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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 28/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 349 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 28/02/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente 'avv. in sostituzione dell'avv. PAOLINI Controparte_2
FILIPPO la quale chiede la decisione riportandosi al ricorso e per Controparte_1
l'avv. DI NICOLA STEFANIA in sostituzione dell'avv. CARMINE BARONE la quale si riporta alla memoria insistendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese. CP_1
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 349 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. PAOLINI FILIPPO ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in con l'avv. ( ), dal quale è CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.3.2024 parte ricorrente presentava rituale Parte_1
opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagno e condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 legge 104/1992). Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. Persona_1
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va rigettato.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che Parte_1
allo stato attuale presenta le seguenti infermità: 1) Declino cognitivo di grado medio
– Sindrome ansioso depressiva reattiva 2) Ipertensione arteriosa – Noduli Tiroidei –
Ateromasia carotidea 3) Insufficienza venosa arti inferiori. Bronchite 4) Protrusioni discali lombari multiple in soggetto sottoposto a discectomia 5) Ernia iatale con esofagite da reflusso – Diverticolosi del sigma Con riferimento alla data della domanda amministrativa, tali infermità comportano una invalidità del 100% con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. Per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento questa deve essere negata poiché non si ravvisano i requisiti ai sensi della legge 18/80. Anche attualmente, la periziata merita la stessa valutazione medico-legale, non essendosi concretizzati nella fattispecie i requisiti utili per la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Ritengo, inoltre, in ragione delle patologie in diagnosi, di poter riconoscere la Signora
persona handicappata non in situazione di GRAVITA' e conseguire Parte_1
quindi il riconoscimento previsto dall'art. 3 comma 1 L. 5/2/1992 n. 10.
La relazione del dott. appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il Per_1
giudizio espresso dal ctu appare conforme a quello del CTU nominato nella fase di ATP
e corrisponde al quadro patologico riscontrato.
Le spese di lite sono compensazione integralmente stante il mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 28 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza