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30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 45-decies. (( (Requisito patrimoniale per il rischio operativo) )) (( 1. Il requisito patrimoniale per il rischio operativo riflette i rischi operativi nella misura in cui non siano gia' coperti nei moduli di rischio di cui all'articolo 45-sexies. Tale requisito e' calibrato conformemente all'articolo 45-ter, commi 3 e 4.
2. Per i contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento e' sopportato dagli assicurati, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto dell'importo delle spese annuali sostenute in relazione a tali obbligazioni di assicurazione.
3. Per le operazioni assicurative e riassicurative diverse da quelle di cui al comma 2, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto del volume di tali operazioni in termini di premi acquisiti e di riserve tecniche detenute in relazione a tali impegni di assicurazione e di riassicurazione. In questo caso il requisito patrimoniale per il rischio operativo non supera il trenta percento (30%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di base relativo a tali operazioni assicurative e riassicurative. ))
2. Per i contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento e' sopportato dagli assicurati, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto dell'importo delle spese annuali sostenute in relazione a tali obbligazioni di assicurazione.
3. Per le operazioni assicurative e riassicurative diverse da quelle di cui al comma 2, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto del volume di tali operazioni in termini di premi acquisiti e di riserve tecniche detenute in relazione a tali impegni di assicurazione e di riassicurazione. In questo caso il requisito patrimoniale per il rischio operativo non supera il trenta percento (30%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di base relativo a tali operazioni assicurative e riassicurative. ))
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- 1. Struttura della formula standardhttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato in base alla formula standard è pari alla somma algebrica dei seguenti elementi: a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base di cui all'articolo 45 sexies; b) il Requisito Patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 45 decies; c) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45 undecies. 2. L'IVASS, con regolamento, detta disposizioni applicative in merito alla formula standard in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea. Hai un dubbio o un problema su questo argomento? Scrivi alla nostra redazione giuridica e ricevi la …
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