Art. 6.
All' art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 207 , dalla concessione di importazione temporanea delle pelli grezze, secche o salate, non buone da pellicceria, per essere conciate e rifinite, sono soppresse le parole "secche o salate".
All' art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 207 , dalla concessione di importazione temporanea delle pelli grezze, secche o salate, non buone da pellicceria, per essere conciate e rifinite, sono soppresse le parole "secche o salate".