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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/09/2025, n. 3193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3193 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 12993/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv. Nicola Loprieno); Parte_1
e
(avv. Daniele De Leonardis); CP_1
all'udienza del 17.09.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea -finalizzata ad ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento - è fondata e meritevole di accoglimento, nei termini e per le ragioni di seguito esposti. Nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nella presente fase di merito –con una valutazione condivisa da Questo Giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della dante causa e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni- ha accertato la sussistenza, in capo alla stessa, dei presupposti per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 30.11.2024, data in cui si è concretata una necessità di assistenza continua, in paziente oncologico, in attuale trattamento chemioterapico. In ordine alle spese processuali, tenuto conto della decorrenza differita della prestazione rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e di deposito della domanda giudiziale, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese processuali, ponendo le spese della C.T.U. –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' in forza CP_1 della sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.
1 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta la sussistenza del requisito sanitario per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento dal 30.11.2024;
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali, ponendo le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1 Bari, 17.09.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
(avv. Nicola Loprieno); Parte_1
e
(avv. Daniele De Leonardis); CP_1
all'udienza del 17.09.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea -finalizzata ad ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento - è fondata e meritevole di accoglimento, nei termini e per le ragioni di seguito esposti. Nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nella presente fase di merito –con una valutazione condivisa da Questo Giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della dante causa e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni- ha accertato la sussistenza, in capo alla stessa, dei presupposti per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 30.11.2024, data in cui si è concretata una necessità di assistenza continua, in paziente oncologico, in attuale trattamento chemioterapico. In ordine alle spese processuali, tenuto conto della decorrenza differita della prestazione rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e di deposito della domanda giudiziale, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese processuali, ponendo le spese della C.T.U. –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' in forza CP_1 della sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.
1 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta la sussistenza del requisito sanitario per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento dal 30.11.2024;
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali, ponendo le spese della consulenza tecnica d'ufficio –nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1 Bari, 17.09.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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