Articolo 27 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10
Articolo 26Articolo 28
Versione
17 gennaio 1991
Art. 27. (Limiti ai consumi di energia) 1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4, in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1991
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