climatizzazione nel periodo invernale , sia al nocumento patito all' immagine, al nome e alla reputazione, per non avervi potuto ospitare la clientela. Ed infine, la condanna delle controparti ex art. 96 cpc, per non aver “dato alcun riscontro alle richieste di parte attrice di trovare un accordo”, pur essendo state riconosciute colpevoli in sede di TP. 3 Costituitisi in giudizio l'ing. e la , eccepivano in via preliminare Pt_1 CP_1
tanto l'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze, essendo stati violati sia il foro generale, che il foro facoltativo previsti dal codice di procedura civile, quanto
l'inammissibilità della domanda, in mancanza del previo esperimento della negoziazione assistita.
Nel merito, lamentava che l'unico incarico conferitole dall'attrice consisteva CP_1
in una consulenza di calcolo energetico in esecuzione della L. 10/1991, avente per oggetto l'individuazione del fabbisogno energetico della struttura immobiliare esaminata, con lo scopo d'indirizzare la committenza verso la migliore soluzione tecnico-impiantistica, da essa disattesa, come dimostrato documentalmente, per aver scelto e fortemente voluto climatizzatori sconsigliati, perchè inidonei al clima invernale della località d'installazione. Deduceva, inoltre, che il calcolo energetico effettuato era sicuramente corretto, perché sviluppato con un software certificato.
Contestava la ctu dell'atp per EM , richiamando le osservazioni del proprio ctp, prof. , alle quali si riportava. Col risultato che i danni erano ascrivibili Per_2
all'erronea scelta dei macchinari, fortemente voluti dalla committenza. In denegata ipotesi di accoglimento delle domande, opponeva la compensazione col controcredito relativo al compenso impagato per la consulenza espletata. Chiedeva l'autorizzazione ad evocare in giudizio la compagnia quale terzo garante Controparte_5 della sua responsabilità civile.
L'ing. si doleva del proprio difetto di legittimazione passiva sostanziale, non Pt_1
avendo intrattenuto alcun rapporto contrattuale con la . I convenuti CP_2 contestavano, inoltre, la consulenza d'ufficio dell'accertamento tecnico preventivo, sia per violazione del contraddittorio, sia per non aver tentato compiutamente la conciliazione tra le parti, sia in relazione alla metodologia applicata ed infine per l'erronea interpretazione di norme, chiedendone la rinnovazione.
Concludevano, quindi, in via preliminare, per le declaratorie d'incompetenza territoriale, d'inammissibilità delle domande e di estromissione dell'ing. nel Pt_1
merito, in via principale, per il rigetto delle domande e, in ipotesi, per la compensazione e la manleva da parte di con vittoria di Controparte_5 spese, anche del procedimento per atp.
4 Costituitasi in giudizio chiedeva il rigetto della domanda attrice, perché CP_4
infondata in fatto e diritto, comunque non provata, con vittoria di spese;
in ipotesi di accoglimento, anche parziale, chiedeva fosse dichiarata l'inoperatività della polizza, con conseguente rigetto della domanda di manleva;
in estremo subordine, che la condanna fosse rigorosamente correlata alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, oltre che nei limiti del massimale garantito, con applicazione delle franchigie contrattuali.
La causa veniva quindi istruita mediante prove testimoniali, acquisizione del fascicolo di TP (tentata e non riuscita, perché il fascicolo risultava introvabile), nonché con l'ordine di esibizione al terzo chiamato del questionario di adeguatezza della polizza.
Il tribunale respingeva l'eccezione d'incompetenza territoriale, per essere applicabile il foro facoltativo del luogo ( NU IM ) ove doveva essere adempiuta la prestazione contrattuale censurata, nonché quella d'inammissibilità della domanda, perché sanata a posteriori dall'avvio, nel corso del processo, della negoziazione assistita, che aveva avuto esito negativo.
Accertava che sussisteva la legittimazione passiva sostanziale dell'ing. atteso Pt_1
che la normativa di settore ammette, da un lato, che le società di capitali svolgano attività tipiche delle professioni regolamentate, ma impone, dall'altro, il necessario mantenimento della “personalità “ della prestazione intellettuale, quale canone inderogabile disciplinato dagli artt. 2232 e ss. c.c., attraverso il richiamo alla figura, solidalmente responsabile con la società, del direttore esecutivo, materiale esecutore della prestazione e firmatario dei progetti.
Dichiarava, inoltre che risultava “evidente l'inadempimento della società convenuta e del suo legale rappresentante in proprio nella prestazione dell'attività di consulenza, studio e fattibilità degli impianti termici in questione”, come comprovato dall'accertamento tecnico preventivo, che metteva in risalto “gli errori dei convenuti nella valutazione e nei calcoli energetici dei macchinari in relazione allo specifico sito di collocazione”.
Sottolineava che i convenuti non assolvevano all'onere della prova, che gli faceva carico in ambito contrattuale, di dimostrare il corretto adempimento, piuttosto che l'inadempimento ( o parziale adempimento ) per causa non imputabile. Infatti, già sotto il profilo dell'oggetto dell'incarico assunto, dalla corrispondenza intercorsa 5 poteva concludersi che fosse stato loro richiesto anche un parere sulla funzionalità delle macchine individuate dalla committenza. Inoltre, a causa dell'esito contraddittorio e non univoco delle prove testimoniali, non potevasi ritenere provato che la avesse dovuto ottemperare ad una scelta tassativa della committenza CP_1
circa la scelta dei climatizzatori da installare, come sostenuto dai convenuti. Le critiche alla consulenza d'ufficio dell'atp erano infondate e quindi erano da condividere le censure ivi contenute alla prestazione dell'ing. per errori Pt_1
professionali evidenti, consistiti nell'aver considerato in 18° anziché 20° la temperatura limite e nel non avere valutato, relativamente all'uso invernale, le curve di prestazione energetica dei macchinari fornite dal produttore, né tantomeno aver considerato l'uso al quale erano effettivamente destinati alcuni locali ( ufficio ), diverso da quello catastalmente attribuitogli ( laboratori artigianali ), così conclusivamente incorrendo nell'errore di scegliere un numero di climatizzatori inferiore al necessario, non adempiendo al compito di attenersi “ad una valutazione effettiva di benessere degli occupanti” ( sentenza, pag. 11 ).
Accoglieva, perciò, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, limitandolo Cont ad € 6.443,74=, pari all'importo corrispondente all'esborso già effettuato dalla TV per ottenere l'idoneo rendimento energetico degli impianti.
Respingeva, invece , la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale , in quanto la a prescindere dalla ricorrenza o meno di un diritto CP_2
costituzionalmente garantito, non aveva titolo per chiedere il ristoro di disagi propri delle persone fisiche, mentre il danno all'immagine ed alla reputazione era rimasto indimostrato.
Rigettava altresì la richiesta di (parziale) compensazione formulata in via subordinata dalla , atteso che quest'ultima non poteva legittimamente opporre un credito CP_1
certo, liquido ed esigibile, non essendogli riconoscibile alcun compenso per la prestazione resa, in quanto adempiuta in modo gravemente inesatto, suscettibile di risoluzione contrattuale, oltre che non utile in senso assoluto per la cliente.
Non accoglieva la domanda di manleva della poiché ricorreva un'ipotesi, CP_1
validamente pattuita con la polizza assicurativa, di esclusione della garanzia , ovverosia l'inidoneità dell'impianto - oggetto di relazione e consulenza - all'uso o alle necessità specifiche di destinazione (idoneo riscaldamento dei locali) ( art.
3.2 delle CGC ). 6 Respingeva inoltre la richiesta di condanna ex art. 96 cpc formulata dalla , non CP_2
ricorrendo ipotesi di malafede o colpa grave, né di abuso dello strumento processuale, da parte dei convenuti, essendo loro diritto non conciliare per non aver condiviso i risultati dell'accertamento tecnico preventivo. Per l'effetto, stante la soccombenza della e dell'ing. li condannava alla CP_1 Parte_1
refusione delle spese di lite della convenuta e li Controparte_2
onerava delle spese relative all'atp. Compensava invece le spese relative alla chiamata in garanzia dovuta al rapporto assicurativo, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni, correlate al fatto che la compagnia di assicurazione non aveva colpevolmente eccepito l'inoperatività della polizza fin dal procedimento per atp.
La e l'ing. hanno quindi impugnato la sentenza di primo CP_1 Parte_1 grado, formulando sei motivi di appello. Hanno altresì dichiarato di aver rinunciato all'appello nei confronti di e di aver ricevuto dalla medesima Controparte_5
la notificazione della sentenza in data 15/09/22.
Il primo motivo ha lamentato l'erronea valutazione circa il foro competente per territorio ( con violazione degli artt. 20 c.p.c, 1182 e 1326 c.c.), poiché la decisione sulla competenza per territorio in base al foro facoltativo era viziata dall'aver assunto, senza motivazione, che la prestazione inadempiuta, per cui era causa, avrebbe dovuto essere effettuata in NU – IM ( Fi ), presso la committente, ancorchè si trattasse di opera di natura meramente intellettuale, alla quale dovevasi applicare la regola dell'adempimento presso il domicilio del debitore in NA ( Si ), ex art. 1182, ultimo comma, c.c. . Ma anche perché, ovemai si fosse preso in considerazione il luogo ove era sorta l'obbligazione, trattavasi indiscutibilmente di NA, località nella quale era stato concluso il contratto d'opera, avendo la conosciuto presso la propria sede l'accoglimento della CP_1
proposta contrattuale di consulenza da essa formulata alla . CP_2
Il secondo motivo ha censurato l'erronea individuazione dei criteri di calcolo dell'efficienza energetica dei climatizzatori ( con violazione degli artt. 1218 e 2679
c.c., 116 c.p.c e 3, co. 1, DPR 74/2013 ). Errava il tribunale, e prim'ancora il ctu dell'atp che l'aveva mal consigliato, nel ritenere che la società di engineering avrebbe dovuto effettuare i calcoli del fabbisogno energetico dei locali della committenza sulla base della loro destinazione effettiva, anziché di quella catastalmente attribuitagli, poiché i 7 convenuti, contravvenendo ad un obbligo di legge, avrebbero così dovuto falsamente attestare alle autorità preposte la corrispondenza degli impianti installati alle prescrizioni di legge (relative ai consumi di energia termica ed elettrica ammessi - art. 27, L. 10/1991) sulla base di un utilizzo improprio di alcuni dei locali oggetto d'intervento (ufficio), perché difforme da quello previsto e consentito (laboratorio artigianale), secondo parametri determinati dalla normativa urbanistica e risultante dalla categoria catastale attribuitagli. Coerentemente era parimenti erroneo stabilire che il calcolo avrebbe dovuto considerare la temperatura limite di 20°, anziché di 18°, atteso che, a termini di legge (art. 3, co. 1, DPR 74/2013), la media ponderata della temperatura dell'aria nei laboratori artigianali dev'essere di 18° (con mera tolleranza di 2° in più), al contrario degli uffici, ove sono ammessi 20°. Perciò aveva CP_1 correttamente operato calcolando i valori con un software certificato, che non consentiva margini di errore, partendo dai corretti dati reali e normativi a sua disposizione. Tantopiù che dalla consulenza dell'atp, dalle prove testimoniali e dalla corrispondenza intercorsa tra le parti poteva evincersi che, almeno in parte delle strutture, l'impianto aveva raggiunto comunque 20° nei mesi invernali e che in realtà non si erano neanche verificate le rigide condizioni climatiche ( temperatura a – 2 ) in relazione alle quali era stata contestata l'insufficiente capacità di riscaldamento dei climatizzatori installati.
Il terzo motivo ha biasimato l'erronea interpretazione delle testimonianze ( con violazione degli artt. 1218 e 2679 c.c.), per aver il tribunale concluso che la convenuta era stata inadempiente anche per aver fallito la prova della non imputabilità CP_1 del sottodimensionamento degli impianti, non avendo dimostrato di esser stata costretta, come allegava, ad accettare l'utilizzo di macchinari fortemente voluti dalla committenza, nonostante il suo contrario ed espresso avviso. In realtà tale approdo era errato e non si basava su un'interpretazione corretta e complessiva delle testimonianze escusse, dalle quali dovevasi trarre come rilevante termine di paragone che tutti gli altri condomini, anch'essi consigliati da , avevano scelto CP_1
climatizzatori diversi, muniti di unità esterna, lasciando in secondo piano la preoccupazione, espressa dalla e fulcro della sua scelta, di non violare la CP_2 normativa urbanistica sui vincoli paesaggistici.
8 Il quarto motivo ha censurato violazioni di legge , argomentando che le norme richiamate dal giudice di primo grado, relative all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei lavori pubblici, segnatamente l'art. 46 del D. Lgs.
50/2016 e l'art. 17 della L. 109/94, oltre a non essere applicabili al caso oggetto di lite perché inerente un rapporto tra privati, non prevedono la responsabilità solidale ex lege del professionista nei confronti della committenza , ma soltanto una responsabilità personale del medesimo per l'opera svolta per conto della società di ingegneria, che ben potrebbe essere intesa come riferita al rapporto interno con quest'ultima, oltre a porsi, nel caso concreto, in irrimediabile contrasto col fatto che l'ing. non aveva stretto alcun rapporto sinallagmatico diretto con la Pt_1 CP_2
casomai intrattenuto, secondo le testimonianze sfogate, dal perito industriale
[...]
Era dunque da riformare la sentenza per aver accertato la responsabilità Tes_1
solidale dell'ing. con la Pt_1 CP_1
Il quinto motivo ha biasimato l'erronea quantificazione del danno ( con violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. ), per effetto di errori di calcolo e di illegittima inclusione di danni che non erano conseguenza diretta ed immediata della condotta dei convenuti.
Ha evidenziato, in particolare, che il ctu dell'atp commetteva l'errore di duplicare un importo, di riconoscere spese di adeguamento anche per locali (locati alla società
CA) il cui fabbisogno energetico era soddisfatto dai climatizzatori contestati,
d'includere il costo per l'acquisto di stufette elettriche senza che fosse provata la destinazione ai locali oggetto del giudizio risarcitorio ed inoltre di aver riconosciuto al ctp dell'attrice, ing. due volte il compenso per un'unica effettiva prestazione Per_3 di analisi termica (la prima, sostanzialmente l'unica, eseguita in sede stragiudiziale;
la seconda, nel procedimento per atp). Per l'effetto il danno sarebbe dovuto, se del caso, ammontare all'importo massimo di € 3.909,77=, anziché di € 6.443,74=.
Il sesto motivo ha contestato l'erroneo rigetto dell'eccezione di compensazione ( e quindi violazione degli artt. 1243 e 1460 c.c., 112 e 115 c.p.c ) in quanto, per effetto dei principi di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e di non contestazione, nonché della natura dell'exceptio inadempleti contractus ( non proponibile d'ufficio ), il tribunale non avrebbe dovuto questionare la debenza o meno del compenso, pattuito fra le parti, regolarmente fatturato e mai contestato dalla committenza che, oltretutto, non aveva chiesto la risoluzione del contratto. Risultava quindi ultra petita la 9 declaratoria d'indebenza di qualsivoglia remunerazione in quanto il grave inadempimento giustificava la risoluzione del contratto d'opera, nonché erronea la statuizione che la prestazione era risultata “non utile in senso assoluto per il cliente”, poichè l'attività di non era inutile, necessitando l'impianto progettato CP_1
soltanto di un'integrazione, come chiarito dal perito dell'atp. Oltretutto il diniego totale del compenso si poneva anche in evidente contrasto col diritto alla remunerazione con l'importo di € 295,38= delle prestazioni non rientranti nell'oggetto del processo ed inserite nella fattura (31/01/17 n. 5), per il credito opposto in compensazione, quale quota millesimale di addebito alla per prestazioni rese CP_2
al Condominio e commissionate dal medesimo relativamente all'impianto di climatizzazione condominiale e non individuale. aveva dunque diritto CP_1 almeno a quest'ultimo compenso e dunque l'eccezione di compensazione era fondata.
Hanno perciò formulato le domande come in epigrafe trascritte.
Costitutasi l'appellata ha censurato i motivi di appello, chiedendo perciò il CP_2 rigetto del gravame, con vittoria di spese.
L'istanza per l'inibitoria, formulata dagli appellanti, è stata respinta con ordinanza del 26/01/23 , che, nei limiti della delibazione sommaria, ha accertato tra l'altro l'insussistenza del fumus boni iuris, salvo, in ipotesi, per l'esigua somma opposta in compensazione.
Con ordinanza del 16 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni, come in epigrafe trascritte, all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare osserva la Corte che, per effetto dell'acquiescenza della
[...]
, debbono ritenersi coperti dal giudicato i capi di Controparte_2
sentenza relativi al rigetto delle domande di risarcimento del danno non patrimoniale, relative al mancato godimento della proprietà e alla lesione dell'immagine e del diritto a non subire un abuso dello strumento processuale. In mancanza di appello è altresì passata in giudicato la decisione di rigetto della domanda di manleva formulata dalla nei confronti della CP_1 [...]
. Controparte_5
10 Il primo motivo di appello ha censurato il rigetto dell'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze sull'assunto che il foro facoltativo previsto dall'art. 20 cpc, tanto come luogo di conclusione, quanto di esecuzione del contratto per la pattuita prestazione d'opera, non potesse non essere correlato alla località,
NA, rientrante nella circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Siena, ove la ha ed aveva la propria sede. CP_1
Al contrario, il Tribunale ha accertato che, secondo la prospettazione della , CP_2
trattavasi dell'inadempimento di una “obbligazione di servizi , ossia di una consulenza specialistica in materia di impianti di riscaldamento / condizionamento e di realizzazione di detti impianti”, che dichiarava essere sorta e doversi eseguire
“senz'altro presso la sede dell'attrice, sita in IM, con conseguente competenza per territorio del Tribunale di Firenze” ( sentenza impugnata, pag. 6 ).
Osserva la Corte che, per le cause relative a diritti di obbligazione, è territorialmente competente anche il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio ( art. 20 cpc ). Nella citazione introduttiva ha chiesto alla CP_2
il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento ( o non corretto CP_1 adempimento ) di una prestazione d'opera - nella specie la progettazione di impianti di riscaldamento e condizionamento in NU IM ( Firenze ) - commissionatagli come società d'ingegneria , che implicava il deposito di una relazione tecnica, relativa al rispetto delle prescrizioni di legge , il correlato calcolo del fabbisogno energetico dei locali interessati dagli impianti, l'ulteriore obbligo di rispettare vincoli paesaggistici, comportanti il divieto d'installazione di manufatti sulla facciata dell'edificio, e un parere sui macchinari all'uopo individuati dalla committente. La convenuta ha lamentato trattarsi di una mera consulenza CP_1 di calcolo (L. 10/1991) , per un intervento di manutenzione straordinaria sull'impianto di climatizzazione estate/inverno, che prevedeva il distacco dall'impianto centralizzato e la realizzazione di due nuovi impianti autonomi;
precisava che trattavasi di calcolare il fabbisogno energetico, per l'inverno e per l'estate, sulla base dell'analisi delle strutture immobiliari in questione, in modo da consentire, sulla base del risultato, la scelta della migliore soluzione tecnica- impiantistica da adottare;
ciò implicava anche la presentazione della relazione tecnica prevista dal decreto interministeriale 26 giugno 2015. 11 Dalle allegazioni delle parti risulta fin troppo evidente che, anche nell'ipotesi che si fosse trattato di una mera consulenza, come allegava la convenuta, la sua realizzazione avrebbe implicato l'analisi delle strutture immobiliari per calcolarne il fabbisogno energetico e quindi che la prestazione sarebbe stata eseguita anche presso i locali della in NU IM. Poiché l'art. 20 c.p.c dev'essere letto in CP_2
combinato disposto con l'art. 1182 c.c., che disciplina il luogo dell'adempimento, occorre rimarcare che, prim'ancora del criterio suppletivo del domicilio del debitore al tempo della scadenza (ultimo comma), devono essere vagliati la volontà delle parti, gli usi e la natura della prestazione (primo comma).
Ebbene, è proprio dalla natura della prestazione, che implicava necessarie indagini
“sul campo”, che si evince la fondatezza dell'accertamento del Tribunale, laddove ha statuito, inter alia, che l'obbligazione doveva essere eseguita senz'altro presso la sede dell'attrice, situata nella circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Firenze.
Il primo motivo di appello è dunque infondato e dev'essere respinto.
Il secondo motivo ha censurato la sentenza per aver assunto che l'oggetto dell'incarico commissionato dalla attenesse all'individuazione del miglior CP_2 impianto di riscaldamento in concreto, tenendo conto dell'effettiva destinazione dei locali interessati dagli impianti di climatizzazione, anziché di quella urbanisticamente attribuitagli in ragione di legge, parzialmente diversa, atteso che la correlata ed obbligatoria relazione tecnica prevista dalla L. 10/1991 ed i relativi calcoli dovevano necessariamente tener conto di quest'ultima e non della prima, pena la suscettibilità
d'incorrere nei rigori della normativa di settore. Infatti, fin dalla comparsa di risposta di primo grado, i convenuti hanno rimarcato che gli immobili oggetto di analisi non risultavano essere degli uffici , ma dei laboratori artigianali, con la conseguenza che
“l'elaborazione dei calcoli avrebbe dovuto prendere come base di riferimento tale destinazione catastale (E8), e non la (E2), perché l'immobile veniva impropriamente utilizzato per uffici”
(comparsa di risposta, pag. 7). L'argomentazione, meglio esplicitata nell'atto di appello, ha assunto che, non potendo la temperatura superare per legge ( art. 3, comma 1, DPR 74/2013 ) diciotto gradi centigradi all'interno dei laboratori artigianali,
i calcoli effettuati erano corretti, poiché gli impianti soddisfacevano il fabbisogno termico delle unità, interessate dall'intervento, nel rispetto dei dettami normativi.
12 Secondo il tribunale, invece, così facendo e l'ing. avevano CP_1 Pt_1
“scientemente contraddetto la loro funzione di tecnico che deve scegliere e consigliare il miglior sistema di riscaldamento in concreto, per l'uso dell'immobile”, poiché erano a conoscenza, fin da una precedente indagine svolta sull'efficienza dell'impianto unico, servente l'intero condominio, di cui le due unità oggetto di lite fanno parte, del loro stato e della loro destinazione, come attestato in un progetto ( doc. 4 ) del CP_2
febbraio 2016 ( sentenza impugnata, pag. 11 ).
Rileva la Corte che, per quanto specificamente interessa il secondo motivo di appello, dalla documentazione agli atti non possa ragionevolmente dubitarsi che la CP_1
avesse contratto l'obbligo di consigliare due impianti di climatizzazione estate/inverno, in grado di garantire - nel periodo invernale - la temperatura di 20 gradi centigradi all'interno dei locali della committente. A tale conclusione conduce l'esame del progetto di impianto e della relazione tecnica, ai sensi della L. 10/1991, entrambi dell'aprile 2016 , sottoscritti dall'ing. quale responsabile Parte_1 della progettazione: in particolare, esaminando le tabelle riassuntive del calcolo del fabbisogno energetico unite al primo (doc. 8, ricorso per atp ) e gli elaborati “potenze di progetto dei locali” e “riassunto dispersione dei locali”, contenuti nelle schede del
“fabbisogno termico invernale”(quali parti integranti della “Relazione tecnica di calcolo prestazione energetica del sistema edificio – impianto” , doc. 7 e 10, ricorso per atp ), allegati alla seconda, si nota che la temperatura di riferimento è sempre di
20 gradi centigradi. Del resto anche il ctu dell'atp, ing. , ha riferito che, Per_1
nonostante l'incontrovertibile destinazione d'uso urbanistica a laboratori e archivi ( e non ad uffici ) dei locali interessati dai due impianti di riscaldamento e climatizzazione ( attestato dai certificati comunali di agibilità ), unitamente all'ing.
ha “considerato il medesimo parametro di progetto ( e della stessa entità ) da Pt_1 soddisfare all'interno dei locali nella stagione invernale, durante l'utilizzo degli impianti termici di climatizzazione invernale, vale a dire una temperatura interna di progetto nei locali di 20° C” ( atp, pag. 18 ). Anche il ctp dell'appellante, ing. , pur contestando Per_2 che il parametro di riferimento per stabilire l'adempimento della CP_1
all'obbligazione di calcolo contratta fosse la temperatura interna di 20° C. nel periodo invernale, perché non rispondente ai limiti imposti dalla legge per gli archivi e i laboratori, ai quali il tecnico non poteva non conformarsi nello sviluppo del 13 fabbisogno termico invernale, ha riconosciuto che la ha “eseguito i calcoli CP_1 considerando una temperatura interna di 20° C.” “nello spirito di garantire il maggior confort possibile per legge alla ricorrente” ( doc. 4 – ). Perciò si deve concludere che CP_1
quest'ultimo costituiva il fine del calcolo commissionato all'appellante e che CP_1
Contr di esso dovevano tener conto i calcoli del fabbisogno termico delle due unità della essendo di contro errato argomentare che il progetto dell'appellante fosse
[...]
corretto per aver adottato la temperatura di 18° C. Peraltro l'appellante, che aveva l'onere di provare il proprio adempimento o l'inimputabilità dell'inadempimento, non lo ha assolto neanche con riferimento all'argomento che il proprio computo era imposto dall'art. 3 del Regolamento DPR 74/2013 , atteso che non ha chiarito i motivi per i quali il diverso calcolo preteso dalla - ed accertato come corretto dal CP_2
Tribunale - avrebbe senz'altro violato tale disposizione , attesa l'espressa previsione della tolleranza di 2 gradi centigradi, con la possibilità che gli ambienti, ad uso laboratorio, godano di una temperatura di 20° C. Né alcun rilievo assume, sotto il profilo dell'adempimento o meno a regola d'arte dell'incarico consulenziale e progettuale ricevuto, la circostanza che, secondo la ricostruzione proposta dall'appellante a corollario del motivo di appello, l'istruttoria non abbia fatto emergere che, nell'arco temporale allegato dalla risalente all'inverno CP_2
2016/17, si siano create le condizioni climatiche e di progetto più estreme ( - 2° C ).
L'oggetto del giudizio risarcitorio attiene, infatti, all'oggetto della consulenza ed al rilievo della astratta capacità dei calcoli effettuati dalla e dall'ing. di CP_1 Pt_1 garantire il fabbisogno termico alle temperature di progetto e non, piuttosto, alla risarcibilità del danno, diverso ed ulteriore, effettivamente patito dagli occupanti degli ambienti della in quell'arco temporale. CP_2
Il secondo motivo di appello è dunque infondato e dev'essere respinto.
Il terzo motivo di appello ha censurato la sentenza per avere erroneamente apprezzato le testimonianze escusse e conseguentemente escluso un argomento per sostenere la non imputabilità dell'inadempimento afferente la scelta dei macchinari, scelta che l'appellante ha ritenuto doversi attribuire esclusivamente al comportamento della committente. Infatti, nonostante il contrario avviso della CP_1
[.
, orientata verso climatizzatori con unità esterna, avrebbe voluto adottare il CP_2
modello Unico dell'Olimpia Splendid, ancorchè fosse meno performante , in ossequio 14 ai vincoli paesaggistici, che non intendeva aggirare con l'ausilio di pratiche amministrative propostegli dalla società di ingegneria: “nessuna condivisione e/o consulenza è stata effettuata da sulla scelta di montare all'interno dei locali” i CP_1 macchinari scelti dalla committente, pertanto “l'asserito danno lamentato dall'attrice, se esistente, non è certo imputabile a o all'ing. per il calcolo energetico CP_1 Pt_1 effettuato” (comparsa di risposta, pag. 4 ). In merito il Tribunale ha escluso ricorresse un'ipotesi di non imputabilità, atteso che “l'istruttoria orale del convenuto non ha dato prova del fatto che la – in contrasto con quanto scritto nel documento – avesse CP_1 ottemperato ad una richiesta tassativa dell'attore : a fronte della deposizione del teste - Tes_2 socio della , per questo di scarso valore conoscitivo, in quanto avente interesse ad CP_1 ottenere il profitto della società convenuta - che afferma di avere sconsigliato i macchinari alla stessa di , vi è la deposizione contraria del teste Parte_2 CP_2 dell'attore, che afferma esattamente il contrario.” ( sentenza, pag. 10 ). Parte_2
L'appellante ha lamentato che il Tribunale non avrebbe valutato le dichiarazioni dei due testimoni in modo paritario , attribuendone la medesima rilevanza probatoria, nonostante avessero entrambi un interesse in causa e malgrado la sig.ra Parte_2
non fosse credibile. La teste, infatti, sarebbe incorsa in contraddizione, ammettendo, da un lato, che la aveva consigliato a tutti i condomini di installare CP_1
climatizzatori con unità esterna, ma negando, dall'altro, che avesse sconsigliato l'utilizzo dei climatizzatori di marca Olimpia Splendid modello Unico.
Osserva la Corte che il disaccordo dei citati testimoni sull'esistenza o meno di un espressa indicazione da parte della a non adottare i climatizzatori CP_1
individuati dalla committente, non consente di ritenere adeguatamente provata la circostanza, in mancanza di altri decisivi contributi di natura probatoria, con il risultato che l'onere probatorio a carico dell'appellante sul punto non può considerarsi assolto. L'esame delle allegazioni delle parti, dei documenti e delle prove testimoniali consente di ritenere sussistente la prova che la aveva proposto a CP_1
tutti i condomini il ricorso a climatizzatori con unità esterna, mentre la li CP_2 aveva scartati, per non violare il vincolo paesaggistico, che vietava la collocazione di manufatti sulla parete esterna del fabbricato, così individuando le macchine dell'Olimpia Splendid come potenzialmente utilizzabili per i propri impianti termici, in quanto munite di sola unità interna. Non risulta, invece, provato che la Pt_3
[.. avesse acquistato queste ultime nonostante che la ne avesse espressamente CP_1
sconsigliato l'installazione. Anzi, deve presumersi il contrario, atteso che la CP_1
ha eseguito l'opera commissionatagli, individuando nei climatizzatori Olimpia
Splendid macchinari in grado di fornire il fabbisogno termico necessario a garantire la temperatura di progetto. Laddove avesse ritenuto che non fossero in grado di assicurare tali prestazioni, l'appellante avrebbe dovuto esprimere un parere negativo, piuttosto che, al contrario, predisporre e consegnare alla committenza i progetti, la relazione tecnica ed i correlati elaborati di calcolo, basati sulle caratteristiche di quei climatizzatori, per la realizzazione degli impianti.
Il terzo motivo di appello è, dunque, infondato e dev'essere respinto.
Il quarto motivo ha biasimato l'accertamento della responsabilità solidale dell'ing. con la , non esistendo nella legislazione di settore la previsione Pt_1 CP_1
della solidarietà tra la società di ingegneria ed il professionista esecutore dell'opera, tantomeno da ricondursi alla disciplina sulla responsabilità personale del professionista, che agisca per conto di società di ingegneria affidataria dell'incarico, di cui all'art. 17, comma 8, L. 109/94 (norma che recita: “Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali
(…)”. Argomenta l'appellante come “personalmente responsabile” sia una dicitura che nulla dice rispetto alla eventuale solidarietà con la società, né stabilisce se il cliente finale possa promuovere un'azione diretta nei confronti del socio- professionista o se quest'ultimo, più semplicemente, risponda nei confronti della società di cui fa parte”, “pertanto, non è dato sapere in base a quale disposizione sia stato condannato un professionista con cui il cliente finale non ha avuto alcun rapporto diretto”
(atto di appello, pag. 12 ). In merito il Tribunale, aderendo alla giurisprudenza di legittimità, ha di contro accertato che, per effetto dell'art. 10, L. 183/2011 ( co. 3: “È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile” ), le società di ingegneria, costituite ai sensi dell'art. 17, L. 109/94 e quindi secondo una disciplina nata nell'ambito dei lavori pubblici, sono abilitate a svolgere
16 attività di progettazione anche nel mercato privato ( Cass. Civ. 7310/17), ma che la redazione di progetti ad opera delle medesime esige che l'attività di progettazione e i singoli progetti siano eseguiti da uno o più professionisti, iscritti negli appositi albi, nominativamente indicati e personalmente responsabili, nel rispetto della normativa civilistica in materia di professioni intellettuali ( capo II del titolo III del libro V del codice civile ) ( Cass. Civ. 590/96 ). E ciò in aderenza al canone inderogabile della personalità della prestazione d'opera intellettuale, sancita dall'art. 2232 c.c.
(“Esecuzione dell'opera” ) e delle norme di settore, che hanno sancito e sanciscono la responsabilità personale del professionista esecutore dell'opera, a prescindere dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico ( prima l'art. 17, co. 8, L.
109/1994, poi l'art. 90, co. 7, D. Lgs. 163/2006 – ed infine l'art. 46, D. Lgs. 50/2016 ).
“Pertanto la natura inderogabile della normativa sulla prestazione intellettuale, nonché la natura della società di ingegneria, che implica la necessaria firma degli elaborati da parte del professionista facente parte della medesima compagine societaria, depone a favore della responsabilità solidale ex lege del convenuto ing. ( sentenza, pag. 7 – 9 ). Pt_1
Ritiene la Corte che l'interpretazione del Tribunale sia corretta, anche se la motivazione va integrata. Infatti l'art. 10 L. 183/2011 ha abrogato il divieto di esercizio delle professioni intellettuali in forma societaria nel settore privato ( commi
3 e 11 ), purchè l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci, in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta (comma 4, lett. c ); la medesima norma ha fatto salvi i modelli societari già vigenti alla data della sua entrata in vigore ( comma 9 ), tra i quali rientrano le società di ingegneria previste dall'art. 17, L. 109/94 ( comma 1, lett f e 6, lett b ), per le quali vigeva e vige a tutt'oggi la medesima condicio sine qua non relativa al soggetto esecutore dell'incarico “indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico”, con la precisazione della personale responsabilità dei professionisti esecutori ( comma 8 ) ( come poi ribadito dall'art. 90, comma 2 lett b e comma 7, L. 193/2006, e dagli articoli 46, comma 1 lett. c e 24, comma 5, D. Lgs.
50/2016, limitandosi alle norme ratione tremporis applicabili); con la norma di interpretazione autentica, è stata stabilita la validità dei rapporti contrattuali intercorsi dalla data di entrata in vigore della "legge Bersani" (11 agosto 1997), tra soggetti privati e società di 17 ingegneria costituite in forma di società di capitali ( art. 1, comma 148, L. 124/2017
); è insito nella natura della professione intellettuale l'obbligo dell'esecuzione personale dell'incarico, secondo la disciplina inderogabile dell'art. 2232 c.c., cui non può non essere correlata la relativa responsabilità.
La società incaricata dalla committenza e il professionista sono dunque responsabili verso il cliente per l'adempimento/inadempimento della medesima ed unica prestazione eseguita: la prima per vincolo contrattuale (art. 1218 c.c ), mentre il secondo ex lege, a mente dell' 1294 c.c., secondo cui l'obbligazione tra condebitori, obbligati tutti per la medesima prestazione, è in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
Deve perciò concludersi che l'inadempimento dell'opera commissionata alla CP_1
[...
quale società di ingegneria, costituita il 12/02/86 per la progettazione e, occorrendo, la realizzazione, tra gli altri, di impianti termoidraulici (visura camerale, doc. 1 – ), eseguita dal socio ing. quale responsabile della CP_2 Parte_1 progettazione, non possa non aver determinato un vincolo solidale dal lato passivo nei confronti della committenza.
Ne consegue che il motivo di appello è infondato e deve essere respinto.
Il quinto motivo di appello ha contestato l'entità del risarcimento disposto, relativamente ad alcune voci di danno patrimoniale, computate dal perito d'ufficio dell'atp e liquidate in conformità dal Tribunale, perché non considerate conseguenza immediata e diretta ( art. 1223 c..c. ) dell'inadempimento attribuito alla e CP_1
all'ing. nonché per errore di calcolo ( appello, pag. 12 – 14 ). Pt_1
Il Tribunale ha accertato che il “danno patrimoniale è costituito dalle spese effettuate dall'attrice (così come documentate dalle fatture prodotte) per ottenere l'idoneo rendimento energetico degli impianti”), riconosciute in € 6.443,74= quale importo necessario alla mera integrazione, in alcuni soltanto dei locali oggetto della progettazione della
, degli impianti realizzati sulla scorta di quest'ultima (sentenza, pag. 12 – CP_1
13).Osserva la Corte che nel ricorso per accertamento tecnico preventivo la CP_2
allegava di aver subito, inter alia, un danno patrimoniale per ovviare al sottodimensionamento termico degli impianti realizzati su calcolo della , di CP_1
cui elencava tutte le voci di spesa e le correlate fatture pagate, producendo altresì copia delle medesime per totali € 14.875,16= ( doc. 23 – ). Di esse il ctu, CP_2
18 ritenendo fossero sovradimensionate rispetto alla mera necessità d'integrare gli impianti originari, le valutava necessarie nei limiti di € 6.443,74=, secondo dettagliate motivazioni trasfuse nella perizia, riferite alle voci di spesa delle fatture prodotte dalla . In merito a tali spese il consulente di parte dell'appellante si è limitato CP_2
ad argomentare che erano del tutto infondate e inutili per la soluzione dei problemi lamentati, poiché la soluzione sarebbe stata individuata nel corretto uso delle macchine installate e di conseguenza dell'impianto prescelto;
che non sarebbe stato possibile capire, dagli elaborati prodotti, come il C.T.U. avesse calcolato il costo in aggravio di energia elettrica di circa € 2.000,00 in piu' , rispetto ad un consumo normalizzato dell'impianto di riscaldamento, dal momento che il contatore era il medesimo per tutti e due gli “impianti termici” installati;
infine, che i singoli terminali dell'impianto termico aggiunto erano dei ventilconvettori con resistenze elettriche, che non fanno parte degli impianti funzionanti ad energia rinnovabile, oltre al fatto che l'aggiunta non era stata realizzata mediante un nuovo calcolo ai sensi della Legge 10/91, un nuovo progetto ed un nuovo deposito in Comune ( doc. 4 –
). CP_1
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio la ha allegato di aver tentato CP_2
di sopperire al deficit termico degli impianti progettati dalla con l'uso di CP_1
stufe elettriche e dipoi, a seguito di un'analisi energetica e di soluzioni propostegli da un consulente ( ing. ) ( doc. 18, 19 – ), di aver dovuto Persona_4 CP_2
acquistare ed installare dei termoconvertitori elettrici, come da schede tecniche (doc.
20, 21 – ) e fatture ( doc. 23 – ), già prodotte col ricorso per atp, che CP_2 CP_2 ridepositava nel fascicolo del giudizio di merito. Ha sostenuto che, secondo le conclusioni del perito d'ufficio dell'atp, la spesa necessaria alla risoluzione della problematica emersa per il sottodimensionamento termico degli impianti progettati dalla , ammontava ad € 6.443,74= e che, limitatamente all'integrazione dei CP_1
macchinari, si sarebbe accontentata di agire per il ristoro di codesto importo. Ha depositato altresì copia della relazione del ctu ( doc. 27 – ), del cui originale ha CP_2
chiesto l'acquisizione, unitamente a tutto il fascicolo dell'atp.
A fronte di tali allegazioni, domande e produzioni attrici relative al danno patrimoniale sofferto, i convenuti, costituendosi in giudizio, non hanno contestato alcunchè, se non genericamente la perizia dell'atp ( le cui conclusioni dovevano 19 ritenersi “palesemente errate ed arbitrarie” ), fatte salve le osservazioni, altrettanto approssimative, richiamate per EM e come sopra esposte, rese dal ctp Per_2
nel corso del procedimento tecnico preventivo. Con ordinanza del 11/12/19 il
[...]
Tribunale ha disposto l'acquisizione della relazione redatta nel procedimento per atp.
Con la comparsa conclusionale di primo grado i convenuti hanno formulato specifiche contestazioni al quantum richiesto dall'attrice, poi nuovamente riproposte col quinto motivo di appello, evidenziando errori di calcolo e l'illegittima inclusione di danni che non erano conseguenza diretta ed immediata della condotta dei convenuti.
Si deve rilevare che dall'esame delle censure dell'appellante e della documentazione contabile prodotta dalla ( doc. 23 ), risulta ictu oculi che, relativamente al CP_2 rimborso della spesa correlata all'aumento della potenza elettrica fornita alla
CASTAF, conduttrice dell'unità B, causata dall'integrazione dell'impianto termico coi termoconvertitori elettrici, il Tribunale ha duplicato la posta risarcitoria per mero errore materiale. Invero, nell'allegato 23 prodotto da parte attrice, odierna appellata, infatti è stata inserita la fattura n. 129/2017 con cui la conduttrice CA ha rimesso alla proprietaria le spese di adeguamento della potenza dell'impianto, CP_2
allegando il dettaglio della bolletta ricevuta a tal fine dal Servizio Elettrico Nazionale:
a tal fine CA ha estrapolato dalla bolletta la somma dovuta per gli oneri Cont contrattuali, pari ad € 981,72 e l'ha inserita in una propria fattura indirizzata a
La società conduttrice, quindi, si è accollata personalmente le altre voci inserite
[...]
in bolletta, quali il deposito cauzionale, per cui nessun rimborso è stato chiesto alla locatrice. Pertanto, tale fattura n. 129/2017 esaurisce le spese relative all'ampliamento della potenza dell'impianto e non può essere sommata a quella del Servizio Elettrico
Nazionale, come erroneamente indicato nella CTU - il cui calcolo è riproposto nella sentenza di primo grado - dove vengono computate entrambe le seguenti voci (v. pag. 56-57): - fattura n.129/2017 del 02-11-2017, per € 1.197,70 di cui il 28% € 335,36; - fattura n.485611503014723 del 13-10-2017 relativa alla bolletta intestata a CASTAF
SRL dal Servizio Elettrico Nazionale, per un importo di € 1.406,68, di cui il 28% €
393,87.
In sostanza, la bolletta del Servizio Elettrico Nazionale (fatt. 485611503014723 del
13/10/17), costituiva il presupposto della prima, intestata alla ed emessa CP_2
20 dalla conduttrice (fatt. 129 del 2/11/17 ), in quanto all'evidenza prodotta soltanto per giustificare e liquidare la richiesta di ribaltamento su della perdita CP_2
patrimoniale, relativa alla voce “Contributi di connessione”, subita a causa dell'inadempimento dei convenuti. Va precisato che il 28% costituisce la percentuale, calcolata dal ctu nel procedimento per TP , dovuta all'attrice per le spese complessivamente sostenute per l'ampliamento dell'impianto elettrico esistente nell'unità immobiliare “B”. Di conseguenza, il secondo importo di € 393,87 , in quanto costituente una mera duplicazione, deve essere eliminato dai calcoli.
Per l'effetto il risarcimento accertato dal Tribunale dev'essere decurtato dell'importo di € 393,87= (pari al 28% della bolletta 13/10/17 del Servizio Elettrico Nazionale), indicato al paragrafo 3, pag. 57 dell'atp dell'ing. . Per_1
L'appellante ha altresì lamentato che l'unità B non avrebbe avuto bisogno di alcuna integrazione termica, pur accertata dall'atp e dal Tribunale, poiché, a ben vedere, emerge ch'essa inerisce locali quali l'ingresso, il relativo disimpegno e l'archivio, che non avrebbero bisogno di raggiungere la temperatura di progetto. Tale argomento non ha alcun pregio, per essere in contrasto con l'oggetto della prestazione pattuita con la committenza, e perchè concerne valutazioni di merito, irritualmente introdotte nel processo e, se del caso, non accertabili sulla scorta del materiale probatorio raccolto. Deve quindi respingersi la richiesta di decurtazione, dall'importo del danno patrimoniale, della somma di € 143,47= connessa alla fattura 31/10/17 n. 227 della
Tecno Progetti, relativa alla redazione del progetto per l'integrazione dell'impianto elettrico dell'unità B, menzionata al paragrafo 3, pag. 57 dell'atp dell'ing. . Per_1
Con riferimento all'allegata duplicazione del compenso al consulente di parte attrice, ing. per essergli stato riconosciuto e corrisposto due volte per un'unica Per_3 prestazione, la censura risulta infondata: la Corte osserva che dalla mera lettura della documentazione agli atti, si evince che il professionista rimetteva due notule: la prima
( 14/07/17 n. 35 – doc. 23 ), relativa alla valutazione del sottodimensionamento dell'impianto progettato dalla , con la relativa analisi termica e correlate CP_1
proposte per migliorare l'efficienza termica degli impianti, trasfuse in due relazioni scritte del marzo 2017 (doc. 18 – 19 ). In essa sono appostati gli onorari di € 800 per l'analisi termica, e di € 600 per le proposte, per un totale, accessori inclusi, di €
1.496,32=, rientrante nel danno risarcibile riconosciuto dal Tribunale. La seconda 21 notula, di € 2.410,72= ( doc. 31 – ), per l'attività di consulente di parte nel CP_2
procedimento per atp, liquidata dal Tribunale in sentenza, per la accertata soccombenza dei convenuti.
Risulta, altresì, che la prima prestazione dell'ing. rispondesse alla necessità, Per_3
poi soddisfatta nell'ottobre 2017, di acquistare e far installare impianti integrativi con termoconvertitori elettrici ( doc. 20 – 21 – ), nonché di istruire il ricorso per CP_2
accertamento tecnico preventivo. La seconda prestazione, invece, come si evince dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio dell'atp, consisteva nella partecipazione ai sopralluoghi fissati dal ctu ( 23 e 24/03/18 – cfr atp, pec pag. 9 ), nell'inoltro di corrispondenza tecnica a supporto del secondo tentativo di conciliazione fra le parti
(cfr atp, pag. 11, 15, 21 e allegato 38 dell'atp ), nel supporto tecnico al difensore dell'attrice durante l'intero procedimento, nell'invio di documentazione, corrispondenza e relazioni per chiarimenti al ctu sulle caratteristiche degli impianti progettati nel marzo 2017, sullo sviluppo dettagliato dei calcoli effettuati per le analisi termiche, con riepilogo dei carichi termici invernali ( atp, pag. 15, 20, 44, 47, 49; allegati 23, 33, 37 e 44 dell'atp ) ed infine, nella redazione di osservazioni alla bozza di ctu ( allegato 46 dell'atp; doc. 36 – ). E' dunque evidente che le due notule CP_2
ineriscono ad attività diverse, per le quali a buon diritto l'ing. ha chiesto di Per_3
essere integralmente retribuito.
E' dunque respinta la censura di duplicazione del compenso per la medesima prestazione. Non può infine essere accolto il rilievo che il danno di € 164,95, relativo all'acquisto delle stufette elettriche (fattura OBI del 14/11/16 n. 67 – doc. 23 , CP_2 utilizzate dalla prima della realizzazione dell'impianto integrativo con CP_2
termoconvertitori, progettato dall'ing. nel 2017, non sia correlato col Per_3 sottodimensionamento dell'impianto progettato dalla , per l'omessa prova CP_1
ch'esse erano effettivamente destinate ai locali per cui è causa. In questo caso opera a pieno titolo il principio di non contestazione e l'inammissibilità -per irritualità - della censura. Infatti nel ricorso per atp e nella citazione introduttiva del giudizio di merito la ha allegato di aver trascorso al freddo l'inverno 2016/17 e di aver CP_2
inutilmente tentato di scaldare i locali con stufe elettriche, di cui produceva la fattura di acquisto ( doc. 23 – ), in totale assenza di qualsivoglia specifica CP_2
argomentazione contraria da parte degli odierni appellati, fino alla comparsa 22 conclusionale di primo grado. Ne consegue che il quinto motivo di appello viene accolto limitatamente alla decurtazione di € 393,87= dal quantum liquidato dal
Tribunale, così residuando un credito risarcitorio per danno patrimoniale di €
6.049,87= ( 6.443,74 – 393,87 ).
Con il sesto motivo di appello si deduce che nella comparsa di CP_1 CP_1
costituzione in primo grado, aveva formulato rituale eccezione, al fine di porre in compensazione l'importo dovuto per le prestazioni di consulenza svolte in favore di portato dalla fattura n. 5/2017 del 31.1.2017 per € 1.186,82 (v. doc. 5 CP_2 all'interno del doc. 2 fascicolo di parte di primo grado).
Sostiene l'appellante che nella sentenza impugnata il Giudice di primo grado ha deciso che “non può essere riconosciuto ai convenuti il diritto al pagamento della prestazione, in quanto essa è stata adempiuta in modo gravemente inesatto e quindi tale da determinare la risoluzione del contratto”. Tuttavia, subito prima, lo stesso Giudice, in aperta contraddizione, richiama “La fattura in questione, sulle cui voci non vi è contestazione da parte dell'attrice”. Infatti non vi sarebbe mai stata una parola di contestazione sulla fattura da parte di l'eccezione di compensazione è stata proposta in CP_2
comparsa di costituzione e negli atti successivi (verbale della prima udienza e memorie ex art. 183, VI comma c.p.c.), e non vi sarebbe traccia né di contestazioni, né, tantomeno, di eccezioni di inadempimento o di richieste di risoluzione del contratto da parte di nemmeno nelle conclusionali ha formulato CP_2 CP_2
contestazioni rispetto alla debenza o meno della fattura di cui si discute. Lamenta quindi l'appellante il fatto che il primo Giudice, d'ufficio, avrebbe negato la compensazione, senza che sia mai stata correttamente opposta dal convenuto l'eccezione ex art. 1460 c.c., norma che non viene nemmeno citata negli atti della controparte.
In sostanza, non avendo la committente eccepito l'indebenza del compenso alla CP_1
[.
, il Tribunale avrebbe errato nel respingere l'eccezione di compensazione.
Al riguardo, si rileva anzitutto l'infondatezza dell'assunto secondo il quale l'appellata non avrebbe contestato la debenza del compenso preteso da CP_2 CP_1
[.
. Al contrario, infatti, fin dalla citazione introduttiva, la ha sollevato CP_2
l'eccezione d'inadempimento, contestando expressis verbis “la richiesta di corrispondere la somma di euro 1.186,82, di cui alla fattura n. 5 del 31.01.2017 , ovvero il CP_1
23 corrispettivo chiesto da controparte per il lavoro svolto, poichè, stante il lavoro errato eseguito da controparte, nessuna somma è ad essa dovuta” (citazione, pag. 13 ). A tale allegazione faceva seguito la richiesta di “rigetto delle domande di parte convenuta”, formulata nella prima memoria dell'art. 183, co. 6, cpc, ch'era senz'altro riferibile anche alla pretesa della di vedersi accolta la domanda di compensazione (“- nella CP_1 denegata ipotesi in cui la domanda avversaria risulti anche solo parzialmente fondata accertare
i rapporti dare/avere tra le parti, applicando eventuali compensazioni ed all'esito determinare quanto dovuto da una parte nei confronti dell'altra”). Ne consegue che non poteva considerarsi sollevata d'ufficio l'eccezione in questione, secondo l'erronea censura dell'appellante.
Il motivo di appello è tuttavia fondato, nella parte in cui ha criticato la pronuncia d' indebenza del compenso della , per il fatto che la prestazione era “adempiuta CP_1
in modo gravemente inesatto e quindi tale da determinare la risoluzione del contratto”
(sentenza impugnata, pag. 14 ), in quanto la si è limitata ad opporre CP_2 un'eccezione d'inadempimento e non ha mai chiesto la risoluzione del contratto d'opera professionale, presupposto questo necessario per poter ritenere non dovuto a il pagamento del suo corrispettivo. CP_1
Costituisce infatti principio incontrastato del Giudice di legittimità che l'eccezione d'inadempimento “non è comprensiva della domanda di risoluzione del contratto perché, mentre la prima tende a paralizzare l'azione avversaria al fine di ottenerne il rigetto, la seconda, pur muovendo dallo stesso presupposto di fatto (inadempimento), esorbita invece dall'ambito di una semplice difesa, in quanto, tendendo ad ottenere dal giudice un accertamento costitutivo, introduce nel processo una diversa e più ampia pretesa idonea non solo ad alterarne l'effetto sostanziale, ma a rendere altresì necessaria una indagine ben più ampia e penetrante (quale, ad esempio, quella sulla importanza dell'inadempimento ex art.
1455 c.c.)” ( Cass. Civ. 26/07/2019 n. 20322 ). Inoltre, anche l'azione di risarcimento del danno per inadempimento non presuppone quella di risoluzione ex art. 1453 e, pertanto, può essere proposta sia congiuntamente che separatamente rispetto a quest'ultima, trattandosi di domande fra loro autonome ( Cass. Civ. 12/06/2020 n.
11348; Cass. Civ. 24/11/2010 n. 23820 ).
Ne consegue che la ha mantenuto il diritto al corrispettivo, fondato CP_1
sull'accertamento del ctu, fatto proprio dal Tribunale, che ne ha escluso la radicale
24 inutilizzabilità, e quindi l'inutilità per la committente (alcuni locali risultavano adeguatamente riscaldabili, in ottemperanza alla temperatura di progetto, e soltanto per una parte si rendeva necessaria l'integrazione dell'impianto termico), cosicchè deve ritenersi che abbia ottenuto adeguata tutela col risarcimento del danno CP_2
subito ( Cass. Civ. 6/12/2017 n. 29218; Cass. Civ. 24/03/14 n. 6886 ) e che sia erronea, oltre che contraddittoria, la statuizione del Tribunale circa l'assoluta inutilità della prestazione, avendo riconosciuto il risarcimento alla limitatamente ad CP_2
un'integrazione dell'impianto. L'eccezione di compensazione e il sesto motivo di appello sono dunque fondati, essendo integralmente dovuto alla il CP_1
compenso di € 1.186,82= ( fattura 31/01/17 n.
5 - doc. 5 – ). CP_1
In conclusione, per effetto del parziale accoglimento dell' appello proposto dalla
, quest'ultima dev'essere condannata in solido con l'ing. al CP_1 Parte_1
pagamento della somma capitale di € 4.863,05=, anziché di € 6.443,74= (6.443,74 –
393,87 – 1.186,82 = 4.863,05), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come da motivazione del tribunale ( “trattandosi di debito di valore detta somma deve essere devalutata dalla data di deposito della CTU al fatto e via via rivalutata con gli interessi al tasso legale, secondo quanto affermato da Cass. SSUU n.1712/1995”).
Le spese di lite . La parziale riforma del merito della decisione impugnata, determinando la modifica della pronuncia di primo grado impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione ( ex multis
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 – 01).
25 In tale prospettiva, nel caso di specie, il parziale accoglimento dell'atto di appello fa sì che il pagamento delle spese in favore dell'appellata – unitamente a quelle della CTU
– debba essere regolato in proporzione al minor credito accertato in questa sede, per effetto dell'accoglimento integrale del sesto motivo e parziale del quinto, e debbano pertanto essere refuse in favore di Controparte_2
per ¾, del totale, in applicazione del principio di soccombenza, e
[...]
compensate per la rimanente percentuale di ¼. Le spese si liquidano - per il giudizio di appello - come in dispositivo, in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da € 5.200 a euro 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto all'appello della fase istruttoria, non espletata;
si conferma la liquidazione operata dal Tribunale, relativamente al giudizio di primo grado, con parziale compensazione di 1/4 mentre , per i rimanenti ¾ , andranno poste a carico degli appellanti ed in favore di Controparte_2
P.Q.M.
la Corte di appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così decide:
- rigetta il primo, secondo, terzo e quarto motivo di appello;
- accoglie il sesto motivo di appello e parzialmente il quinto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2415 emessa il 05.09.2022 dal Tribunale di Firenze, condanna l'ing. e la , in solido fra loro , a Parte_1 CP_1
corrispondere alla la somma di € 4.863,05=, Controparte_2 oltre rivalutazione e interessi come da motivazione del giudice di primo grado, e interessi legali successivi alla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
- condanna in solido gli appellanti a rifondere i ¾ delle spese di lite all'appellata per entrambi i gradi di giudizio, compensando il residuo ¼; spese che, per il primo grado, si confermano in quelle liquidate dal Tribunale e, per il presente giudizio, si liquidano per l'intero in euro 3.966,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore La Presidente
26 Dott. Alberto Panu Dott.ssa IA RI
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- Nota
- La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito processuale è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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