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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/06/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 902/2022
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 4.6.2025
Il Giudice dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 902/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Danilo Consorti, elettivamente domiciliato in Parte_1
Corropoli, via Ungaretti n. 4, presso il difensore, giusta procura allegata all'atto di citazione attore opponente contro
e, per essa, quale mandataria, in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Marco Rossi, elettivamente domiciliata in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, presso il difensore, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto opposto
OGGETTO: pagamento somma di denaro etc.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 4.6.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, evocava in giudizio Parte_1 [...]
quale procuratrice della proponendo opposizione contro il Controparte_2 Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 108/2022 del 27.1.2022, R.G. n.199/2022, con cui l'intestato Tribunale aveva pagina 2 di 8 ingiunto ad essa attrice il pagamento della somma di € 5.750,17 oltre interessi e spese, e chiedeva di dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione attiva in capo al preteso cessionario, nonché per mancanza dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità del credito, tenuto conto della carenza documentale e dei profili di illegittimità dei contratti meglio descritti in citazione.
A fondamento dell'opposizione parte attrice deduceva in sintesi e per quanto di interesse:
- che il provvedimento monitorio opposto traeva origine dal rapporto di apertura credito in conto corrente sul C/c n. 21373, intrattenuto fra l'opponente ed il già , Controparte_3 CP_4 ed in particolare dall'esposizione debitoria in relazione al finanziamento concesso all'attrice in data
19.09.2008 per originari € 5.000,00;
- che agendo quale cessionaria del credito a sua volta ceduto dalla società veicolo Controparte_1
, nell'ambito di una più ampia operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili CP_5
“in blocco”, posta in essere da intimava all'attrice il pagamento di € 6.187,72; Controparte_3
- che la parte che aveva ingiunto il pagamento era priva di legittimazione attiva, non avendo dato prova dell'intervenuta cessione del credito;
- che l'opposta non aveva fornito prova del credito, avendo versato in atti un mero “saldaconto”;
- che l'istituto di credito aveva indebitamente applicato interessi usurari, c.m.s. e interessi indeterminati, il tutto come meglio indicato in citazione.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, nel contestare ogni avverso assunto, chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto delle domande avanzate da parte attrice, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, l'accertamento che era creditrice nei confronti di parte opponente della somma di € 5.750,17 Controparte_1
(ovvero quella diversa somma maggiore o minore risultante dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora come da decreto (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento.
Parte convenuta deduceva, in sintesi:
- che il credito e la legittimazione attiva erano dimostrati in base alla documentazione prodotta;
- che non erano stati applicati tassi superiori al tasso soglia usurario;
- che la c.m.s. era determinata e non poteva essere sommata al tasso di interesse ai fini del calcolo dell'usura.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, la causa giungeva all'udienza del 4.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127
pagina 3 di 8 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni all'esito del deposito di note di trattazione scritta, e veniva trattenuta in decisione.
***
In omaggio al cd. criterio della ragione più liquida ed in recepimento delle doglianze sul punto svolte dalla parte attrice, il Tribunale osserva come, nella specie, l'opposizione risulta fondata e debba essere accolta, non avendo parte opposta dimostrato la fondatezza della propria pretesa creditoria.
In punto di diritto, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta
(che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una fase meramente eventuale rimessa all'iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo. È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, deve fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, deve azionare la sua difesa. Il debitore ingiunto deve, quindi, contestare i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.
Per quanto concerne i rapporti bancari, è opportuno evidenziare che soltanto la produzione degli estratti conto a partire dalla stipula del contratto consente l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti e di determinare il credito per cui è stata avanzata la pretesa della banca;
in particolare,
è stato affermato che “la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi” (cfr.
Cass. sez. 1, sentenza n. 20693/2016).
Ciò premesso e passando all'esame della fattispecie concreta, va innanzitutto rilevato che in sede monitoria l'istituto di credito ha depositato copia del contratto di apertura di credito in conto corrente del 5.9.2008 e relativo documento di sintesi;
estratto conto autenticato da Notaio del 7.1.2021.
Ebbene, nonostante questo Giudice sia consapevole del dibattito sull'interpretazione dell'espressione “estratto conto” di cui all'art. 50 t.u.b. e sull'onere imposto dal legislatore di predisporre e depositare in giudizio, ai fini dell'ottenimento di un provvedimento monitorio, un pagina 4 di 8 documento più articolato rispetto al semplice “saldaconto” richiesto dalla previgente disciplina di cui all'art. 102 R.D. n. 141/1938, si osserva che il documento utile per ottenere un decreto ingiuntivo non è più sufficiente per la prova del credito nel giudizio di opposizione, in cui il giudice è chiamato a pronunciarsi nel merito.
Come affermato dalla prevalente giurisprudenza, infatti, “l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e
l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Sez. 3, Sentenza n.
1184 del 19/01/2007).
Alla luce delle sopra esposte considerazioni e di quelle in tema di riparto dell'onere della prova, occorre, quindi, verificare se l'opposto, attore in senso sostanziale, ha fornito adeguata prova del credito.
Nella presente sede di opposizione, l'opposta ha prodotto: certificato camerale storico (doc. 1); procura (doc 2); procura – Controparte_1 Controparte_1 [...]
(doc. 3); visura (doc.4); attestato per facoltà di firma CP_2 Controparte_2
(doc. 5); procura generale (doc. 6); estratto elenco dei crediti ceduti (doc. 7). CP_2
È evidente che la documentazione prodotta non consiste negli estratti conto e non è sufficiente a determinare il saldo, quindi il preteso credito, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, in quanto il documento attestante il conto è caratterizzato da formazione incerta, che non risulta neppure comunicato al correntista.
Nel caso in esame, l'opponente ha contestato la legittimità di clausole e condizioni applicate dalla banca nel corso del rapporto intrattenuto con il cliente.
Invero, l'eventuale esistenza di pattuizioni illegittime, quindi l'esistenza di voci indebitamente applicate a carico del correntista, che tuttavia non possono essere determinate in ragione della mancata documentazione da parte della banca dell'andamento del rapporto, rende radicalmente illiquido il credito ingiunto, non potendosi essenzialmente avere riscontro dell'incidenza dell'applicazione, nel caso di specie, delle previsioni usurarie, di commissioni e pattuizioni indeterminate.
pagina 5 di 8 Tale principio è stato affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 21466/2013, secondo cui: “nel determinare l'importo dovuto dal ricorrente, alla luce dell'intervenuta dichiarazione di nullità delle clausole del contratto di conto corrente che prevedevano la corresponsione degli interessi in misura superiore a quella legale e la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la Corte territoriale ha dato atto dell'inutilità della rinnovazione della c.t.u. espletata in primo grado, in considerazione della mancata produzione della documentazione contabile relativa allo svolgimento del rapporto, aggiungendo che la mera indicazione del saldo che il conto presentava alla data di chiusura, accompagnata da riscontri documentali relativi ai soli trimestri immediatamente anteriori, non avrebbe in alcun modo consentito di ricostruire lo svolgimento del rapporto. Ciò nonostante, essa ha ritenuto di poter confermare l'accertamento della posizione debitoria dell'appellante compiuto dal
Tribunale sulla base della documentazione prodotta e mediante l'applicazione di criteri logico- presuntivi, con l'introduzione soltanto di un ulteriore correttivo in diminuzione per effetto della dichiarazione d'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degl'interessi, osservando che
l'appellante non aveva sollevato specifici rilievi in ordine all'intervenuto adempimento dell'onere probatorio da parte della ricorrente, ma si era limitato a contestare l'applicazione degl'interessi ultralegali anatocistici. Tale iter argomentativo, oltre a risultare intrinsecamente contraddittorio, in quanto fondato su proposizioni logicamente incompatibili, costituite rispettivamente dall'impossibilità di procedere alla ricostruzione dell'andamento del conto sulla base della documentazione prodotta e dall'assunzione della stessa quale termine di riferimento per l'accertamento del credito, si pone in contrasto con l'elementare considerazione, fatta propria da questa Corte, secondo cui, una volta esclusa la validità della clausola in base alla quale sono stati calcolati gl'interessi, soltanto la produzione degli estratti conto a partire dalla data di apertura del conto corrente consente di pervenire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, alla determinazione del credito della banca, sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dagl'interessi non dovuti. Allo stesso risultato non si può pervenire sulla base del saldo registrato alla data di chiusura del conto e della documentazione relativa all'ultimo periodo del rapporto, dal momento che quest'ultima non consente di verificare gli importi addebitati nei periodi precedenti per operazioni passive e quelli relativi agl'interessi, la cui iscrizione nel conto ha condotto alla determinazione dell'importo che costituisce la base di computo per il periodo successivo
(cfr. Cass., Sez. 1^, 25 novembre 2010, n. 23974; 10 maggio 2007, n. 10692). L'accertamento della nullità delle clausole contrattuali che pongono a carico del correntista l'obbligo di corrispondere, sugl'importi di volta in volta risultanti a suo debito, gl'interessi ad un tasso superiore a quello legale, prevedendone la capitalizzazione periodica, impone pertanto di procedere alla rideterminazione del
pagina 6 di 8 saldo finale del conto mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base delle condizioni ritenute applicabili e della documentazione contabile la cui produzione è a carico della banca. […] E' noto infatti che l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 6^, 11 marzo
2011, n. 5915; Cass., Sez. 3^, 3 marzo 2009, n. 5071; 17 novembre 2003, n. 17371)”.
Nello stesso senso si è espressa la Cassazione con sentenza n. 21597/2013, secondo la quale
“secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che (come nella specie) sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve - quale attore in senso sostanziale - dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti del conto corrente a partire dall'apertura del conto stesso (anche se risalente ad oltre un decennio anteriore) onde consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso legale, di determinare il credito stesso, ove sussistente (cfr. ex multis: n. 10692/07; n. 17679/09; n.
23974/10; n. 1842/11). Non vale dunque opporre che, nella specie, la società correntista ha contestato con l'opposizione la somma di cui all'ingiunzione con riguardo alla sola determinazione degli interessi in misura extralegale e non anche al capitale, corrispondente al saldo passivo del conto alla data di emissione del decreto ingiuntivo: tale saldo infatti, essendo la risultante di tutte le contabilizzazioni anteriori del conto con applicazione di interessi extralegali illegittimi, non può che essere posto nel nulla dalla dichiarata illegittimità di tali interessi applicati dalla banca, alla quale consegue per
l'appunto la necessità di ricostruire integralmente l'andamento del conto corrente con applicazione del tasso legale. Ricostruzione integrale che non può che essere condotta - secondo quanto anche il consulente d'ufficio ha nel giudizio di primo grado rappresentato - sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate sul conto corrente nel corso del suo svolgimento, non potendo essere validamente surrogata da criteri presuntivi o approssimativi quali quelli utilizzati nella specie dai giudici di merito, oltretutto utilizzando erroneamente quale dato basilare quel saldo del conto alla data del decreto sul quale, come detto, non può farsi legittimo affidamento”.
Conformemente, ancora, la Suprema Corte, con sentenza n. 23974/2010, nel richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità, ha affermato che, una volta esclusa la validità della clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi, soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto pagina 7 di 8 corrente “consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca, sempreché la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla capitalizzazione degli interessi non dovuti. Allo stesso risultato, evidentemente, non si può pervenire con la prova del saldo, comprensivo di capitali ed interessi, al momento della chiusura del conto. Infatti, tale saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma a sua volta discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi”.
Alla luce di tali considerazioni, l'incognita rappresentata dalle scritturazioni ignote rende impossibile stabilire il saldo del conto, con la conseguenza che la banca non ha provato il proprio credito e il decreto ingiuntivo deve essere revocato con rigetto della domanda di condanna avanzata dalla banca.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, in applicazione dei valori minimi, tenuto conto della complessità ed entità delle questioni trattate, nonché dell'attività defensionale in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 902/2022, ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. n. 108/2022 del 27.1.2022, R.G.
n.199/2022, emesso dal Tribunale di Teramo;
- condanna parte opposta a corrispondere all'opponente, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma di € 1.700,00 per compenso professionale per le fasi di studio, introduttiva/trattazione, decisionale, euro 76,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA. come per legge.
Teramo, 4.6.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 4.6.2025
Il Giudice dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 902/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Danilo Consorti, elettivamente domiciliato in Parte_1
Corropoli, via Ungaretti n. 4, presso il difensore, giusta procura allegata all'atto di citazione attore opponente contro
e, per essa, quale mandataria, in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Marco Rossi, elettivamente domiciliata in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, presso il difensore, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto opposto
OGGETTO: pagamento somma di denaro etc.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 4.6.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, evocava in giudizio Parte_1 [...]
quale procuratrice della proponendo opposizione contro il Controparte_2 Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 108/2022 del 27.1.2022, R.G. n.199/2022, con cui l'intestato Tribunale aveva pagina 2 di 8 ingiunto ad essa attrice il pagamento della somma di € 5.750,17 oltre interessi e spese, e chiedeva di dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione attiva in capo al preteso cessionario, nonché per mancanza dei requisiti di liquidità, certezza ed esigibilità del credito, tenuto conto della carenza documentale e dei profili di illegittimità dei contratti meglio descritti in citazione.
A fondamento dell'opposizione parte attrice deduceva in sintesi e per quanto di interesse:
- che il provvedimento monitorio opposto traeva origine dal rapporto di apertura credito in conto corrente sul C/c n. 21373, intrattenuto fra l'opponente ed il già , Controparte_3 CP_4 ed in particolare dall'esposizione debitoria in relazione al finanziamento concesso all'attrice in data
19.09.2008 per originari € 5.000,00;
- che agendo quale cessionaria del credito a sua volta ceduto dalla società veicolo Controparte_1
, nell'ambito di una più ampia operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili CP_5
“in blocco”, posta in essere da intimava all'attrice il pagamento di € 6.187,72; Controparte_3
- che la parte che aveva ingiunto il pagamento era priva di legittimazione attiva, non avendo dato prova dell'intervenuta cessione del credito;
- che l'opposta non aveva fornito prova del credito, avendo versato in atti un mero “saldaconto”;
- che l'istituto di credito aveva indebitamente applicato interessi usurari, c.m.s. e interessi indeterminati, il tutto come meglio indicato in citazione.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale, nel contestare ogni avverso assunto, chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto delle domande avanzate da parte attrice, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, l'accertamento che era creditrice nei confronti di parte opponente della somma di € 5.750,17 Controparte_1
(ovvero quella diversa somma maggiore o minore risultante dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora come da decreto (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento.
Parte convenuta deduceva, in sintesi:
- che il credito e la legittimazione attiva erano dimostrati in base alla documentazione prodotta;
- che non erano stati applicati tassi superiori al tasso soglia usurario;
- che la c.m.s. era determinata e non poteva essere sommata al tasso di interesse ai fini del calcolo dell'usura.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, la causa giungeva all'udienza del 4.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127
pagina 3 di 8 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni all'esito del deposito di note di trattazione scritta, e veniva trattenuta in decisione.
***
In omaggio al cd. criterio della ragione più liquida ed in recepimento delle doglianze sul punto svolte dalla parte attrice, il Tribunale osserva come, nella specie, l'opposizione risulta fondata e debba essere accolta, non avendo parte opposta dimostrato la fondatezza della propria pretesa creditoria.
In punto di diritto, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta
(che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una fase meramente eventuale rimessa all'iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo. È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, deve fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, deve azionare la sua difesa. Il debitore ingiunto deve, quindi, contestare i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.
Per quanto concerne i rapporti bancari, è opportuno evidenziare che soltanto la produzione degli estratti conto a partire dalla stipula del contratto consente l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti e di determinare il credito per cui è stata avanzata la pretesa della banca;
in particolare,
è stato affermato che “la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi” (cfr.
Cass. sez. 1, sentenza n. 20693/2016).
Ciò premesso e passando all'esame della fattispecie concreta, va innanzitutto rilevato che in sede monitoria l'istituto di credito ha depositato copia del contratto di apertura di credito in conto corrente del 5.9.2008 e relativo documento di sintesi;
estratto conto autenticato da Notaio del 7.1.2021.
Ebbene, nonostante questo Giudice sia consapevole del dibattito sull'interpretazione dell'espressione “estratto conto” di cui all'art. 50 t.u.b. e sull'onere imposto dal legislatore di predisporre e depositare in giudizio, ai fini dell'ottenimento di un provvedimento monitorio, un pagina 4 di 8 documento più articolato rispetto al semplice “saldaconto” richiesto dalla previgente disciplina di cui all'art. 102 R.D. n. 141/1938, si osserva che il documento utile per ottenere un decreto ingiuntivo non è più sufficiente per la prova del credito nel giudizio di opposizione, in cui il giudice è chiamato a pronunciarsi nel merito.
Come affermato dalla prevalente giurisprudenza, infatti, “l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e
l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Sez. 3, Sentenza n.
1184 del 19/01/2007).
Alla luce delle sopra esposte considerazioni e di quelle in tema di riparto dell'onere della prova, occorre, quindi, verificare se l'opposto, attore in senso sostanziale, ha fornito adeguata prova del credito.
Nella presente sede di opposizione, l'opposta ha prodotto: certificato camerale storico (doc. 1); procura (doc 2); procura – Controparte_1 Controparte_1 [...]
(doc. 3); visura (doc.4); attestato per facoltà di firma CP_2 Controparte_2
(doc. 5); procura generale (doc. 6); estratto elenco dei crediti ceduti (doc. 7). CP_2
È evidente che la documentazione prodotta non consiste negli estratti conto e non è sufficiente a determinare il saldo, quindi il preteso credito, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, in quanto il documento attestante il conto è caratterizzato da formazione incerta, che non risulta neppure comunicato al correntista.
Nel caso in esame, l'opponente ha contestato la legittimità di clausole e condizioni applicate dalla banca nel corso del rapporto intrattenuto con il cliente.
Invero, l'eventuale esistenza di pattuizioni illegittime, quindi l'esistenza di voci indebitamente applicate a carico del correntista, che tuttavia non possono essere determinate in ragione della mancata documentazione da parte della banca dell'andamento del rapporto, rende radicalmente illiquido il credito ingiunto, non potendosi essenzialmente avere riscontro dell'incidenza dell'applicazione, nel caso di specie, delle previsioni usurarie, di commissioni e pattuizioni indeterminate.
pagina 5 di 8 Tale principio è stato affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 21466/2013, secondo cui: “nel determinare l'importo dovuto dal ricorrente, alla luce dell'intervenuta dichiarazione di nullità delle clausole del contratto di conto corrente che prevedevano la corresponsione degli interessi in misura superiore a quella legale e la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la Corte territoriale ha dato atto dell'inutilità della rinnovazione della c.t.u. espletata in primo grado, in considerazione della mancata produzione della documentazione contabile relativa allo svolgimento del rapporto, aggiungendo che la mera indicazione del saldo che il conto presentava alla data di chiusura, accompagnata da riscontri documentali relativi ai soli trimestri immediatamente anteriori, non avrebbe in alcun modo consentito di ricostruire lo svolgimento del rapporto. Ciò nonostante, essa ha ritenuto di poter confermare l'accertamento della posizione debitoria dell'appellante compiuto dal
Tribunale sulla base della documentazione prodotta e mediante l'applicazione di criteri logico- presuntivi, con l'introduzione soltanto di un ulteriore correttivo in diminuzione per effetto della dichiarazione d'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degl'interessi, osservando che
l'appellante non aveva sollevato specifici rilievi in ordine all'intervenuto adempimento dell'onere probatorio da parte della ricorrente, ma si era limitato a contestare l'applicazione degl'interessi ultralegali anatocistici. Tale iter argomentativo, oltre a risultare intrinsecamente contraddittorio, in quanto fondato su proposizioni logicamente incompatibili, costituite rispettivamente dall'impossibilità di procedere alla ricostruzione dell'andamento del conto sulla base della documentazione prodotta e dall'assunzione della stessa quale termine di riferimento per l'accertamento del credito, si pone in contrasto con l'elementare considerazione, fatta propria da questa Corte, secondo cui, una volta esclusa la validità della clausola in base alla quale sono stati calcolati gl'interessi, soltanto la produzione degli estratti conto a partire dalla data di apertura del conto corrente consente di pervenire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, alla determinazione del credito della banca, sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dagl'interessi non dovuti. Allo stesso risultato non si può pervenire sulla base del saldo registrato alla data di chiusura del conto e della documentazione relativa all'ultimo periodo del rapporto, dal momento che quest'ultima non consente di verificare gli importi addebitati nei periodi precedenti per operazioni passive e quelli relativi agl'interessi, la cui iscrizione nel conto ha condotto alla determinazione dell'importo che costituisce la base di computo per il periodo successivo
(cfr. Cass., Sez. 1^, 25 novembre 2010, n. 23974; 10 maggio 2007, n. 10692). L'accertamento della nullità delle clausole contrattuali che pongono a carico del correntista l'obbligo di corrispondere, sugl'importi di volta in volta risultanti a suo debito, gl'interessi ad un tasso superiore a quello legale, prevedendone la capitalizzazione periodica, impone pertanto di procedere alla rideterminazione del
pagina 6 di 8 saldo finale del conto mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base delle condizioni ritenute applicabili e della documentazione contabile la cui produzione è a carico della banca. […] E' noto infatti che l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 6^, 11 marzo
2011, n. 5915; Cass., Sez. 3^, 3 marzo 2009, n. 5071; 17 novembre 2003, n. 17371)”.
Nello stesso senso si è espressa la Cassazione con sentenza n. 21597/2013, secondo la quale
“secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che (come nella specie) sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve - quale attore in senso sostanziale - dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti del conto corrente a partire dall'apertura del conto stesso (anche se risalente ad oltre un decennio anteriore) onde consentire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso legale, di determinare il credito stesso, ove sussistente (cfr. ex multis: n. 10692/07; n. 17679/09; n.
23974/10; n. 1842/11). Non vale dunque opporre che, nella specie, la società correntista ha contestato con l'opposizione la somma di cui all'ingiunzione con riguardo alla sola determinazione degli interessi in misura extralegale e non anche al capitale, corrispondente al saldo passivo del conto alla data di emissione del decreto ingiuntivo: tale saldo infatti, essendo la risultante di tutte le contabilizzazioni anteriori del conto con applicazione di interessi extralegali illegittimi, non può che essere posto nel nulla dalla dichiarata illegittimità di tali interessi applicati dalla banca, alla quale consegue per
l'appunto la necessità di ricostruire integralmente l'andamento del conto corrente con applicazione del tasso legale. Ricostruzione integrale che non può che essere condotta - secondo quanto anche il consulente d'ufficio ha nel giudizio di primo grado rappresentato - sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate sul conto corrente nel corso del suo svolgimento, non potendo essere validamente surrogata da criteri presuntivi o approssimativi quali quelli utilizzati nella specie dai giudici di merito, oltretutto utilizzando erroneamente quale dato basilare quel saldo del conto alla data del decreto sul quale, come detto, non può farsi legittimo affidamento”.
Conformemente, ancora, la Suprema Corte, con sentenza n. 23974/2010, nel richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità, ha affermato che, una volta esclusa la validità della clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi, soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto pagina 7 di 8 corrente “consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca, sempreché la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla capitalizzazione degli interessi non dovuti. Allo stesso risultato, evidentemente, non si può pervenire con la prova del saldo, comprensivo di capitali ed interessi, al momento della chiusura del conto. Infatti, tale saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma a sua volta discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi”.
Alla luce di tali considerazioni, l'incognita rappresentata dalle scritturazioni ignote rende impossibile stabilire il saldo del conto, con la conseguenza che la banca non ha provato il proprio credito e il decreto ingiuntivo deve essere revocato con rigetto della domanda di condanna avanzata dalla banca.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, in applicazione dei valori minimi, tenuto conto della complessità ed entità delle questioni trattate, nonché dell'attività defensionale in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 902/2022, ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. n. 108/2022 del 27.1.2022, R.G.
n.199/2022, emesso dal Tribunale di Teramo;
- condanna parte opposta a corrispondere all'opponente, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma di € 1.700,00 per compenso professionale per le fasi di studio, introduttiva/trattazione, decisionale, euro 76,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA. come per legge.
Teramo, 4.6.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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