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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 5663/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
avv. Flaminia Schiavoni
E
MONTANARI CHIARA
avv. Tiziana Bongo
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2.I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui minori Per 1 е Per_2, impegnandosi a curarli, istruirli ed educarli con costanza e continuità.
3.Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli -ovvero l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni degli stessi, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e limitatamente ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, la responsabilità genitoriale verrà
esercitata disgiuntamente;
4.I minori saranno collocati prevalentemente presso la madre nella casa coniugale sita in Roma, in via Guardiagrele n. 10, ove manterranno la propria residenza.
5.La casa coniugale, dalla quale il marito si è già allontanato, sarà assegnata alla signora RA
AR, quale genitore collocatario dei minori.
6.Per quanto attiene ai tempi di frequenza e di permanenza di Per_1 е Per_2 con il padre, le parti concordano quanto segue:
a) Il signor Pt 1 potrà prendere e tenere con sé i figli ogniqualvolta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze degli stessi.
b) In caso di disaccordo, si osserveranno le seguenti modalità:
a week-end alterni dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 21:00 quando la madre li preleverà presso l'abitazione paterna oppure presso l'abitazione della nonna paterna;
☐ nella settimana in cui i minori non trascorreranno il week-end dal padre: il lunedì pomeriggio dall'uscita di scuola sino a dopo cena alle ore 21:00 quando saranno prelevati dalla madre presso l'abitazione paterna;
il venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 14:30 quando saranno accompagnati presso l'abitazione del nonno materno;
c) In aggiunta a ciò, rimane fermo che, in accordo con la madre, il padre potrà prendere i figli all'uscita di scuola ogni giorno e accompagnarli presso l'abitazione materna o del nonno materno alle ore 14:30;
7.Per quanto riguarda le festività natalizie, fermo restando che i genitori potranno accordarsi diversamente, in caso di disaccordo rimarrà in vigore il regime di frequentazione ordinaria con la previsione che i minori trascorreranno:
o il 24 dicembre con la madre;
o il 25 dicembre con il padre, con il quale rimarranno sino al 26 dicembre alle ore 18:00 quando saranno accompagnati presso l'abitazione materna;
o il 31 dicembre con la madre;
o il 1 gennaio con il padre;
oil 5 gennaio con il padre sino al 6 gennaio alle ore 18:00 quando saranno presi dalla madre presso
1' abitazione paterna o della nonna paterna;
8.Per la durata delle festività pasquali rimarrà in vigore il regime di frequentazione ordinaria, con la previsione che Per 1 e Per 2 trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di
Pasquetta con l'altro genitore ad anni alterni;
9. Durante il mese di agosto, i figli trascorreranno quindici giorni anche consecutivi con ciascun genitore, da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, i minori trascorreranno, ad anni alterni, il periodo dal 1 al 15 agosto con un genitore e il periodo dal
16 al 31 agosto con l'altro genitore (ad iniziare per il 2024per il primo periodo con il padre);
10. Nel giorno del compleanno dei bambini, i genitori si alterneranno negli anni (ad iniziare per il
2024 con il padre);
11. Per 3 passeranno con la mamma il giorno della festa della mamma e il giorno del compleanno della mamma, parimenti con il padre il giorno della festa del papà e il giorno del compleanno del papà, compatibilmente con gli orari lavorativi di entrambi i genitori;
12. In considerazione delle modalità di frequentazione e delle rispettive condizioni lavorative, le parti convengono che il signor Pt 1 verserà alla signora AR, entro il 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ogni figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate nel Protocollo del 17 dicembre
2014 attualmente in uso presso il Tribunale di Roma, che costituisce parte integrante delle condizioni e che le parti dichiarano di conoscere accettandone interamente il contenuto.
-Le parti convengono, altresì, che:
a)le ricariche telefoniche dei figli saranno a carico del padre, da effettuarsi su un operatore telefonico scelto da quest'ultimo;
b)le spese relative alla mensa scolastica dei minori, ove fruita, saranno divise al 50% tra i coniugi;
-Come per legge, il suddetto assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo l'indice
Istat, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di separazione;
13. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficiente;
14.La signora RA AR si impegna a corrispondere le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale, rinunciando a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del marito per il pagamento delle predette rate, a condizione che il marito le ceda la propria quota di proprietà della casa coniugale come da accordi al seguente punto 15 del presente.
15.Conriferimento alla casa coniugale sita aRoma, in via Guardiagrele n. 10, costituita da appartamento e box auto, contraddistinti al Catasto Fabbricati del comune di Roma dai seguenti riferimenti catastali:
-quale condizione indispensabile e funzionale per risolvere la crisi coniugale, il signor Parte 1 si impegna a cedere senza corrispettivo alla signora RA AR, che accetta, la di lui quota di proprietà -pari al 50%-dei suddetti immobili adibiti a casa coniugale, unitamente a tutti i corrispondenti diritti che per legge, uso o destinazione sono comuni al fabbricato ai sensi dell'art. 1117 c.c. e del regolamento di condominio, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà tradotta in millesimi e come meglio risulta dal titolo d'acquisto.
-A titolo di corrispettivo per la suddetta cessione la signora RA AR si accollerà il mutuo gravante sulla casa coniugale, seppur senza effetto liberatorio per il signor Parte 1 e resteranno ad esclusivo carico della IG.ra AR le rate del mutuo a far data dal mese di aprile
2023 e sino all'effettivo trasferimento dell'immobile;
-Tale predetto trasferimento da parte del signor Parte 1 della propria quota del diritto di proprietà dei suddetti immobili adibiti a casa coniugale a favore della signora RA AR avrà luogo entro tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza della loro separazione e, essendo un elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, avverrà mediante atto da redigersi presso Notaio in applicazione del regime impositivo, di qualunque titolo e/o natura, previsto dall'art. 19 legge n.74 del 6 marzo 1987-regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 ed in conformità alle circolari ministeriali n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012-e ciò con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche diversi da quelli già esistenti al momento della sottoscrizione del ricorso per la separazione consensuale, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano gli immobili, ben noto ai coniugi, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, a spese della signora
RA AR.
16.Con il trasferimento immobiliare di cui all'art. sub. 14, i coniugi dichiarano di avere risolto e definito ogni controversia e tutti gli aspetti anche economici relativi all'immobile sito in Roma, in via Guardiagrele n. 10e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro in ordine ai rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio;
17.I coniugi si rilasciano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto.
18.Le parti espressamente concordano di attribuire efficacia esecutiva al presente atto con la sottoscrizione.
19.Spese legali compensate.";: visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, valutato l'interesse dei figli minori, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 18.6.2016
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della parte II, presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2016 atto n. 00379, serie A 03 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 25.3.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 5663/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
avv. Flaminia Schiavoni
E
MONTANARI CHIARA
avv. Tiziana Bongo
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2.I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui minori Per 1 е Per_2, impegnandosi a curarli, istruirli ed educarli con costanza e continuità.
3.Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli -ovvero l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni degli stessi, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e limitatamente ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, la responsabilità genitoriale verrà
esercitata disgiuntamente;
4.I minori saranno collocati prevalentemente presso la madre nella casa coniugale sita in Roma, in via Guardiagrele n. 10, ove manterranno la propria residenza.
5.La casa coniugale, dalla quale il marito si è già allontanato, sarà assegnata alla signora RA
AR, quale genitore collocatario dei minori.
6.Per quanto attiene ai tempi di frequenza e di permanenza di Per_1 е Per_2 con il padre, le parti concordano quanto segue:
a) Il signor Pt 1 potrà prendere e tenere con sé i figli ogniqualvolta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze degli stessi.
b) In caso di disaccordo, si osserveranno le seguenti modalità:
a week-end alterni dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 21:00 quando la madre li preleverà presso l'abitazione paterna oppure presso l'abitazione della nonna paterna;
☐ nella settimana in cui i minori non trascorreranno il week-end dal padre: il lunedì pomeriggio dall'uscita di scuola sino a dopo cena alle ore 21:00 quando saranno prelevati dalla madre presso l'abitazione paterna;
il venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 14:30 quando saranno accompagnati presso l'abitazione del nonno materno;
c) In aggiunta a ciò, rimane fermo che, in accordo con la madre, il padre potrà prendere i figli all'uscita di scuola ogni giorno e accompagnarli presso l'abitazione materna o del nonno materno alle ore 14:30;
7.Per quanto riguarda le festività natalizie, fermo restando che i genitori potranno accordarsi diversamente, in caso di disaccordo rimarrà in vigore il regime di frequentazione ordinaria con la previsione che i minori trascorreranno:
o il 24 dicembre con la madre;
o il 25 dicembre con il padre, con il quale rimarranno sino al 26 dicembre alle ore 18:00 quando saranno accompagnati presso l'abitazione materna;
o il 31 dicembre con la madre;
o il 1 gennaio con il padre;
oil 5 gennaio con il padre sino al 6 gennaio alle ore 18:00 quando saranno presi dalla madre presso
1' abitazione paterna o della nonna paterna;
8.Per la durata delle festività pasquali rimarrà in vigore il regime di frequentazione ordinaria, con la previsione che Per 1 e Per 2 trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di
Pasquetta con l'altro genitore ad anni alterni;
9. Durante il mese di agosto, i figli trascorreranno quindici giorni anche consecutivi con ciascun genitore, da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, i minori trascorreranno, ad anni alterni, il periodo dal 1 al 15 agosto con un genitore e il periodo dal
16 al 31 agosto con l'altro genitore (ad iniziare per il 2024per il primo periodo con il padre);
10. Nel giorno del compleanno dei bambini, i genitori si alterneranno negli anni (ad iniziare per il
2024 con il padre);
11. Per 3 passeranno con la mamma il giorno della festa della mamma e il giorno del compleanno della mamma, parimenti con il padre il giorno della festa del papà e il giorno del compleanno del papà, compatibilmente con gli orari lavorativi di entrambi i genitori;
12. In considerazione delle modalità di frequentazione e delle rispettive condizioni lavorative, le parti convengono che il signor Pt 1 verserà alla signora AR, entro il 5 di ogni mese, un assegno mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ogni figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate nel Protocollo del 17 dicembre
2014 attualmente in uso presso il Tribunale di Roma, che costituisce parte integrante delle condizioni e che le parti dichiarano di conoscere accettandone interamente il contenuto.
-Le parti convengono, altresì, che:
a)le ricariche telefoniche dei figli saranno a carico del padre, da effettuarsi su un operatore telefonico scelto da quest'ultimo;
b)le spese relative alla mensa scolastica dei minori, ove fruita, saranno divise al 50% tra i coniugi;
-Come per legge, il suddetto assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo l'indice
Istat, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di separazione;
13. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficiente;
14.La signora RA AR si impegna a corrispondere le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale, rinunciando a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del marito per il pagamento delle predette rate, a condizione che il marito le ceda la propria quota di proprietà della casa coniugale come da accordi al seguente punto 15 del presente.
15.Conriferimento alla casa coniugale sita aRoma, in via Guardiagrele n. 10, costituita da appartamento e box auto, contraddistinti al Catasto Fabbricati del comune di Roma dai seguenti riferimenti catastali:
-quale condizione indispensabile e funzionale per risolvere la crisi coniugale, il signor Parte 1 si impegna a cedere senza corrispettivo alla signora RA AR, che accetta, la di lui quota di proprietà -pari al 50%-dei suddetti immobili adibiti a casa coniugale, unitamente a tutti i corrispondenti diritti che per legge, uso o destinazione sono comuni al fabbricato ai sensi dell'art. 1117 c.c. e del regolamento di condominio, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà tradotta in millesimi e come meglio risulta dal titolo d'acquisto.
-A titolo di corrispettivo per la suddetta cessione la signora RA AR si accollerà il mutuo gravante sulla casa coniugale, seppur senza effetto liberatorio per il signor Parte 1 e resteranno ad esclusivo carico della IG.ra AR le rate del mutuo a far data dal mese di aprile
2023 e sino all'effettivo trasferimento dell'immobile;
-Tale predetto trasferimento da parte del signor Parte 1 della propria quota del diritto di proprietà dei suddetti immobili adibiti a casa coniugale a favore della signora RA AR avrà luogo entro tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza della loro separazione e, essendo un elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, avverrà mediante atto da redigersi presso Notaio in applicazione del regime impositivo, di qualunque titolo e/o natura, previsto dall'art. 19 legge n.74 del 6 marzo 1987-regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 ed in conformità alle circolari ministeriali n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012-e ciò con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche diversi da quelli già esistenti al momento della sottoscrizione del ricorso per la separazione consensuale, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano gli immobili, ben noto ai coniugi, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, a spese della signora
RA AR.
16.Con il trasferimento immobiliare di cui all'art. sub. 14, i coniugi dichiarano di avere risolto e definito ogni controversia e tutti gli aspetti anche economici relativi all'immobile sito in Roma, in via Guardiagrele n. 10e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro in ordine ai rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio;
17.I coniugi si rilasciano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto.
18.Le parti espressamente concordano di attribuire efficacia esecutiva al presente atto con la sottoscrizione.
19.Spese legali compensate.";: visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, valutato l'interesse dei figli minori, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ritenuto di rimettere la causa sul ruolo come da separata ordinanza per quanto riguarda la pronuncia di divorzio,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 18.6.2016
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della parte II, presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2016 atto n. 00379, serie A 03 );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Roma, 25.3.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi