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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 6536/2024 R.G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Alessandra Di Parte_1
Fronzo;
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Maurizio Lo Conte;
Controparte_1
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
RITENUTO IN FATTO.
Con ricorso depositato in data 06.06.2024 premesso che: Parte_1
1. con sentenza n. 4743/2021 pubblicata il 30.12.2021, passata in giudicato, il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
(da cui era nata la figlia in data 22.04.2013) alle condizioni di cui al ricorso
[...] Per_1
a firma congiunta depositato in data 24.08.2021, che prevedevano, in particolare, l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre, la regolamentazione del suo diritto di visita, il suo obbligo di versare alla resistente € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre aggiornamento Istat ed al 50% delle spese straordinarie, nonché il trasferimento alla , da parte del , del 50% della CP_1 Parte_1 proprietà della casa familiare con la seguente precisazione di cui al punto 4 della convenzione divorzile: “Le parti tengono a precisare che il Sig. si è determinato a disporre Parte_1 in favore della Signora dei suoi diritti perché questa, in qualità di genitrice CP_1 collocataria della figlia minorenne , ne goda appieno unitamente alla stessa e, Per_1 poiché tale cessione deve considerarsi in conto al futuro contributo al mantenimento della figlia, convengono che la Signora conservi la proprietà della casa Controparte_1 familiare fino al raggiungimento della maggiore età della figlia, senza richiedere, in favore della figlia stessa aumenti del mantenimento, che viene concordato come al successivo punto 7 del presente atto”;
2. le sue condizioni di salute erano peggiorate in quanto sottoposto ad emodialisi tre volte alla settimana ed essendo ormai divenuto invalido al 100% (“portatore di handicap in situazione di gravità”) nonchè inabile al lavoro.
3. percepiva un assegno di invalidità Categoria IOCOM dell'importo netto di circa € 300,00 mensili ed una di pensione di invalidità civile, Categoria INVCIV, anch'essa dell'importo netto di circa € 300,00 mensili, essendo cessata dal mese di settembre 2023 l'erogazione della NASPI, da lui percepita sin dal 20.01.2022;
4. aveva trasferito alla i propri diritti sulla casa coniugale in conto al mantenimento di CP_1
nella consapevolezza che il proprio contributo mensile al mantenimento della figlia Per_1
in caso di aggravamento della sua patologia, avrebbe subito un decremento, Per_1 circostanza infatti verificatasi;
5. la risiedeva presso l'abitazione dei propri genitori, aveva un contratto di lavoro a CP_1 tempo indeterminato presso uno studio tributario e percepiva l'intero assegno unico universale;
chiedeva di ridurre sia il contributo paterno al mantenimento della figlia ad € 150,00 sia la propria partecipazione alle spese straordinarie al 30% nonché di confermare la regolamentazione del diritto di visita paterno concordata in sede divorzile, ordinando tuttavia alle parti di concordare tempi e modalità compatibili con gli impegni lavorativi della e con i problemi di salute dello stesso CP_1 ricorrente.
Fissata la comparizione personale delle parti, la resistente si costituiva in Controparte_1 giudizio in data 30.10.2024, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda con conferma del contributo paterno al mantenimento della figlia ed istanza di versamento dei pregressi aggiornamenti ISTAT non corrisposti e con adeguamento per il futuro del relativo contributo mensile.
Deduceva che non corrispondeva al vero che il padre versasse puntualmente il contributo al mantenimento della figlia e che contribuisse regolarmente alle spese straordinarie, contestando che la cessione dei propri diritti sulla casa coniugale fosse stata eseguita in conto al mantenimento della minore. Precisava che il svolgeva attività lavorativa “a nero” di compravendita di prodotti Parte_1 alimentari e di capi di abbigliamento sportivo mentre ella aveva un contratto di lavoro a tempo parziale e che non corrispondeva al vero che la risiedesse presso la madre. CP_1
Depositate le memorie integrative ex art. 473 bis 17 c.p.c. (in cui il riferiva che la Parte_1 menzionata attività lavorativa di compravendita in realtà si basava su prodotti donati o fatti in casa mentre la non contestava alcunchè riguardo allo stato di salute del ed alla CP_1 Parte_1 documentazione medica prodotta), all'udienza del 26.02.2025, previa audizione delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione di ulteriori termini. Il P.M. interveniva con nota del 25.07.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il ricorso deve essere parzialmente accolto (ritenendosi in ogni caso superflue le richieste istruttorie formulate – a titolo esemplificativo, prove orali, indagini patrimoniali ed ordini di esibizione – a fronte dell'esaustività delle rispettive allegazioni difensive e della copiosa documentazione versata in atti).
2.- Va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la revoca o la modificazione dell'importo dell'assegno o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). 3.- Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto il sopravvenire di fatti nuovi, consistenti nell'essere divenuto invalido ed inabile al lavoro, tali da giustificare, a suo avviso, sia la riduzione del contributo ordinario da € 300,00 ad € 150,00 mensili sia la riduzione dal 50% al 30% del contributo per le spese straordinarie relative alla figlia. Ebbene, dette circostanze giustificano, nei limiti di seguito indicati, l'invocata riduzione del contributo paterno al mantenimento della figlia perché il ricorrente ha documentato il peggioramento delle sue condizioni economiche e di salute (queste ultime invero non contestate da controparte); al contrario, i redditi della sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto all'epoca della CP_1 sentenza divorzile del dicembre 2021 (cfr. 730/21 con reddito complessivo di € 8.989,00, Unico 2022 di € 10.068,00, Unico 2023 di € 10.278,00 e 730/24 di € 10.731,00, in atti). Peraltro, costei, pur ora gravata dall'intera rata di mutuo di circa € 700,00 mensili gravante sulla casa familiare trasferitale in quota parte nel 2022 dal in adempimento delle obbligazioni Parte_1 da costui assunte in sede di convenzione divorzile, ha infine ammesso – dietro sollecitazione di controparte - solo nella memoria ex art. 473 bis 17 comma II c.p.c depositata il 13.02.2025 di vivere presso la casa di sua madre e di aver locato la casa familiare sin da novembre 2024 al canone mensile di € 500,00 (cfr. doc. 23 di parte resistente), il che ha comportato per lei un aumento della capacità economica.
Quanto al peggioramento dei redditi del ricorrente, egli ha dimostrato di aver avuto una riduzione del reddito medio annuo rispetto all'epoca della convenzione divorzile del 2021 (cfr. CUD 2024 con un reddito lordo di € 8.444,20, peraltro erogato dall' a titolo di “pensione” e di “prestazioni a CP_2 sostegno del reddito”, rispetto al 730/23 con un reddito complessivo lordo di € 13.157,00, al 730/2022 di € 16.020,00 ed al 730/21 di € 19.818,00). Detta diminuzione non può peraltro imputarsi al , essendo rimasto incontestato il Parte_1 peggioramento significativo delle sue condizioni di salute, che gli impediscono di lavorare. Quanto alla presunta attività lavorativa esercitata “a nero” dal , deve osservarsi che Parte_1 dalla documentazione depositata dalla resistente non è possibile determinare se ed in che misura detta attività di compravendita apporti un effettivo aumento delle condizioni economiche del ricorrente, essendosi la stessa limitata a produrre degli screenshot estratti da Facebook, dove il Parte_1 parrebbe offrire in vendita dei prodotti alimentari e dei capi di abbigliamento sportivo.
In ogni caso, la circostanza è rimasta sfornita del necessario supporto probatorio, non potendosi detta documentazione fotografica ritenersi esaustiva o dirimente ai fini decisori, fermo restando l'evidente ed innegabile decremento reddituale registrato dal ricorrente (basti raffrontare il 730/2021 di € 19.818,00 col CUD 2024 di € 8.444,20). Neppure detta occultata capacità economica può, d'altro canto, dedursi dai “viaggi” che il si concederebbe, avendo documentato la unicamente brevi soggiorni in Parte_1 CP_1 località limitrofe (Policoro, Lecce e Napoli), non di per sé significativi per ritenere che lo stesso abbia una capacità economica equivalente a quella dichiarata all'epoca degli accordi divorzili. Quanto alla circostanza del ritardato versamento del contributo paterno al mantenimento della prole nonché della mancata regolare partecipazione del alle spese straordinarie, la Parte_1 CP_1 ha prodotto unicamente dei rendiconti redatti dalla stessa, del tutto inidonei ai fini probatori, motivo per cui anche detta circostanza deve ritenersi indimostrata. Per le esposte considerazioni e considerato che la ricorrente percepisce, altresì, per intero l'Assegno Unico e Universale dell'importo complessivo di € 233,00 mensili, quale genitore collocatario prevalente della figlia, la domanda di riduzione del contributo paterno in favore della figlia deve essere parzialmente accolta. Il Collegio, pertanto, stima rispondente a giustizia ridurre il contributo paterno al mantenimento della figlia da € 300,00 ad € 180,00 mensili (pari, tra l'altro, all'importo già proposto dal ricorrente a scopo conciliativo nella memoria ex art. 473 bis 17 comma III c.p.c. depositata il 21.02.2025) a decorrere dal mese di giugno 2024 (in virtù del principio della domanda, considerato che il ricorso è stato depositato il 06.06.2024), oltre aggiornamento annuale Istat ed al 30% delle spese straordinarie che la dovesse affrontare nell'interesse della figlia, da individuarsi in forza del “Protocollo CP_1 d'intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019. Invero, per le stesse motivazioni per cui si è addivenuti ad una riduzione dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole ed in particolare tenuto conto della bassa redditualità del ricorrente e della sua sopravvenuta invalidità totale, devesi parimenti accogliere la domanda di parte ricorrente di riduzione della percentuale di contribuzione alle spese straordinarie relative alla minore nella misura del 30% a decorrere dal mese di giugno 2024 (pari decorrenza determinata per il contributo ordinario al mantenimento della prole).
4.- Inoltre, va d'ufficio disposto formalmente che l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la (situazione di fatto già in essere tra le parti), la CP_1 quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
5.- Quanto al regime degli incontri, ben può confermarsi quello attualmente vigente, a cui le parti hanno sostanzialmente aderito, ribadendosi che le stesse dovranno tenere conto sia delle esigenze di lavoro della sia delle esigenze mediche del sia di quelle di vita della minore. CP_1 Parte_1
6.- Va rilevata, infine, l'inammissibilità nella presente sede della domanda di parte resistente volta a ordinare “al sig. di corrispondere gli arretrati maturati degli aggiornamenti Parte_1
ISTAT all'assegno di mantenimento della figlia alla data di pronuncia del provvedimento, adeguando di conseguenza anche il relativo contributo mensile”, non essendo ivi proponibile una domanda di rimborso per arretrati non corrisposti in forza di un titolo già esecutivo (la sentenza divorzile), azionabile in altra sede e col ricorso ad altri strumenti processuali.
7.- Alla soccombenza della sulla riduzione sia del contributo paterno al mantenimento sia CP_1 della percentuale di contribuzione paterna alle spese straordinarie relative alla figlia nonché sulla domanda di pagamento degli arretrati degli aggiornamenti ISTAT, consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa in favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R. 115/2002, essendo stato ammesso il ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato in data 12.03.2024, spese liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al vigente D.M. 147/22, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 26.000,00 di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” ed in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio, introduttiva e decisoria liquidate con la riduzione del 50% stante la tenuità della causa ma con esclusione della fase istruttoria, non celebratasi).
8.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 06.06.2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_3
1) riduce, a decorrere dal mese di giugno 2024, il contributo paterno al mantenimento della figlia nella misura di € 180,00 mensili, oltre aggiornamenti Istat;
Per_1
2) dispone che a decorrere dal mese di giugno 2024 sia ridotta nella misura del 30% la contribuzione paterna alle spese straordinarie relative alla figlia, da individuarsi secondo il protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di Bari con il C.O.A. locale in data 08.07.2019;
3) dispone che l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la , la quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente CP_1 erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti;
4) conferma la vigente regolamentazione del diritto di visita paterno, precisandosi che si dovrà tenere conto sia delle esigenze di lavoro della sia delle esigenze mediche del CP_1
sia di quelle di vita della minore;
Parte_1
5) dichiara l'inammissibilità della domanda di parte resistente avente ad oggetto il pagamento degli arretrati degli aggiornamenti ISTAT;
6) condanna al pagamento delle spese processuali del presente Controparte_3 procedimento, che liquida in € 1.698,50 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, il tutto da liquidarsi in favore dell'Erario ex art. 133 T.U. Spese Giustizia;
7) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso in data 1 aprile 2025 nella camera di consiglio della Sez. I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 6536/2024 R.G. T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Alessandra Di Parte_1
Fronzo;
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Maurizio Lo Conte;
Controparte_1
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
RITENUTO IN FATTO.
Con ricorso depositato in data 06.06.2024 premesso che: Parte_1
1. con sentenza n. 4743/2021 pubblicata il 30.12.2021, passata in giudicato, il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
(da cui era nata la figlia in data 22.04.2013) alle condizioni di cui al ricorso
[...] Per_1
a firma congiunta depositato in data 24.08.2021, che prevedevano, in particolare, l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre, la regolamentazione del suo diritto di visita, il suo obbligo di versare alla resistente € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre aggiornamento Istat ed al 50% delle spese straordinarie, nonché il trasferimento alla , da parte del , del 50% della CP_1 Parte_1 proprietà della casa familiare con la seguente precisazione di cui al punto 4 della convenzione divorzile: “Le parti tengono a precisare che il Sig. si è determinato a disporre Parte_1 in favore della Signora dei suoi diritti perché questa, in qualità di genitrice CP_1 collocataria della figlia minorenne , ne goda appieno unitamente alla stessa e, Per_1 poiché tale cessione deve considerarsi in conto al futuro contributo al mantenimento della figlia, convengono che la Signora conservi la proprietà della casa Controparte_1 familiare fino al raggiungimento della maggiore età della figlia, senza richiedere, in favore della figlia stessa aumenti del mantenimento, che viene concordato come al successivo punto 7 del presente atto”;
2. le sue condizioni di salute erano peggiorate in quanto sottoposto ad emodialisi tre volte alla settimana ed essendo ormai divenuto invalido al 100% (“portatore di handicap in situazione di gravità”) nonchè inabile al lavoro.
3. percepiva un assegno di invalidità Categoria IOCOM dell'importo netto di circa € 300,00 mensili ed una di pensione di invalidità civile, Categoria INVCIV, anch'essa dell'importo netto di circa € 300,00 mensili, essendo cessata dal mese di settembre 2023 l'erogazione della NASPI, da lui percepita sin dal 20.01.2022;
4. aveva trasferito alla i propri diritti sulla casa coniugale in conto al mantenimento di CP_1
nella consapevolezza che il proprio contributo mensile al mantenimento della figlia Per_1
in caso di aggravamento della sua patologia, avrebbe subito un decremento, Per_1 circostanza infatti verificatasi;
5. la risiedeva presso l'abitazione dei propri genitori, aveva un contratto di lavoro a CP_1 tempo indeterminato presso uno studio tributario e percepiva l'intero assegno unico universale;
chiedeva di ridurre sia il contributo paterno al mantenimento della figlia ad € 150,00 sia la propria partecipazione alle spese straordinarie al 30% nonché di confermare la regolamentazione del diritto di visita paterno concordata in sede divorzile, ordinando tuttavia alle parti di concordare tempi e modalità compatibili con gli impegni lavorativi della e con i problemi di salute dello stesso CP_1 ricorrente.
Fissata la comparizione personale delle parti, la resistente si costituiva in Controparte_1 giudizio in data 30.10.2024, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda con conferma del contributo paterno al mantenimento della figlia ed istanza di versamento dei pregressi aggiornamenti ISTAT non corrisposti e con adeguamento per il futuro del relativo contributo mensile.
Deduceva che non corrispondeva al vero che il padre versasse puntualmente il contributo al mantenimento della figlia e che contribuisse regolarmente alle spese straordinarie, contestando che la cessione dei propri diritti sulla casa coniugale fosse stata eseguita in conto al mantenimento della minore. Precisava che il svolgeva attività lavorativa “a nero” di compravendita di prodotti Parte_1 alimentari e di capi di abbigliamento sportivo mentre ella aveva un contratto di lavoro a tempo parziale e che non corrispondeva al vero che la risiedesse presso la madre. CP_1
Depositate le memorie integrative ex art. 473 bis 17 c.p.c. (in cui il riferiva che la Parte_1 menzionata attività lavorativa di compravendita in realtà si basava su prodotti donati o fatti in casa mentre la non contestava alcunchè riguardo allo stato di salute del ed alla CP_1 Parte_1 documentazione medica prodotta), all'udienza del 26.02.2025, previa audizione delle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione di ulteriori termini. Il P.M. interveniva con nota del 25.07.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il ricorso deve essere parzialmente accolto (ritenendosi in ogni caso superflue le richieste istruttorie formulate – a titolo esemplificativo, prove orali, indagini patrimoniali ed ordini di esibizione – a fronte dell'esaustività delle rispettive allegazioni difensive e della copiosa documentazione versata in atti).
2.- Va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la revoca o la modificazione dell'importo dell'assegno o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, 24/9/2002 n. 13863). 3.- Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto il sopravvenire di fatti nuovi, consistenti nell'essere divenuto invalido ed inabile al lavoro, tali da giustificare, a suo avviso, sia la riduzione del contributo ordinario da € 300,00 ad € 150,00 mensili sia la riduzione dal 50% al 30% del contributo per le spese straordinarie relative alla figlia. Ebbene, dette circostanze giustificano, nei limiti di seguito indicati, l'invocata riduzione del contributo paterno al mantenimento della figlia perché il ricorrente ha documentato il peggioramento delle sue condizioni economiche e di salute (queste ultime invero non contestate da controparte); al contrario, i redditi della sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto all'epoca della CP_1 sentenza divorzile del dicembre 2021 (cfr. 730/21 con reddito complessivo di € 8.989,00, Unico 2022 di € 10.068,00, Unico 2023 di € 10.278,00 e 730/24 di € 10.731,00, in atti). Peraltro, costei, pur ora gravata dall'intera rata di mutuo di circa € 700,00 mensili gravante sulla casa familiare trasferitale in quota parte nel 2022 dal in adempimento delle obbligazioni Parte_1 da costui assunte in sede di convenzione divorzile, ha infine ammesso – dietro sollecitazione di controparte - solo nella memoria ex art. 473 bis 17 comma II c.p.c depositata il 13.02.2025 di vivere presso la casa di sua madre e di aver locato la casa familiare sin da novembre 2024 al canone mensile di € 500,00 (cfr. doc. 23 di parte resistente), il che ha comportato per lei un aumento della capacità economica.
Quanto al peggioramento dei redditi del ricorrente, egli ha dimostrato di aver avuto una riduzione del reddito medio annuo rispetto all'epoca della convenzione divorzile del 2021 (cfr. CUD 2024 con un reddito lordo di € 8.444,20, peraltro erogato dall' a titolo di “pensione” e di “prestazioni a CP_2 sostegno del reddito”, rispetto al 730/23 con un reddito complessivo lordo di € 13.157,00, al 730/2022 di € 16.020,00 ed al 730/21 di € 19.818,00). Detta diminuzione non può peraltro imputarsi al , essendo rimasto incontestato il Parte_1 peggioramento significativo delle sue condizioni di salute, che gli impediscono di lavorare. Quanto alla presunta attività lavorativa esercitata “a nero” dal , deve osservarsi che Parte_1 dalla documentazione depositata dalla resistente non è possibile determinare se ed in che misura detta attività di compravendita apporti un effettivo aumento delle condizioni economiche del ricorrente, essendosi la stessa limitata a produrre degli screenshot estratti da Facebook, dove il Parte_1 parrebbe offrire in vendita dei prodotti alimentari e dei capi di abbigliamento sportivo.
In ogni caso, la circostanza è rimasta sfornita del necessario supporto probatorio, non potendosi detta documentazione fotografica ritenersi esaustiva o dirimente ai fini decisori, fermo restando l'evidente ed innegabile decremento reddituale registrato dal ricorrente (basti raffrontare il 730/2021 di € 19.818,00 col CUD 2024 di € 8.444,20). Neppure detta occultata capacità economica può, d'altro canto, dedursi dai “viaggi” che il si concederebbe, avendo documentato la unicamente brevi soggiorni in Parte_1 CP_1 località limitrofe (Policoro, Lecce e Napoli), non di per sé significativi per ritenere che lo stesso abbia una capacità economica equivalente a quella dichiarata all'epoca degli accordi divorzili. Quanto alla circostanza del ritardato versamento del contributo paterno al mantenimento della prole nonché della mancata regolare partecipazione del alle spese straordinarie, la Parte_1 CP_1 ha prodotto unicamente dei rendiconti redatti dalla stessa, del tutto inidonei ai fini probatori, motivo per cui anche detta circostanza deve ritenersi indimostrata. Per le esposte considerazioni e considerato che la ricorrente percepisce, altresì, per intero l'Assegno Unico e Universale dell'importo complessivo di € 233,00 mensili, quale genitore collocatario prevalente della figlia, la domanda di riduzione del contributo paterno in favore della figlia deve essere parzialmente accolta. Il Collegio, pertanto, stima rispondente a giustizia ridurre il contributo paterno al mantenimento della figlia da € 300,00 ad € 180,00 mensili (pari, tra l'altro, all'importo già proposto dal ricorrente a scopo conciliativo nella memoria ex art. 473 bis 17 comma III c.p.c. depositata il 21.02.2025) a decorrere dal mese di giugno 2024 (in virtù del principio della domanda, considerato che il ricorso è stato depositato il 06.06.2024), oltre aggiornamento annuale Istat ed al 30% delle spese straordinarie che la dovesse affrontare nell'interesse della figlia, da individuarsi in forza del “Protocollo CP_1 d'intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019. Invero, per le stesse motivazioni per cui si è addivenuti ad una riduzione dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole ed in particolare tenuto conto della bassa redditualità del ricorrente e della sua sopravvenuta invalidità totale, devesi parimenti accogliere la domanda di parte ricorrente di riduzione della percentuale di contribuzione alle spese straordinarie relative alla minore nella misura del 30% a decorrere dal mese di giugno 2024 (pari decorrenza determinata per il contributo ordinario al mantenimento della prole).
4.- Inoltre, va d'ufficio disposto formalmente che l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la (situazione di fatto già in essere tra le parti), la CP_1 quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
5.- Quanto al regime degli incontri, ben può confermarsi quello attualmente vigente, a cui le parti hanno sostanzialmente aderito, ribadendosi che le stesse dovranno tenere conto sia delle esigenze di lavoro della sia delle esigenze mediche del sia di quelle di vita della minore. CP_1 Parte_1
6.- Va rilevata, infine, l'inammissibilità nella presente sede della domanda di parte resistente volta a ordinare “al sig. di corrispondere gli arretrati maturati degli aggiornamenti Parte_1
ISTAT all'assegno di mantenimento della figlia alla data di pronuncia del provvedimento, adeguando di conseguenza anche il relativo contributo mensile”, non essendo ivi proponibile una domanda di rimborso per arretrati non corrisposti in forza di un titolo già esecutivo (la sentenza divorzile), azionabile in altra sede e col ricorso ad altri strumenti processuali.
7.- Alla soccombenza della sulla riduzione sia del contributo paterno al mantenimento sia CP_1 della percentuale di contribuzione paterna alle spese straordinarie relative alla figlia nonché sulla domanda di pagamento degli arretrati degli aggiornamenti ISTAT, consegue la sua condanna al pagamento delle spese di causa in favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R. 115/2002, essendo stato ammesso il ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato in data 12.03.2024, spese liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al vigente D.M. 147/22, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 26.000,00 di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” ed in base al criterio di determinazione dettato dall'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto della natura dell'impegno professionale e della concreta attività difensiva espletata dal difensore (involgente le fasi di studio, introduttiva e decisoria liquidate con la riduzione del 50% stante la tenuità della causa ma con esclusione della fase istruttoria, non celebratasi).
8.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 06.06.2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_3
1) riduce, a decorrere dal mese di giugno 2024, il contributo paterno al mantenimento della figlia nella misura di € 180,00 mensili, oltre aggiornamenti Istat;
Per_1
2) dispone che a decorrere dal mese di giugno 2024 sia ridotta nella misura del 30% la contribuzione paterna alle spese straordinarie relative alla figlia, da individuarsi secondo il protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di Bari con il C.O.A. locale in data 08.07.2019;
3) dispone che l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la , la quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente CP_1 erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti;
4) conferma la vigente regolamentazione del diritto di visita paterno, precisandosi che si dovrà tenere conto sia delle esigenze di lavoro della sia delle esigenze mediche del CP_1
sia di quelle di vita della minore;
Parte_1
5) dichiara l'inammissibilità della domanda di parte resistente avente ad oggetto il pagamento degli arretrati degli aggiornamenti ISTAT;
6) condanna al pagamento delle spese processuali del presente Controparte_3 procedimento, che liquida in € 1.698,50 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, il tutto da liquidarsi in favore dell'Erario ex art. 133 T.U. Spese Giustizia;
7) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso in data 1 aprile 2025 nella camera di consiglio della Sez. I Civile.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato