Art. 27. (Limiti ai consumi di energia) 1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4, in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.
Versione
17 gennaio 1991
17 gennaio 1991
Commentari • 5
- 1. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti…Matteo Giannelli · https://www.osservatoriosullefonti.it/
Giurisprudenza • 9
- 1. TAR Palermo, sez. I, sentenza 14/04/2011, n. 747Provvedimento: […] I pubblici funzionari sono tenuti, in virtù della legge n. 241 del 1990 e degli articoli 1, 25, 26 e 27 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, al rispetto della trasparenza nell'esercizio di potestà o munera pubblici e, per questo, a garantire il diritto di accesso, salvo le specifiche inibizioni dovute alla tutela del segreto e della riservatezza nei limitati casi legislativamente previsti, che, richiamati dall'articolo 27 della citata legge regionale n. 10 del 1991, non sono opponibili nel caso di specie e non sono stati neppure invocati dall'Amministrazione regionale.Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- verbale di sopralluogo·
- accesso ai documenti riservati·
- diritto di accesso agli atti amministrativi·
- trasparenza amministrativa·
- tutela delle situazioni soggettive·
- ispezione e sopralluogo·
- legge regionale 10/1991·
- concessione mineraria·
- eccesso di potere·
- legge 241/1990·
- motivazione provvedimento amministrativo