Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materi di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 13040/2022 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti ADRIANA STOLFA e FRANCESCO Parte_1
STOLFA;
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. DAPRILE BARBARA;
CP_1
, rappr. e dif. dall'avv. SERVODIO CRISTINA;
CP_2
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2022, la parte ricorrente in epigrafe indicata – premesso che, a seguito di accesso ispettivo presso la società ricorrente, veniva redatto il verbale unico di accertamento e notificazione dell'ITL Bari n. BA00000/2021-024-01 del 04.01.21 (prot. 431 del
05.01.2021), nel quale veniva contestato alla predetta società l'infedele registrazione sul LUL dell'orario di lavoro svolto da tre dipendenti
(sigg.ri e , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 avendo i medesimi, a loro dire, osservato un orario di lavoro full-time in luogo di quello part-time riportato sul libro unico del lavoro;
che, in data 18.10.2022, l' sede di Bari, notificava alla società ricorrente CP_2
che la Pt_2 presentava ricorso amministrativo avverso il suddetto provvedimento, ma il medesimo veniva respinto con provvedimento in cui l invitava il CP_2 contribuente a presente direttamente ricorso giudiziario;
che, in data
14.11.2022, l , sede di Bari, senza compiere alcun altro accertamento, CP_1 notificava alla ricorrente invito a regolarizzare con il quale provvedeva ad addebitare alla la complessiva somma di € 33.619,99 a titolo di Pt_2 contributi omessi e relative sanzioni – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e comunque l'infondatezza di ogni pretesa avanzata dall e dall nei confronti della (P.IVA CP_1 CP_2 Parte_3
) e che, pertanto, nulla è dovuto dalla medesima nei confronti P.IVA_1 dell e dell disapplicando e ponendo nel nulla sia l'impugnato CP_1 CP_2 invito a regolarizzare del 14.11.2022, dell'importo di € 33.619,99, CP_1 sia l'impugnato certificato di variazione del rapporto assicurativo CP_2 del 18.10.2022 dell'importo di € 577,31 (entrambi emessi dalla sede di CP_1
Bari in relazione al verbale unico di accertamento e notificazione n.
BA00000/2021-024-01 del 4.1.2021 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari) nonché tutti gli atti antecedenti, consequenziali e successivi, confermando la integrale legittimità dei rapporti di lavoro part-time intercorsi tra la e ed i sigg.ri Pt_2 CP_4 CP_3
e ;
[...] Controparte_6
b) in via estremamente subordinata, e solo nella mera e improbabile eventualità in cui l'On.le Giudice adito dovesse ritenere in qualche modo fondate le pretese degli Istituti previdenziali, ridurre l'importo dei contributi omessi, delle sanzioni e di ogni ulteriore eventuale credito dell e dell nella misura di legge, per tutte le ragioni esposte CP_1 CP_2 nella narrativa che precede, applicando in ogni caso le sanzioni in relazione alla fattispecie di omissione contributiva;
c) condannare, in ogni caso, gli enti opposti alla integrale rifusione delle spese processuali, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari”.
Si costituivano in giudizio l e l , contestando tutto quanto CP_1 CP_2 dedotto e argomentato da controparte e insistendo per l'integrale rigetto delle avverse pretese. Istruita la causa a mezzo espletamento della prova testimoniale, concesso il termine per il deposito di note conclusive, all'odierna udienza in trattazione scritta, la causa veniva stata decisa.
La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
In via assolutamente preliminare, si evidenzia che in tema di riparto dell'onus probandi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in un giudizio di accertamento negativo, come il presente (v. ex multis, sent.
Cass, n. 19762/2008, n. 22862/2010 e n. 16917/2012). La Corte di Cassazione nelle pronunce citate ha osservato che l'azione di accertamento negativo viene proposta da un soggetto che vi è indotto o da una richiesta stragiudiziale del creditore oppure costretto per effetto di atti di esercizio del diritto, come nella materia previdenziale.
Addossare interamente sull'attore/debitore in un'azione di accertamento negativo l'onere probatorio aggrava ingiustificatamente la sua posizione. Egli, infatti, non 'fa valere un diritto in giudizio' così come richiesto dall'art. 2697 c.c., ma al contrario ne sostiene l'inesistenza; è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. A parere della scrivente, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità a cui si è fatta menzione, le regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967
c.c. sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, in caso di accertamento negativo addossando al soggetto passivo del rapporto l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli generalmente la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma sovente assai difficile. Conseguentemente, calando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, si ritiene che la prova del credito contributivo/assicurativo e quindi, a monte, dell'espletamento di lavoro supplementare/straordinario da parte dei lavoratori , CP_4 CP_5
e in favore della ricorrente (su cui gli asseriti crediti sono è CP_3 fondati) è interamente a carico degli istituti convenuti (v. sul punto soprattutto sentenza n. 22862/210 secondo cui: 'In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell , preteso sulla base di CP_1 verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria').
Tanto premesso, occorre soffermarsi altresì sulla valenza probatoria del verbale posto alla base dei provvedimenti impugnati, anche con riferimento alle dichiarazioni che i verbalizzanti hanno dichiarato avere assunto dai lavoratori. E infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verita' sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (vedi Cass. sez. un., n. 12545/1992, n. 17355/2009).
In particolare, per quanto concerne la verita' di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale puo' valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non puo' mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava
(Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n. 6110/1998;n.3973/1998;n.6847/1987).
Con riferimento poi alle dichiarazioni rese ai verbalizzanti, si evidenzia che l'efficacia probatoria privilegiata non assiste i verbali ispettivi per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale le quali, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale (vedi Cass. 09/07/2002 n. 9963).
Ne discende che le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori agli ispettori dell'autorità che espleta funzioni di vigilanza e controllo non hanno di per sè un valore probatorio precostituito ed il giudice non può porre il verbale a fondamento della decisione, considerandolo come fonte esclusiva del proprio convincimento. Vanno, infatti, liberamente apprezzate dal giudice, nell'ambito di tutto il materiale raccolto, le circostanze che l'ispettore riferisce di avere appreso da dichiarazioni di terzi quali i lavoratori o che sono frutto di sue deduzioni (Cass. 23 giugno 2008, n.
17049; 17 febbraio 2000, n. 17869).
Orbene, a parere di chi scrive, l'istruttoria orale non ha fornito elementi utili per poter ritenere sussistente la contestata “infedele registrazione” sul LUL dell'orario di lavoro svolto dai dipendenti Controparte_5
e – per aver svolto i predetti dipendenti Controparte_3 CP_4 un orario di lavoro settimanale coincidente con il full time e non con il part time: per dal 15.09.2019 al 06.01.2020, per Persona_1 [...]
dal 15.04.2019 al 29.02.2020, per dal CP_4 Controparte_5
22.09.2019 al 03.11.2019, dal 04.12.2019 al 06.01.2020 e dal 06.02.2020 al
31.07.2020 - come sarebbe emerso dall'esame incrociato delle dichiarazioni rese dai predetti dipendenti in sede di sommarie informazioni e dal confronto tra le citate dichiarazioni e le registrazioni annotate sul LUL.
Difatti, nella presente fattispecie, l'unico dei predetti lavoratori che ha confermato in giudizio le dichiarazioni rese in sede ispettiva è la signora
; tuttavia, rispetto all'attendibilità di quest'ultima, non possono CP_5 non sollevarsi seri dubbi, essendosi la stessa più volte contraddetta nell'ambito delle vicende per cui è causa. Si consideri, difatti, che la
, in data 25.07.2020, ha dichiarato in sede ispettiva che il suo CP_5 orario di lavoro era di 4,5 ore giornaliere per sei giorni ogni settimana;
in data 18.08.2020, la medesima ha dichiarato agli ispettori che il suo orario di lavoro era invece di 40 ore settimanali. Nell'ambito poi della conciliazione giudiziale del 27.09.2021, la ha dichiarato altresì CP_5
“di aver sempre osservato l'orario di lavoro risultante dalla documentazione aziendale e di non aver mai svolto lavoro supplementare e/o straordinario. Precisa, al riguardo, che le dichiarazioni rilasciate nel corso dell'ispezione sono state rese a fronte di domande poco chiare degli ispettori e comunque in un momento di forte concitazione e di nervosismo nei confronti del datore di lavoro” (cfr. verbale di conciliazione allegato alle note conclusive di parte ricorrente del 09.05.2025). Infine, nell'ambito del presente giudizio, ha confermato entrambe le dichiarazioni rese agli ispettori in data 25.07.2020 e 18.08.2020 (ove peraltro si rimarca che la teste in data 25.07.2020 ha dichiarato di aver lavorato per
4,5 ore giornaliere (serali) per sei giorni alla settimana, mentre nella successiva dichiarazione, a meno di un mese di distanza, ha riferito di aver lavorato per 40 ore settimanali).
Alla luce di tanto, la testimonianza della per sé sola CP_5 considerata, non può ritenersi idonea a fornire la prova dell'effettivo espletamento, da parte della stessa, nonché degli ulteriori lavoratori indicati e dell' orario lavorativo full time piuttosto che CP_3 CP_4 di quello part time risultante dalla documentazione aziendale.
E' vero peraltro che il verbale ispettivo e le dichiarazioni dei tre lavoratori risultano confermate in giudizio dall'ispettrice _1
, tuttavia, per le ragioni innanzi esposte, tale circostanza non
[...] può risultare dirimente in ordine alla prova della effettiva veridicità delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva.
Per tutti questi motivi, si ritiene non provata l'infedele registrazione” sul LUL dell'orario di lavoro svolto dai dipendenti Controparte_5
e per aver svolto un orario di lavoro Controparte_3 CP_4 settimanale coincidente con il full time e non con il part time, così come sostenuto dagli istituti convenuti, pertanto, nulla è dovuto all' e CP_1 all da parte della sulla base dell'invito a CP_2 Parte_3 regolarizzare del 14.11.2022, dell'importo di € 33.619,99, nonché del CP_1 certificato di variazione del rapporto assicurativo del 18.10.2022, CP_2 dell'importo di € 577,31 (entrambi emessi in relazione al verbale unico di accertamento e notificazione n. BA00000/2021-024-01 del 4.1.2021 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari).
Il ricorso va quindi accolto.
Resta assorbita ogni altra questione.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, gli esiti non univoci dell'istruttoria consentono di porle a carico degli istituti soccombenti nella misura della metà e di disporne la compensazione per la metà residua.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e dichiara nulla è dovuto all' e all da CP_1 CP_2 parte della sulla base dell'invito a regolarizzare Parte_3 CP_1 del 14.11.2022, dell'importo di € 33.619,99, nonché del certificato di variazione del rapporto assicurativo del 18.10.2022 dell'importo di € CP_2
577,31;
liquida le spese di lite in favore della società ricorrente in complessivi
€ 4.640,00, oltre rimborso spese forfettarie 15%, iva e c.p.a., che pone a carico dell' e dell , in solido tra loro, nella misura della metà, CP_1 CP_2 con distrazione, e che compensa per la metà residua.
Bari, 20.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli