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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/09/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 346/2023 R.G.L., vertente TRA
, nata a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Accardo, CF , PEC C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria Email_1 alla Via Sant'Anna II Tronco n. 18/i appellante CONTRO
, CF , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, rappresentato e difeso dall'Avv. Lilia Bonicioli, CF pec C.F._3 t, per procura generale alle liti del 23.1.2023, a rogito Email_2 del Dott. Notaio in Fiumicino Persona_1 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri il 18.06.2020, iscritto al n. 1542/20 R.G., chiedeva accertare e dichiarare l'inesistenza o l'irripetibilità Parte_1 dell'indebito, tale asserito dall'INPS, per indennità di disoccupazione percepita relativamente agli anni dal 2004 al 2009. Eccepiva la nullità delle contestazioni perché del tutto inidonee a consentire al destinatario il controllo in ordine alla fondatezza della pretesa e la prescrizione del diritto al recupero del preteso indebito, essendo verosimilmente trascorso oltre un decennio dalla pretesa erogazione. L'INPS eccepiva la decadenza dall'esercizio dell'azione giudiziaria e produceva documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle somme richieste in restituzione. Con successivo ricorso depositato il 21.07.2021, iscritto al n. 2207/21 R.G.,
[...]
adiva il Tribunale di Locri, chiedendo l'accertamento del proprio diritto a restare Parte_1 iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del proprio comune di residenza per gli anni dal 2004 al 2009. Affermava di avere appreso della propria cancellazione solo all'esito di un procedimento di accesso agli atti intrapreso quando, già pensionata da dodici anni, l'INPS le aveva comunicato l'eliminazione della propria pensione, riconosciuta con sentenza passata in giudicato, per venir meno del requisito contributivo. 2
L'INPS, costituitosi, eccepiva la decadenza dall'esercizio dell'azione e formulava richiesta di riunione dei procedimenti per connessione soggettiva ed oggettiva. Disposta la riunione dei due procedimenti in data 23.06.2022, veniva fissata l'udienza del 27.01.2023 per la discussione. A tale udienza le parti non comparivano ed il Giudice rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., al 01/02/2023. In data 31.01.2023 tale provvedimento veniva comunicato al difensore della ricorrente. Con ordinanza emessa all'udienza del 01.02.2023, il Tribunale, preso atto che alle ore 18.50 nessuna delle parti era comparsa, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., ordinava la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l'estinzione del processo.
2. Il giudizio in grado di appello. L'ordinanza veniva gravata dall'appello proposto dalla Pt_1
Affermava che solo in data 31.01.2023, il giorno prima dell'udienza, il provvedimento emesso in esito all'udienza del 27.01.2023 era stato registrato dalla Cancelleria su polisweb e contestualmente comunicato al difensore della ricorrente, il quale ne aveva preso materialmente visione solo ad udienza già chiusa, quando il Tribunale, preso atto della mancata comparizione delle parti, aveva già assunto il provvedimento di estinzione. Il Tribunale di Locri non aveva accolto l'istanza di remissione in termini presentata dalla difesa di parte ricorrente in data 21.0.2023, ritenendo il provvedimento non emendabile se non attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione. Incontroverso che il provvedimento con il quale il giudice monocratico dichiarava l'estinzione del processo aveva natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza o decreto, ed era impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione, affermava l'appellante che il provvedimento di estinzione era ingiusto e meritevole di riforma, essendo stato emesso in circostanze tali da rendere obiettivamente troppo gravoso l'esercizio del diritto azionato e rendendo pertanto necessaria ed opportuna l'applicazione del principio della remissione in termini di cui all'art. 153 comma 2 c.p.c. secondo cui “La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”. Il procuratore della parte aveva ricevuto dalla Cancelleria comunicazione dell'avvenuto rinvio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. appena il giorno prima della nuova udienza (fissata, peraltro, a meno di una settimana dalla precedente), con avviso trasmesso, senza alcuna percepibile qualificazione di urgenza, a mezzo di posta elettronica certificata, la cui immediata ed automatica conoscenza da parte del destinatario era una “finzione, né potendosi seriamente considerare indiligente o colpevole il comportamento di un professionista che ometta di visionare le comunicazioni pervenute per un singolo giorno”. Tanto premesso, ribadiva le argomentazioni già spiegate in primo grado a sostegno delle domande proposte nell'interesse della ricorrente da intendersi riportate e Pt_1 trascritte, con particolare riferimento alla preliminare ed assorbente eccezione di prescrizione del diritto dell'INPS a procedere a cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, nonché del diritto alla richiesta di restituzione di asseriti indebiti, a oltre dieci anni dalla pretesa erogazione delle prestazioni. Avendo controparte eccepito la decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/1970, esaminava la questione alla luce del contenuto della sentenza n. 45/2021 della Corte Cost.. Dopo aver riepilogato il complesso di regole e norme regolatrici della materia della pubblicazione con valore di pubblicità legale sui siti web delle Amministrazioni, essenziali affinché il procedimento di pubblicazione potesse ritenersi valido e raggiungere lo scopo che la legge gli attribuiva, concludeva chiedendo: accertare e dichiarare il diritto di parte appellante alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del proprio comune di residenza per gli anni dal 2004 al 2009 per 102 giornate l'anno, con condanna dell'appellato 3
a riattribuire le giornate lavorative cancellate, ripristinando gli elenchi originari;
accertare e dichiarare che nulla l'appellante è tenuta a restituire all'appellato a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 2004 al 2009. Con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell' appellato al pagamento delle spese e compensi del doppio grado CP_1 di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari. In via istruttoria, ove ritenuto necessario, ribadiva la richiesta di prova testimoniale già articolata nel ricorso introduttivo del giudizio n. 2207/21, riportando l'articolato di prova e l'indicazione dei soggetti da escutere quali testimoni. Costituitosi, l'INPS, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso in appello, per non essere impugnabile l'ordinanza di estinzione del giudizio a seguito di mancata comparizione delle parti ex artt.309 e 181 c.p.c., che era provvedimento non impugnabile. Ancora in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità delle domande proposte con l'impugnazione in quanto il processo si era irrimediabilmente estinto, in ragione dell'inattività delle parti nel giudizio di primo grado. L'estinzione del giudizio impediva che le domande proposte nei giudizi di primo grado venissero esaminate dalla Corte d'Appello. Le eccezioni della difesa avversaria circa un asserito ritardo nella comunicazione del provvedimento di rinvio ex art.309 c.p.c. erano irrilevanti, non rinvenendosi alcuna disposizione che imponesse al Giudice di rinviare ex art. 309 c.p.c. oltre un preciso termine;
l'udienza avrebbe potuto essere rinviata anche il giorno dopo, in quanto era onere delle parti attivarsi per la partecipazione al processo e apprendere la data di rinvio ex art. 309 c.p.c. Il provvedimento di rinvio all'udienza del 01.2.2023 era stato comunicato tempestivamente il 31.1.2023 alle ore 8.27 sia al procuratore costituito della che Pt_1 all'Inps, come si evinceva chiaramente dal fascicolo telematico e dalle comunicazioni ivi allegate effettuate dalla cancelleria. La comunicazione pec contenente il provvedimento di rinvio all'udienza del 01.02.2023 era stata ricevuta regolarmente dal difensore della come si evinceva dalle ricevute Pt_1 di accettazione e consegna della pec, con la conseguenza che il difensore della Pt_1 ben avrebbe potuto partecipare all'udienza del 01.02.2023, essendone stato reso edotto tempestivamente. Diversamente da quanto affermato da controparte, la comunicazione pec era equiparata alla raccomandata con ricevuta di ritorno e quindi una volta ricevuta la pec valeva la presunzione di conoscenza dell'art. 1335 c.c. che poteva essere vinta solo dalla prova dell'incolpevole mancata conoscenza da parte del destinatario. Il destinatario difensore ammetteva di avere preso visione del provvedimento di rinvio in ritardo e ciò non costituiva una circostanza atta a configurare “l'incolpevole” mancata conoscenza della data di rinvio comunicata tempestivamente via pec. Non conferente era poi il richiamo all'art.153, comma 2, c.p.c., in quanto nel caso in esame non si controverteva di alcuna decadenza, né parte appellante poteva invocare la
“remissione in termini”, a fronte di un giudizio ormai estinto in forza dell'applicazione assolutamente corretta da parte del Tribunale degli artt. 309 e 181 c.p.c. Il processo, pertanto, si era estinto e le domande avversarie erano inammissibili. Attesa l'estinzione del giudizio, l'Inps non accettava il contraddittorio sulle avverse domande, che comunque, erano infondate, illustrandone le ragioni. Concludeva chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso in appello e dichiarare conseguentemente estinto il giudizio. In via di estremo subordine, dichiarare inammissibili per intervenuta decadenza ex art.22 L.n.7/1970 le avverse domande;
in via di ulteriore subordine, senza inversione dell'onere probatorio, previa se del caso ammissione delle istanze istruttorie articolate, respingere il ricorso in appello e tutte le domande proposte da contro l'Inps, siccome inammissibili e infondate e non provate. Parte_1 4
Vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio attesa l'assenza di idonea dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c..
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. È infondata l'eccezione proposta dall'INPS di inappellabilità dell'ordinanza di estinzione del processo. È consolidato l'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui il provvedimento dichiarativo dell'estinzione, poiché determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione. Tale principio è stato ribadito è confermato anche da recentissimi pronunciamenti del giudice di legittimità: “Il provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, delibera l'estinzione del giudizio, al di là della veste formale, non è soggetto a reclamo ma, determinando la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, anche se adottato in forma di ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza e dev'essere impugnato dinanzi al giudice d'appello, il quale, ove ritenga insussistente la causa estintiva, può rimettere al primo grado solo se il provvedimento sia stato emesso prima della precisazione delle conclusioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 354, comma 2 (nella formulazione antecedente a quella introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022) e 308, comma 2, c.p.c., dovendo altrimenti sempre trattenere la causa e deciderla nel merito”. (Cass. civ. sez. III, 08/07/2025, n.18603). Mal si attagliano alla situazione oggetto di giudizio i pronunciamenti della Suprema Corte richiamati dall'appellato (Cass.n.10796/2003; Cass.27129/2009), posto che essi hanno ad oggetto non un'ordinanza di estinzione, bensì un provvedimento di mera cancellazione della causa dal ruolo - pronunciato secondo la normativa vigente ratione temporis -, che, è noto, non definisce il giudizio, ma lo pone in uno stato di quiescenza, suscettibile di essere rimosso, mediante riassunzione. Ciò posto, l'appello è infondato. È, invero, incontroverso, che:
• all'udienza del 27.01.2023, non essendo comparsa alcuna delle parti, il giudice rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 01.02.2023;
• l'ordinanza di rinvio all'udienza del 01.02.2023 veniva comunicata dalla cancelleria ai difensori delle parti il 31.01.2023 alle ore 08:27 e regolarmente ricevuta;
• all'udienza del 01.02.2023, non essendo comparsa alcuna delle parti sino alle ore 18.50, il giudice, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., ordinava la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l'estinzione del processo. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c., norma che fa conseguire all'inattività delle parti protrattasi per due udienza consecutive l'effetto dell'estinzione del processo, senza conferire al giudice poteri di valutazione sulla congruità del margine temporale fra la data di comunicazione, ad opera della cancelleria, del provvedimento di rinvio e l'effettiva presa di conoscenza del provvedimento da parte del difensore nei cui confronti la comunicazione è stata eseguita. Allorquando, come nella fattispecie in esame, il provvedimento di rinvio ex art. 309 c.p.c. sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'effettività della conoscenza che questi ne abbia preso è irrilevante per l'ordinamento, in quanto rimessa esclusivamente alle determinazioni del destinatario. Proprio perché non è ravvisabile la non imputabilità della mancata conoscenza, da parte del difensore della ricorrente, dell'ordinanza di rinvio ex art. 309 c.p.c., non potrebbe 5
farsi applicazione, come richiesto dall'appellante, del disposto di cui all'art. 153 c.p.c. e sempre che la norma possa rivelarsi applicabile alla fattispecie oggetto di giudizio, che ha registrato l'inattività delle parti e non il verificarsi di una decadenza. Si ripete: gli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c. non conferiscono al giudice alcun margine di apprezzamento, correlando l'effetto estintivo alla sola mancata comparizione, sì che il Tribunale non avrebbe potuto/dovuto adottare altra differente statuizione. Per conseguenza, l'appello è infondato e va rigettato. Confermata l'estinzione del processo, non è consentito procedere alla cognizione delle domande proposte da nei giudizi riuniti, dichiarati estinti. Parte_1 Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nessuna statuizione sulle spese di lite deve essere adottata a carico della ricorrente/appellante soccombente. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso l'ordinanza di Controparte_1 estinzione emessa dal Tribunale di Locri in data 01.02.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Nulla per le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 346/2023 R.G.L., vertente TRA
, nata a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Accardo, CF , PEC C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria Email_1 alla Via Sant'Anna II Tronco n. 18/i appellante CONTRO
, CF , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria 82, rappresentato e difeso dall'Avv. Lilia Bonicioli, CF pec C.F._3 t, per procura generale alle liti del 23.1.2023, a rogito Email_2 del Dott. Notaio in Fiumicino Persona_1 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri il 18.06.2020, iscritto al n. 1542/20 R.G., chiedeva accertare e dichiarare l'inesistenza o l'irripetibilità Parte_1 dell'indebito, tale asserito dall'INPS, per indennità di disoccupazione percepita relativamente agli anni dal 2004 al 2009. Eccepiva la nullità delle contestazioni perché del tutto inidonee a consentire al destinatario il controllo in ordine alla fondatezza della pretesa e la prescrizione del diritto al recupero del preteso indebito, essendo verosimilmente trascorso oltre un decennio dalla pretesa erogazione. L'INPS eccepiva la decadenza dall'esercizio dell'azione giudiziaria e produceva documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle somme richieste in restituzione. Con successivo ricorso depositato il 21.07.2021, iscritto al n. 2207/21 R.G.,
[...]
adiva il Tribunale di Locri, chiedendo l'accertamento del proprio diritto a restare Parte_1 iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del proprio comune di residenza per gli anni dal 2004 al 2009. Affermava di avere appreso della propria cancellazione solo all'esito di un procedimento di accesso agli atti intrapreso quando, già pensionata da dodici anni, l'INPS le aveva comunicato l'eliminazione della propria pensione, riconosciuta con sentenza passata in giudicato, per venir meno del requisito contributivo. 2
L'INPS, costituitosi, eccepiva la decadenza dall'esercizio dell'azione e formulava richiesta di riunione dei procedimenti per connessione soggettiva ed oggettiva. Disposta la riunione dei due procedimenti in data 23.06.2022, veniva fissata l'udienza del 27.01.2023 per la discussione. A tale udienza le parti non comparivano ed il Giudice rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., al 01/02/2023. In data 31.01.2023 tale provvedimento veniva comunicato al difensore della ricorrente. Con ordinanza emessa all'udienza del 01.02.2023, il Tribunale, preso atto che alle ore 18.50 nessuna delle parti era comparsa, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., ordinava la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l'estinzione del processo.
2. Il giudizio in grado di appello. L'ordinanza veniva gravata dall'appello proposto dalla Pt_1
Affermava che solo in data 31.01.2023, il giorno prima dell'udienza, il provvedimento emesso in esito all'udienza del 27.01.2023 era stato registrato dalla Cancelleria su polisweb e contestualmente comunicato al difensore della ricorrente, il quale ne aveva preso materialmente visione solo ad udienza già chiusa, quando il Tribunale, preso atto della mancata comparizione delle parti, aveva già assunto il provvedimento di estinzione. Il Tribunale di Locri non aveva accolto l'istanza di remissione in termini presentata dalla difesa di parte ricorrente in data 21.0.2023, ritenendo il provvedimento non emendabile se non attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione. Incontroverso che il provvedimento con il quale il giudice monocratico dichiarava l'estinzione del processo aveva natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza o decreto, ed era impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione, affermava l'appellante che il provvedimento di estinzione era ingiusto e meritevole di riforma, essendo stato emesso in circostanze tali da rendere obiettivamente troppo gravoso l'esercizio del diritto azionato e rendendo pertanto necessaria ed opportuna l'applicazione del principio della remissione in termini di cui all'art. 153 comma 2 c.p.c. secondo cui “La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”. Il procuratore della parte aveva ricevuto dalla Cancelleria comunicazione dell'avvenuto rinvio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. appena il giorno prima della nuova udienza (fissata, peraltro, a meno di una settimana dalla precedente), con avviso trasmesso, senza alcuna percepibile qualificazione di urgenza, a mezzo di posta elettronica certificata, la cui immediata ed automatica conoscenza da parte del destinatario era una “finzione, né potendosi seriamente considerare indiligente o colpevole il comportamento di un professionista che ometta di visionare le comunicazioni pervenute per un singolo giorno”. Tanto premesso, ribadiva le argomentazioni già spiegate in primo grado a sostegno delle domande proposte nell'interesse della ricorrente da intendersi riportate e Pt_1 trascritte, con particolare riferimento alla preliminare ed assorbente eccezione di prescrizione del diritto dell'INPS a procedere a cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, nonché del diritto alla richiesta di restituzione di asseriti indebiti, a oltre dieci anni dalla pretesa erogazione delle prestazioni. Avendo controparte eccepito la decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/1970, esaminava la questione alla luce del contenuto della sentenza n. 45/2021 della Corte Cost.. Dopo aver riepilogato il complesso di regole e norme regolatrici della materia della pubblicazione con valore di pubblicità legale sui siti web delle Amministrazioni, essenziali affinché il procedimento di pubblicazione potesse ritenersi valido e raggiungere lo scopo che la legge gli attribuiva, concludeva chiedendo: accertare e dichiarare il diritto di parte appellante alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del proprio comune di residenza per gli anni dal 2004 al 2009 per 102 giornate l'anno, con condanna dell'appellato 3
a riattribuire le giornate lavorative cancellate, ripristinando gli elenchi originari;
accertare e dichiarare che nulla l'appellante è tenuta a restituire all'appellato a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 2004 al 2009. Con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell' appellato al pagamento delle spese e compensi del doppio grado CP_1 di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari. In via istruttoria, ove ritenuto necessario, ribadiva la richiesta di prova testimoniale già articolata nel ricorso introduttivo del giudizio n. 2207/21, riportando l'articolato di prova e l'indicazione dei soggetti da escutere quali testimoni. Costituitosi, l'INPS, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso in appello, per non essere impugnabile l'ordinanza di estinzione del giudizio a seguito di mancata comparizione delle parti ex artt.309 e 181 c.p.c., che era provvedimento non impugnabile. Ancora in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità delle domande proposte con l'impugnazione in quanto il processo si era irrimediabilmente estinto, in ragione dell'inattività delle parti nel giudizio di primo grado. L'estinzione del giudizio impediva che le domande proposte nei giudizi di primo grado venissero esaminate dalla Corte d'Appello. Le eccezioni della difesa avversaria circa un asserito ritardo nella comunicazione del provvedimento di rinvio ex art.309 c.p.c. erano irrilevanti, non rinvenendosi alcuna disposizione che imponesse al Giudice di rinviare ex art. 309 c.p.c. oltre un preciso termine;
l'udienza avrebbe potuto essere rinviata anche il giorno dopo, in quanto era onere delle parti attivarsi per la partecipazione al processo e apprendere la data di rinvio ex art. 309 c.p.c. Il provvedimento di rinvio all'udienza del 01.2.2023 era stato comunicato tempestivamente il 31.1.2023 alle ore 8.27 sia al procuratore costituito della che Pt_1 all'Inps, come si evinceva chiaramente dal fascicolo telematico e dalle comunicazioni ivi allegate effettuate dalla cancelleria. La comunicazione pec contenente il provvedimento di rinvio all'udienza del 01.02.2023 era stata ricevuta regolarmente dal difensore della come si evinceva dalle ricevute Pt_1 di accettazione e consegna della pec, con la conseguenza che il difensore della Pt_1 ben avrebbe potuto partecipare all'udienza del 01.02.2023, essendone stato reso edotto tempestivamente. Diversamente da quanto affermato da controparte, la comunicazione pec era equiparata alla raccomandata con ricevuta di ritorno e quindi una volta ricevuta la pec valeva la presunzione di conoscenza dell'art. 1335 c.c. che poteva essere vinta solo dalla prova dell'incolpevole mancata conoscenza da parte del destinatario. Il destinatario difensore ammetteva di avere preso visione del provvedimento di rinvio in ritardo e ciò non costituiva una circostanza atta a configurare “l'incolpevole” mancata conoscenza della data di rinvio comunicata tempestivamente via pec. Non conferente era poi il richiamo all'art.153, comma 2, c.p.c., in quanto nel caso in esame non si controverteva di alcuna decadenza, né parte appellante poteva invocare la
“remissione in termini”, a fronte di un giudizio ormai estinto in forza dell'applicazione assolutamente corretta da parte del Tribunale degli artt. 309 e 181 c.p.c. Il processo, pertanto, si era estinto e le domande avversarie erano inammissibili. Attesa l'estinzione del giudizio, l'Inps non accettava il contraddittorio sulle avverse domande, che comunque, erano infondate, illustrandone le ragioni. Concludeva chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso in appello e dichiarare conseguentemente estinto il giudizio. In via di estremo subordine, dichiarare inammissibili per intervenuta decadenza ex art.22 L.n.7/1970 le avverse domande;
in via di ulteriore subordine, senza inversione dell'onere probatorio, previa se del caso ammissione delle istanze istruttorie articolate, respingere il ricorso in appello e tutte le domande proposte da contro l'Inps, siccome inammissibili e infondate e non provate. Parte_1 4
Vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio attesa l'assenza di idonea dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c..
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. È infondata l'eccezione proposta dall'INPS di inappellabilità dell'ordinanza di estinzione del processo. È consolidato l'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui il provvedimento dichiarativo dell'estinzione, poiché determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione. Tale principio è stato ribadito è confermato anche da recentissimi pronunciamenti del giudice di legittimità: “Il provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, delibera l'estinzione del giudizio, al di là della veste formale, non è soggetto a reclamo ma, determinando la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, anche se adottato in forma di ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza e dev'essere impugnato dinanzi al giudice d'appello, il quale, ove ritenga insussistente la causa estintiva, può rimettere al primo grado solo se il provvedimento sia stato emesso prima della precisazione delle conclusioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 354, comma 2 (nella formulazione antecedente a quella introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022) e 308, comma 2, c.p.c., dovendo altrimenti sempre trattenere la causa e deciderla nel merito”. (Cass. civ. sez. III, 08/07/2025, n.18603). Mal si attagliano alla situazione oggetto di giudizio i pronunciamenti della Suprema Corte richiamati dall'appellato (Cass.n.10796/2003; Cass.27129/2009), posto che essi hanno ad oggetto non un'ordinanza di estinzione, bensì un provvedimento di mera cancellazione della causa dal ruolo - pronunciato secondo la normativa vigente ratione temporis -, che, è noto, non definisce il giudizio, ma lo pone in uno stato di quiescenza, suscettibile di essere rimosso, mediante riassunzione. Ciò posto, l'appello è infondato. È, invero, incontroverso, che:
• all'udienza del 27.01.2023, non essendo comparsa alcuna delle parti, il giudice rinviava la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 01.02.2023;
• l'ordinanza di rinvio all'udienza del 01.02.2023 veniva comunicata dalla cancelleria ai difensori delle parti il 31.01.2023 alle ore 08:27 e regolarmente ricevuta;
• all'udienza del 01.02.2023, non essendo comparsa alcuna delle parti sino alle ore 18.50, il giudice, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., ordinava la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l'estinzione del processo. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c., norma che fa conseguire all'inattività delle parti protrattasi per due udienza consecutive l'effetto dell'estinzione del processo, senza conferire al giudice poteri di valutazione sulla congruità del margine temporale fra la data di comunicazione, ad opera della cancelleria, del provvedimento di rinvio e l'effettiva presa di conoscenza del provvedimento da parte del difensore nei cui confronti la comunicazione è stata eseguita. Allorquando, come nella fattispecie in esame, il provvedimento di rinvio ex art. 309 c.p.c. sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l'effettività della conoscenza che questi ne abbia preso è irrilevante per l'ordinamento, in quanto rimessa esclusivamente alle determinazioni del destinatario. Proprio perché non è ravvisabile la non imputabilità della mancata conoscenza, da parte del difensore della ricorrente, dell'ordinanza di rinvio ex art. 309 c.p.c., non potrebbe 5
farsi applicazione, come richiesto dall'appellante, del disposto di cui all'art. 153 c.p.c. e sempre che la norma possa rivelarsi applicabile alla fattispecie oggetto di giudizio, che ha registrato l'inattività delle parti e non il verificarsi di una decadenza. Si ripete: gli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c. non conferiscono al giudice alcun margine di apprezzamento, correlando l'effetto estintivo alla sola mancata comparizione, sì che il Tribunale non avrebbe potuto/dovuto adottare altra differente statuizione. Per conseguenza, l'appello è infondato e va rigettato. Confermata l'estinzione del processo, non è consentito procedere alla cognizione delle domande proposte da nei giudizi riuniti, dichiarati estinti. Parte_1 Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nessuna statuizione sulle spese di lite deve essere adottata a carico della ricorrente/appellante soccombente. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso l'ordinanza di Controparte_1 estinzione emessa dal Tribunale di Locri in data 01.02.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Nulla per le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti