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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 3621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3621 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PAOLA CRISANTI
All'udienza del 25/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4354/2024 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Roma alla Vi a Parte_1
Celimontana n. 38, presso lo studio dagli Avv.ti Paolo Panaritie Alessandra Manzo che la rappresentano e difendono per procura in atti;
RICORRENTE contro
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Clotilde
Mazza per procura generale alle liti allegata;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad A.T.P.;
Conclusioni delle parti: come in atti;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe, in contraddittorio con l' , proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento CP_1 tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa relativa all'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 222/84.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo l'insussistenza del suddetto requisito sanitario.
Il ricorrente, che aveva dichiarato di contestare le suddette conclusioni del c.t.u. ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4 c.p.c., proponeva rituale opposizione con ricorso depositato10 febbraio 2024 chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza sia del requisito sanitario prescritto che di quelli socio- economici.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1
contestando la domanda e concludendo per il suo rigetto.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, all'udienza del 25 marzo 2025 la causa
è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che la parte ricorrente sia affetta dalle patologie esaurientemente descritte nella relazione di consulenza tecnica, da intendersi richiamata. Segnatamente, il CTU ha rappresentato che: “Si premette che il diritto all'assegno ordinari d'invalidità sorge quando in capo al soggetto si verifichi una infermità, fisica o mentale, tale da determinare una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo della totale in occupazioni confacenti alle sue attitudini. L'invalidità non è ancorata ad un dato puramente biologico, ossia alla semplice capacità di lavoro, ma è riferita alle possibilità di svolgere attività compatibili realizzabili dal soggetto, anche diverse da quelle espletate, ma confacenti.
Sulla base della documentazione sanitaria esaminata, sopra riportata nei tratti più salienti ai fini della presente consulenza, risulta che la Signora
[...]
è affetta da: Parte_1
Disturbo depressivo di medio-grave entità in terapia
Artrite psoriasica in terapia immunosoppressiva
Cefalea in profilassi con betabloccanti Ipotiroidismo post-tiroiditico in terapia sostitutiva
Encefalopatia vascolare ischemica secondaria a pervietà del forame ovale, sottoposto a intervento di chiusura (2012)
Esiti di pregresso intervento di discectomia lombare L4-L5 (2006) con ipoestesia tattile dolorifica nel territorio distale radicolare L5.
Relativamente al quadro patologico sofferto dalla Signora risultano le Parte_1
seguenti infermità. Gli esiti di un pregresso intervento di discectomia e decompressione radicolare L4-L5 per grossolana ernia discale espulsa con sofferenza radicolare destra in fase irritativa, consistono, come rilevato ad una valutazione neurologica del 19/12/2022, in una ipoestesia tattile dolorifica nel territorio distale radicolare L5.
L'encefalopatia vascolare ischemica cronica, correlata nel 2012 alla pervietà del forame ovale, sottoposto ad intervento di chiusura, non comporta la presenza di segni riferibili a danno focale encefalico come certificato dal neurologo il
19/12/2022. Il controllo ecocardiografico del 9/9/2022 ha rilevato una lieve sclerosi aortica ed un ventricolo sinistro normale con FE 50%, un lieve ingrandimento delle sezioni destre con normo-cinesia ventricolare, presenza del device a livello del SIA ben funzionante in assenza di flusso, una insufficienza tricuspidalica moderata ed una lieve-media insufficienza mitro-aortica.
L'ipotiroidismno è in terapia ormonale sostitutiva, senza documentati segni di scompenso metabolico.
La cefalea, lamentata dalla paziente, come documentato, è presente da svariati anni e, a seguito dell'intervento di chiusura del forame ovale, si è ridotta in frequenza e gravità, come risulta dalla certificazione del settembre 2013 in cui si indica la profilassi con betabloccanti (inderal) che, ad oggi, la paziente ancora assume.
L'artrite psoriasica, accompagnata dalla sindrome da dolore cronico (CSS), è in terapia con methotrexate e, nell'ottobre 2022, risultava in parziale controllo di malattia anche in esito alla sospensione temporanea della terapia. Ad aprile 2024, in attualità di terapia immunosoppressiva, è certificato un discreto controllo di malattia, con esiti stabilizzati a livello delle piccole articolazioni delle mani e conseguente riduzione della destrezza e della forza di presa, ma un peggioramento della sintomatologia dolorosa a carico delle articolazioni portanti con limitazione funzionale in particolare nel cammino e nel mantenimento della stazione eretta per tempi prolungati.
Il disturbo depressivo, documentato dal novembre 2022, è risultato caratterizzato da marcata deflessione del tono dell'umore, perdita di interesse per l'ambiente esterno e per le relazioni sociali, appiattimento affettivo ed è stato definito di medio- grave entità dal Dott. del CSM della ASL Roma 1, che, l'anno successivo Pt_2
(27/12/2023), ha confermato la diagnosi.”
Il c.t.u ha poi concluso affermando che “Tenuto conto della tipologia e natura delle infermità accertate, della loro incidenza funzionale, del tipo di lavoro prestato e di tutti gli altri aspetti personali, il quadro patologico risulta di gravità tale da comportare una invalidità con riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo della totale. Sono ravvisabili, quindi, i requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. n. 1 della Legge n.
222/84 con decorrenza dalla domanda amministrativa (13/12/2022), epoca alla quale il quadro patologico, nel suo complesso, era già presente”.
Come detto, tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle per la determinazione del grado di invalidità civile, in vigore alla data di presentazione della domanda amministrativa nel rispetto dei criteri di determinazione delle percentuali di invalidità (relativi al calcolo in percentuale delle minorazioni concorrenti o coesistenti, nonché alla valutazione della incidenza delle patologie diagnosticate sulle attitudini lavorative del soggetto e sull'eventuale attività lavorativa svolta), determinano una riduzione permanente della capacità lavorativa, a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, necessaria per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità così come previsto dall'articolo 1 della legge
222/84. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
La domanda deve quindi essere accolta con riferimento al riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario.
Si ritiene, altresì, che l'oggetto della presente pronuncia debba limitarsi al solo accertamento della sussistenza del requisito sanitario, e non possa invece essere esteso al diritto del ricorrente alla prestazione vera e propria, dovendo attribuirsi al presente giudizio natura di impugnazione degli esiti della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, con necessaria coincidenza, in base ai principi generali vigenti in materia di impugnazione, dell'oggetto delle rispettive cognizioni
(Cass., civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 9755 dell'8 aprile 2019; Cass., civ.,
Sezione Lavoro, Ordinanza n. 29683 del 14 novembre 2019; Cass., civ., Sezione
Lavoro, Sentenza n. 27010 del 24 ottobre 2018). Ciò trova riscontro, in assenza di specifiche disposizioni normative in proposito, non solo nell'imposizione al ricorrente, a pena di inammissibilità, dell'onere di formulare specifici motivi di contestazione (art. 445 bis, comma 6, c.p.c., disposizione questa certamente significativa della natura di gravame del presente giudizio) ma in considerazioni di ordine sistematico, desumibili in particolare dall'espressa previsione, dettata dal comma 7 dell'art. 445 bis c.p.c., comma 7, della inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio di merito. Tale ultima disposizione determinerebbe infatti, nel caso in cui si volesse estendere il giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c. anche al diritto alla prestazione, una ingiustificata diversità di regolamentazione tra il giudizio di merito conseguentemente all'accertamento tecnico preventivo (definito, in sede di giudizio di merito, con sentenza inappellabile) e l'azione giudiziaria instaurata al solo fine riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale (una volta che, accertato in via definitiva, in sede di ATP, il requisito sanitario, sorga contrasto sulla sussistenza degli ulteriori requisiti di accesso alla stessa), giudizio quest'ultimo necessariamente da istaurarsi con procedimento ordinario e caratterizzato da un doppio grado di cognizione di merito. Si creerebbe in tal caso una irrazionale disparità di trattamento tra coloro che fanno valere la sussistenza dei requisiti socio-economici della prestazione in sede di contestazione degli esiti dell'ATP (potendo contare, relativamente ad essi, su un solo grado di giudizio di merito) e coloro che, una volta ottenuto tale accertamento in sede di ATP, controvertono unicamente sui requisiti per l'accesso alla prestazione diversi da quello sanitario. Spese secondo soccombenza. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara che dal 13 dicembre 2022 parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 L. n. 222/1984; condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1
liquida in euro 2.700,00 oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Pone le spese della ctu a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Roma, 25 marzo 2025
Il giudice
Paola Crisanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa PAOLA CRISANTI
All'udienza del 25/3/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4354/2024 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Roma alla Vi a Parte_1
Celimontana n. 38, presso lo studio dagli Avv.ti Paolo Panaritie Alessandra Manzo che la rappresentano e difendono per procura in atti;
RICORRENTE contro
in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Clotilde
Mazza per procura generale alle liti allegata;
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad A.T.P.;
Conclusioni delle parti: come in atti;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe, in contraddittorio con l' , proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento CP_1 tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa relativa all'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 222/84.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo l'insussistenza del suddetto requisito sanitario.
Il ricorrente, che aveva dichiarato di contestare le suddette conclusioni del c.t.u. ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4 c.p.c., proponeva rituale opposizione con ricorso depositato10 febbraio 2024 chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza sia del requisito sanitario prescritto che di quelli socio- economici.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1
contestando la domanda e concludendo per il suo rigetto.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, all'udienza del 25 marzo 2025 la causa
è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che la parte ricorrente sia affetta dalle patologie esaurientemente descritte nella relazione di consulenza tecnica, da intendersi richiamata. Segnatamente, il CTU ha rappresentato che: “Si premette che il diritto all'assegno ordinari d'invalidità sorge quando in capo al soggetto si verifichi una infermità, fisica o mentale, tale da determinare una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo della totale in occupazioni confacenti alle sue attitudini. L'invalidità non è ancorata ad un dato puramente biologico, ossia alla semplice capacità di lavoro, ma è riferita alle possibilità di svolgere attività compatibili realizzabili dal soggetto, anche diverse da quelle espletate, ma confacenti.
Sulla base della documentazione sanitaria esaminata, sopra riportata nei tratti più salienti ai fini della presente consulenza, risulta che la Signora
[...]
è affetta da: Parte_1
Disturbo depressivo di medio-grave entità in terapia
Artrite psoriasica in terapia immunosoppressiva
Cefalea in profilassi con betabloccanti Ipotiroidismo post-tiroiditico in terapia sostitutiva
Encefalopatia vascolare ischemica secondaria a pervietà del forame ovale, sottoposto a intervento di chiusura (2012)
Esiti di pregresso intervento di discectomia lombare L4-L5 (2006) con ipoestesia tattile dolorifica nel territorio distale radicolare L5.
Relativamente al quadro patologico sofferto dalla Signora risultano le Parte_1
seguenti infermità. Gli esiti di un pregresso intervento di discectomia e decompressione radicolare L4-L5 per grossolana ernia discale espulsa con sofferenza radicolare destra in fase irritativa, consistono, come rilevato ad una valutazione neurologica del 19/12/2022, in una ipoestesia tattile dolorifica nel territorio distale radicolare L5.
L'encefalopatia vascolare ischemica cronica, correlata nel 2012 alla pervietà del forame ovale, sottoposto ad intervento di chiusura, non comporta la presenza di segni riferibili a danno focale encefalico come certificato dal neurologo il
19/12/2022. Il controllo ecocardiografico del 9/9/2022 ha rilevato una lieve sclerosi aortica ed un ventricolo sinistro normale con FE 50%, un lieve ingrandimento delle sezioni destre con normo-cinesia ventricolare, presenza del device a livello del SIA ben funzionante in assenza di flusso, una insufficienza tricuspidalica moderata ed una lieve-media insufficienza mitro-aortica.
L'ipotiroidismno è in terapia ormonale sostitutiva, senza documentati segni di scompenso metabolico.
La cefalea, lamentata dalla paziente, come documentato, è presente da svariati anni e, a seguito dell'intervento di chiusura del forame ovale, si è ridotta in frequenza e gravità, come risulta dalla certificazione del settembre 2013 in cui si indica la profilassi con betabloccanti (inderal) che, ad oggi, la paziente ancora assume.
L'artrite psoriasica, accompagnata dalla sindrome da dolore cronico (CSS), è in terapia con methotrexate e, nell'ottobre 2022, risultava in parziale controllo di malattia anche in esito alla sospensione temporanea della terapia. Ad aprile 2024, in attualità di terapia immunosoppressiva, è certificato un discreto controllo di malattia, con esiti stabilizzati a livello delle piccole articolazioni delle mani e conseguente riduzione della destrezza e della forza di presa, ma un peggioramento della sintomatologia dolorosa a carico delle articolazioni portanti con limitazione funzionale in particolare nel cammino e nel mantenimento della stazione eretta per tempi prolungati.
Il disturbo depressivo, documentato dal novembre 2022, è risultato caratterizzato da marcata deflessione del tono dell'umore, perdita di interesse per l'ambiente esterno e per le relazioni sociali, appiattimento affettivo ed è stato definito di medio- grave entità dal Dott. del CSM della ASL Roma 1, che, l'anno successivo Pt_2
(27/12/2023), ha confermato la diagnosi.”
Il c.t.u ha poi concluso affermando che “Tenuto conto della tipologia e natura delle infermità accertate, della loro incidenza funzionale, del tipo di lavoro prestato e di tutti gli altri aspetti personali, il quadro patologico risulta di gravità tale da comportare una invalidità con riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo della totale. Sono ravvisabili, quindi, i requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. n. 1 della Legge n.
222/84 con decorrenza dalla domanda amministrativa (13/12/2022), epoca alla quale il quadro patologico, nel suo complesso, era già presente”.
Come detto, tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle per la determinazione del grado di invalidità civile, in vigore alla data di presentazione della domanda amministrativa nel rispetto dei criteri di determinazione delle percentuali di invalidità (relativi al calcolo in percentuale delle minorazioni concorrenti o coesistenti, nonché alla valutazione della incidenza delle patologie diagnosticate sulle attitudini lavorative del soggetto e sull'eventuale attività lavorativa svolta), determinano una riduzione permanente della capacità lavorativa, a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, necessaria per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità così come previsto dall'articolo 1 della legge
222/84. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
La domanda deve quindi essere accolta con riferimento al riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario.
Si ritiene, altresì, che l'oggetto della presente pronuncia debba limitarsi al solo accertamento della sussistenza del requisito sanitario, e non possa invece essere esteso al diritto del ricorrente alla prestazione vera e propria, dovendo attribuirsi al presente giudizio natura di impugnazione degli esiti della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, con necessaria coincidenza, in base ai principi generali vigenti in materia di impugnazione, dell'oggetto delle rispettive cognizioni
(Cass., civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 9755 dell'8 aprile 2019; Cass., civ.,
Sezione Lavoro, Ordinanza n. 29683 del 14 novembre 2019; Cass., civ., Sezione
Lavoro, Sentenza n. 27010 del 24 ottobre 2018). Ciò trova riscontro, in assenza di specifiche disposizioni normative in proposito, non solo nell'imposizione al ricorrente, a pena di inammissibilità, dell'onere di formulare specifici motivi di contestazione (art. 445 bis, comma 6, c.p.c., disposizione questa certamente significativa della natura di gravame del presente giudizio) ma in considerazioni di ordine sistematico, desumibili in particolare dall'espressa previsione, dettata dal comma 7 dell'art. 445 bis c.p.c., comma 7, della inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio di merito. Tale ultima disposizione determinerebbe infatti, nel caso in cui si volesse estendere il giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c. anche al diritto alla prestazione, una ingiustificata diversità di regolamentazione tra il giudizio di merito conseguentemente all'accertamento tecnico preventivo (definito, in sede di giudizio di merito, con sentenza inappellabile) e l'azione giudiziaria instaurata al solo fine riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale (una volta che, accertato in via definitiva, in sede di ATP, il requisito sanitario, sorga contrasto sulla sussistenza degli ulteriori requisiti di accesso alla stessa), giudizio quest'ultimo necessariamente da istaurarsi con procedimento ordinario e caratterizzato da un doppio grado di cognizione di merito. Si creerebbe in tal caso una irrazionale disparità di trattamento tra coloro che fanno valere la sussistenza dei requisiti socio-economici della prestazione in sede di contestazione degli esiti dell'ATP (potendo contare, relativamente ad essi, su un solo grado di giudizio di merito) e coloro che, una volta ottenuto tale accertamento in sede di ATP, controvertono unicamente sui requisiti per l'accesso alla prestazione diversi da quello sanitario. Spese secondo soccombenza. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: dichiara che dal 13 dicembre 2022 parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 L. n. 222/1984; condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1
liquida in euro 2.700,00 oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Pone le spese della ctu a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Roma, 25 marzo 2025
Il giudice
Paola Crisanti