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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 405 / 2024 RG promossa da
Parte_1
Avv. Patrizia Colella, Paola Forgione, Silvano Imbriaci appellante contro
CP_1
Avv. Maurizio Manna appellato
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 555/2024 del Tribunale di Firenze quale giudice del Lavoro, pubblicata il 29 maggio 2024
All'esito della camera di consiglio dell'udienza 25 marzo 2025, con lettura del dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Firenze, in accoglimento del tempestivo ricorso in opposizione ex art. 22 L. n. 689/1981 e art. 6 D.
Lgvo n. 150/2011 proposto da aveva annullato l'ordinanza ingiunzione n. OI 000061608 di CP_1 CP_2
Firenze, notificata l'11 maggio 2022, per il pagamento di una sanzione amministrativa di € 20.500,00 per la violazione dall'art. 2 comma 1 bis D.L. n. 463/1983, convertito nella L. n. 683/1983, depenalizzato dall'art. 3 comma
6 D.lgs. n. 8/2016, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali dell'anno 2012, di cui all'atto di accertamento prot. n. .3000.27/03/2017.0087787. Nel corso del giudizio, per sopravvenute vicende CP_2 CP_2 normative l' aveva rideterminato la stessa sanzione amministrativa in €. 2.875,00. Infine, il Tribunale aveva CP_2 condannato l'istituto al pagamento delle spese di lire, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La decisione era fondata sulla cd. ragione più liquida, individuata nella tardività per violazione dell'art. 14 L. n.
689/1981 quale norma che, pena l'estinzione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa, impone alla P.A. di pagina 1 di 4 notificare gli estremi della violazione del termine di 90 giorni dall'accertamento previsto. In mancanza della trasmissione degli atti dalla Procura della Repubblica, come ammesso dall'Istituto, la potestà sanzionatoria era esercitabile dal 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del D. Lgvo n. 8/2016 che ha depenalizzato in illecito amministrativo la fattispecie della omissione contributiva inferiore a € 10.000,00. Invece, la notifica della violazione era stata tardiva perché effettuata con la Diffida del 24 aprile 2017. A sostegno di tale conclusione, aveva aggiunto che i mod. DM 10 / con i quali il datore di lavoro autodenuncia l'istituto i contributi dovuti erano CP_3 registrati negli archivi dell , motivo per cui bastava interrogare il sistema informatico per monitorare CP_2
l'adempimento dei relativi obblighi contributivi. Peraltro, con riferimento all'omissione contributiva oggetto della ordinanza ingiunzione opposta, nemmeno risultava che, alla data di entrata in vigore della norma di depenalizzazione, fosse in corso un procedimento penale, il quale avrebbe comportato l'applicazione dei termini di cui all'art 9 comma 4 D. Lgvo n. 8/2016 decorrenti dalla ricezione degli atti da parte della autorità giudiziaria.
L' aveva appellato la sentenza con un unico, articolato, motivo secondo il quale il Tribunale avrebbe errato nel CP_2 ritenere applicabile alla materia in esame la estinzione delle sanzioni amministrative per violazione del termine di decadenza dell'art 14 L. 689/1981.
Da un lato, gli art 8 e 9 D. Lgvo n. 8/2016 prevedevano che con la nuova sanzione amministrativa in luogo della precedente sanzione penale si dovessero trattare anche le violazioni commesse prima dello stesso decreto di depenalizzazione del 2016. Qualora sulle violazioni penali fossero in corso però cedimenti penali (art. 8), era previsto che entro 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto di depenalizzazione, l'autorità giudiziaria trasmettesse gli atti all'autorità amministrativa competente per sanzionare i nuovi illeciti amministrativi (nella specie ). CP_2
Secondo l'appello, era decisivo che lo stesso art 9, pur stabilendo che l'autorità amministrativa doveva notificare gli estremi della violazione all'interessato nei 90 giorni da quando aveva ricevuto la trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, non prevedeva alcuna conseguenza qualora il termine fosse stato superato. Insomma, secondo l , al caso in esame si dovrebbe applicare l'art 9 D. Lgvo n. 8/2016 piuttosto che l'art 14 L. 689/1981, e CP_2 quindi una norma che, pur introducendo il termine di 90 giorni per notificare gli estremi della violazione all'interessato, non prevede alcuna conseguenza di decadenza dal potere di applicare le sanzioni amministrative. E ciò in coerenza con la consapevolezza del legislatore che, in seguito alla depenalizzazione, sull'autorità amministrativa competente per le singole violazioni si sarebbero riversati numerosissimi procedimenti penali, non ancora definiti, relativi all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti. In tale situazione, pur conservando un sollecito in vista della tempestività della contestazione amministrativa, il legislatore aveva espressamente scelto di escludere la decadenza, che invece caratterizzava la tardività della contestazione nel regime generale della L. 689/1981. Tale conclusione, peraltro, si imponeva anche considerando che la decadenza era un istituto eccezionale da interpretare in via restrittiva, escludendo quindi che potesse riferirsi alla depenalizzazione regolata dal D. Lgvo n. 8/2016 che invece non ne faceva alcuna menzione.
Da un altro lato, l'art. 23 D.L. n. 48/2023 convertito in L. n. 85/2023 aveva stabilito che, per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali ed assistenziali, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione - espressamente pagina 2 di 4 aggiungendo che tale norma era introdotta in deroga all'art 14 L. 689/1981. E' vero che quest'ultima norma si riferiva agli illeciti commessi dopo il decreto di depenalizzazione del 2016, tuttavia il medesimo principio doveva valere anche per le violazioni precedenti (come quella oggetto del presente giudizio, riferita all'anno 2012), poiché ribadiva che in linea generale la decadenza dell'art. 14 non era applicabile alla materia in esame. si era costituito, in via preliminare eccependo la inammissibilità dell'appello. Nel merito aveva CP_1 chiesto la conferma della sentenza appellata, ed in ipotesi il riesame degli ulteriori motivi di opposizione rimasti assorbiti in primo grado, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta perché illegittima e sproporzionata, sia nel quantum della sanzione originariamente applicata che nel nuovo importo rideterminato.
§§§
Rito
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata poiché l'atto di impugnazione dell individuava con CP_2 precisione i capi della decisione impugnati (ovvero l'accoglimento del ricorso in opposizione con riferimento all'eccezione ex art. 14 L. 689/1981) ed i motivi in base ai quali era richiesta la diversa decisione sul punto (rigetto del ricorso per inapplicabilità dello stesso art. 14, ed infondatezza nel merito dell'opposizione).
Merito
Secondo il Collegio, l'appello è infondato e va respinto in linea con l'orientamento di questa sezione lavoro già ribadito in analoghi precedenti.
Si discute se l'art. 14 L. n. 689/1981 sia applicabile agli illeciti depenalizzati ai sensi del D. Lgvo n. 8/2016, il quale prevede una particolare causa di non punibilità (art. 2 comma 1 bis L. 638/1983 come riformulato dall'art. 3 comma
6 D.lgs. n. 8/2016), e, nel caso di trasmissione degli atti alla autorità amministrativa, disciplina una particolare ipotesi di estinzione del procedimento relativo all'illecito commesso anteriormente alla depenalizzazione (artt. 8 e 9), senza disporre alcuna deroga. Di contro, prevede invece, espressamente, l'applicabilità delle disposizioni di cui L. n.
689/1981, in quanto compatibili (art. 6 e art. 9 ultimo comma).
Il D. Lgvo n. 8/2016, ad esclusione della disciplina della trasmissione degli atti alla autorità amministrativa da parte dell'autorità giudiziaria penale, non disciplina alcun aspetto relativo all'accertamento dell'illecito, la contestazione dell'illecito, l'applicazione della sanzione, ambiti nei quali è inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria.
L' non ha argomentato in cosa consisterebbe l'asserita incompatibilità ostativa all'applicazione dell'art. 14 L. n. CP_2
689/1981 agli illeciti commessi anteriormente alla depenalizzazione del D. Lgvo n. 8/2016 (come quello in esame, riferito all'anno 2012).
Al contrario, elementi a favore della applicazione si traggono anche dall'art. 23 D.L. n. 48/2023 convertito nella L. n.
85/2023, laddove ha stabilito che per i periodi dal 01.01.2023, gli estremi della violazione dell'art. 2 comma 1bis cit. devono essere notificati, in deroga all'art. 14 L. n. 689/1981, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione, introducendo una espressa deroga per il futuro, che al contrario depone a favore dell'applicabilità dell'art. 14 cit. per il passato.
Premesso che la data del 06.02.2016, di entrata in vigore del D.lgs. n. 8/216, segna l'obbligatorietà dell'osservanza del termine di cui all'art. 14 L. n. 689/1981 nel procedimento di irrogazione della sanzione in esame, quanto alla pagina 3 di 4 esercitabilità in concreto della potestà sanzionatoria l' non ha provato la tempestività della notifica della CP_2 violazione (intervenuta con la Diffida del 2017).
Quanto al dies a quo la decorrenza del termine, risulta accertato, in quanto non contestato, che non vi è stata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria penale, dalla cui ricezione da parte della autorità amministrativa la giurisprudenza di legittimità, in fattispecie relative a precedenti depenalizzazioni, ha fatto decorrere il dies a quo del termine di cui all'art. 14 cit. (Cass. sez. L. sez. 2 sent. n. 27595/2008; Cass. sez. n.
8650/2006, Cass. sez. 1 sent. n. 12769/2004; Cass. sez. 1 sent n. 5735/2004).
Anche aderendo alla tesi dell' che il termine debba decorrere dal completamento di tutte le indagini necessarie Pt_1 ai fini dell'effettiva e concreta conoscenza dell'illecito, deve ritenersi accertato che l' fosse (o avrebbe dovuto Pt_1 essere alla luce delle denunce del datore di lavoro, trasmesse periodicamente per legge) a conoscenza delle inadempienze contributive relative all'anno 2012 anni prima della stessa Diffida del 2017.
Spese di lite e C.U.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza dell' , liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto CP_2 del valore della causa pari all'importo della sanzione rideterminata (nel corso del giudizio di primo grado l' CP_2
l'aveva ridotta ad €. 2.875,00), dell'attività svolta (tre fasi, senza quella istruttoria) e dell'applicazione degli importi minimi per il carattere seriale della questione controversa.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, soccombente in toto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite di secondo grado a favore di liquida in € 962,00 CP_2 CP_1 oltre 15% per spese generali 15%, IVA e CAP, da distrarsi in favore del procuratore Maurizio Manna che si è dichiarato antistatario.
Dichiara che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all' del raddoppio del C.U. CP_2
Firenze, 25 marzo 2025.
La Consigliera est. La Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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