TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 23/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 867/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
nella persona del giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva, nella causa civile iscritta al Registro Generale n. 867/2022, pendente tra:
, con sede in Spoleto, Fraz. Valle San Martino Controparte_1
P.Iva , in persona del Curatore Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1 Controparte_2
Riccardo Caporicci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Foligno, Via Monte Acuto
n. 49;
CREDITORE ATTORE
e
, c.f. Controparte_3 C.F._1
DEBITORE ESECUTATO CONTUMACE
, c.f. , Controparte_4 C.F._2
, c.f. Controparte_5 C.F._3
COMPROPRIETARI CONVENUTI CONTUMACI
nonché
c.f. , Controparte_6 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
e pagina 1 di 5 , intervenuta ex art. 111 c.p.c., c.f. , per il tramite dalla procuratrice CP_7 P.IVA_3
speciale in persona del legale rappresentante pro tempore, cessionaria Controparte_8 del credito vantato da , c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto CP_9 P.IVA_4
Calabresi e disgiuntamente dall'Avv. Elisa Goboardi, elettivamente domiciliata presso le rispettive casella di posta elettronica certificata;
, già c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_10 Controparte_11 P.IVA_5
Antonio Coaccioli e domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Piazza Alfani n. 4;
, già , c.f. , rappresentata e difesa Controparte_12 Controparte_13 P.IVA_6 dall'Avv. Alessandro Barbaro, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Mario Anzà, ed elettivamente domiciliata in Perugia, C.so Vannucci n. 10 presso lo studio dell'Avv. Roberto Quirini;
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Irene Controparte_14 P.IVA_7
Finocchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Spoleto, Via Plinio il Giovine n. 26;
, in Concordato Preventivo, c,f, , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_15 P.IVA_8
Andrea Vescovi ed entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Edoardo Maglio sito in Perugia, Via C. Caporali n, 33;
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_16 P.IVA_9
Damiano Camillò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Monte Zebio n.
32;
e per essa quale mandataria la Parte_1 [...]
nella qualità di cessionaria del credito azionato da , c.f. CP_17 CP_18 P.IVA_10
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Maccallini e Antonella Carnevali;
CONVENUTI
Oggetto: Divisione di beni non caduti in successione;
Conclusioni: come da note per l'udienza cartolare del 19.2.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La Curatela del Fallimento Impresa ha effettuato atto di intervento Controparte_1 nell'esecuzione immobiliare n. 100/2012, riunita con la R.G.E.I. n. 14/2014, entrambe pendenti dinnanzi il Tribunale di Spoleto, nei confronti del debitore esecutato fallito . Controparte_3
pagina 2 di 5 La Curatela del fallimento ha introdotto il presente giudizio endoesecutivo chiedendo all'intestato
Tribunale lo scioglimento della comunione tra , e Controparte_3 Controparte_5 [...]
degli immobili siti nel Comune di Spoleto (identificati dal CTU nella relazione peritale CP_4
deposita nel fascicolo esecutivo come Lotto 1 – allegato dell'atto di citazione), ovvero dichiarare che i suddetti immobili non sono divisibili in natura disponendone la vendita.
Più in particolare:
• effettuava atto di intervento nell'esecuzione Controparte_1 immobiliare presso l'intestato Tribunale, portante RGE n. 100/2012, avverso la quota di 1/3 del debitore , con riferimento agli immobili di cui al Catasto Fabbricati del Controparte_3
Comune di Spoleto, Foglio 278, particella 247, sub 2, sub 3, sub 4 e sub 5; nonché i terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di Spoleto, al Foglio 278, particella 400, particella 401 e particella 244;
• Veniva nominato CTU il Geom. il quale raggruppava i seguenti beni nel Lotto Persona_1
1 e il G.E., con provvedimento del 03.03.2022, sospendeva ex art. 601 c.p.c. la procedura esecutiva per l'introduzione della presente divisione, verificata l'impossibilità di una divisione in natura e l'inopportunità della vendita della singola quota;
• , quindi, introduceva la fase divisionale endoesecutiva Controparte_1
con citazione nei confronti del debitore , dei comproprietari Controparte_3 CP_5
e per una quota pari ad 1/3 ciascuno, citando anche tutti i creditori
[...] Controparte_4
muniti di titolo nella procedura esecutiva immobiliare.
Concludeva, quindi, chiedendo procedersi con lo scioglimento della comunione, e in particolare con la vendita dei beni qualora accertata la non divisibilità in natura degli stessi.
2. Nel presente giudizio non si sono costituiti né il debitore esecutato né i comproprietari e neppure la creditrice nonostante la regolarità delle notifiche a loro indirizzate, di Controparte_6
talché gli stessi debbono essere dichiarati contumaci.
3. Si sono invece costituiti in giudizio gli altri creditori intervenuti nella p.e. i quali, convenuti nel presente procedimento, chiedono la vendita dei beni staggiti e la ripartizione delle somme ricavate.
4. Istruito il giudizio divisionale attraverso un'integrazione della CTU, tenuto conto della contumacia dei litisconsorti necessari, all'udienza del 19.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti termini ex art. 190 c.p.c., al fine di procedere con sentenza ex art. 785 c.p.c.
pagina 3 di 5 5. Secondo un orientamento invalso nella giurisprudenza di merito – cui questo Tribunale aderisce in modo costante, certamente per quanto riguarda, come nella specie, le divisioni endoesecutive, le quali sono tutte ricomprese nella competenza funzionale di questo giudice, unico giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale – “La contumacia del condividente esecutato e/o del comproprietario in bonis non consente di ritenere non contestato il diritto alla divisione, sicché, per la declaratoria della sussistenza del diritto alla divisione del compendio staggito (e per la conseguente disposizione di scioglimento della comunione), va emessa sentenza ai sensi degli artt. 187 e 785 c.p.c.” (così, per tutti,
Trib. Bari, 6.10.2021, n. 6270).
E invero, tale assunto discende dal principio – pacifico nella giurisprudenza di legittimità – per il quale, nel sistema processuale civile italiano, la contumacia non è equiparabile alla non contestazione dei fatti costitutivi della domanda proposta (per tutte, Cass. civ., n. 14623/2009; n. 4161/2014).
Pertanto, anche la contumacia di anche uno solo dei condividenti, litisconsorti necessari del giudizio divisionale, non permette di statuire in via preliminare sul diritto di procedere alla divisione nella forma dell'ordinanza, giacché l'art. 785 c.p.c. riserva tale modalità decisionale più snella e agile al solo caso in cui non sorgano contestazioni fra le parti;
dovendosi altrimenti provvedere a norma dell'art. 187
c.p.c., ossia attraverso la pronuncia di sentenza non definitiva sul punto.
6. Nella specie, sussiste il diritto di procedere a divisione dei beni le cui quote sono state oggetto di pignoramento in sede esecutiva, essendo stato regolarmente instaurato il contraddittorio tra tutti i litisconsorti necessari e non essendo state poste eccezioni nei confronti della pretesa attorea.
Più esattamente, il CTU, depositando integrazione peritale in data 25.10.2024, ha ribadito la non divisibilità in natura del Lotto 1 (lotto unico in sede divisionale, dal momento che l'originario lotto 2 non è acceduto alla divisione), in quanto i beni staggiti non sono frazionabili per la loro natura e caratteristiche.
Peraltro, avuto riguardo ai valori delle singole particelle come indicati dal CTU, e tenuto conto del fatto che i condividenti sono 3 con quote eguali fra loro, il giudizio del CTU è facilmente confermato dalla constatazione che il bene di più ampio valore, l'abitazione, è stimato per i ¾ circa del valore dell'intero, sicché l'assegnazione dello stesso a uno solo dei condividenti comporterebbe la necessità di ricorrere a conguagli assai considerevoli.
Pertanto, deve essere disposta la vendita dell'intero, così come da separata ordinanza di vendita.
7. Le spese rimangono, più in generale, regolate ex art. 95 c.p.c., ovvero rimesse a carico della massa dei condividenti qualora sostenute nell'interesse comune degli stessi, ma sempre all'esito della pagina 4 di 5 divisione medesima;
non vi è, invece, soccombenza con riferimento alle statuizioni della presente sentenza parziale, non essendovi stata resistenza alla domanda da parte di nessuna delle parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA la sussistenza del diritto di procedere a divisione mediante vendita dell'intero;
DISPONE procedersi oltre con le operazioni divisionali, come da separata ordinanza;
NULLA sulle spese con riferimento alla fase decisionale relativa alla presente sentenza.
Spoleto, 21 maggio 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
nella persona del giudice dott. Alberto Cappellini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva, nella causa civile iscritta al Registro Generale n. 867/2022, pendente tra:
, con sede in Spoleto, Fraz. Valle San Martino Controparte_1
P.Iva , in persona del Curatore Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1 Controparte_2
Riccardo Caporicci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Foligno, Via Monte Acuto
n. 49;
CREDITORE ATTORE
e
, c.f. Controparte_3 C.F._1
DEBITORE ESECUTATO CONTUMACE
, c.f. , Controparte_4 C.F._2
, c.f. Controparte_5 C.F._3
COMPROPRIETARI CONVENUTI CONTUMACI
nonché
c.f. , Controparte_6 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
e pagina 1 di 5 , intervenuta ex art. 111 c.p.c., c.f. , per il tramite dalla procuratrice CP_7 P.IVA_3
speciale in persona del legale rappresentante pro tempore, cessionaria Controparte_8 del credito vantato da , c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto CP_9 P.IVA_4
Calabresi e disgiuntamente dall'Avv. Elisa Goboardi, elettivamente domiciliata presso le rispettive casella di posta elettronica certificata;
, già c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_10 Controparte_11 P.IVA_5
Antonio Coaccioli e domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Piazza Alfani n. 4;
, già , c.f. , rappresentata e difesa Controparte_12 Controparte_13 P.IVA_6 dall'Avv. Alessandro Barbaro, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Mario Anzà, ed elettivamente domiciliata in Perugia, C.so Vannucci n. 10 presso lo studio dell'Avv. Roberto Quirini;
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Irene Controparte_14 P.IVA_7
Finocchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Spoleto, Via Plinio il Giovine n. 26;
, in Concordato Preventivo, c,f, , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_15 P.IVA_8
Andrea Vescovi ed entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Edoardo Maglio sito in Perugia, Via C. Caporali n, 33;
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_16 P.IVA_9
Damiano Camillò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Monte Zebio n.
32;
e per essa quale mandataria la Parte_1 [...]
nella qualità di cessionaria del credito azionato da , c.f. CP_17 CP_18 P.IVA_10
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Maccallini e Antonella Carnevali;
CONVENUTI
Oggetto: Divisione di beni non caduti in successione;
Conclusioni: come da note per l'udienza cartolare del 19.2.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La Curatela del Fallimento Impresa ha effettuato atto di intervento Controparte_1 nell'esecuzione immobiliare n. 100/2012, riunita con la R.G.E.I. n. 14/2014, entrambe pendenti dinnanzi il Tribunale di Spoleto, nei confronti del debitore esecutato fallito . Controparte_3
pagina 2 di 5 La Curatela del fallimento ha introdotto il presente giudizio endoesecutivo chiedendo all'intestato
Tribunale lo scioglimento della comunione tra , e Controparte_3 Controparte_5 [...]
degli immobili siti nel Comune di Spoleto (identificati dal CTU nella relazione peritale CP_4
deposita nel fascicolo esecutivo come Lotto 1 – allegato dell'atto di citazione), ovvero dichiarare che i suddetti immobili non sono divisibili in natura disponendone la vendita.
Più in particolare:
• effettuava atto di intervento nell'esecuzione Controparte_1 immobiliare presso l'intestato Tribunale, portante RGE n. 100/2012, avverso la quota di 1/3 del debitore , con riferimento agli immobili di cui al Catasto Fabbricati del Controparte_3
Comune di Spoleto, Foglio 278, particella 247, sub 2, sub 3, sub 4 e sub 5; nonché i terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di Spoleto, al Foglio 278, particella 400, particella 401 e particella 244;
• Veniva nominato CTU il Geom. il quale raggruppava i seguenti beni nel Lotto Persona_1
1 e il G.E., con provvedimento del 03.03.2022, sospendeva ex art. 601 c.p.c. la procedura esecutiva per l'introduzione della presente divisione, verificata l'impossibilità di una divisione in natura e l'inopportunità della vendita della singola quota;
• , quindi, introduceva la fase divisionale endoesecutiva Controparte_1
con citazione nei confronti del debitore , dei comproprietari Controparte_3 CP_5
e per una quota pari ad 1/3 ciascuno, citando anche tutti i creditori
[...] Controparte_4
muniti di titolo nella procedura esecutiva immobiliare.
Concludeva, quindi, chiedendo procedersi con lo scioglimento della comunione, e in particolare con la vendita dei beni qualora accertata la non divisibilità in natura degli stessi.
2. Nel presente giudizio non si sono costituiti né il debitore esecutato né i comproprietari e neppure la creditrice nonostante la regolarità delle notifiche a loro indirizzate, di Controparte_6
talché gli stessi debbono essere dichiarati contumaci.
3. Si sono invece costituiti in giudizio gli altri creditori intervenuti nella p.e. i quali, convenuti nel presente procedimento, chiedono la vendita dei beni staggiti e la ripartizione delle somme ricavate.
4. Istruito il giudizio divisionale attraverso un'integrazione della CTU, tenuto conto della contumacia dei litisconsorti necessari, all'udienza del 19.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti termini ex art. 190 c.p.c., al fine di procedere con sentenza ex art. 785 c.p.c.
pagina 3 di 5 5. Secondo un orientamento invalso nella giurisprudenza di merito – cui questo Tribunale aderisce in modo costante, certamente per quanto riguarda, come nella specie, le divisioni endoesecutive, le quali sono tutte ricomprese nella competenza funzionale di questo giudice, unico giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale – “La contumacia del condividente esecutato e/o del comproprietario in bonis non consente di ritenere non contestato il diritto alla divisione, sicché, per la declaratoria della sussistenza del diritto alla divisione del compendio staggito (e per la conseguente disposizione di scioglimento della comunione), va emessa sentenza ai sensi degli artt. 187 e 785 c.p.c.” (così, per tutti,
Trib. Bari, 6.10.2021, n. 6270).
E invero, tale assunto discende dal principio – pacifico nella giurisprudenza di legittimità – per il quale, nel sistema processuale civile italiano, la contumacia non è equiparabile alla non contestazione dei fatti costitutivi della domanda proposta (per tutte, Cass. civ., n. 14623/2009; n. 4161/2014).
Pertanto, anche la contumacia di anche uno solo dei condividenti, litisconsorti necessari del giudizio divisionale, non permette di statuire in via preliminare sul diritto di procedere alla divisione nella forma dell'ordinanza, giacché l'art. 785 c.p.c. riserva tale modalità decisionale più snella e agile al solo caso in cui non sorgano contestazioni fra le parti;
dovendosi altrimenti provvedere a norma dell'art. 187
c.p.c., ossia attraverso la pronuncia di sentenza non definitiva sul punto.
6. Nella specie, sussiste il diritto di procedere a divisione dei beni le cui quote sono state oggetto di pignoramento in sede esecutiva, essendo stato regolarmente instaurato il contraddittorio tra tutti i litisconsorti necessari e non essendo state poste eccezioni nei confronti della pretesa attorea.
Più esattamente, il CTU, depositando integrazione peritale in data 25.10.2024, ha ribadito la non divisibilità in natura del Lotto 1 (lotto unico in sede divisionale, dal momento che l'originario lotto 2 non è acceduto alla divisione), in quanto i beni staggiti non sono frazionabili per la loro natura e caratteristiche.
Peraltro, avuto riguardo ai valori delle singole particelle come indicati dal CTU, e tenuto conto del fatto che i condividenti sono 3 con quote eguali fra loro, il giudizio del CTU è facilmente confermato dalla constatazione che il bene di più ampio valore, l'abitazione, è stimato per i ¾ circa del valore dell'intero, sicché l'assegnazione dello stesso a uno solo dei condividenti comporterebbe la necessità di ricorrere a conguagli assai considerevoli.
Pertanto, deve essere disposta la vendita dell'intero, così come da separata ordinanza di vendita.
7. Le spese rimangono, più in generale, regolate ex art. 95 c.p.c., ovvero rimesse a carico della massa dei condividenti qualora sostenute nell'interesse comune degli stessi, ma sempre all'esito della pagina 4 di 5 divisione medesima;
non vi è, invece, soccombenza con riferimento alle statuizioni della presente sentenza parziale, non essendovi stata resistenza alla domanda da parte di nessuna delle parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA la sussistenza del diritto di procedere a divisione mediante vendita dell'intero;
DISPONE procedersi oltre con le operazioni divisionali, come da separata ordinanza;
NULLA sulle spese con riferimento alla fase decisionale relativa alla presente sentenza.
Spoleto, 21 maggio 2025
Il giudice
Alberto Cappellini
pagina 5 di 5