Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/06/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 113/2019 posta in decisione all'udienza 12.2.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. ), con il patrocino dell'avv. DOMENICO Parte_1 C.F._1
PALMISANI, presso il cui studio, sito a Reggio Calabria, Corso Garibaldi n. 187, è elettivamente domiciliato;
- attore
CONTRO
(C.F. ), in persona del procuratore speciale, avv. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI TRAVIA, presso il cui studio, sito a Reggio CP_2
Calabria, via Demetrio Tripepi n. 64, è elettivamente domiciliato
- convenuta
Oggetto: azione di accertamento – contratto di somministrazione
Conclusioni: come da verbali di causa e scritti difensivi pagina 1 di 8
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierno attore conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, al fine di sentire accertata l'illegittimità Controparte_1 della pretesa creditoria da questa azionata in relazione alla fattura n. 2938576138 del
29.5.2018.
A sostegno della propria domanda, rappresentava che, con la fattura n. 2938576138 del
29.5.2018, aveva avanzato nei suoi confronti una pretesa creditoria per un CP_1 importo pari ad € 82.480,94, relativa a dei consumi ricostruiti in via presuntiva a seguito dell'accertamento della realizzazione, da parte dello stesso attore, di un allaccio abusivo.
A seguito di ciò, aveva conferito incarico all'arch. , al fine di verificare Persona_1 la correttezza della stima operata dalla compagnia elettrica, avuto riguardo alle condizioni dello stabile e del fatto che la fornitura era finalizzata esclusivamente all'uso dell'ascensore, dell'impianto autoclave e della luce del vano scale.
Tuttavia, non aveva fornito alcun riscontro a tale accertamento, così come era CP_1 rimasta inerte anche a fronte del sollecito inoltrato dall'attore in data 30.9.2018 nonché alla proposta transattiva da questi formulata.
In data 26.10.2018, aveva ricevuto una diffida ad adempiere entro il 13.11.2018, pena la sospensione della fornitura elettrica.
Da successivi colloqui con il responsabile del procedimento nonché con la società di recupero del credito, la aveva appreso che in caso di mancato pagamento entro Parte_2 il termine indicato, avrebbe provveduto all'interruzione della fornitura, ivi incluse CP_1 quelle inerenti ai contatori per i quali non vi era irregolarità amministrativa.
In punto di diritto, deduceva l'illegittimità della pretesa azionata, in quanto fondata su consumi ricostruiti e non effettivi, contestati anche mediante l'elaborato tecnico a firma dell'arch. . Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 27.3.2019, si costituiva in giudizio la compagnia chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree. Controparte_1
In particolare, deduceva che in data 11.2.2013, aveva sottoscritto tramite vocal un Pt_1 contratto di fornitura di energia elettrica per alimentare l'utenza n. 880664418, finalizzata ad uso domestico. A seguito di una verifica tecnica eseguita il 9.4.2018, i tecnici CP_1 avevano rilevato l'esistenza di una manomissione del misuratore, operata mediante un bypass ed idonea a prelevare irregolarmente l'energia. Pertanto, avevano provveduto a rimuovere l'allaccio abusivo e il contatore nonché a sospendere la somministrazione del servizio. A causa di tali fatti, veniva sporta denuncia alla Procura della Repubblica e all' . Controparte_3
pagina 2 di 8 Al fine di recuperare gli importi dovuti per i consumi abusivi, il distributore aveva proceduto ad una valutazione stimata degli stessi, basata sulla potenza tecnicamente prelevabile determinata alla sezione del cavo: veniva stimato un utilizzo giornaliero di cinque ore, per un totale di 1800 ore in un anno. I dati così ottenuti venivano comunicati al cliente in data
25.6.2018.
Sulla base di tale ricostruzione, aveva emesso regolare fattura, ossia quella per cui è causa,
e a fronte dei reclami avanzati dal cliente aveva fornito tempestivo riscontro.
Tuttavia, persistendo la morosità, in data 24.10.2018 aveva inviato all'utente regolare diffida ad adempiere con contestuale preavviso di risoluzione del contratto.
Ricostruiti così i fatti, in punto di diritto contestava la fondatezza della domanda, in quanto l'importo indicato in fattura era frutto della stima dei consumi relativi al periodo dicembre
2013-aprile 2018, operazione alla quale si era inevitabilmente dovuto procedere in conseguenza dell'accertamento dell'allaccio abusivo. Tale stima, inoltre, era stata determinata sulla scorta di criteri oggettivi, al fine di assicurare una ricostruzione che fosse il più possibile verosimile.
Contestava, inoltre, la perizia di parte a firma dell'arch. , in quanto priva di Persona_1 autonomo contenuto probatorio, trattandosi invero di un atto meramente difensivo.
Quanto alla missiva del 24.10.2018, ribadiva la correttezza del proprio operato, in quanto conforme al regolamento contrattuale e, in particolare, alla disposizione di cui all'art. 12 delle condizioni generali di contratto.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda attorea ovvero, in subordine, la rideterminazione dei consumi fruiti con condanna dell'attore al pagamento di quanto dovuto.
All'udienza di prima comparizione delle parti, celebratasi il 6.5.2019, il Giudice concedeva i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Con ordinanza dell'8.6.2020, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
27.5.2020, il Giudice disponeva CTU al fine di accertare i consumi relativi all'utenza intestata all'attore.
Depositato l'elaborato peritale in data 24.5.2021, dopo alcuni rinvii dettati da esigenze organizzative dell'ufficio, all'udienza del 12.2.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice assegnava la causa a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
pagina 3 di 8 L'odierno giudizio ha ad oggetto una domanda di accertamento negativo del credito, così come risultante dalla fattura emessa da nei confronti dell'odierno attore, Controparte_1 pari ad € 82.480,19, derivante dalla stima presuntiva dei consumi fruiti in forza dell'allaccio abusivo riscontrato il 9.4.2018. In particolare, parte attrice ha contestato l'utilizzo del criterio presuntivo per la determinazione dell'importo nonché la sospensione della fornitura di energia elettrica in conseguenza della rilevata irregolarità.
È stato chiarito che in ipotesi di prelievo fraudolento, “se è vero che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 24 giugno 2021, n. 18195, Rv.
661676-01, Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02), il principio opposto è stato affermato con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento, invece, dall'accertamento di prelievi abusivi” (Cass. civ., n. 15771/2022). In particolare, è onere del cliente che contesti l'anomalia eccessiva dei consumi addebitatigli, "dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto" (Cass civ., n. 15771/2022; n. 297/2020).
Ciò in quanto la presunzione di veridicità della rilevazione dei consumi e quindi della fatturazione presuppone proprio la loro registrazione, mentre in caso di prelievo fraudolento
(per manomissione del contatore o allaccio diretto), è proprio tale registrazione ad essere falsata, sicché occorre fare ricorso a criteri presuntivi per la sua ricostruzione. Per tale ragione, quindi, qualsiasi criterio adoperato dalla compagnia somministrante non può che esser di tipo presuntivo, mancando a monte la registrazione di un consumo effettivo e reale a causa della manomissione del misuratore.
In punto di riparto dell'onere probatorio, grava in capo al rivenditore, in quanto creditore, fornire la prova del consumo, anche solo stimato, del consumo di energia, residuando in capo all'utente la dimostrazione della manifesta sproporzione.
Ciò posto, va rilevato che entrambe le parti processuali hanno assolto i rispettivi oneri probatori. Invero, parte attrice, a mezzo del proprio ctp, ha attestato un diverso quantitativo dei consumi a lui attribuibili basandosi sul costo medio della bolletta bimestrale inerente ad un impianto equivalente a quello del (cfr. all. 4 fascicolo attoreo). Pt_1
La convenuta, dal canto suo, ha innanzitutto fornito piena prova del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria, avendo prodotto copia del contratto di somministrazione stipulato con l'odierno attore (cfr. all. 2 fascicolo convenuto) nonché dell'accertamento della presenza dell'allaccio abusivo (cfr. all. 3 fascicolo convenuto).
pagina 4 di 8 Più precisamente, tale ultimo documento attesa l'avvenuta manomissione del contatore assegnato all'utenza del mediante la realizzazione di un bypass cui erano collegati Pt_1
n. 4 conduttori di rame da 10mmq agganciati ad una presa da 16 mmq della società E-
Distribuzione.
Rispetto alla valenza probatoria del verbale di accertamento redatto dai tecnici di
[...]
va rammentato che trattasi di un atto formato da un incaricato di Controparte_4 pubblico servizio e come tale ha rilevanza sul piano probatorio. Infatti, la privatizzazione di realizzata con la legge n. 359/92 e con il successivo intervento di Controparte_1 liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, non ha determinato la perdita della qualifica pubblicistica in capo ai dipendenti della società. In questo senso, anche la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la trasformazione di un ente pubblico in società per azioni non comporta, di per sé, il venir meno della qualifica in questione ove ricorrano i seguenti presupposti: controllo maggioritario dell'azionista pubblico e perseguimento di una finalità di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, n.
4711/2002, 1303/2002 e 1206/2001).
Non vi è dubbio che, nonostante la progressiva privatizzazione, continui ad agire CP_1 perseguendo una finalità di rilevanza pubblicistica, svolgendo un servizio pubblico, volto a soddisfare i bisogni generali della collettività.
A conferma di ciò, anche la Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini della determinazione dei requisiti necessari per l'assunzione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, non rileva la forma giuridica assunta dall'ente né la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico o privato, in quanto ciò che risulta determinante è la natura delle funzioni esercitate, che devono essere tra quelle proprie della Pubblica
Amministrazione (Cass. civ., n. 7075/2020).
Tanto premesso, riguardo l'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, la stessa Cassazione ha ribadito che “il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti” (Cass. civ., n. 8823/2017).
Pertanto, il verbale di accertamento redatto dai tecnici legittima la pretesa creditoria CP_1 avanzata dalla convenuta nei confronti dell'utente , avendo acclarato l'abuso prelievo Pt_1 di energia elettrica.
Non è a tal fine ostativa la pronuncia del giudice penale prodotta dall'attore all'udienza del
12.2.2025, in quanto trattasi non di sentenza di assoluzione, bensì di declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela, essendo il delitto di furto perseguibile a querela pagina 5 di 8 della persona offesa. In altri termini, non vi è stato un accertamento nel merito della vicenda criminosa, in quanto il vaglio del giudice si è arrestato alle sole questioni di rito preliminari, stante l'assenza della condizione di procedibilità.
A seguito della scoperta, quindi, la compagnia ha, da un lato, provveduto alla trasmissione della denuncia all'Autorità Giudiziaria competente e, dall'altro e per quel che rileva in questa sede, stimato i consumi sottratti per il periodo dicembre 2013-aprile 2018, avvalendosi del criterio della “potenza tecnica prelevabile” determinata dalla sezione del cavo e considerando un utilizzo giornaliero pari a circa cinque ore.
Ora, rispetto alla validità di tale criterio non vi è alcun dubbio, atteso che anche la stessa
Corte di Cassazione vi ha fatto ricorso in casi analoghi (cfr. Cass. civ., 5219/2025: “il metodo prescelto - quello della potenza tecnicamente prelevabile – applicato più volte in ipotesi analoghe a quelle per cui è causa dalla giurisprudenza di merito e ritenuto da questa Corte non arbitrario (v., ad esempio, Cass. 22/07/2024, n. 20249)…”).
Tuttavia, a fronte della contestazione mossa in ordine al quantum richiesto, si è resa necessaria l'istruzione della causa mediante consulenza tecnica d'ufficio, al fine di verificare la correttezza del calcolo effettuato dalla società convenuta.
Ebbene, il consulente ha rilevato come E-Distribuzione – società a cui è demandata, tra le altre, l'attività di rilevazione e ricostruzione dei consumi, ex d.lgs. n. 79 del 1999 - abbia adottato un valore di potenza tecnica prelevabile lievemente più alto, ossia 33,97 kW, in luogo di quello pari a 31,14 kW calcolato in sede di operazioni peritali. A tale esito il perito è giunto sulla scorta dell'analisi della tipologia dei conduttori abusivi che alimentavano l'utenza intestata al , che risultavano essere pari a 10 mmq e con una portata di Pt_1 corrente pari a 50 Ampere.
Riscontrata tale divergenza, il CTU ha quindi ricalcolato i consumi anche in forza delle ore di utilizzazione stimabili, in ordine alle quali pure rilevava una discrasia. Invero, il parametro di riferimento non poteva essere dato da un numero di ore pari a 1800, trattandosi di un'utenza domestica, volta al servizio delle parti comuni dell'immobile.
Pertanto, era più ragionevole stimare il consumo su una base di 900 ore annue.
In ordine alle contestazioni del perito di parte convenuta, il CTU ha chiarito che le differenze sulla potenza tecnicamente prelevabile, rispetto al calcolo di Enel Distribuzione, derivano dalla diversa stima sulla portata dei cavi ( secondo il CTU 50 AH anziché 54 AH). E' corretta l'impostazione del CTU di considerare 900 ore annue atteso che le condotte abusive alimentavano le parti in comune di un edificio di 4 unità abitative.
In forza di ciò, i consumi complessivamente addebitabili al sono da ridursi nella Pt_1 misura del 54,16% (cfr. p. 7 CTU), per un totale di consumi parti a KWh 122.070 anziché
pagina 6 di 8 144.206 KWh. IL CTU ha ritenuto corretta la suddivisione tra le fasce di consumo effettuata dall' CP_1
Da ciò consegue che la pretesa creditoria azionata da deve reputarsi illegittima CP_1 per un importo pari al 54,16%, sicchè il dovuto è pari ad euro 37.809,26.
Quanto alla risoluzione del contratto a causa della persistente morosità dell'utente, non possono trovare accoglimento le doglianze di parte attrice. Invero, gli artt. 12.2 e 12.4 delle condizioni generali di contratto, cui il ha aderito, espressamente statuiscono la Pt_1 facoltà, per la somministrante, di sospendere la fornitura con effetto immediato e senza preavviso in caso di prelievo fraudolento (cfr. all. 2 fascicolo convenuto).
Nel caso di specie, si reputa inappuntabile la condotta di , la quale ben avrebbe CP_1 potuto sospendere immediatamente la fornitura, ma ha deciso di non avvalersi di tale facoltà se non dopo aver previamente diffidato il cliente all'adempimento (cfr. all. 9 fascicolo convenuto). Inoltre, è stata fornita la prova dei riscontri ai reclami presentati dal cliente (cfr. all.
7-8 fascicolo convenuto). Pertanto, la sua condotta appare non soltanto improntata al canone della correttezza, ma è altresì ossequiosa delle disposizioni contrattuali che, si ribadisce, aveva accettato. Pt_1
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve concludersi statuendo la parziale fondatezza della domanda attorea, essendo la pretesa creditoria avanzata da Controparte_1 illegittima nella misura del 54,16%. Pertanto, in accoglimento della domanda subordinata di
, deve statuirsi che i consumi sono pari a KWh 122.070 ed il dovuto ad euro CP_1
37.809,26.
3. Quanto alle spese di lite, avuto riguardo alla parziale soccombenza dell'attore e alla natura della causa, si ritiene equo compensare per la metà ed il residuo, liquidato in base ai parametri minimi, viene posto a carico della convenuta ed a favore dell'attore.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della pretesa creditoria nella misura del 54,16%.
2. Accoglie la domanda della convenuta e condanna parte attrice al pagamento in suo pagina 7 di 8 favore dell'importo di euro 37.809,26.
3. Compensa in ragione della metà le spese di lite, ponendo il residuo che liquida in €
2.090,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa, ed euro 393,00 per spese vive,
a carico del convenuto e a favore dell'attore, con distrazione a favore dell'avv.
Palmisani.
4. Pone le spese di CTU a carico del convenuto.
Così deciso in Reggio Calabria, 6.6.2025
Il Giudice
Dr.ssa Francesca Rosaria Plutino
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