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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/06/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
RGAC 1984/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa IR EL, nella causa civile R.G.N.
1984/2024, trattata all'udienza del 12/06/2025, chiusa alle ore
17,00, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1984/2024, posta in deliberazione tra
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Alatri, via Campello 55, presso lo studio dell'avv. FONTANA DANILO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso - sede di Frosinone - CP_1 rappresentato dall'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE, giusta procura generale alle liti in atti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l
[...]
Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale delle malattie contratte (Artrosi della spalla destra e sinistra con rottura della cuffia dei rotatori e Spondilodiscoartrosi lombare con discopatie degenerative multiple;
) con riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura pari rispettivamente al 12% e al 15% e, per l'effetto, condannare l alla erogazione delle CP_1 prestazioni a titolo di danno biologico e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver svolto attività di coltivatrice diretta, nel settore agricolo, dal 01/01/1975 sino al 31/12/2016, lavorando per 12 ore al giorno con tutte le diverse condizioni climatiche per 6/7 giorni a settimana;
- che tali mansioni comportano: il sollevamento continuo di sacchi di mangime e di terra, la lavorazione delle carni, la coltivazione di prodotti agricoli, il trasporto ed il carico/scarico degli stessi dai veicoli agricoli, la mietitura dei cereali, prima con falce e successivamente, negli anni 80, con falciatrice, la potatura degli alberi di olive e frutta e la raccolta delle stesse. Era costretta a trascorrere molte ore inginocchiata per la coltivazione di campi;
aveva un movimento continuo di polsi e braccia per l'utilizzo di arnesi agricoli, quali vanghe e zappe, come dettagliatamente descritto nel ricorso introduttivo;
- di aver quindi contratto, a causa di tali attività le malattie professionali ““Artrosi della spalla destra e sinistra con rottura della cuffia dei rotatori” e “Spondilodiscoartrosi lombare con discopatie degenerative multiple”;
- di aver presentato all in data 27.03.2023 denuncia di CP_1 malattia professionale;
- che l ha rigettato la domanda, ritenendo il rischio lavorativo CP_1
a cui è stato esposto il lavoratore non idoneo a provocare le patologie denunciate;
- di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di dinego, che veniva rigettato dall . CP_1
In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare la natura professionale della malattia contratta, con conseguente diritto al riconoscimento di un grado pari rispettivamente al 12% e 15% di invalidità permanente per la malattia contratta a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte e ha chiesto la condanna dell al relativo beneficio economico. CP_1 Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda.
Ha preliminarmente eccepito l'avvenuta prescrizione del diritto preteso, essendo decorso il termine di cui all'art. 112 TU 1124/1965.
Nel merito ha evidenziato la correttezza del suo operato, stante l'assenza del nesso causale tra le patologie contratte e le attività lavorative asseritamente svolte dal ricorrente, eccependo
“l'inidoneità del rischio a produrre le malattie lamentate”.
Esperita la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve pertanto essere respinta.
Va premesso che secondo la normativa vigente per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) dell'introduzione del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Inoltre, la Corte di Cassazione con riferimento al nesso causale ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen., secondo cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità. Ciò detto, all'esito della prova testimoniale condotta, può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso.
In particolare, il teste ha riferito: “La ricorrente Testimone_1
è mia cugina, lei è coltivatrice diretta da quando era piccola, semina grano, orzo, fave, ha anche alberi da frutta, anche io faccio la coltivatrice diretta, per un periodo ho lavorato in un albergo. L'ho vista usare zappe, vanghe, forbici, l'ho vista sollevare sacchi di mangime, coltivava ortaggi come pomodori, fagioli, zucchine e patate. Sollevava balle di fieno, le metteva sul trattore e poi le portava a casa dopo averle trascinate con un uncino, le sistemava a catasta. Lei non portava il trattore. Aveva più di 100 piante di olive, le raccoglie insieme al marito e ai figli, prima si faceva tutto a mano, adesso usa l'abbacchiatore, mette le olive nelle cassette, pesano sui 25 kg circa, le mette sul trattore e poi le porta a casa. ADR AVV. CIOCI: “Aveva anche mucche, pecore, galline, doveva pulire la stalla usando la forca. Sollevava sacchi di mangime, di granturco, farinaccio, sui 25- 30 kg. Mungeva anche le mucche a mano, sollevava i secchi di latte. Aveva 3 mucche e anche i vitelli”.
La deposizione è stata confermata anche dal teste , che Tes_2 ha confermato: “La ricorrente è mia parente alla lontana, la conosco da più di 40 anni, lei ha fatto la contadina a casa, aveva anche il bestiame;
coltivava fieno, olive. L'ho vista usare zappe, vanghe, forbici, ha un orto. L'ho vista sollevare sacchi di verdure. L'ho vista anche nella stalla a mungere le mucche, aveva anche vitelli, galline, sollevava contenitori di latte, sacchi di mangime e cereali. L'ho vista pulire la stalla con la forcina. Ho visto la ricorrente raccogliere le olive perché ho un terreno confinante;
prima raccoglieva a mano, adesso con le macchinette, le olive si mettono in cassette, prima nei sacchi. Le cassette pesano 25 kg circa;
l'ho vista sollevare queste cassette. So che è stata operata diverse volte per problemi di salute, in particolare alla schiena”.
Tuttavia, nonostante siano state provate le mansioni allegate nel ricorso, la CTU ha negato la sussistenza del necessario nesso eziologico tra le mansioni e le malattie contratte.
Pertanto, all'esito delle operazioni peritali condotte sul periziando, il CTU ha accertato che: “Il Ricorrente è risultato affetto da: “(i) sindrome algo – disfunzionale del rachide lombo-sacrale con attuali segni strumentali di artrosi lombo-sacrale, discopatia diffusa lombo-sacrale, protrusioni discali plurime L3-L4 e L4-L4, dismorfismo dorso-lombare, antero-listesi L5-S1, e fibromialgia, ad attuale medio-elevato impegno funzionale;
(ii) sindrome algo- disfunzionale delle spalle con attuali segni strumentali di tendinopatia diffusa e di rottura inveterata della cuffia dei rotatori su base degenerativa bilateralmente ad attuale medio-elevato impegno funzionale”.
2. Per tutto quanto dedotto in discussione, le infermità in diagnosi NON hanno eziologia professionale.”
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Peraltro il CTU confermava le proprie conclusioni anche in replica alle osservazioni mosse dalla parte ricorrente.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. requisito della “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
Il CTU ha escluso la natura professionale delle patologie lamentate.
In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., sono irripetibili, avendo parte ricorrente redditi inferiori ai limiti di legge.
Le spese di CTU sono poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell , in data 06/06/2024, Parte_1 CP_1 nella causa iscritta al n. 1984/2024 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell le spese di CTU in CP_1 favore del dott. , che si liquidano in euro 580,00, Persona_1 oltre accessori.
Frosinone, 12/06/2025
Il Giudice
IR EL
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa IR EL, nella causa civile R.G.N.
1984/2024, trattata all'udienza del 12/06/2025, chiusa alle ore
17,00, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1984/2024, posta in deliberazione tra
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Alatri, via Campello 55, presso lo studio dell'avv. FONTANA DANILO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso - sede di Frosinone - CP_1 rappresentato dall'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE, giusta procura generale alle liti in atti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l
[...]
Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale delle malattie contratte (Artrosi della spalla destra e sinistra con rottura della cuffia dei rotatori e Spondilodiscoartrosi lombare con discopatie degenerative multiple;
) con riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura pari rispettivamente al 12% e al 15% e, per l'effetto, condannare l alla erogazione delle CP_1 prestazioni a titolo di danno biologico e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver svolto attività di coltivatrice diretta, nel settore agricolo, dal 01/01/1975 sino al 31/12/2016, lavorando per 12 ore al giorno con tutte le diverse condizioni climatiche per 6/7 giorni a settimana;
- che tali mansioni comportano: il sollevamento continuo di sacchi di mangime e di terra, la lavorazione delle carni, la coltivazione di prodotti agricoli, il trasporto ed il carico/scarico degli stessi dai veicoli agricoli, la mietitura dei cereali, prima con falce e successivamente, negli anni 80, con falciatrice, la potatura degli alberi di olive e frutta e la raccolta delle stesse. Era costretta a trascorrere molte ore inginocchiata per la coltivazione di campi;
aveva un movimento continuo di polsi e braccia per l'utilizzo di arnesi agricoli, quali vanghe e zappe, come dettagliatamente descritto nel ricorso introduttivo;
- di aver quindi contratto, a causa di tali attività le malattie professionali ““Artrosi della spalla destra e sinistra con rottura della cuffia dei rotatori” e “Spondilodiscoartrosi lombare con discopatie degenerative multiple”;
- di aver presentato all in data 27.03.2023 denuncia di CP_1 malattia professionale;
- che l ha rigettato la domanda, ritenendo il rischio lavorativo CP_1
a cui è stato esposto il lavoratore non idoneo a provocare le patologie denunciate;
- di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di dinego, che veniva rigettato dall . CP_1
In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare la natura professionale della malattia contratta, con conseguente diritto al riconoscimento di un grado pari rispettivamente al 12% e 15% di invalidità permanente per la malattia contratta a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte e ha chiesto la condanna dell al relativo beneficio economico. CP_1 Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda.
Ha preliminarmente eccepito l'avvenuta prescrizione del diritto preteso, essendo decorso il termine di cui all'art. 112 TU 1124/1965.
Nel merito ha evidenziato la correttezza del suo operato, stante l'assenza del nesso causale tra le patologie contratte e le attività lavorative asseritamente svolte dal ricorrente, eccependo
“l'inidoneità del rischio a produrre le malattie lamentate”.
Esperita la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso della odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve pertanto essere respinta.
Va premesso che secondo la normativa vigente per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) dell'introduzione del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Inoltre, la Corte di Cassazione con riferimento al nesso causale ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen., secondo cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità. Ciò detto, all'esito della prova testimoniale condotta, può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso.
In particolare, il teste ha riferito: “La ricorrente Testimone_1
è mia cugina, lei è coltivatrice diretta da quando era piccola, semina grano, orzo, fave, ha anche alberi da frutta, anche io faccio la coltivatrice diretta, per un periodo ho lavorato in un albergo. L'ho vista usare zappe, vanghe, forbici, l'ho vista sollevare sacchi di mangime, coltivava ortaggi come pomodori, fagioli, zucchine e patate. Sollevava balle di fieno, le metteva sul trattore e poi le portava a casa dopo averle trascinate con un uncino, le sistemava a catasta. Lei non portava il trattore. Aveva più di 100 piante di olive, le raccoglie insieme al marito e ai figli, prima si faceva tutto a mano, adesso usa l'abbacchiatore, mette le olive nelle cassette, pesano sui 25 kg circa, le mette sul trattore e poi le porta a casa. ADR AVV. CIOCI: “Aveva anche mucche, pecore, galline, doveva pulire la stalla usando la forca. Sollevava sacchi di mangime, di granturco, farinaccio, sui 25- 30 kg. Mungeva anche le mucche a mano, sollevava i secchi di latte. Aveva 3 mucche e anche i vitelli”.
La deposizione è stata confermata anche dal teste , che Tes_2 ha confermato: “La ricorrente è mia parente alla lontana, la conosco da più di 40 anni, lei ha fatto la contadina a casa, aveva anche il bestiame;
coltivava fieno, olive. L'ho vista usare zappe, vanghe, forbici, ha un orto. L'ho vista sollevare sacchi di verdure. L'ho vista anche nella stalla a mungere le mucche, aveva anche vitelli, galline, sollevava contenitori di latte, sacchi di mangime e cereali. L'ho vista pulire la stalla con la forcina. Ho visto la ricorrente raccogliere le olive perché ho un terreno confinante;
prima raccoglieva a mano, adesso con le macchinette, le olive si mettono in cassette, prima nei sacchi. Le cassette pesano 25 kg circa;
l'ho vista sollevare queste cassette. So che è stata operata diverse volte per problemi di salute, in particolare alla schiena”.
Tuttavia, nonostante siano state provate le mansioni allegate nel ricorso, la CTU ha negato la sussistenza del necessario nesso eziologico tra le mansioni e le malattie contratte.
Pertanto, all'esito delle operazioni peritali condotte sul periziando, il CTU ha accertato che: “Il Ricorrente è risultato affetto da: “(i) sindrome algo – disfunzionale del rachide lombo-sacrale con attuali segni strumentali di artrosi lombo-sacrale, discopatia diffusa lombo-sacrale, protrusioni discali plurime L3-L4 e L4-L4, dismorfismo dorso-lombare, antero-listesi L5-S1, e fibromialgia, ad attuale medio-elevato impegno funzionale;
(ii) sindrome algo- disfunzionale delle spalle con attuali segni strumentali di tendinopatia diffusa e di rottura inveterata della cuffia dei rotatori su base degenerativa bilateralmente ad attuale medio-elevato impegno funzionale”.
2. Per tutto quanto dedotto in discussione, le infermità in diagnosi NON hanno eziologia professionale.”
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Peraltro il CTU confermava le proprie conclusioni anche in replica alle osservazioni mosse dalla parte ricorrente.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. requisito della “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
Il CTU ha escluso la natura professionale delle patologie lamentate.
In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., sono irripetibili, avendo parte ricorrente redditi inferiori ai limiti di legge.
Le spese di CTU sono poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell , in data 06/06/2024, Parte_1 CP_1 nella causa iscritta al n. 1984/2024 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell le spese di CTU in CP_1 favore del dott. , che si liquidano in euro 580,00, Persona_1 oltre accessori.
Frosinone, 12/06/2025
Il Giudice
IR EL