Sentenza 9 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/03/2026, n. 4376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4376 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04376/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07097/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7097 del 2025, proposto da
RE LI, FE RD, rappresentati e difesi dall'avvocato Emiliano Cerioni, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5943/2024, pubblicata in data 4 aprile 2024, emessa dal Tribunale di Roma, Sez. XII Civile, all’esito del procedimento R.G. n. 20164/2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa AR RI LI e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col presente ricorso è chiesta l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Roma – in accoglimento della domanda n. R.G. 20164/2022 – ha accertato la responsabilità del Ministero intimato per l'evento dannoso verificatosi in data 9 gennaio 2014 e lo ha conseguentemente condannato “a pagare a titolo di risarcimento danni” , in favore dei ricorrenti, “la somma di € 13.773,00 al valore attuale della moneta oltre interessi da calcolarsi come in motivazione, nonché a rifondere agli stessi le spese processuali, liquidate in € 2.114,65 per esborsi non imponibili, compreso l'onorario corrisposto al CTU dott. Emanuele Cuzzola, ed € 4.700,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge, ivi compreso il compenso professionale per il giudizio di ATP, somme queste da distrarsi in favore dell'avv. Emiliano Ceriani, dichiaratosi antistatario”.
Il Ministero intimato si è costituito in resistenza con atto di stile.
Alla camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha depositato la documentazione comprovante, anche alla luce del certificato di passaggio in giudicato della sentenza azionata, l’esistenza dei presupposti richiesti per l’ actio iudicati , ex artt. 112 e ss. c.p.a.
Sulla base delle depositate evidenze documentali e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione intimata, le statuizioni contenute nella sentenza indicata in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione (cfr. Cass. 13533/2001).
Dalla sentenza in questione si ricava, pertanto, il diritto di parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.
3. Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e persistendo l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena ed integrale esecuzione al titolo azionato e per l’effetto, di provvedere al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme loro spettanti -sempre che non vi abbia già provveduto, anche solo parzialmente- entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione ovvero, se antecedente, dalla notificazione della presente sentenza.
4. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, come richiesto dai ricorrenti, si nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta , il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari, nei successivi sessanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
Nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
5. La soccombenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito ne comporta la condanna al pagamento delle spese di lite, il cui importo viene liquidato in euro 750,00 (settecentocinquanta/00), comprensivo delle somme richieste dalla parte ricorrente a titolo di spese sostenute per l’instaurazione del presente giudizio, tenuto conto della natura essenzialmente esecutiva dello stesso e del concreto impegno defensionale, in base ai parametri previsti dal D.M. 55/2014 per l'esecuzione mobiliare (cfr. Cons. St., VII, n. 4029/2025 e n. 1247/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7097 del 2025, come in epigrafe proposto, così provvede:
- Accoglie la domanda di esecuzione e, per l’effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma n. 5943/2024, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione ovvero, se antecedente, dalla notifica del presente provvedimento.
- Per l’ipotesi di persistente inottemperanza dell’Amministrazione, nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà all’esecuzione del giudicato, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari, nei successivi sessanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
- Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese e competenze del presente giudizio nella somma complessiva di euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA SE, Presidente
AR RI LI, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RI LI | SA SE |
IL SEGRETARIO