Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/02/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8240 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
CASERTANO ROSINA presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. TICCONI Controparte_1
FRANCESCA e dall'avv. BARBARA CONTE presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/02/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi in pari data. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2023 parte ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con parte resistente in Caserta il 30/09/2006; - che dallo stesso sono nate due figlie
(18/04/2008) e (23/02/2010); - che, essendo divenuta la prosecuzione della vita Per_1 Per_2
matrimoniale impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a parte resistente e l'adozione dei provvedimenti accessori.
Si costituiva parte resistente, la quale, contestato tutto quanto dedotto da parte ricorrente, concludeva per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi con addebito a parte ricorrente e l'adozione dei provvedimenti accessori.
All'udienza del 07/02/2025, le parti raggiungevano un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo le parti, con il raggiungimento dell'accordo, implicitamente rinunciato alle domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
- affido condiviso delle figlie minori con collocazione presso la madre;
- diritto di visita del padre libero con riguardo alla figlia in considerazione Per_1 dell'età, invece starà con il padre a weekend alternati, e la predetta pernotterà Per_2
con il papà compatibilmente con la sua volontà e con eventuali indicazioni del terapeuta che la prenderà in cura;
il padre terrà con sé anche per 15 giorni nel periodo Per_2
estivo, anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
- le parti si impegnano a trovare ogni accordo utile per favorire il rapporto paterno compatibilmente con la volontà delle minori, la madre si impegna a favorire al massimo grado il rapporto tra il padre e le figlie;
- le parti si impegnano a collaborare nell'interesse delle minori;
- le parti si accorderanno per l'individuazione del terapeuta che seguirà la figlia la Per_2
quale ha manifestato la disponibilità al percorso di psicoterapia individuale;
- le parti sin da ora si dichiarano disponibili ad accordarsi ad individuare il terapeuta anche per la figlia , qualora la minore manifestasse la volontà di intraprendere Per_1
il percorso di terapia individuale suggerito dalla CTU;
3
- contributo di mantenimento a carico del padre in favore delle figlie minori di Euro
350,00 ciascuna oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% di spese straordinarie secondo le linee guida del protocollo di questo Tribunale;
- rinuncia del contributo al mantenimento per sé da parte della signora Parte_1
- assegno unico per le minori al 50% tra le parti;
- le parti si impegnano a rimettere le querele rimettibili e ad accordarsi in separata sede per la restituzione dei beni personali.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
Le spese di CTU, già liquidate nel presente giudizio, vanno poste a carico di parte ricorrente e di parte resistente nella misura di 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 CP_1
nato il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 97, parte II, serie A, uff. I, anno 2006);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
5) pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte ricorrente e di parte resistente nella misura del 50%.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 07/02/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese